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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/09/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3323 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato PISANI GIANMARIA Parte_1
ATTORE
E
, in perdona del lr.p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avvocato GACCIONE ANNA MARIA
CONVENUTA
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO
TERZA CHIAMATA
Oggetto: ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avvocato , premesso di avere svolto Parte_1 attività di assistenza legale in favore della giusta determina dirigenziale n. 22 Controparte_3 del 7 marzo 2016 e di vantare un credito residuo di euro 9.119,50, ha rappresentato che, a seguito di notifica al debitore di pignoramento presso terzi da parte di per il complessivo importo di euro CP_4
286.829,78, la Provincia aveva corrisposto all'agente della riscossione la somma di cui era debitrice nei suoi confronti. Ha, inoltre, dedotto l'attore che, opposta l'esecuzione davanti al Tribunale di
Cosenza, il GE, con ordinanza del 4 dicembre 2019, accertata l'omessa notifica nei suoi confronti del pignoramento, aveva sospeso la procedura assegnando termine per la riassunzione del giudizio di merito e che egli aveva in conseguenza introdotto tre procedimenti, davanti ai Magistrati rispettivamente competenti in relazione alla natura dei crediti portati dalle cartelle costituenti titolo esecutivo (Giudice di Pace, Commissione tributaria provinciale e Giudice del lavoro di Cosenza) i quali tutti, rilevando il difetto di notifica dell'atto di pignoramento al debitore esecutato, avevano dichiarato la nullità del pignoramento per i crediti di rispettiva competenza con le sentenze nn.
1507/2022 (CTP di Cosenza), 1350/2021 (Giudice del lavoro di Cosenza) e 759/2024 (Giudice di pace di Cosenza).
L'attore, dato atto del passaggio in giudicato dei tre provvedimenti giurisdizionali, ritenendo di avere diritto alla restituzione delle somme indebitamente pignorate dall' ha chiesto al Tribunale di CP_4 condannare l'agente della riscossione alla ripetizione della somma di euro 9.119,50, oltre al pagamento degli interessi di mora dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Ha, inoltre, instato per la condanna dell' al risarcimento dei danni da lui asseritamente subiti per CP_4 avere la convenuta ingiustificatamente resistito nei giudizi da lui incardinati al fine di ottenere l'annullamento del pignoramento in violazione dell'obbligo di lealtà e probità imposto dall'art. 88
c.p.c., consistenti, da una parte, nella “mancata percezione e perduta disponibilità della somma nel periodo tra l'emissione della fattura, datata 19.12.2018, e l'effettivo saldo a tutt'oggi non avvenuto
e, per altro verso, nel pregiudizio, patrimoniale e non, derivato da” detta ingiustificata resistenza nei giudizi di merito di cui si è pure parimenti detto, quantificati in euro 3.000,00 “o in subordine da quantificare in via equitativa nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”.
Costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda eccependo, in via preliminare, il proprio CP_4 difetto di legittimazione passiva sostenendo, in particolare, che l'azione di ripetizione dell'indebito spetta esclusivamente all'ente che ha originato l'obbligazione esecutiva (ente impositore) e non al concessionario ( ) il quale, pur avendo incassato le somme, opera Controparte_5 come soggetto incaricato autorizzato a ricevere il pagamento ma tenuto a trasferire le somme incassate agli enti impositori. Ha comunque eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria, stante la natura meramente restitutoria dell'azione di ripetizione dell'indebito.
A seguito di tempestiva richiesta da parte dell'attore, il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa degli enti impositori , INPS - Controparte_1 Controparte_2 [...]
[...
, , Comune Cassa Forense, Comune Controparte_2 Controparte_6 CP_2
Comune , Comune , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
e . CP_11 Controparte_12
Si è quindi costituita in giudizio la quale ha Controparte_2 preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che la legittimazione a contraddire alla domanda attorea spetta unicamente all'ente concessionario della riscossione, in quanto “unico responsabile della procedura di pignoramento esattoriale e titolare del potere di contraddire alle richieste di parte privata” come emergerebbe dalla “lettura combinata tra l'art.
72bis DPR 602/73 e l'art. 2033 c.c.”. Ha, infatti, dedotto che “non avendo l' ricevuto un CP_1 pagamento indebito, essa non può essere ritenuta soggetta all'azione di ripetizione dell'indebito, siccome esperibile nei soli confronti dell'agente della riscossione”. La chiamata ha, in ogni caso, eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria, “non essendo fornita la prova tanto del fatto illecito, del bene giuridico leso e delle effettive conseguenze dannose patite, il nesso di causalità tra il fatto e il danno nonché, infine, l'imputabilità a dolo o colpa dell'Amministrazione”.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 22 settembre 2025, l'avocato ha Pt_1 dichiarato di rinunciare alla chiamata in causa dei predetti entri, con la sola eccezione dell'
[...]
di costituitasi in giudizio, avendo appreso da con Controparte_2 CP_2 CP_4 nota del 20 giugno 2025, che la somma pignorata era stata dalla provincia di interamente CP_2 riversata a detto ente nel mese di settembre 2019.
A sua volta, con le note di trattazione scritta della medesima udienza del 22 settembre 2025, CP_4 nell'insistere per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione intimazione passiva anche alla luce del riscontro del versamento della somma pignorata alla terza chiamata, ha evidenziato che l'importo effettivamente corrisposto dalla all' CP_3 CP_2 Controparte_2
, né quello di euro 7.682,00, dunque inferiore a quanto richiesto dall'attore in ripetizione
[...]
e la temerarietà della spiegata domanda risarcitoria, considerato il rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle azionate col pignoramento annullato. Ha, pertanto, insistito nelle sue conclusioni.
L' non ha, invece depositato note d'udienza. Controparte_2
I fatti posti dall'attore alla base della domanda di ripetizione non sono in contestazione.
L'avvocato ha, peraltro, prodotto tutta la documentazione a supporto della sua richiesta. Pt_1
Sono, infatti, in atti: il pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973, l'ordinanza con cui il GE in data
4 dicembre 2019 ha disposto la sospensione dell'esecuzione, l'atto di liquidazione del 17 luglio 2019 con cui la ha corrisposto ad la somma pignorata di euro 1.682,00, le tre Controparte_3 CP_4 sentenze esecutive con cui il Giudice di Pace, la Commissione tributaria provinciale ed il Giudie del lavoro di Cosenza hanno dichiarato la nullità del pignoramento.
Deve pertanto ritenersi l'inesistenza sopravvenuta della causa solvendi sottesa al pagamento eseguito e deve ritenersi accertato, quindi, il diritto del debitore esecutato a ripetere il pagamento indebito effettuato dal terzo debitore ad CP_4
Quanto al soggetto tenuto alla restituzione, va osservato che, nel caso di azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, legittimato passivo è, in qualità di effettivo “accipiens”, l'ente impositore del credito e non il procedente alla riscossione. Questo, infatti, agisce quale concessionario per la riscossione, sulla base di ruoli formati dall'ente impositore, che rimane titolare del credito, ed al quale le somme riscosse vanno versate dallo stesso concessionario (v. anche Corte Appello Napoli, cit. e n. 4010/2022 e Corte Appello di Bari n.
818/2022, Tribunale di Cosenza n. 330/2025, Tribunale di Castrovillari n. 1499/2023, Tribunale di
Potenza n. 21/2024).
Infatti, l'azione di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il “solvens” ed il destinatario di pagamento privo di “causa acquirendi” (Cass. civ., n. 16637/2007).
Sul punto, premesso che la concessione all'esattore del potere di riscossione non incide sulla titolarità del rapporto tributario, ai sensi dell'art.2033 c.c. deve esservi corrispondenza tra le parti del rapporto obbligatorio sostanziale e quelle del giudizio di ripetizione, sicché la relativa azione resta circoscritta tra il “solvens” ed il destinatario del pagamento, anche quanto questi non lo abbia incassato personalmente. Né l'applicazione del principio esposto implica l'assolvimento ad opera del concessionario della riscossione di provare l'avvenuta corresponsione delle somme all'ente impositore, dal momento che il primo, in qualità di mero adiectus solutionis causa, non ha mai acquisito una disponibilità giuridica autonoma sulle stesse, che sono, di contro, immediatamente entrate nella sfera giuridica di pertinenza dell'ente impositore.
Lo schema in esame, quindi, riproduce la struttura della ripetizione d'indebito oggettivo nel caso in cui venga in gioco la rappresentanza (Cass. Civ., n. 7871/2011; v. anche Corte Appello di Napoli n.
5457/2022). Del pari non smentisce siffatta conclusione il fatto che il concessionario incameri alcune delle somme per i suoi servizi, attenendo tale aspetto esclusivamente ai rapporti interni tra concessionario ed ente creditore.
Ne deriva che l'unico legittimato passivo è l'ente impositore e non il concessionario alla riscossione.
La domanda di ripetizione va, dunque, rigettata nei confronti di CP_4
Deve, invece, trovare accoglimento la domanda restitutoria svolta dall'avvocato nei confronti Pt_1 del terzo chiamato in quanto ente impositore Controparte_2 rispetto al quale risulta per tabulas che il concessionario ha riversato le somme riscosse dal terzo pignorato.
L'attore ha, infatti, depositato comunicazione di del 17 giugno 2025 con la quale l'odierna CP_4 convenuta ha rappresentato di avere riversato la somma di euro 7.682,00 pignorata presso la Provincia di all' . CP_2 Controparte_2
La costituitasi in giudizio, nell'eccepire il suo difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, non ha confutato la circostanza di avere ricevuto il versamento del predetto importo, deducendo unicamente che, “non avendo l' ricevuto un pagamento indebito, essa CP_1 non può essere ritenuta soggetta all'azione di ripetizione dell'indebito, siccome esperibile nei soli confronti dell'agente della riscossione”.
La chiamata, cioè, ha riconosciuto di avere ricevuto il pagamento ma, non ritenendolo indebito, non si considera “soggetta alla ripetizione dell'indebito”.
L deve essere, quindi, condannata alla Controparte_2 restituzione in favore dell'attore della somma di euro 7.682,00 trasferita, con atto di liquidazione, dalla provincia ad e da questa alla predetta Direzione provinciale. CP_4
Sono dovuti i chiesti interessi di mora a far data dalla domanda giudiziale ed al tasso legale. Al riguardo, va detto che costituisce principio consolidato che, nella ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il debito dell'accipiens, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, atteso che all'indebito si applica la tutela prevista per il possessore in buona fede in senso soggettivo dell'art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto della domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda ( Cass. 2016/10161).
Nell'ipotesi di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., pertanto, il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi a partire dal momento del pagamento, a meno che l'accipiens non sia in mala fede.
Si deve, dunque, avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens, evidenziando che la buona fede si presume e può essere esclusa solo dalla prova della consapevolezza da parte dell'accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento (Cass. Civ., n. 2005/5330). Sicchè chi pretende la diversa decorrenza degli interessi ha l'onere di dimostrare l'altrui mala fede (Cass. Civ., n.
2015/13424).
Nella specie, la mala fede dell'accipiens non risulta dimostrata, essendo intervenuta la sospensiva dell'esecuzione in epoca successiva al pagamento del terzo.
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria non essendo ravvisabile alcuna condotta illegittima né di né della Direzione provinciale, avuto oltretutto riguardo alla caducazione del pignoramento per CP_4 questioni meramente procedurali.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) ed a tariffa compresa tra minimo e medio in ragione della obiettiva difficoltà delle questioni trattate (fase di studio: euro 500,00, fase introduttiva: euro 400,00, fase di trattazione: euro 840,00, fase decisoria: euro 851,00).
Spese compensate tra e in ragione dei contrastanti orientamenti in tema di legittimazione CP_4 Pt_1 passiva del concessionario nei giudizi di ripetizione di indebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie la domanda di ripetizione di indebito formulata da nei confronti di Parte_1 [...]
, e, per l'effetto, condanna quest'ultima al rimborso, Controparte_2 in favore dell'attore, della somma di euro 7.682,00 incassata da a seguito dell'annullato CP_4 pignoramento presso terzi, oltre interessi di mora, al saggio legale, dalla domanda sino al dì del soddisfo;
- condanna, inoltre, – Direzione provinciale di alla rifusione delle spese Controparte_2 CP_2 legali sostenute dall'attore che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 2.591,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite tra l'attore e CP_4
Cosenza, 25/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo