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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16730/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. CARATTONI MARCO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. TORCHIANI ELENA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi reciprocamente eventuali mutamenti di residenza;
1. le figlie nata a [...] i(BS) il 14/7/2014 e nata a [...] Persona_1 Persona_2
(AL) il 22/2/2016 rimangono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
- i genitori concordano che:
a) Il padre avrà facoltà di vederle ogni mercoledì dall'uscita della scuola e fino alle 21 e la seconda e la quarta domenica del mese senza pernottamento finché il sig. non avrà trovato una sistemazione adeguata che CP_1 garantisca loro una stanza privata;
una volta raggiunti determinati requisiti le figlie potranno passare una notte ogni 15 giorni da sabato alle 14 sino alla domenica alle ore 21.
pagina 1 di 4 b) Assegnazione della casa coniugale alla moglie.
2) Il sig. verserà alla moglie per il contributo per il mantenimento delle figlie la somma Controparte_1 mensile di € 500,00 rivalutabili Istat;
3) Il sig. si obbliga a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che Controparte_1 si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze Si precisa che il rimborso di tutte le spese di cui sopra avverrà mensilmente previa esibizione da parte della signora dei relativi documenti Pt_1 giustificativi delle spese.;
L'assegno Unico interamente a favore della madre
4) I coniugi sono economicamente autonomi ed autosufficienti e pertanto nessuna pretesa hanno ad avanzare l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di assegno di mantenimento.
5) Con queste statuizioni di natura economica i coniugi dichiarano da nulla aver ancora a pretendere l'uno dall'altro.
6) I coniugi esprimono assenso per il rilascio dei documenti per l'espatrio delle figlie
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.12.2024, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in Marocco in data 18.10.2010, dalla cui unione erano nati Controparte_1 Per_1
nata a [...] i(BS) il 14/7/2014 e e nata a [...] il [...],
[...] Persona_2
esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
pagina 2 di 4 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.3.2025 le parti e i procuratori raggiungevano un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera
(Marocco), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente residente in Italia (Gavardo).
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio di cui alla lettera a), risultando i coniugi tuttora formalmente conviventi.
Non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nel registro degli atti dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini stranieri, anche se non trascritto ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. 218/1995 secondo cui il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Sicché, il matrimonio celebrato in Marocco deve ritenersi pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia conforme del certificato del matrimonio in atti, con traduzione asseverata. Del resto, il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza meramente dichiarativa della trascrizione nel nostro ordinamento.
Si dà atto che non viene disposto ordine di annotazione nei registri dello stato civile, trattandosi di matrimonio non trascritto.
Nel merito, la domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
pagina 3 di 4 Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 16730/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. CARATTONI MARCO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. TORCHIANI ELENA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi reciprocamente eventuali mutamenti di residenza;
1. le figlie nata a [...] i(BS) il 14/7/2014 e nata a [...] Persona_1 Persona_2
(AL) il 22/2/2016 rimangono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
- i genitori concordano che:
a) Il padre avrà facoltà di vederle ogni mercoledì dall'uscita della scuola e fino alle 21 e la seconda e la quarta domenica del mese senza pernottamento finché il sig. non avrà trovato una sistemazione adeguata che CP_1 garantisca loro una stanza privata;
una volta raggiunti determinati requisiti le figlie potranno passare una notte ogni 15 giorni da sabato alle 14 sino alla domenica alle ore 21.
pagina 1 di 4 b) Assegnazione della casa coniugale alla moglie.
2) Il sig. verserà alla moglie per il contributo per il mantenimento delle figlie la somma Controparte_1 mensile di € 500,00 rivalutabili Istat;
3) Il sig. si obbliga a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che Controparte_1 si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze Si precisa che il rimborso di tutte le spese di cui sopra avverrà mensilmente previa esibizione da parte della signora dei relativi documenti Pt_1 giustificativi delle spese.;
L'assegno Unico interamente a favore della madre
4) I coniugi sono economicamente autonomi ed autosufficienti e pertanto nessuna pretesa hanno ad avanzare l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di assegno di mantenimento.
5) Con queste statuizioni di natura economica i coniugi dichiarano da nulla aver ancora a pretendere l'uno dall'altro.
6) I coniugi esprimono assenso per il rilascio dei documenti per l'espatrio delle figlie
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.12.2024, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in Marocco in data 18.10.2010, dalla cui unione erano nati Controparte_1 Per_1
nata a [...] i(BS) il 14/7/2014 e e nata a [...] il [...],
[...] Persona_2
esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
pagina 2 di 4 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.3.2025 le parti e i procuratori raggiungevano un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera
(Marocco), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente residente in Italia (Gavardo).
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio di cui alla lettera a), risultando i coniugi tuttora formalmente conviventi.
Non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nel registro degli atti dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini stranieri, anche se non trascritto ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. 218/1995 secondo cui il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Sicché, il matrimonio celebrato in Marocco deve ritenersi pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia conforme del certificato del matrimonio in atti, con traduzione asseverata. Del resto, il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza meramente dichiarativa della trascrizione nel nostro ordinamento.
Si dà atto che non viene disposto ordine di annotazione nei registri dello stato civile, trattandosi di matrimonio non trascritto.
Nel merito, la domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
pagina 3 di 4 Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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