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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 249/2022 r.g. promossa da
(c.f.: ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), in proprio e n.q. di eredi di Pt_4 C.F._4 [...]
(nata il [...] e deceduta il 23.6.2019), rappresentati e Persona_1 difesi dall'avv. Giuseppe Chiarello(indirizzo p.e.c.: Email_1 appellanti – appellati incidentali contro
(c.f. e p.i. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Di Maria (indirizzo p.e.c.:
Email_2
appellata – appellante incidentale
Conclusioni per gli appellanti-appellati incidentali:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Sezione Civile e C.R. 2
designandi
In via preliminare,
- Dichiarare ammissibile l'appello alla prima udienza ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c.;
Nel merito, in via principale,
- In accoglimento dei motivi di appello (nn. I, II e III) tutti proposti, fermo restando la riconosciuta responsabilità in punto di an debeatur della struttura sanitaria pubblica, riformare parzialmente e quindi per le parti appellate la
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. n. 596 del 2021 (decisa e pubblicata il
07/07/2021 e corretta il 29/09/2021) , emessa dal Tribunale di Trapani – Sezione
Civile - G.I./G.U. Dott.ssa Monica Stocco, relativa al procedimento n. 1433/2018
R.G., ad oggi non notificata tra le parti processuali, in quanto lo stesso è incorso in errori in iudicando e/o in procedendo per come meglio specificati nei motivi tutti di appello;
- Conseguentemente condannare l' CP_1 Controparte_1 Parte_5
(p.iva/c.f.: ), in persona del suo rappr.te legale pro tempore,
[...] P.IVA_2 al pagamento delle somme per come nel presente atto domandate e specificate, a titolo di ulteriore danno non patrimoniale subito dalla Sig.ra Persona_1
e per lei, iure hereditatis, dagli appellanti n.q., già attori n.q. e in
[...] proprio, SI.ri , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ovvero, adeguata rivalutazione, rideterminazione e personalizzazione del danno biologico totale (subito dalla Sig.ra nell'ambito del danno non Per_1 patrimoniale, nonché adeguato risarcimento del danno non patrimoniale (danno riflesso e di rimbalzo) subito dai SI.ri , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , od a quelle diverse somme che codesta Autorità
[...] Parte_4
Giudicante riterrà più congrue e di giustizia in riferimento alla duplicità dei danni richiesti in p. e n.q.;
- Riconoscere le giuste spese di lite di cui al giudizio di primo grado;
3
- Il tutto oltre interessi legali e compensativi oltre alla rivalutazione monetaria come per legge e giurisprudenza costante, dalla data dell'evento
(13/08/2012) e fino al soddisfo;
- In accoglimento del proposto appello condannare l'
[...]
(p.iva/c.f.: ), in persona del suo Parte_6 P.IVA_2 rappr.te legale pro tempore, al pagamento per intero delle spese di questo grado di giudizio per tutti gli appellanti in p. e n.q., da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Conclusioni per l'appellata-appellante incidentale:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE
CIVILE
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
-IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incoato da controparte per violazione degli artt. 342, 345 e 348bis c.p.c., per i motivi meglio sopra esposti al punto n. 1 del presente atto;
, rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello CP_2 proposto dai signori , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 596/2021 resa inter partes dal Tribunale di Trapani il
7/07/2021 al termine del procedimento iscritto al RG n. 1433/2018;
, in accoglimento dell'appello incidentale promosso dall' CP_2 [...] al punto 4 della presente comparsa, riformare la sentenza di primo Parte_5 grado n. 596/2021 del 7/07/2021 emessa dal Tribunale di Trapani nella parte in cui statuisce che “A titolo di danno da lesione del rapporto parentale appare congruo, pertanto, riconoscere all'attore (marito della vittima Parte_1 primaria dell'illecito) l'importo di euro 6.000,00 (in valuta attuale e comprensivo degli interessi compensativi) e a ciascuno dei restanti attori, , Parte_2 Pt_3
e l'importo di euro 2.500,00 (in valuta attuale e
[...] Parte_4 comprensivo degli interessi compensativi) il tutto oltre gli interessi, nella misura 4
legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo”, e per
l'effetto ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta agli odierni appellanti dall' a titolo di danno da lesione del rapporto parentale;
Parte_5
-per l'effetto, ritenere e dichiarare che i signori Parte_1 Pt_2
, e debbano restituire all'
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 quanto ricevuto in esecuzione “provvisoria” della sentenza n. 596/2021 del
Tribunale di Trapani, giusta determina n. 565/2022 e relativi mandati di pagamento.
Con vittoria di spese, onorari, spese generali ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA
e CPA.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 596/2021 il Tribunale di Trapani, decidendo sulle domande avanzate da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in proprio e quali eredi di – già attrice, e Pt_4 Persona_1 deceduta nel corso del giudizio – onde ottenere la condanna della convenuta
[...] al risarcimento dei danni subiti a causa della negligente condotta dei Parte_5 sanitari dell' Pt_7 Controparte_3
[. di Castelvetrano nei confronti della predetta R.G. dal 13.8.2012 al Per_1
5.3.2013 che aveva comportato l'amputazione della gamba destra della paziente a livello terzo medio con moncone non protesizzabile, all'esito dell'istruttoria svolta
(in via documentale e a mezzo di c.t.u.), ritenne configurati i profili di responsabilità a carico della struttura, stante l'inadeguatezza delle prestazioni erogate dai chirurghi plastici e per la imprudente e negligente condotta omissiva dei sanitari, avendo dato l'inesatto adempimento dei medici un efficiente contributo causale alla verificazione del danno patito da R.G., Per_1 consistente nella prevedibilmente evitabile amputazione dell'arto destro. Indi, tenuto conto che in ragione della patologia pregressa della paziente (ulcera diabetica) anche un intervento diagnostico e terapeutico adeguato non avrebbe 5
determinato con certezza la guarigione ed escluso, altresì, che la causa dell'intervenuto decesso di fosse da ricollegare alla menomazione Persona_2 risentita in conseguenza dell'illecito, liquidò i danni non patrimoniali patiti da Part ciascuno degli attori e, pertanto: condannò l' convenuta a corrispondere nei confronti di , e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di l'importo di euro 38.798,60, e inoltre, a Persona_1 corrispondere, sempre a titolo risarcitorio, in favore di in proprio, Parte_1
l'importo di euro 6.000,00 nonchè ai restanti attori, , e Parte_2 Parte_3
, l'importo di euro 2.500,00 per ciascuno, il tutto oltre gli interessi, Parte_4 nella misura legale, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
Part condannò la convenuta a rifondere nei confronti degli attori le spese di lite liquidate in complessivi euro 6.800,00 oltre spese di contributo unificato, e oneri accessori;
pose le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
2. Avverso tale decisione hanno interposto gravame Parte_1 Pt_2
, e , in proprio e quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
dolendosi, essenzialmente, delle liquidazioni operate dal Tribunale.
[...]
Gli impugnanti censurano, con il primo motivo, la determinazione del danno non patrimoniale biologico totale relativamente alla posizione di Persona_1
sostenendo l'erronea applicazione dei parametri liquidatori di cui alle
[...]
Tabelle 2021 dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile Milano con precipuo riferimento al c.d. danno da premorienza. L'errore atterrebbe non solo all'età attribuita alla danneggiata al momento del fatto (avendo il Tribunale considerato l'età di 55 anni, invece che 54 anni), ma soprattutto al criterio adoperato per la determinazione del suddetto danno da premorienza, non avendo il primo Giudice applicato i criteri specifici di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano ed. 2021 per la determinazione del detto pregiudizio, i quali distinguono il “danno non patrimoniale per il primo anno” e il “danno non patrimoniale per il primo e secondo anno”, oltre che per ogni successivo anno. Secondo gli appellanti, 6
considerato che è deceduta il 23.6.2019, vale a dire Persona_1 sette anni dopo il primo ricovero del 13.8.2012, e determinato nella misura del
42% il danno biologico alla stessa residuato, dovrebbe considerarsi l'importo della colonna n. 2 delle citate Tabelle meneghine (€ 26.282,00) quantificante il danno non patrimoniale per il primo e secondo anno di vita, al quale andrebbe aggiunto l'importo della colonna n. 4 (€ 7.509,00), moltiplicato per i restanti anni di vita oltre il secondo, pervenendosi così all'importo di € 63.827,00, oltre la personalizzazione fino al 50%, in considerazione delle peculiarità del caso concreto (particolare caso clinico, giovane età della paziente, donna, moglie, madre e casalinga, aspettativa di vita, non protesizzazione, mancata informazione e mancati consensi) e, quindi, complessivi € 95.740,50, da cui decurtare il 33% sul rischio amputativo comunque possibile anche in caso di corrette terapie e diagnosi, oltre interessi compensativi per € 3.283,90. L'importo spettante agli eredi di R.G. sarebbe quindi pari ad € 70.302,250 già decurtati del 33% Per_1 rivalutati e con interessi compensativi calcolati dalla data dell'illecito alla sentenza e con personalizzazione massima applicata.
Con il secondo motivo, è contestata la liquidazione del risarcimento del danno riflesso o di rimbalzo relativamente alla posizione del marito della de cuius,
e dei figli , e , tutti in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio, con conseguente errata determinazione degli interessi compensativi e legali. Gli appellanti sostengono che, venendo in rilievo un danno morale ed esistenziale dei prossimi congiunti della vittima primaria, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato pregiudizio;
aggiungono che il peggioramento delle condizioni di salute di imputabile ai sanitari Persona_2 dell'Asp (con amputazione dell'arto), ha determinato un aggravamento della qualità di vita dell'intero nucleo familiare, stante tra l'altro la maggiore assistenza quotidiana e l'impossibilità di svolgere attività ludiche e/o distensive insieme alla 7
congiunta; sì che il risarcimento richiesto ascenderebbe a non meno di €
20.000,00 per ed € 15.000,00 per ciascun figlio. Parte_1
È censurata infine, con il terzo motivo, la liquidazione delle spese processuali operata dal primo Giudice che, secondo gli impugnanti, è inferiore ai parametri minimi, considerati anche gli aumenti per la presenza di più parti e la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
Si è costituita l' preliminarmente eccependo Parte_5
l'inammissibilità del gravame avversario ai sensi degli artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c., stante l'introduzione, tra l'altro, di una nuova questione giuridica attinente alla mai dedotta, motivata e provata lesione all'autodeterminazione della de cuius.
Ha poi contestato, nel merito, i motivi dell'impugnativa ex adverso proposta con precipuo riferimento all'assunta inadeguatezza del danno non patrimoniale Part liquidato alla de cuius e alla determinazione delle spese processuali. L' ha poi dispiegato, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha riconosciuto il danno non patrimoniale ai congiunti, per essersi gli attori limitati sul punto a dedurre la sussistenza di un legame parentale e/o di coniugio con la vittima primaria, senza provare l'esistenza e la natura dei predetti rapporti nonché
l'incidenza dell'amputazione subita dalla de cuius sulle dette relazioni.
Con ordinanza dei 17-19 marzo 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe,
è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità reciprocamente sollevate dalle parti in ordine ai rispettivi gravami interposti.
Si evincono chiaramente dai motivi sviluppati i capi della sentenza oggetto di censura con l'indicazione anche delle ragioni di dissenso idonee, nella prospettiva della parte impugnante, a determinare una differente decisione, Part rivelandosi, inoltre, tempestivo l'appello proposto dalla convenuta nella 8
relativa comparsa ritualmente depositata ai sensi dell'art. 343 c.p.c. nei termini ivi previsti. E' del resto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sia se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, sia se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (v. Cass. 26139/2022).
4. Passando, dunque, al merito della vicenda, è indiscussa la responsabilità dell'Asp convenuta, come accertata dal primo Giudice, relativamente alla condotta dei medici che ebbero in cura nell'arco temporale Persona_2 compreso tra la data (13.8.2012) del primo accesso della paziente al P.O.
[...] di Castelvetrano e la data (5.3.2013) cui risale l'ultima prestazione CP_3 erogata dai sanitari della predetta struttura, dalla quale è conseguita l'amputazione dell'arto destro, prevedibilmente evitabile, comportante un danno biologico complessivo a carico della paziente del 45% e con determinazione, dunque, del maggior danno iatrogeno (considerato che all'esito di adeguato trattamento, la paziente avrebbe, comunque, presentato gli esiti dell'amputazione del V dito comportanti un danno biologico permanente del 3%) nella percentuale del 42%, così indicata dal Tribunale con valutazione non oggetto di censura.
È pure incontestata l'incidenza, ai fini della determinazione del risarcimento, del rischio di amputazione dell'arto, determinato dal primo Giudice, in base agli esiti della c.t.u. espletata, come pari al 33%, senza alcuna contestazione sul punto da parte degli impugnanti, in quanto tale rischio, in caso di adeguato intervento medico, non sarebbe stato del tutto scongiurato ma sarebbe stato atteso con una probabilità del 67%.
E' altresì pacifico che la morte di R.G., intervenuta nel corso del Per_1 primo grado del giudizio, non è causalmente riconducibile all'operato dei medici.
Ciò che viene devoluto al riesame della Corte è innanzi tutto il criterio di 9
liquidazione dei danni, sia con riferimento al pregiudizio patito dalla de cuius, sia in relazione agli ulteriori danni pretesi dai congiunti della vittima primaria;
per Part questi ultimi l' contesta anche – e a monte – con il relativo appello incidentale la stessa concreta risarcibilità.
4.1. Per ciò che attiene al c.d. danno da premorienza, sul quale si incentra il primo motivo del gravame principale, va richiamato il principio di diritto, reiterato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 15112/2024 che espressamente richiama Cass. 41933/2021) secondo cui «qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito,
l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile” aggiungendosi che “Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti». In particolare, il «danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ST, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva» (v. sempre Cass. 41933/2021 così riportata da Cass. 15112/2024 cit. che al detto principio dà espressamente continuità).
Si è inoltre precisato, sempre sulla base del citato arresto, che “In tema di danno biologico patito da persona deceduta, prima della conclusione del giudizio, 10
per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo possa essere liquidato meno di quello che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco temporale” (Cass.
8481/2025).
Ebbene, conformemente ai suddetti principi, il Tribunale di Trapani ha proceduto alla liquidazione del danno patito da determinando Persona_2 innanzi tutto il danno permanente riconoscibile in astratto, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano – Ed. 2021 vigenti ratione temporis al momento della liquidazione, e quantificando il danno non patrimoniale unitariamente in complessivi €. 254.981,00 nelle componenti del danno biologico/dinamico- relazionale nonché del danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile
(ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), tenuto conto della percentuale di invalidità permanente ammessa (42%) e dell'età della danneggiata al momento del fatto, peraltro correttamente indicata nella sentenza gravata in “anni 55”. Tale era infatti l'età della danneggiata al momento in cui si è verificato l'evento di danno, vale a dire l'amputazione eseguita presso altra struttura il 22.3.2013, e tale era l'età della danneggiata anche alla data
(5.3.2013) dell'ultima prestazione medica negligentemente eseguita dai sanitari Part del cui operato l' è oggi chiamata a rispondere.
Il Tribunale poi ha anche riconosciuto, “in considerazione della particolare gravità della sofferenza derivata dalla perdita di un arto in persona in età non ancora avanzata (anni 55)”, una personalizzazione del risarcimento, pervenendo 11
all'importo di €. 275.000,00.
Tale personalizzazione, ammissibile sulla base delle richiamate Tabelle milanesi entro il massimo del 25%, è stata in concreto contenuta in una percentuale più bassa, sulla base di una valutazione che deve ritenersi congrua in base agli elementi valorizzati nella sentenza, e in mancanza di più specifiche e tempestive allegazioni a cura della parte interessata onde giustificare un maggiore aumento, rispetto a quello in concreto ammesso, per le peculiari conseguenze del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (arg. ex Cass. 7513/2018). Le condizioni soggettive della danneggiata, sia pure nei limiti delle generiche allegazioni operate dagli istanti, risultano adeguatamente considerate dal primo Giudice, mentre del tutto inidoneo a supportare la richiesta del più consistente aumento preteso ai fini della personalizzazione è il riferimento oggi operato dagli attori alla mancata informazione e/o mancato consenso, venendo peraltro in rilievo, nel caso di specie, trattamenti terapeutici necessari che la paziente non avrebbe potuto rifiutare, ed avendo comunque gli istanti del tutto omesso di fornire adeguati elementi rappresentativi dell'eventuale (e ulteriore) pregiudizio conseguente alla omessa/incompleta informativa (v. sul tema Cass. 28985/2019).
Il Tribunale, quindi, applicata la decurtazione della percentuale di rischio
(pacificamente riconoscibile, come sopra detto, nella misura del 33%) di un'eventuale amputazione dell'arto ricollegabile alla pregressa patologia del
“piede diabetico”, è pervenuto all'importo di € 184.250,00 e, con riferimento a tale importo, ha poi operato il calcolo del c.d. danno da premorienza, osservando a tale proposito che qualora la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, sì che l'ammontare del danno biologico spettante iure successionis agli 12
eredi del defunto va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. Indi, e considerato che le tabelle di liquidazione del danno permanente alla persona si fondano sulla aspettativa media di vita stabilita in ottantacinque anni – che è sostanzialmente corrispondente alla speranza di vita alla nascita per le donne in base alle Tabelle Istat – il Tribunale ha diviso il suddetto importo di € 184.250,00 per trenta (che sono gli anni di sopravvivenza media del danneggiato presunta) e moltiplicato il risultato per sei
(che sono gli anni di effettiva sopravvivenza di , così Persona_1 ottenendo la somma di € 36.850,00.
Il procedimento seguito è del tutto coerente con i su ricordati principi reiterati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, e va pertanto confermato, con reiezione dunque del primo motivo dell'appello principale, il risarcimento nella misura liquidata dal primo Giudice, dovendosi, per altro verso, ribadire l'inidoneità dei criteri enunciati dalle Tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, secondo quanto sopra precisato.
Rimane assorbita ogni questione attinente alla determinazione degli interessi compensativi, in concreto riconosciuti dal Tribunale, tenuto conto del suddetto importo correttamente liquidato, in conformità all'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite con la sentenza n° 1712/95 pure richiamato nella sentenza gravata.
4.2. Altro è a dirsi con riferimento al profilo dei danni occorsi ai congiunti, su cui si incentrano, come detto, il secondo motivo del gravame principale nonchè Part l'appello incidentale proposto dall'
Premesso che la mancata contestazione, a cura della convenuta, del capo della decisione che riconosce , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
eredi di R.G. ne determina il passaggio in giudicato, rendendo Pt_4 Per_1 non più discutibile il vincolo familiare allegato, cui si riconnette non solo la qualità di eredi della de cuius in capo ai predetti attori, ma anche il presupposto di fatto costituente la precondizione del risarcimento rivendicato iure proprio dai 13
medesimi congiunti, deve ora osservarsi che per il danno in questione, il quale attiene non alla perdita del rapporto parentale bensì al dolore sofferto dai familiari in conseguenza delle macrolesioni patite dalla vittima principale, tale da incidere anche sullo svolgimento della vita quotidiana del nucleo, si afferma comunemente che il pregiudizio de quo, di natura non patrimoniale, può essere accertato in base a indizi e presunzioni, tra cui assume particolare rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima e i relativi familiari, dal quale è possibile ricavare, secondo un criterio di normalità sociale, la sofferenza per le gravissime lesioni riportate dal prossimo congiunto: l'esistenza stessa del rapporto di parentela può far presumere il dolore del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo (cfr. recentemente Cass. 13540/2023 che richiama, tra le altre, Cass. 11212/2019 e
Cass. 7748/2020).
Nel caso in esame, posta, per quanto detto, l'esistenza del rapporto familiare con la vittima (di coniugio, quanto alla posizione di e di Parte_1 filiazione, relativamente alla posizione di , e Parte_2 Parte_3 [...]
), l'intensità del citato vincolo formale è tale da far presumere la Pt_4 sofferenza patita dai richiedenti, considerata la entità delle lesioni residuate in capo alla congiunta danneggiata, all'evidenza incidenti anche sulle complessive condizioni di autonomia della persona, con refluenze peggiorative altresì sulla qualità della vita dell'intero nucleo, tenuto pure a prestare la necessaria assistenza della persona macrolesa per lo svolgimento delle attività quotidiane.
Deve pertanto ritenersi configurato, in base a un criterio presuntivo, il danno riflesso reclamato dagli attori, quali familiari di R.G., e sotto tale profilo Per_1 va confermato il diritto al risarcimento ammesso dal primo Giudice, con reiezione Part dell'unico motivo di gravame incidentale proposto sul punto dall'
Per ciò che attiene alla quantificazione del risarcimento di tale danno riflesso, si rilevano fondate, nei limiti di cui si dirà, le doglianze esposte dagli 14
appellanti principali.
Ed infatti, il criterio da adottare per la liquidazione del detto pregiudizio è quello delineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
13540/2023 cit.) che fa riferimento all'utilizzo di tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, contenenti un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di macrolesioni (mentre le tabelle del Tribunale di Milano, anche nella loro più recente versione, prevedendo soltanto una liquidazione “a punti” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, ma non con riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso. V. sempre Cass. 13450/2023).
Indi, avuto riguardo ai parametri indicati dalle citate tabelle del Tribunale di
Roma anno 2023 e, pertanto, tenuto conto del rapporto esistente fra la danneggiata e ciascuno dei congiunti, nonché dell'età della danneggiata e dell'età del marito e dei figli, sì da attribuire 28 punti al coniuge, 26 punti al figlio e 27 Parte_2 punti a ognuno dei figli e , applicati, inoltre, i Parte_3 Parte_4 coefficienti per i familiari nel nucleo (1 per il coniuge convivente e 0,3 per ognuno dei figli) e considerato il valore del punto base (€. 6.948,00) comprensivo di entrambe le componenti del danno morale e di quello dinamico-relazionale – non risultando, del resto, che siano stati riconosciuti sussidi pubblici o una assistenza continuativa alla danneggiata – nonché la percentuale di danno biologico riconosciuta alla vittima primaria (42%), il risarcimento complessivamente liquidabile in favore di coniuge di Parte_1 Per_1
R.G., sarebbe pari ad €. 81.708,48 (28 x 6.948 x 42%), mentre sarebbe pari a €.
22.761,64 (26 x 0,3 x 6.948 x 42%) il risarcimento liquidabile in favore del figlio della danneggiata, (nato il [...]), e inoltre, andrebbe Parte_2 determinato in €. 23.637,09 (27 x 0,3 x 6.948 x 42%) il risarcimento liquidabile in 15
favore dei restanti figli di R.G., (nato il [...]) e Per_1 Parte_3 [...]
(nato il [...]). Pt_4
Tali importi vanno decurtati, analogamente a quanto operato con riferimento al risarcimento spettante alla vittima primaria, della percentuale del rischio di amputazione riconducibile alla pregressa patologia (33%), pervenendosi dunque all'importo di €. 54.744,68 per €. 15.250,30 per ed € Parte_1 Parte_2
15.836,85 per e ciascuno. Parte_3 Pt_4
Deve poi considerarsi che tale sarebbe il danno riconoscibile ad ognuno dei familiari ove avesse vissuto fino all'età di 85 anni, quale Persona_2 aspettativa media di vita. Essendo la predetta però deceduta all'età di 55 anni, per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, si ritiene di dovere applicare anche con riferimento a tali voci di pregiudizio patito dai congiunti il criterio sopra descritto per il danno c.d. da premorienza, che consente di stimare in complessivi €. 10.948,93 (54.744,68 : 30
x 6) il danno effettivo patito da nonché in €. 3.050,06 (15.250,29 Parte_1
: 30 x 6) il pregiudizio in concreto prodottosi a carico di ed € Parte_2
3.167,37 (15.836,85 : 30 x 6) quale danno effettivo patito da e Parte_3
ciascuno. Pt_4
Il risarcimento spettante ad ognuno dei predetti danneggiati va quindi rideterminato nei citati ultimi importi, così liquidati all'attualità e pertanto già comprensivi della rivalutazione monetaria. Inoltre, e ritenuto che la sola rivalutazione monetaria non valga a reintegrare pienamente il danneggiato, essa andrà maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso (22.3.2013), prendendo come base di calcolo la somma liquidata, devalutata fino alla data dell'evento e poi, anno per anno, rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ST (cfr. Cass. S.U. 8521/2007).
Ne deriva che la sentenza gravata deve essere in parte qua riformata con la 16
condanna della convenuta a corrispondere, a titolo risarcitorio, agli attori gli importi come sopra ricalcolati.
5. Per ciò che attiene alle spese processuali, e con assorbimento quindi dell'ultimo motivo del gravame principale (considerato il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, dovendo gli oneri della lite essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, v. Cass. 16526/2024), visti gli esiti complessivi Part del giudizio, che vedono l' persistentemente soccombente, quest'ultima deve essere condannata a rifondere agli attori le spese di entrambi i gradi del processo che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da rapportarsi al decisum) nonché del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata, con sostanziale identità, pur relativamente a più soggetti aventi, comunque, la stessa posizione processuale, delle questioni affrontate.
Stante la reiezione del gravame incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 596/2021 resa dal Tribunale di Trapani, che conferma nel resto: condanna l' in persona del suo legale rappresentante p.t., a Parte_5 corrispondere, a titolo risarcitorio, in favore di l'importo di €. Parte_1
10.948,93, nonché in favore di l'importo di €. 3.050,06 e, in favore di Parte_2 17
e , l'importo di €. 3.167,37 per ciascuno, il tutto oltre Parte_3 Parte_4 interessi al tasso legale calcolati come precisato in parte motiva;
condanna l' in persona del suo legale rappresentante p.t., a Parte_5 rifondere in favore della parte attrice le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi €. 9.000,00 oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge, nonché, per il presente grado, in complessivi €.
8.000,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del difensore della stessa parte attrice ex art. 93 c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte della appellante incidentale, dell'ulteriore importo dalla stessa dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo del 19.9.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 249/2022 r.g. promossa da
(c.f.: ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ), in proprio e n.q. di eredi di Pt_4 C.F._4 [...]
(nata il [...] e deceduta il 23.6.2019), rappresentati e Persona_1 difesi dall'avv. Giuseppe Chiarello(indirizzo p.e.c.: Email_1 appellanti – appellati incidentali contro
(c.f. e p.i. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Di Maria (indirizzo p.e.c.:
Email_2
appellata – appellante incidentale
Conclusioni per gli appellanti-appellati incidentali:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Sezione Civile e C.R. 2
designandi
In via preliminare,
- Dichiarare ammissibile l'appello alla prima udienza ex artt. 342 e 348 bis
c.p.c.;
Nel merito, in via principale,
- In accoglimento dei motivi di appello (nn. I, II e III) tutti proposti, fermo restando la riconosciuta responsabilità in punto di an debeatur della struttura sanitaria pubblica, riformare parzialmente e quindi per le parti appellate la
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. n. 596 del 2021 (decisa e pubblicata il
07/07/2021 e corretta il 29/09/2021) , emessa dal Tribunale di Trapani – Sezione
Civile - G.I./G.U. Dott.ssa Monica Stocco, relativa al procedimento n. 1433/2018
R.G., ad oggi non notificata tra le parti processuali, in quanto lo stesso è incorso in errori in iudicando e/o in procedendo per come meglio specificati nei motivi tutti di appello;
- Conseguentemente condannare l' CP_1 Controparte_1 Parte_5
(p.iva/c.f.: ), in persona del suo rappr.te legale pro tempore,
[...] P.IVA_2 al pagamento delle somme per come nel presente atto domandate e specificate, a titolo di ulteriore danno non patrimoniale subito dalla Sig.ra Persona_1
e per lei, iure hereditatis, dagli appellanti n.q., già attori n.q. e in
[...] proprio, SI.ri , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ovvero, adeguata rivalutazione, rideterminazione e personalizzazione del danno biologico totale (subito dalla Sig.ra nell'ambito del danno non Per_1 patrimoniale, nonché adeguato risarcimento del danno non patrimoniale (danno riflesso e di rimbalzo) subito dai SI.ri , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e , od a quelle diverse somme che codesta Autorità
[...] Parte_4
Giudicante riterrà più congrue e di giustizia in riferimento alla duplicità dei danni richiesti in p. e n.q.;
- Riconoscere le giuste spese di lite di cui al giudizio di primo grado;
3
- Il tutto oltre interessi legali e compensativi oltre alla rivalutazione monetaria come per legge e giurisprudenza costante, dalla data dell'evento
(13/08/2012) e fino al soddisfo;
- In accoglimento del proposto appello condannare l'
[...]
(p.iva/c.f.: ), in persona del suo Parte_6 P.IVA_2 rappr.te legale pro tempore, al pagamento per intero delle spese di questo grado di giudizio per tutti gli appellanti in p. e n.q., da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Conclusioni per l'appellata-appellante incidentale:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE
CIVILE
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
-IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incoato da controparte per violazione degli artt. 342, 345 e 348bis c.p.c., per i motivi meglio sopra esposti al punto n. 1 del presente atto;
, rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello CP_2 proposto dai signori , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 596/2021 resa inter partes dal Tribunale di Trapani il
7/07/2021 al termine del procedimento iscritto al RG n. 1433/2018;
, in accoglimento dell'appello incidentale promosso dall' CP_2 [...] al punto 4 della presente comparsa, riformare la sentenza di primo Parte_5 grado n. 596/2021 del 7/07/2021 emessa dal Tribunale di Trapani nella parte in cui statuisce che “A titolo di danno da lesione del rapporto parentale appare congruo, pertanto, riconoscere all'attore (marito della vittima Parte_1 primaria dell'illecito) l'importo di euro 6.000,00 (in valuta attuale e comprensivo degli interessi compensativi) e a ciascuno dei restanti attori, , Parte_2 Pt_3
e l'importo di euro 2.500,00 (in valuta attuale e
[...] Parte_4 comprensivo degli interessi compensativi) il tutto oltre gli interessi, nella misura 4
legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo”, e per
l'effetto ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta agli odierni appellanti dall' a titolo di danno da lesione del rapporto parentale;
Parte_5
-per l'effetto, ritenere e dichiarare che i signori Parte_1 Pt_2
, e debbano restituire all'
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 quanto ricevuto in esecuzione “provvisoria” della sentenza n. 596/2021 del
Tribunale di Trapani, giusta determina n. 565/2022 e relativi mandati di pagamento.
Con vittoria di spese, onorari, spese generali ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA
e CPA.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 596/2021 il Tribunale di Trapani, decidendo sulle domande avanzate da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in proprio e quali eredi di – già attrice, e Pt_4 Persona_1 deceduta nel corso del giudizio – onde ottenere la condanna della convenuta
[...] al risarcimento dei danni subiti a causa della negligente condotta dei Parte_5 sanitari dell' Pt_7 Controparte_3
[. di Castelvetrano nei confronti della predetta R.G. dal 13.8.2012 al Per_1
5.3.2013 che aveva comportato l'amputazione della gamba destra della paziente a livello terzo medio con moncone non protesizzabile, all'esito dell'istruttoria svolta
(in via documentale e a mezzo di c.t.u.), ritenne configurati i profili di responsabilità a carico della struttura, stante l'inadeguatezza delle prestazioni erogate dai chirurghi plastici e per la imprudente e negligente condotta omissiva dei sanitari, avendo dato l'inesatto adempimento dei medici un efficiente contributo causale alla verificazione del danno patito da R.G., Per_1 consistente nella prevedibilmente evitabile amputazione dell'arto destro. Indi, tenuto conto che in ragione della patologia pregressa della paziente (ulcera diabetica) anche un intervento diagnostico e terapeutico adeguato non avrebbe 5
determinato con certezza la guarigione ed escluso, altresì, che la causa dell'intervenuto decesso di fosse da ricollegare alla menomazione Persona_2 risentita in conseguenza dell'illecito, liquidò i danni non patrimoniali patiti da Part ciascuno degli attori e, pertanto: condannò l' convenuta a corrispondere nei confronti di , e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di l'importo di euro 38.798,60, e inoltre, a Persona_1 corrispondere, sempre a titolo risarcitorio, in favore di in proprio, Parte_1
l'importo di euro 6.000,00 nonchè ai restanti attori, , e Parte_2 Parte_3
, l'importo di euro 2.500,00 per ciascuno, il tutto oltre gli interessi, Parte_4 nella misura legale, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo;
Part condannò la convenuta a rifondere nei confronti degli attori le spese di lite liquidate in complessivi euro 6.800,00 oltre spese di contributo unificato, e oneri accessori;
pose le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
2. Avverso tale decisione hanno interposto gravame Parte_1 Pt_2
, e , in proprio e quali eredi di
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1
dolendosi, essenzialmente, delle liquidazioni operate dal Tribunale.
[...]
Gli impugnanti censurano, con il primo motivo, la determinazione del danno non patrimoniale biologico totale relativamente alla posizione di Persona_1
sostenendo l'erronea applicazione dei parametri liquidatori di cui alle
[...]
Tabelle 2021 dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile Milano con precipuo riferimento al c.d. danno da premorienza. L'errore atterrebbe non solo all'età attribuita alla danneggiata al momento del fatto (avendo il Tribunale considerato l'età di 55 anni, invece che 54 anni), ma soprattutto al criterio adoperato per la determinazione del suddetto danno da premorienza, non avendo il primo Giudice applicato i criteri specifici di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano ed. 2021 per la determinazione del detto pregiudizio, i quali distinguono il “danno non patrimoniale per il primo anno” e il “danno non patrimoniale per il primo e secondo anno”, oltre che per ogni successivo anno. Secondo gli appellanti, 6
considerato che è deceduta il 23.6.2019, vale a dire Persona_1 sette anni dopo il primo ricovero del 13.8.2012, e determinato nella misura del
42% il danno biologico alla stessa residuato, dovrebbe considerarsi l'importo della colonna n. 2 delle citate Tabelle meneghine (€ 26.282,00) quantificante il danno non patrimoniale per il primo e secondo anno di vita, al quale andrebbe aggiunto l'importo della colonna n. 4 (€ 7.509,00), moltiplicato per i restanti anni di vita oltre il secondo, pervenendosi così all'importo di € 63.827,00, oltre la personalizzazione fino al 50%, in considerazione delle peculiarità del caso concreto (particolare caso clinico, giovane età della paziente, donna, moglie, madre e casalinga, aspettativa di vita, non protesizzazione, mancata informazione e mancati consensi) e, quindi, complessivi € 95.740,50, da cui decurtare il 33% sul rischio amputativo comunque possibile anche in caso di corrette terapie e diagnosi, oltre interessi compensativi per € 3.283,90. L'importo spettante agli eredi di R.G. sarebbe quindi pari ad € 70.302,250 già decurtati del 33% Per_1 rivalutati e con interessi compensativi calcolati dalla data dell'illecito alla sentenza e con personalizzazione massima applicata.
Con il secondo motivo, è contestata la liquidazione del risarcimento del danno riflesso o di rimbalzo relativamente alla posizione del marito della de cuius,
e dei figli , e , tutti in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proprio, con conseguente errata determinazione degli interessi compensativi e legali. Gli appellanti sostengono che, venendo in rilievo un danno morale ed esistenziale dei prossimi congiunti della vittima primaria, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato pregiudizio;
aggiungono che il peggioramento delle condizioni di salute di imputabile ai sanitari Persona_2 dell'Asp (con amputazione dell'arto), ha determinato un aggravamento della qualità di vita dell'intero nucleo familiare, stante tra l'altro la maggiore assistenza quotidiana e l'impossibilità di svolgere attività ludiche e/o distensive insieme alla 7
congiunta; sì che il risarcimento richiesto ascenderebbe a non meno di €
20.000,00 per ed € 15.000,00 per ciascun figlio. Parte_1
È censurata infine, con il terzo motivo, la liquidazione delle spese processuali operata dal primo Giudice che, secondo gli impugnanti, è inferiore ai parametri minimi, considerati anche gli aumenti per la presenza di più parti e la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
Si è costituita l' preliminarmente eccependo Parte_5
l'inammissibilità del gravame avversario ai sensi degli artt. 342, 345 e 348 bis c.p.c., stante l'introduzione, tra l'altro, di una nuova questione giuridica attinente alla mai dedotta, motivata e provata lesione all'autodeterminazione della de cuius.
Ha poi contestato, nel merito, i motivi dell'impugnativa ex adverso proposta con precipuo riferimento all'assunta inadeguatezza del danno non patrimoniale Part liquidato alla de cuius e alla determinazione delle spese processuali. L' ha poi dispiegato, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza che ha riconosciuto il danno non patrimoniale ai congiunti, per essersi gli attori limitati sul punto a dedurre la sussistenza di un legame parentale e/o di coniugio con la vittima primaria, senza provare l'esistenza e la natura dei predetti rapporti nonché
l'incidenza dell'amputazione subita dalla de cuius sulle dette relazioni.
Con ordinanza dei 17-19 marzo 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe,
è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità reciprocamente sollevate dalle parti in ordine ai rispettivi gravami interposti.
Si evincono chiaramente dai motivi sviluppati i capi della sentenza oggetto di censura con l'indicazione anche delle ragioni di dissenso idonee, nella prospettiva della parte impugnante, a determinare una differente decisione, Part rivelandosi, inoltre, tempestivo l'appello proposto dalla convenuta nella 8
relativa comparsa ritualmente depositata ai sensi dell'art. 343 c.p.c. nei termini ivi previsti. E' del resto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sia se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, sia se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (v. Cass. 26139/2022).
4. Passando, dunque, al merito della vicenda, è indiscussa la responsabilità dell'Asp convenuta, come accertata dal primo Giudice, relativamente alla condotta dei medici che ebbero in cura nell'arco temporale Persona_2 compreso tra la data (13.8.2012) del primo accesso della paziente al P.O.
[...] di Castelvetrano e la data (5.3.2013) cui risale l'ultima prestazione CP_3 erogata dai sanitari della predetta struttura, dalla quale è conseguita l'amputazione dell'arto destro, prevedibilmente evitabile, comportante un danno biologico complessivo a carico della paziente del 45% e con determinazione, dunque, del maggior danno iatrogeno (considerato che all'esito di adeguato trattamento, la paziente avrebbe, comunque, presentato gli esiti dell'amputazione del V dito comportanti un danno biologico permanente del 3%) nella percentuale del 42%, così indicata dal Tribunale con valutazione non oggetto di censura.
È pure incontestata l'incidenza, ai fini della determinazione del risarcimento, del rischio di amputazione dell'arto, determinato dal primo Giudice, in base agli esiti della c.t.u. espletata, come pari al 33%, senza alcuna contestazione sul punto da parte degli impugnanti, in quanto tale rischio, in caso di adeguato intervento medico, non sarebbe stato del tutto scongiurato ma sarebbe stato atteso con una probabilità del 67%.
E' altresì pacifico che la morte di R.G., intervenuta nel corso del Per_1 primo grado del giudizio, non è causalmente riconducibile all'operato dei medici.
Ciò che viene devoluto al riesame della Corte è innanzi tutto il criterio di 9
liquidazione dei danni, sia con riferimento al pregiudizio patito dalla de cuius, sia in relazione agli ulteriori danni pretesi dai congiunti della vittima primaria;
per Part questi ultimi l' contesta anche – e a monte – con il relativo appello incidentale la stessa concreta risarcibilità.
4.1. Per ciò che attiene al c.d. danno da premorienza, sul quale si incentra il primo motivo del gravame principale, va richiamato il principio di diritto, reiterato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 15112/2024 che espressamente richiama Cass. 41933/2021) secondo cui «qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito,
l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile” aggiungendosi che “Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti». In particolare, il «danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ST, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva» (v. sempre Cass. 41933/2021 così riportata da Cass. 15112/2024 cit. che al detto principio dà espressamente continuità).
Si è inoltre precisato, sempre sulla base del citato arresto, che “In tema di danno biologico patito da persona deceduta, prima della conclusione del giudizio, 10
per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo possa essere liquidato meno di quello che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco temporale” (Cass.
8481/2025).
Ebbene, conformemente ai suddetti principi, il Tribunale di Trapani ha proceduto alla liquidazione del danno patito da determinando Persona_2 innanzi tutto il danno permanente riconoscibile in astratto, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano – Ed. 2021 vigenti ratione temporis al momento della liquidazione, e quantificando il danno non patrimoniale unitariamente in complessivi €. 254.981,00 nelle componenti del danno biologico/dinamico- relazionale nonché del danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile
(ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), tenuto conto della percentuale di invalidità permanente ammessa (42%) e dell'età della danneggiata al momento del fatto, peraltro correttamente indicata nella sentenza gravata in “anni 55”. Tale era infatti l'età della danneggiata al momento in cui si è verificato l'evento di danno, vale a dire l'amputazione eseguita presso altra struttura il 22.3.2013, e tale era l'età della danneggiata anche alla data
(5.3.2013) dell'ultima prestazione medica negligentemente eseguita dai sanitari Part del cui operato l' è oggi chiamata a rispondere.
Il Tribunale poi ha anche riconosciuto, “in considerazione della particolare gravità della sofferenza derivata dalla perdita di un arto in persona in età non ancora avanzata (anni 55)”, una personalizzazione del risarcimento, pervenendo 11
all'importo di €. 275.000,00.
Tale personalizzazione, ammissibile sulla base delle richiamate Tabelle milanesi entro il massimo del 25%, è stata in concreto contenuta in una percentuale più bassa, sulla base di una valutazione che deve ritenersi congrua in base agli elementi valorizzati nella sentenza, e in mancanza di più specifiche e tempestive allegazioni a cura della parte interessata onde giustificare un maggiore aumento, rispetto a quello in concreto ammesso, per le peculiari conseguenze del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (arg. ex Cass. 7513/2018). Le condizioni soggettive della danneggiata, sia pure nei limiti delle generiche allegazioni operate dagli istanti, risultano adeguatamente considerate dal primo Giudice, mentre del tutto inidoneo a supportare la richiesta del più consistente aumento preteso ai fini della personalizzazione è il riferimento oggi operato dagli attori alla mancata informazione e/o mancato consenso, venendo peraltro in rilievo, nel caso di specie, trattamenti terapeutici necessari che la paziente non avrebbe potuto rifiutare, ed avendo comunque gli istanti del tutto omesso di fornire adeguati elementi rappresentativi dell'eventuale (e ulteriore) pregiudizio conseguente alla omessa/incompleta informativa (v. sul tema Cass. 28985/2019).
Il Tribunale, quindi, applicata la decurtazione della percentuale di rischio
(pacificamente riconoscibile, come sopra detto, nella misura del 33%) di un'eventuale amputazione dell'arto ricollegabile alla pregressa patologia del
“piede diabetico”, è pervenuto all'importo di € 184.250,00 e, con riferimento a tale importo, ha poi operato il calcolo del c.d. danno da premorienza, osservando a tale proposito che qualora la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, sì che l'ammontare del danno biologico spettante iure successionis agli 12
eredi del defunto va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. Indi, e considerato che le tabelle di liquidazione del danno permanente alla persona si fondano sulla aspettativa media di vita stabilita in ottantacinque anni – che è sostanzialmente corrispondente alla speranza di vita alla nascita per le donne in base alle Tabelle Istat – il Tribunale ha diviso il suddetto importo di € 184.250,00 per trenta (che sono gli anni di sopravvivenza media del danneggiato presunta) e moltiplicato il risultato per sei
(che sono gli anni di effettiva sopravvivenza di , così Persona_1 ottenendo la somma di € 36.850,00.
Il procedimento seguito è del tutto coerente con i su ricordati principi reiterati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, e va pertanto confermato, con reiezione dunque del primo motivo dell'appello principale, il risarcimento nella misura liquidata dal primo Giudice, dovendosi, per altro verso, ribadire l'inidoneità dei criteri enunciati dalle Tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, secondo quanto sopra precisato.
Rimane assorbita ogni questione attinente alla determinazione degli interessi compensativi, in concreto riconosciuti dal Tribunale, tenuto conto del suddetto importo correttamente liquidato, in conformità all'orientamento espresso dalle
Sezioni Unite con la sentenza n° 1712/95 pure richiamato nella sentenza gravata.
4.2. Altro è a dirsi con riferimento al profilo dei danni occorsi ai congiunti, su cui si incentrano, come detto, il secondo motivo del gravame principale nonchè Part l'appello incidentale proposto dall'
Premesso che la mancata contestazione, a cura della convenuta, del capo della decisione che riconosce , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
eredi di R.G. ne determina il passaggio in giudicato, rendendo Pt_4 Per_1 non più discutibile il vincolo familiare allegato, cui si riconnette non solo la qualità di eredi della de cuius in capo ai predetti attori, ma anche il presupposto di fatto costituente la precondizione del risarcimento rivendicato iure proprio dai 13
medesimi congiunti, deve ora osservarsi che per il danno in questione, il quale attiene non alla perdita del rapporto parentale bensì al dolore sofferto dai familiari in conseguenza delle macrolesioni patite dalla vittima principale, tale da incidere anche sullo svolgimento della vita quotidiana del nucleo, si afferma comunemente che il pregiudizio de quo, di natura non patrimoniale, può essere accertato in base a indizi e presunzioni, tra cui assume particolare rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima e i relativi familiari, dal quale è possibile ricavare, secondo un criterio di normalità sociale, la sofferenza per le gravissime lesioni riportate dal prossimo congiunto: l'esistenza stessa del rapporto di parentela può far presumere il dolore del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo (cfr. recentemente Cass. 13540/2023 che richiama, tra le altre, Cass. 11212/2019 e
Cass. 7748/2020).
Nel caso in esame, posta, per quanto detto, l'esistenza del rapporto familiare con la vittima (di coniugio, quanto alla posizione di e di Parte_1 filiazione, relativamente alla posizione di , e Parte_2 Parte_3 [...]
), l'intensità del citato vincolo formale è tale da far presumere la Pt_4 sofferenza patita dai richiedenti, considerata la entità delle lesioni residuate in capo alla congiunta danneggiata, all'evidenza incidenti anche sulle complessive condizioni di autonomia della persona, con refluenze peggiorative altresì sulla qualità della vita dell'intero nucleo, tenuto pure a prestare la necessaria assistenza della persona macrolesa per lo svolgimento delle attività quotidiane.
Deve pertanto ritenersi configurato, in base a un criterio presuntivo, il danno riflesso reclamato dagli attori, quali familiari di R.G., e sotto tale profilo Per_1 va confermato il diritto al risarcimento ammesso dal primo Giudice, con reiezione Part dell'unico motivo di gravame incidentale proposto sul punto dall'
Per ciò che attiene alla quantificazione del risarcimento di tale danno riflesso, si rilevano fondate, nei limiti di cui si dirà, le doglianze esposte dagli 14
appellanti principali.
Ed infatti, il criterio da adottare per la liquidazione del detto pregiudizio è quello delineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
13540/2023 cit.) che fa riferimento all'utilizzo di tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, contenenti un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di macrolesioni (mentre le tabelle del Tribunale di Milano, anche nella loro più recente versione, prevedendo soltanto una liquidazione “a punti” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, ma non con riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso. V. sempre Cass. 13450/2023).
Indi, avuto riguardo ai parametri indicati dalle citate tabelle del Tribunale di
Roma anno 2023 e, pertanto, tenuto conto del rapporto esistente fra la danneggiata e ciascuno dei congiunti, nonché dell'età della danneggiata e dell'età del marito e dei figli, sì da attribuire 28 punti al coniuge, 26 punti al figlio e 27 Parte_2 punti a ognuno dei figli e , applicati, inoltre, i Parte_3 Parte_4 coefficienti per i familiari nel nucleo (1 per il coniuge convivente e 0,3 per ognuno dei figli) e considerato il valore del punto base (€. 6.948,00) comprensivo di entrambe le componenti del danno morale e di quello dinamico-relazionale – non risultando, del resto, che siano stati riconosciuti sussidi pubblici o una assistenza continuativa alla danneggiata – nonché la percentuale di danno biologico riconosciuta alla vittima primaria (42%), il risarcimento complessivamente liquidabile in favore di coniuge di Parte_1 Per_1
R.G., sarebbe pari ad €. 81.708,48 (28 x 6.948 x 42%), mentre sarebbe pari a €.
22.761,64 (26 x 0,3 x 6.948 x 42%) il risarcimento liquidabile in favore del figlio della danneggiata, (nato il [...]), e inoltre, andrebbe Parte_2 determinato in €. 23.637,09 (27 x 0,3 x 6.948 x 42%) il risarcimento liquidabile in 15
favore dei restanti figli di R.G., (nato il [...]) e Per_1 Parte_3 [...]
(nato il [...]). Pt_4
Tali importi vanno decurtati, analogamente a quanto operato con riferimento al risarcimento spettante alla vittima primaria, della percentuale del rischio di amputazione riconducibile alla pregressa patologia (33%), pervenendosi dunque all'importo di €. 54.744,68 per €. 15.250,30 per ed € Parte_1 Parte_2
15.836,85 per e ciascuno. Parte_3 Pt_4
Deve poi considerarsi che tale sarebbe il danno riconoscibile ad ognuno dei familiari ove avesse vissuto fino all'età di 85 anni, quale Persona_2 aspettativa media di vita. Essendo la predetta però deceduta all'età di 55 anni, per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, si ritiene di dovere applicare anche con riferimento a tali voci di pregiudizio patito dai congiunti il criterio sopra descritto per il danno c.d. da premorienza, che consente di stimare in complessivi €. 10.948,93 (54.744,68 : 30
x 6) il danno effettivo patito da nonché in €. 3.050,06 (15.250,29 Parte_1
: 30 x 6) il pregiudizio in concreto prodottosi a carico di ed € Parte_2
3.167,37 (15.836,85 : 30 x 6) quale danno effettivo patito da e Parte_3
ciascuno. Pt_4
Il risarcimento spettante ad ognuno dei predetti danneggiati va quindi rideterminato nei citati ultimi importi, così liquidati all'attualità e pertanto già comprensivi della rivalutazione monetaria. Inoltre, e ritenuto che la sola rivalutazione monetaria non valga a reintegrare pienamente il danneggiato, essa andrà maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso (22.3.2013), prendendo come base di calcolo la somma liquidata, devalutata fino alla data dell'evento e poi, anno per anno, rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ST (cfr. Cass. S.U. 8521/2007).
Ne deriva che la sentenza gravata deve essere in parte qua riformata con la 16
condanna della convenuta a corrispondere, a titolo risarcitorio, agli attori gli importi come sopra ricalcolati.
5. Per ciò che attiene alle spese processuali, e con assorbimento quindi dell'ultimo motivo del gravame principale (considerato il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, dovendo gli oneri della lite essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, v. Cass. 16526/2024), visti gli esiti complessivi Part del giudizio, che vedono l' persistentemente soccombente, quest'ultima deve essere condannata a rifondere agli attori le spese di entrambi i gradi del processo che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da rapportarsi al decisum) nonché del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata, con sostanziale identità, pur relativamente a più soggetti aventi, comunque, la stessa posizione processuale, delle questioni affrontate.
Stante la reiezione del gravame incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 596/2021 resa dal Tribunale di Trapani, che conferma nel resto: condanna l' in persona del suo legale rappresentante p.t., a Parte_5 corrispondere, a titolo risarcitorio, in favore di l'importo di €. Parte_1
10.948,93, nonché in favore di l'importo di €. 3.050,06 e, in favore di Parte_2 17
e , l'importo di €. 3.167,37 per ciascuno, il tutto oltre Parte_3 Parte_4 interessi al tasso legale calcolati come precisato in parte motiva;
condanna l' in persona del suo legale rappresentante p.t., a Parte_5 rifondere in favore della parte attrice le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi €. 9.000,00 oltre spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge, nonché, per il presente grado, in complessivi €.
8.000,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del difensore della stessa parte attrice ex art. 93 c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre
2012 n. 228 per il versamento da parte della appellante incidentale, dell'ulteriore importo dalla stessa dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo del 19.9.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo