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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2384/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2384/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il 28 Parte_2 C.F._2
settembre 1965, residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.to
Carlo Levatino del Foro di Varese, presso il cui studio in Malnate (VA), Via Caprera n.7, sono elettivamente domiciliati
- ATTORI- contro
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. con sede in Malnate (VA), Via Doberdò n.15, Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Genny Macerani del Foro di Varese, presso il cui studio in Varese,
Via Carlo Robbioni n.39, è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE:
• Disporre l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con la perizia redatta dal CTU – Arch. Persona_1
NEL MERITO:
• Previe le declaratorie di legge e del caso, accertata la sussistenza dei vizi e difetti denunciati dagli attori nella narrativa del presente atto e dai documenti ad esso allegati, acclarata e dichiarata la responsabilità della convenuta condanni detta Controparte_2 la società all'immediato pagamento in favore dei signori Conti e della somma di Euro Pt_2
10.914,00 corrispondente all'importo delle spese che dovranno sostenere gli attori per rendere nuovamente agibile l'immobile di cui in narrativa, o di quella diversa maggior o minor somma che verrà determinata in corso di causa.
• Con rifusione integrale delle spese processuali, comprese quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
• Con espressa riserva di definitiva formulazione dei mezzi istruttori e deposito di nuovi documenti entro i termini di cui all'art. 183 comma VI n.1-2-3 c.p.c. anche in esito alle domande, difese e produzioni della società convenuta, si chiede, sin da ora, l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. “Vero che i lavori eseguiti dalla società e meglio Controparte_2 identificati nel preventivo datato 19.09.19 non furono eseguiti a regola d'arte”;
2. “Vero che la società Edildue di Dalia abbandonò i lavori in data 26.10.20, Controparte_2 senza terminarli”;
3. “Vero che a causa dei vizi e dei difetti dei lavori eseguiti da Controparte_2 sull'immobile di cui è causa, lo stesso è divenuto inagibile nonché è diminuito, in misura apprezzabile, il suo valore di mercato”.
Si indicato a testi: Arch. con Studio in Malnate (VA) – Via Timavo n.10/A. Tes_1
Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
in via preliminare: ammettersi il rinnovo della CTU con nuova nomina di consulente tecnico che, previo sopralluogo e descrizione fotografica del bene immobile oggetto di giudizio, descriva le opere realizzate in corso d'opera dalla convenuta - non ultimate - quantificandone i costi e descriva la fase successiva necessaria per rendere definitivo il completamento dell'opera stessa con
i relativi costi in base alla superficie della facciata oggetto di rifacimento.
In caso di difformità rilevate, si chiede al CTU di indicare la natura delle stesse se siano ascrivibili all'interruzione – non completamento delle opere – o se ascrivibili alla condotta di esecuzione e, in tal caso, quantifichi i costi per l'eliminazione di dette difformità. In ragione delle opere eseguite dalla convenuta e delle spese sostenute dagli attori quantifichi le eventuali posizioni debitorie / creditorie tra le odierne parti in causa;
ovvero come da quesito che il Giudicante riterrà opportuno formulare;
nel merito: respingersi, siccome infondate in fatto ed in diritto e per quanto esposto in narrativa nei propri atti difensivi, le domande e statuizioni tutte richieste da parte attrice nei confronti di nonché ogni specifica domanda di addebito e di Controparte_1 risarcimento del danno;
in via istruttoria: ammettersi C.T.U; altresì, si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate e/o non ammesse.
Con vittoria di spese tecniche e competenze professionali di causa.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio la società chiedendo all'intestato Tribunale, previa Controparte_1 acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., di accertare la responsabilità della società convenuta, incaricata del rifacimento della facciata dell'immobile di loro proprietà sito in San Salvatore di Malnate, Viale Como n. 31, per i vizi e difetti denunciati, condannando per l'effetto la stessa al pagamento in loro favore della somma di euro 10.914,00, corrispondente all'importo delle spese che dovranno essere eseguite dagli attori per rendere nuovamente agibile l'immobile in questione.
A fondamento delle proprie pretese deducevano gli attori:
- di essere comproprietari dell'unità immobiliare sito in San Salvatore di Malnate (VA) – Viale
Como n. 31 – primo e secondo piano – censito nel N.C.E.U. di detto Comune alla Sezione
Censuaria Malnate al fg. MA12, mapp. 1141, sub. 18;
- di aver affidato nel 2019 alla società i lavori edilizi aventi ad CP_1 Controparte_3 oggetto il rifacimento della facciata del suindicato immobile, ottenendo in data 19.09.2019 un preventivo di spesa per complessivi euro 18.715,00 avente ad oggetto il posizionamento del ponteggio, la rimozione del vecchio intonaco, la formazione del nuovo intonaco, la posa di intonachino e cappotto, oltre alla fornitura e posa dei marmi;
- di avere gli attori accettato il preventivo ex adverso inviato e di aver provveduto al versamento di vari acconti, per complessivi euro 9.680,00, suddivisi come segue:
a) euro 1.980,00 in data 4.02.20;
b) euro 5.940,00 in data 3.09.20;
c) euro 1.760,00 in data 8.09.20;
- di avere la società convenuta omesso di ultimare l'opera, abbandonando il cantiere anzitempo, oltre che del tutto arbitrariamente;
- di aver, quindi, conferito incarico al proprio tecnico di fiducia, Arch. per la Tes_1 valutazione dei lavori eseguiti dalla società valutazione in esito alla quale il tecnico CP_1 incaricato evidenziava l'omessa fornitura e la posa dell'intonachino e del cappotto, oltre che i vizi e difetti relativi agli interventi completati, che non risultavano eseguiti a regola d'arte;
- di poter, a fronte delle valutazioni tecniche del D.L., i lavori parziali svolti dalla CP_1 essere quantificati in euro 3.300,00, a fronte di un preventivo di spesa di euro 18.715,00 con acconti versati dai committenti per euro 9.680,00;
- che tanto la parziale esecuzione degli interventi loro demandati, quanto il carattere viziato delle opere eseguite avrebbero reso l'immobile inidoneo all'uso a cui è destinato, con apprezzabile riduzione del suo valore di mercato;
- di aver promosso innanzi all'intestato Tribunale procedimento ex art. 696-bis c.p.c., rubricato al n. 3255/2020 R.G. - Giudice Dott.ssa Leggio, conclusosi con il deposito in data 1.07.2021 dell'elaborato peritale finale da parte del CTU nominato, Arch Persona_1
- di aver il CTU nominato in sede di istruzione preventiva, al termine della sua valutazione, riscontrato che i lavori erano stati eseguiti parzialmente e accertato i difetti relativi all'intonaco;
- di avere gli attori diritto al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'inesatto adempimento della società convenuta che avrebbe pregiudicato in modo CP_1 oggettivamente grave, il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso rappresentato e chiedendo, in via CP_1 preliminare la rinnovazione della CTU espletata in sede di istruzione preventiva e, in via principale, il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
In particolare, la società convenuta riferiva di aver appreso in corso d'opera la volontà degli attori di affidare l'esecuzione di alcuni interventi ad altre imprese e di aver, ad inizio ottobre 2020, rinvenuto in cantiere un'altra impresa a cui era stato affidato il compito, da parte dei sigg. e , di Pt_1 Pt_2 valutare i lavori eseguiti dalla e lo stato di avanzamento, essendo intenzione degli stessi CP_1 quella di affidare il completamento delle opere e la posa del cappotto a terzi. Aggiungeva che anche il Direttore dei Lavori, Arch. incaricato stessi dagli attori, sarebbe stato reso edotto di tale Tes_1 volontà dei committenti e di aver, pertanto, comunicato loro la propria sospensione dalla carica di
D.L. sino a nuove comunicazioni e in attesa di nuovi accordi tra le odierne parti in causa al fine ultimo di esimersi da ogni responsabilità.
Eccepiva, inoltre, la società convenuta, in replica alle allegazioni avversarie:
- di aver, con raccomandata a. r. del 23.10.2020, chiesto delucidazioni ai committenti, in merito alla loro volontà di far eseguire il completamento delle opere ad una società terza, comunicazione riscontrata via mail in data 26.10.2020 dal D.L., che, in accordo con la proprietà, aveva invitato la a non proseguire i lavori e a smontare il ponteggio;
CP_1
- di aver, pertanto, in data 26.10.2020 la provveduto alla rimozione del ponteggio ed CP_1 abbandonato il cantiere, senza poter ultimare la rasatura, l'intonachino finale sulle facciate intonacate integralmente, né effettuare la realizzazione del cappotto;
- di essere l'irregolarità dell'intonaco posato dovuta al mancato completamento del lavoro di intonacatura, non essendo ancora stata eseguita la posa dell'intonachino colorato che caratterizza l'ultima fase – post cappotto in cui il professionista avrebbe regolato la superficie delle facciate prima della stesura del colore;
- di non aver mai ricevuto da parte dei committenti alcuna denuncia relativa all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori demandati, seppur - come previsto dall'art.1662 c.c. - la proprietà avesse il diritto di controllare, in corso d'opera, lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato, avendo la stessa direttamente provveduto alla trasmissione, per il tramite del D.L., della comunicazione di recesso priva, invero, di espressa motivazione;
- di non aver, in ogni caso, il CTU nominato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva correttamente stimato l'estensione della superficie su cui intervenire, erroneamente indicandone la misura in 200 mq a fronte dei 130 mq previsti in sede di quantificazione del materiale da acquistare;
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 21.12.2021, su istanza congiunta delle parti, il
Giudice, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, anche mediante acquisizione agli atti del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 3255/2020 R.G. ed espletamento di prova testimoniale. Inoltre, all'udienza del 5.04.2023 veniva convocata a chiarimenti l'arch. CTU nominato dalla dott.ssa Leggio nell'ambito del procedimento di Per_1 istruzione preventiva, la quale - chiesto un termine - provvedeva in data 19.04.2023 a depositare brevi note relative ai chiarimenti richiesti in udienza.
Quindi, in data 3.05.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.02.2024, su istanza congiunta delle parti, che allegavano la pendenza di trattative per la composizione bonaria della controversia, veniva concesso un breve rinvio. Tuttavia, in data
27.02.2024, le parti davano atto del fallimento delle trattative intavolate e la causa veniva nuovamente rinviata per precisazione delle conclusioni.
Quindi all'udienza successiva, precisate le conclusioni con sopra riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda svolta dall'attrice è fondata e, in quanto tale, è meritevole di accoglimento.
Il materiale probatorio
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che la causa possa essere decisa con riferimento a tutte le domande svolte sulla base degli elementi istruttori a disposizione, dovendosi all'uopo confermare tutte le decisioni assunte con ordinanza riservata del 12.10.2022.
Il CTU, Arch. convocata a chiarimenti, ha confermato nel presente procedimento le Persona_1 conclusioni della perizia depositata nel procedimento di istruzione preventiva, precisando i criteri di calcolo dell'estensione della facciata (200 mq) a fronte delle contestazioni mosse dalla convenuta, che costituendosi in giudizio aveva contestato detta misurazione, dovendosi - a suo dire - limitare l'area interessata a 130 mq.
Il contratto concluso dalle parti: la fase genetica, la fase esecutiva e la fase patologica del rapporto
Dalle risultanze processuali deve ritenersi documentalmente provata la conclusione inter partes di un contratto di appalto per la realizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto il rifacimento della facciata di un immobile di proprietà degli attori, sito in San Salvatore Malnate.
Le parti, sulla scorta di un computo metrico estimativo, hanno concordato di eseguire i suddetti interventi, analiticamente indicandone il prezzo, sia complessivo che per singole voci di partita, come da preventivo di spesa per complessivi euro 18.715,00.
I lavori sono iniziati in data 6.07.2020 e sono proseguiti fino al 26.10.2020.
Pacificamente, gli odierni attori risultano aver versato acconti per complessivi euro 9.680,00, senza che - tuttavia - l'impresa incaricata abbia, però, completato l'opera, avendo la stessa anticipatamente abbandonato il cantiere, circostanza questa altrettanto pacifica in quanto emersa da entrambe le ricostruzioni fornite da attori e società convenuta.
Le parti hanno, tuttavia, fornito diverse versioni circa le ragioni dell'interruzione anticipata dei lavori: se, infatti, da un lato, parte attrice ha addebitato alla convenuta la volontà di abbandonare arbitrariamente il cantiere (cfr. atto di citazione p. 5, ove si legge: “Inspiegabilmente in data
26.10.u.s. detta impresa abbandonò i suddetti lavori non terminandoli, tanto da indurre i ricorrenti a conferire incarico al proprio tecnico di fiducia – Dott. Arch. – con studio in Malnate Tes_1
(VA) – Via Timavo n.10 – affinché provvedesse ad eseguire un sopralluogo e valutasse se i lavori eseguiti dalla società fossero stati eseguiti a regola d'arte”), dall'altro, la società CP_1 convenuta ha imputato ai committenti la responsabilità per la interruzione anticipata dei lavori.
Invero, il materiale probatorio acquisito agli atti (mail D.L. del 26.10.2020 sub doc. 9 fasc. convenuta e deposizione del teste arch. sembra smentire la ricostruzione offerta dagli Tes_1 attori, apparendo maggiormente plausibile che l'impresa appaltatrice abbia interrotto i lavori proprio a seguito della comunicazione del D.L. del 17.10.2020 (sospensione dalla carica, sub doc. 7 fasc. convenuta) per abbandonare definitivamente il cantiere e smontare il ponteggio qualche giorno più tardi, dopo aver ricevuto in data 26.10.2020 l'invito in tal senso formulato da parte degli attori con la mail sub doc. 9 fasc. convenuta. La circostanza è stata confermata anche dallo stesso D.L., arch. teste intimato da parte attrice, che all'udienza del 5.04.2023, sentito a prova Tes_1 contraria sui capitoli di prova della convenuta ammessi e, in particolare, in risposta al cap. 4 di cui alla seconda memoria istruttoria della società appaltatrice, ha dichiarato: “confermo la circostanza capitolata. Riconosco entrambi i documenti. Posso riferire che la sospensione dei lavori risale proprio a questa mia missiva del 17.10.2020 (doc. 7). I problemi tra le parti erano già sorti prima.
Si erano incrinati i rapporti personali e di conseguenza c'erano questioni sui lavori all'ordine del giorno. Io avevo invitato a ridefinire il tutto, formalizzando l'accordo. Vi era anche un problema di sicurezza essendovi un ponteggio che insisteva sulla strada pubblica, con cantiere inattivo, ma avendo al 26.10.2020 verificato che non era possibile comporre in alcun modo la controversia insorta, anche a fronte del problema di sicurezza evidenziato, invitavo l'impresa convenuta a smontare il ponteggio come da doc. 9 che mi è stato rammostrato”.
Il teste ha, dunque, confermato che l'impresa ebbe ad interrompere anzitempo Tes_1 CP_1
i lavori presso il cantiere in proprietà degli attori a seguito di comunicazione pervenuta in data
26.10.2020, lavori che risultavano comunque già sospesi dopo la sua missiva di sospensione dalla carica di D.L. del 17.10.2020.
Orbene, come correttamente osservato da parte convenuta, a mente dell'art 1662 c.c. il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, tuttavia, appare evidente, tanto dall'analisi della corrispondenza prodotta in atti, quanto dalla disamina delle domande in questa sede svolte, come mai i committenti abbiano - invero- invocato l'intervenuta risoluzione ex art 1662 c.c. del contratto di appalto concluso dalle parti. Né tantomeno è emerso che la committenza abbia invocato la risoluzione ordinaria del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. Al contrario, essendo stato accertato sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, che il rilascio anticipato del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice sia avvenuto su richiesta del D.L. e degli odierni attori, appare di tutta evidenza la volontà dei sigg. e di recedere dal contratto Pt_1 Pt_2 d'appalto, facoltà prevista dall'art. 1671 c.c., a mente del quale il committente può recedere in qualsiasi momento dall'appalto, tenendo indenne l'appaltatore delle spese effettuate, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Quanto ai lavori eseguiti sino al rilascio del cantiere da parte di gli odierni attori CP_1 hanno, sin dal procedimento di istruzione preventiva, sollevato alcune specifiche contestazioni all'impresa appaltatrice, rilevando come le opere ultimate sarebbero risultate viziate e non eseguite a regola d'arte.
Ebbene, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, da ultimo,
Cass. n. 421/2024), in tema di contratto d'appalto tra privati, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore.
In particolare, con la pronuncia sopra invocata, la Suprema Corte ha ribadito come, una volta accertato lo scioglimento del contratto per effetto dell'esercizio del diritto di recesso unilaterale della committente ex art. 1671 c.c., le domande di restituzione e di risarcimento danni trovino una loro autonoma legittimazione. Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di sciogliere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale del committente senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (cfr. Cass. n. 5368/2018; n. 11028/2002; n. 6814/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso.
Ha chiarito, inoltre, quanto al rapporto tra recesso e risoluzione per inadempimento, come esercitato il diritto di recesso da un contratto di appalto, in nessun caso il committente possa successivamente invocarne la risoluzione giudiziale, importando il recesso lo scioglimento del rapporto senza necessità di valutare la gravità dell'inadempimento con effetti ex nunc (cfr. anche Cass. n. 5237/1983). Alla stessa stregua, in modo assolutamente simmetrico, anche il committente che chiede la risoluzione non può poi invocare il recesso, avendo, con la domanda di risoluzione, innescato un procedimento di valutazione comparativa dei comportamenti delle parti non più arrestabile ad libitum mediante il recesso (cfr. anche Cass. n. 7649/1994): ed invero, la risoluzione giudiziale per inadempimento è un'azione diretta ad ottenere una pronuncia di carattere costitutivo, idonea a far retroagire la cessazione degli effetti al momento della stipulazione del contratto, sulla base di un inadempimento qualificato come illecito negoziale e, a differenza del recesso, richiede una valutazione giudiziale comparativa degli inadempimenti e dei loro effetti sul contratto.
Nondimeno, come già sopra chiarito, secondo tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il committente che si sia avvalso dello ius poenitendi, esercitando il diritto di recesso previsto dall'art. 1671 c.c., mantiene il diritto di ottenere la restituzione degli acconti versati e di essere risarcito per i danni derivati dall'inadempimento dell'appaltatore.
Ciò significa, che anche dopo aver esercitato il recesso, il committente può, proprio come avvenuto nel caso di specie, richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso, anche ove esso sia imputabile a difformità o vizi dell'opera (cfr. anche Cass n. 1491/1975, n. 12799/1974, n. 3666/1971, n. 1766/1959). In tal caso, però, – contrariamente a quanto ritenuto dalla società convenuta – tali domande restitutorie e risarcitorie non sottostanno alla disciplina speciale sulla garanzia per i vizi e al conseguente regime decadenziale e prescrizionale ex art. 1667 c.c.
Infatti, la responsabilità speciale per difformità o vizi, come disciplinata dal legislatore, non è invocabile – ed è invocabile piuttosto la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c.
L'operatività della speciale garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. presuppone, infatti, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, l'esistenza di un'opera completa, sicché ove l'opera non sia stata ultimata la disciplina applicabile, nel caso in cui l'opera parzialmente eseguita risulti difforme o viziata, è sempre quella generale in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale.
Da ciò deriva che, anche ove il rapporto si sia sciolto per esercizio del diritto potestativo di recesso da parte del committente, essendo venuto meno per ipotesi il rapporto fiduciario tra le parti, la pretesa di quest'ultimo di ottenere la riparazione dei danni conseguenti a fatti di inadempimento addebitati all'assuntore e accaduti in corso d'opera, prima che fosse fatto valere il recesso, ricade nella cornice normativa generale di cui all'art. 1453 c.c., con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina speciale sulla garanzia per le difformità e i vizi, anche con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione.
In sintesi, in tal caso, il giudicante deve sempre valutare le richieste di restituzione e risarcimento danni seguendo la normativa generale sull'inadempimento contrattuale.
Appare, dunque, applicabile al caso di specie la norma generale dell'art. 1218 c.c., a mente del quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Una volta raggiunta, dunque, la prova in ordine alla esistenza del vizio, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore
(art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, e a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.
La ripartizione dell'onere della prova segue la regola generale dettata dalla pronuncia delle Sezioni
Unite n. 13533/2001, secondo cui mentre il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo sia scaduto, potendosi limitare solo ad allegare l'inadempimento altrui, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo costitutivo del rapporto e l'onere di allegare l'inadempimento della controparte appaiono, sulla scorta delle valutazioni in fatto sopra condotte alla luce degli elementi probatori ed allegativi acquisiti al procedimento, perfettamente assolti dagli odierni attori. Di contro, non può ritenersi che la società convenuta, tenuta a fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, a dimostrare che l'inadempimento accertato sia stato dovuto a causa a lei non imputabile, stante la presunzione di colpa derivante dalla regola generale dell'art. 1218 c.c., abbia adeguatamente assolto al proprio onere e ciò avuto riguardo anche alle valutazioni svolte in sede di istruzione preventiva dal CTU nominato, che la società appaltatrice non è riuscita a superare. L'esito della CTU esperita nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva e i chiarimenti forniti dal consulente d'ufficio nell'ambito del presente procedimento
Il CTU nominato, nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, rubricato al n. 3255/2020 R.G., Arch ha, nella relazione svolta ed ivi da intendersi integralmente richiamata e Persona_1 trascritta, con valutazioni immuni da profili di censurabilità, logiche e condivisibili, analiticamente indicato vizi e difetti dell'opera, confermando le doglianze degli attori, che versando in atti con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. relazione tecnica del consulente di parte avevano contestato vizi afferenti la parte d'opera completata al momento del rilascio anticipato del cantiere da parte della società appaltatrice.
In particolare, il CTU nominato in sede di istruzione preventiva ha, al termine della sua valutazione, riscontrato che i lavori appaltati erano stati solo parzialmente eseguiti dalla società appaltatrice e ha specificato come segue le opere sino a quel momento eseguite:
- formazione di ponteggio per tutta la durata dei lavori compreso di “pimus” e occupazione suolo pubblico;
- rimozione del vecchio intonaco con risulta alle pp.dd.;
- formazione nuovo intonaco spruzzato a macchina a base cementizia;
- fornitura e posa marmi in serizzi spessore cm.2 h 0.80 15 mt. Lineari.
Quanto ai vizi e difetti lamentati dagli attori, l'arch. ha accertato che l'intonaco presenta Per_1 alcuni difetti. In particolare, la superficie risulta irregolare, non pareggiata e non complanare, sia in senso orizzontale, sia in senso verticale, con avvallamenti e protuberanze localizzati in modo casuale sulla facciata e ha specificato che tale difetto debba senz'altro ritenersi imputabile ad una non corretta esecuzione: a p. 9 dell'elaborato finale si legge, infatti, che “per un lavoro a regola d'arte infatti è necessario realizzare dei “riferimenti” di spessore (in malta o metallo) chiamate fasce o guide. Questi riferimenti devono essere perfettamente a piombo in senso verticale e devono essere pareggiati anche in senso orizzontale. In questo modo lo strato di intonaco, completato con lo scorrimento del listello dilivellamento, risulterà perfettamente piano”, concludendo che, al contrario, l'errato o mancato controllo dei riferimenti comporta, come nel caso di specie, l'esecuzione di uno strato non regolare.
Con l'intento di fornire al giudice ogni elemento utile al fine di valutare la compromissione della funzionalità e godimento dell'immobile, il CTU ha proseguito la propria analisi evidenziando come l'irregolarità dell'intonaco, oltre ad essere antiestetica, comprometta anche la regolare esecuzione delle lavorazioni successive, dovendo necessariamente sulla facciata essere applicato un isolante di spessore 4 cm in corrispondenza dei piani primo e secondo. Tuttavia, per assicurare la corretta posa dell'isolante, secondo l'analisi condotta dal CTU, è sempre necessario che il piano di posa su cui saranno posti i pannelli sia orizzontalmente e verticalmente planare, senza fuori piombo e differenze di spessore, essendo al più ammesse minime tolleranze, nell'ordine di qualche millimetro. Ha, inoltre, aggiunto che talvolta è altresì possibile procedere alla posa dell'isolante su superfici con dislivelli ma che tali dislivelli dovrebbero comunque essere uniformi: nel caso di specie, tuttavia, apparendo il dislivello accertato come diffuso in modo irregolare, il problema in nessun caso avrebbe potuto essere risolto mediante una posa di spessori differenziati, essendo viceversa necessario procedere alla completa rimozione del nuovo intonaco su tutta la facciata.
Ha concluso, accertando come i difetti rilevati nell'intonaco realizzato non avrebbero consentito la corretta posa dell'isolazione prevista, con la conseguenza che per procedere con la realizzazione del termo cappotto sarebbe stato necessario rimuovere l'intonaco esistente e realizzarne uno nuovo idoneo a fornire un piano di posa adeguato. Nulla è stato invece accertato con riferimento alle infiltrazioni d'acqua ed umidità che avrebbero, secondo parte attrice, causato una diminuzione apprezzabile del valore di mercato dell'immobile ed imputabili alla superficialità con cui furono eseguiti i predetti lavori di posa intonaco.
Non si ritiene, pertanto, che le suddette infiltrazioni possano imputarsi all'esecuzione dei lavori da parte di “la non corretta esecuzione dell'intonaco e l'interruzione del cantiere” si CP_1 legge in seno all'elaborato peritale finale “dal punto di vista edilizio non ha arrecato danni all'immobile, che è comunque protetto dagli attacchi degli agenti atmosferici, (gelate, grandinate e pioggia)”.
Duque, in conclusione, il CTU nominato ha quantificato per i lavori di rispristino necessari per l'emenda dei vizi accertati con riferimento alla parte di opera eseguita prima del legittimo esercizio del diritto di recesso da parte degli attori (completa rimozione del nuovo intonaco viziato su tutta la facciata) costi, secondo i prezzi di mercato (preziario Camera di Commercio Varese – 2° semestre
2020), per complessivi euro 7.614,00, di cui euro 2.968,00 per il nolo del ponteggio, euro 4.476,00 per la rimozione e lo smaltimento dell'intonaco esistente, euro 170,00 per il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta presso le discariche autorizzate. A tale somma, ai fini di un completo ristoro del danno patito dagli odierni attori, dovrà essere aggiunto, sulla scorta dello stesso preventivo che nel 2019 aveva fornito la società appaltatrice, l'ulteriore importo di euro 3.300,00, quale esborso che i committenti dovranno sostenere nei confronti di un'altra impresa per la formazione a regola d'arte del nuovo intonaco
Quanto alle contestazioni svolte dalla società convenuta circa la superficie di 200 mq calcolata per il nolo del ponteggio e la rimozione dell'intonaco esistente, quali attività necessarie per l'esecuzione delle opere di emenda, il CTU arch. ha, nell'ambito delle note a chiarimento depositate nel Per_1 presente procedimento in data 19.04.2024, evidenziato che la misura indicata nella relazione peritale di mq 200 è stata ricavata da misurazioni effettuate in loco durante il primo sopralluogo
(28.05.2021)con i CC.TT.PP, durante il quale si è verificato che la facciata ha uno sviluppo lineare di 20 mt. per una altezza media di mt. 10.
A fronte di ciò, ha precisato che il ponteggio è necessario per eseguire le lavorazioni per tutta l'estensione della facciata (200 mq) mentre per la quantificazione dello “scrostamento” è stato utilizzato il metodo di calcolo “vuoto per pieno”, normalmente usato in edilizia quando le facciate presentano aperture di dimensione inferiore a 4 mq. Con questo metodo – in base a quanto rilevato dal CTU - ai fini del calcolo, non si detraggono dalla misura della facciata le aperture (porte, finestre, ecc.) perché, a fronte di un minore materiale utilizzato e di una minore superficie complessiva effettivamente lavorata, si compensa il maggior costo e tempo di lavorazione per esecuzioni aggiuntive (rientri e le cornici degli spigoli vivi delle aperture), dovendosi anche considerare l'interruzione di ritmo della normale lavorazione di superfici piane e il maggior spreco di materiale. Ha, altresì, puntualizzato il CTU che, essendo l'immobile situato nel centro storico della frazione San Salvatore di Malnate, l'isolamento a cappotto della facciata avrebbe dovuto essere eseguito non su tutta la facciata ma solamente a partire dal primo piano fino alla gronda, lasciando libero il piano terra per non ridurre la dimensione della sede stradale, circostanza questa che pure sarebbe stata tenuta in debita considerazione per le valutazioni di cui sopra.
In conclusione, la società deve essere condannata a risarcire in favore degli odierni CP_1 attori la somma complessiva di euro 10.914,00 per l'emenda dei vizi accertati con riferimento alla parte di opera eseguita prima del legittimo esercizio del diritto potestativo di recesso da parte dei committenti. Gli interessi sono dovuti nella misura legale dalla data della domanda al saldo. Le spese di lite
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate, alla luce dei valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, per i procedimenti di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di valore corrispondente a quello riconosciuto, con riferimento a tutte le fasi.
Anche le spese relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. precedentemente esperito seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M sopra citato per i procedimenti di istruzione preventiva di valore corrispondente a quello dichiarato, con riferimento a tutte le fasi previste.
Le spese di CTU sostenute in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sono definitivamente poste a carico della convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa:
1) accerta e dichiara, con riferimento all'immobile di proprietà di e Parte_1 Parte_2
sito in San Salvatore di Malnate (VA) – Viale Como n. 31 – primo e secondo piano –
[...] censito nel N.C.E.U. di detto Comune alla Sezione Censuaria Malnate al fg. MA12, mapp. 1141, sub. 18, la sussistenza dei vizi e difetti esposti dagli attori in relazione all'intonaco della facciata del cui rifacimento era stata nel 2019 incaricata la società convenuta e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore degli attori della somma di Controparte_1 euro 10.914,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti in ragione dei vizi accertati, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) condanna alla rifusione in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite relative al presente procedimento, che si liquidano in euro Parte_2
264,00 (di cui euro 237,00 per C.U ed euro 27,00 per marca) per anticipazioni, euro 5.077,00 per compensi, oltre CPA ed IVA (se dovuta), come per legge;
4) condanna alla rifusione in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite relative al procedimento di istruzione preventiva rubricato al Parte_2
n. 3255/2020 R.G., che si liquidano in euro 76,00 per anticipazioni (di cui euro 49,00 per C.U. ed euro 27,00 per marca), in euro 846,00 per compensi, oltre CPA ed IVA (se dovuta), come per legge;
5) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Controparte_1 relative al procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 3255/2020 R.G.
Così deciso in Varese l'8.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2384/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il 28 Parte_2 C.F._2
settembre 1965, residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.to
Carlo Levatino del Foro di Varese, presso il cui studio in Malnate (VA), Via Caprera n.7, sono elettivamente domiciliati
- ATTORI- contro
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. con sede in Malnate (VA), Via Doberdò n.15, Parte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Genny Macerani del Foro di Varese, presso il cui studio in Varese,
Via Carlo Robbioni n.39, è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE:
• Disporre l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con la perizia redatta dal CTU – Arch. Persona_1
NEL MERITO:
• Previe le declaratorie di legge e del caso, accertata la sussistenza dei vizi e difetti denunciati dagli attori nella narrativa del presente atto e dai documenti ad esso allegati, acclarata e dichiarata la responsabilità della convenuta condanni detta Controparte_2 la società all'immediato pagamento in favore dei signori Conti e della somma di Euro Pt_2
10.914,00 corrispondente all'importo delle spese che dovranno sostenere gli attori per rendere nuovamente agibile l'immobile di cui in narrativa, o di quella diversa maggior o minor somma che verrà determinata in corso di causa.
• Con rifusione integrale delle spese processuali, comprese quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
• Con espressa riserva di definitiva formulazione dei mezzi istruttori e deposito di nuovi documenti entro i termini di cui all'art. 183 comma VI n.1-2-3 c.p.c. anche in esito alle domande, difese e produzioni della società convenuta, si chiede, sin da ora, l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. “Vero che i lavori eseguiti dalla società e meglio Controparte_2 identificati nel preventivo datato 19.09.19 non furono eseguiti a regola d'arte”;
2. “Vero che la società Edildue di Dalia abbandonò i lavori in data 26.10.20, Controparte_2 senza terminarli”;
3. “Vero che a causa dei vizi e dei difetti dei lavori eseguiti da Controparte_2 sull'immobile di cui è causa, lo stesso è divenuto inagibile nonché è diminuito, in misura apprezzabile, il suo valore di mercato”.
Si indicato a testi: Arch. con Studio in Malnate (VA) – Via Timavo n.10/A. Tes_1
Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
in via preliminare: ammettersi il rinnovo della CTU con nuova nomina di consulente tecnico che, previo sopralluogo e descrizione fotografica del bene immobile oggetto di giudizio, descriva le opere realizzate in corso d'opera dalla convenuta - non ultimate - quantificandone i costi e descriva la fase successiva necessaria per rendere definitivo il completamento dell'opera stessa con
i relativi costi in base alla superficie della facciata oggetto di rifacimento.
In caso di difformità rilevate, si chiede al CTU di indicare la natura delle stesse se siano ascrivibili all'interruzione – non completamento delle opere – o se ascrivibili alla condotta di esecuzione e, in tal caso, quantifichi i costi per l'eliminazione di dette difformità. In ragione delle opere eseguite dalla convenuta e delle spese sostenute dagli attori quantifichi le eventuali posizioni debitorie / creditorie tra le odierne parti in causa;
ovvero come da quesito che il Giudicante riterrà opportuno formulare;
nel merito: respingersi, siccome infondate in fatto ed in diritto e per quanto esposto in narrativa nei propri atti difensivi, le domande e statuizioni tutte richieste da parte attrice nei confronti di nonché ogni specifica domanda di addebito e di Controparte_1 risarcimento del danno;
in via istruttoria: ammettersi C.T.U; altresì, si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate e/o non ammesse.
Con vittoria di spese tecniche e competenze professionali di causa.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio la società chiedendo all'intestato Tribunale, previa Controparte_1 acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., di accertare la responsabilità della società convenuta, incaricata del rifacimento della facciata dell'immobile di loro proprietà sito in San Salvatore di Malnate, Viale Como n. 31, per i vizi e difetti denunciati, condannando per l'effetto la stessa al pagamento in loro favore della somma di euro 10.914,00, corrispondente all'importo delle spese che dovranno essere eseguite dagli attori per rendere nuovamente agibile l'immobile in questione.
A fondamento delle proprie pretese deducevano gli attori:
- di essere comproprietari dell'unità immobiliare sito in San Salvatore di Malnate (VA) – Viale
Como n. 31 – primo e secondo piano – censito nel N.C.E.U. di detto Comune alla Sezione
Censuaria Malnate al fg. MA12, mapp. 1141, sub. 18;
- di aver affidato nel 2019 alla società i lavori edilizi aventi ad CP_1 Controparte_3 oggetto il rifacimento della facciata del suindicato immobile, ottenendo in data 19.09.2019 un preventivo di spesa per complessivi euro 18.715,00 avente ad oggetto il posizionamento del ponteggio, la rimozione del vecchio intonaco, la formazione del nuovo intonaco, la posa di intonachino e cappotto, oltre alla fornitura e posa dei marmi;
- di avere gli attori accettato il preventivo ex adverso inviato e di aver provveduto al versamento di vari acconti, per complessivi euro 9.680,00, suddivisi come segue:
a) euro 1.980,00 in data 4.02.20;
b) euro 5.940,00 in data 3.09.20;
c) euro 1.760,00 in data 8.09.20;
- di avere la società convenuta omesso di ultimare l'opera, abbandonando il cantiere anzitempo, oltre che del tutto arbitrariamente;
- di aver, quindi, conferito incarico al proprio tecnico di fiducia, Arch. per la Tes_1 valutazione dei lavori eseguiti dalla società valutazione in esito alla quale il tecnico CP_1 incaricato evidenziava l'omessa fornitura e la posa dell'intonachino e del cappotto, oltre che i vizi e difetti relativi agli interventi completati, che non risultavano eseguiti a regola d'arte;
- di poter, a fronte delle valutazioni tecniche del D.L., i lavori parziali svolti dalla CP_1 essere quantificati in euro 3.300,00, a fronte di un preventivo di spesa di euro 18.715,00 con acconti versati dai committenti per euro 9.680,00;
- che tanto la parziale esecuzione degli interventi loro demandati, quanto il carattere viziato delle opere eseguite avrebbero reso l'immobile inidoneo all'uso a cui è destinato, con apprezzabile riduzione del suo valore di mercato;
- di aver promosso innanzi all'intestato Tribunale procedimento ex art. 696-bis c.p.c., rubricato al n. 3255/2020 R.G. - Giudice Dott.ssa Leggio, conclusosi con il deposito in data 1.07.2021 dell'elaborato peritale finale da parte del CTU nominato, Arch Persona_1
- di aver il CTU nominato in sede di istruzione preventiva, al termine della sua valutazione, riscontrato che i lavori erano stati eseguiti parzialmente e accertato i difetti relativi all'intonaco;
- di avere gli attori diritto al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell'inesatto adempimento della società convenuta che avrebbe pregiudicato in modo CP_1 oggettivamente grave, il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso rappresentato e chiedendo, in via CP_1 preliminare la rinnovazione della CTU espletata in sede di istruzione preventiva e, in via principale, il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
In particolare, la società convenuta riferiva di aver appreso in corso d'opera la volontà degli attori di affidare l'esecuzione di alcuni interventi ad altre imprese e di aver, ad inizio ottobre 2020, rinvenuto in cantiere un'altra impresa a cui era stato affidato il compito, da parte dei sigg. e , di Pt_1 Pt_2 valutare i lavori eseguiti dalla e lo stato di avanzamento, essendo intenzione degli stessi CP_1 quella di affidare il completamento delle opere e la posa del cappotto a terzi. Aggiungeva che anche il Direttore dei Lavori, Arch. incaricato stessi dagli attori, sarebbe stato reso edotto di tale Tes_1 volontà dei committenti e di aver, pertanto, comunicato loro la propria sospensione dalla carica di
D.L. sino a nuove comunicazioni e in attesa di nuovi accordi tra le odierne parti in causa al fine ultimo di esimersi da ogni responsabilità.
Eccepiva, inoltre, la società convenuta, in replica alle allegazioni avversarie:
- di aver, con raccomandata a. r. del 23.10.2020, chiesto delucidazioni ai committenti, in merito alla loro volontà di far eseguire il completamento delle opere ad una società terza, comunicazione riscontrata via mail in data 26.10.2020 dal D.L., che, in accordo con la proprietà, aveva invitato la a non proseguire i lavori e a smontare il ponteggio;
CP_1
- di aver, pertanto, in data 26.10.2020 la provveduto alla rimozione del ponteggio ed CP_1 abbandonato il cantiere, senza poter ultimare la rasatura, l'intonachino finale sulle facciate intonacate integralmente, né effettuare la realizzazione del cappotto;
- di essere l'irregolarità dell'intonaco posato dovuta al mancato completamento del lavoro di intonacatura, non essendo ancora stata eseguita la posa dell'intonachino colorato che caratterizza l'ultima fase – post cappotto in cui il professionista avrebbe regolato la superficie delle facciate prima della stesura del colore;
- di non aver mai ricevuto da parte dei committenti alcuna denuncia relativa all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori demandati, seppur - come previsto dall'art.1662 c.c. - la proprietà avesse il diritto di controllare, in corso d'opera, lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato, avendo la stessa direttamente provveduto alla trasmissione, per il tramite del D.L., della comunicazione di recesso priva, invero, di espressa motivazione;
- di non aver, in ogni caso, il CTU nominato nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva correttamente stimato l'estensione della superficie su cui intervenire, erroneamente indicandone la misura in 200 mq a fronte dei 130 mq previsti in sede di quantificazione del materiale da acquistare;
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 21.12.2021, su istanza congiunta delle parti, il
Giudice, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, anche mediante acquisizione agli atti del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 3255/2020 R.G. ed espletamento di prova testimoniale. Inoltre, all'udienza del 5.04.2023 veniva convocata a chiarimenti l'arch. CTU nominato dalla dott.ssa Leggio nell'ambito del procedimento di Per_1 istruzione preventiva, la quale - chiesto un termine - provvedeva in data 19.04.2023 a depositare brevi note relative ai chiarimenti richiesti in udienza.
Quindi, in data 3.05.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.02.2024, su istanza congiunta delle parti, che allegavano la pendenza di trattative per la composizione bonaria della controversia, veniva concesso un breve rinvio. Tuttavia, in data
27.02.2024, le parti davano atto del fallimento delle trattative intavolate e la causa veniva nuovamente rinviata per precisazione delle conclusioni.
Quindi all'udienza successiva, precisate le conclusioni con sopra riportate, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda svolta dall'attrice è fondata e, in quanto tale, è meritevole di accoglimento.
Il materiale probatorio
Preliminarmente, ritiene il Tribunale che la causa possa essere decisa con riferimento a tutte le domande svolte sulla base degli elementi istruttori a disposizione, dovendosi all'uopo confermare tutte le decisioni assunte con ordinanza riservata del 12.10.2022.
Il CTU, Arch. convocata a chiarimenti, ha confermato nel presente procedimento le Persona_1 conclusioni della perizia depositata nel procedimento di istruzione preventiva, precisando i criteri di calcolo dell'estensione della facciata (200 mq) a fronte delle contestazioni mosse dalla convenuta, che costituendosi in giudizio aveva contestato detta misurazione, dovendosi - a suo dire - limitare l'area interessata a 130 mq.
Il contratto concluso dalle parti: la fase genetica, la fase esecutiva e la fase patologica del rapporto
Dalle risultanze processuali deve ritenersi documentalmente provata la conclusione inter partes di un contratto di appalto per la realizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione aventi ad oggetto il rifacimento della facciata di un immobile di proprietà degli attori, sito in San Salvatore Malnate.
Le parti, sulla scorta di un computo metrico estimativo, hanno concordato di eseguire i suddetti interventi, analiticamente indicandone il prezzo, sia complessivo che per singole voci di partita, come da preventivo di spesa per complessivi euro 18.715,00.
I lavori sono iniziati in data 6.07.2020 e sono proseguiti fino al 26.10.2020.
Pacificamente, gli odierni attori risultano aver versato acconti per complessivi euro 9.680,00, senza che - tuttavia - l'impresa incaricata abbia, però, completato l'opera, avendo la stessa anticipatamente abbandonato il cantiere, circostanza questa altrettanto pacifica in quanto emersa da entrambe le ricostruzioni fornite da attori e società convenuta.
Le parti hanno, tuttavia, fornito diverse versioni circa le ragioni dell'interruzione anticipata dei lavori: se, infatti, da un lato, parte attrice ha addebitato alla convenuta la volontà di abbandonare arbitrariamente il cantiere (cfr. atto di citazione p. 5, ove si legge: “Inspiegabilmente in data
26.10.u.s. detta impresa abbandonò i suddetti lavori non terminandoli, tanto da indurre i ricorrenti a conferire incarico al proprio tecnico di fiducia – Dott. Arch. – con studio in Malnate Tes_1
(VA) – Via Timavo n.10 – affinché provvedesse ad eseguire un sopralluogo e valutasse se i lavori eseguiti dalla società fossero stati eseguiti a regola d'arte”), dall'altro, la società CP_1 convenuta ha imputato ai committenti la responsabilità per la interruzione anticipata dei lavori.
Invero, il materiale probatorio acquisito agli atti (mail D.L. del 26.10.2020 sub doc. 9 fasc. convenuta e deposizione del teste arch. sembra smentire la ricostruzione offerta dagli Tes_1 attori, apparendo maggiormente plausibile che l'impresa appaltatrice abbia interrotto i lavori proprio a seguito della comunicazione del D.L. del 17.10.2020 (sospensione dalla carica, sub doc. 7 fasc. convenuta) per abbandonare definitivamente il cantiere e smontare il ponteggio qualche giorno più tardi, dopo aver ricevuto in data 26.10.2020 l'invito in tal senso formulato da parte degli attori con la mail sub doc. 9 fasc. convenuta. La circostanza è stata confermata anche dallo stesso D.L., arch. teste intimato da parte attrice, che all'udienza del 5.04.2023, sentito a prova Tes_1 contraria sui capitoli di prova della convenuta ammessi e, in particolare, in risposta al cap. 4 di cui alla seconda memoria istruttoria della società appaltatrice, ha dichiarato: “confermo la circostanza capitolata. Riconosco entrambi i documenti. Posso riferire che la sospensione dei lavori risale proprio a questa mia missiva del 17.10.2020 (doc. 7). I problemi tra le parti erano già sorti prima.
Si erano incrinati i rapporti personali e di conseguenza c'erano questioni sui lavori all'ordine del giorno. Io avevo invitato a ridefinire il tutto, formalizzando l'accordo. Vi era anche un problema di sicurezza essendovi un ponteggio che insisteva sulla strada pubblica, con cantiere inattivo, ma avendo al 26.10.2020 verificato che non era possibile comporre in alcun modo la controversia insorta, anche a fronte del problema di sicurezza evidenziato, invitavo l'impresa convenuta a smontare il ponteggio come da doc. 9 che mi è stato rammostrato”.
Il teste ha, dunque, confermato che l'impresa ebbe ad interrompere anzitempo Tes_1 CP_1
i lavori presso il cantiere in proprietà degli attori a seguito di comunicazione pervenuta in data
26.10.2020, lavori che risultavano comunque già sospesi dopo la sua missiva di sospensione dalla carica di D.L. del 17.10.2020.
Orbene, come correttamente osservato da parte convenuta, a mente dell'art 1662 c.c. il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, tuttavia, appare evidente, tanto dall'analisi della corrispondenza prodotta in atti, quanto dalla disamina delle domande in questa sede svolte, come mai i committenti abbiano - invero- invocato l'intervenuta risoluzione ex art 1662 c.c. del contratto di appalto concluso dalle parti. Né tantomeno è emerso che la committenza abbia invocato la risoluzione ordinaria del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. Al contrario, essendo stato accertato sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, che il rilascio anticipato del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice sia avvenuto su richiesta del D.L. e degli odierni attori, appare di tutta evidenza la volontà dei sigg. e di recedere dal contratto Pt_1 Pt_2 d'appalto, facoltà prevista dall'art. 1671 c.c., a mente del quale il committente può recedere in qualsiasi momento dall'appalto, tenendo indenne l'appaltatore delle spese effettuate, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Quanto ai lavori eseguiti sino al rilascio del cantiere da parte di gli odierni attori CP_1 hanno, sin dal procedimento di istruzione preventiva, sollevato alcune specifiche contestazioni all'impresa appaltatrice, rilevando come le opere ultimate sarebbero risultate viziate e non eseguite a regola d'arte.
Ebbene, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, da ultimo,
Cass. n. 421/2024), in tema di contratto d'appalto tra privati, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore.
In particolare, con la pronuncia sopra invocata, la Suprema Corte ha ribadito come, una volta accertato lo scioglimento del contratto per effetto dell'esercizio del diritto di recesso unilaterale della committente ex art. 1671 c.c., le domande di restituzione e di risarcimento danni trovino una loro autonoma legittimazione. Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di sciogliere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale del committente senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento (cfr. Cass. n. 5368/2018; n. 11028/2002; n. 6814/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso.
Ha chiarito, inoltre, quanto al rapporto tra recesso e risoluzione per inadempimento, come esercitato il diritto di recesso da un contratto di appalto, in nessun caso il committente possa successivamente invocarne la risoluzione giudiziale, importando il recesso lo scioglimento del rapporto senza necessità di valutare la gravità dell'inadempimento con effetti ex nunc (cfr. anche Cass. n. 5237/1983). Alla stessa stregua, in modo assolutamente simmetrico, anche il committente che chiede la risoluzione non può poi invocare il recesso, avendo, con la domanda di risoluzione, innescato un procedimento di valutazione comparativa dei comportamenti delle parti non più arrestabile ad libitum mediante il recesso (cfr. anche Cass. n. 7649/1994): ed invero, la risoluzione giudiziale per inadempimento è un'azione diretta ad ottenere una pronuncia di carattere costitutivo, idonea a far retroagire la cessazione degli effetti al momento della stipulazione del contratto, sulla base di un inadempimento qualificato come illecito negoziale e, a differenza del recesso, richiede una valutazione giudiziale comparativa degli inadempimenti e dei loro effetti sul contratto.
Nondimeno, come già sopra chiarito, secondo tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il committente che si sia avvalso dello ius poenitendi, esercitando il diritto di recesso previsto dall'art. 1671 c.c., mantiene il diritto di ottenere la restituzione degli acconti versati e di essere risarcito per i danni derivati dall'inadempimento dell'appaltatore.
Ciò significa, che anche dopo aver esercitato il recesso, il committente può, proprio come avvenuto nel caso di specie, richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso, anche ove esso sia imputabile a difformità o vizi dell'opera (cfr. anche Cass n. 1491/1975, n. 12799/1974, n. 3666/1971, n. 1766/1959). In tal caso, però, – contrariamente a quanto ritenuto dalla società convenuta – tali domande restitutorie e risarcitorie non sottostanno alla disciplina speciale sulla garanzia per i vizi e al conseguente regime decadenziale e prescrizionale ex art. 1667 c.c.
Infatti, la responsabilità speciale per difformità o vizi, come disciplinata dal legislatore, non è invocabile – ed è invocabile piuttosto la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c.
L'operatività della speciale garanzia di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. presuppone, infatti, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, l'esistenza di un'opera completa, sicché ove l'opera non sia stata ultimata la disciplina applicabile, nel caso in cui l'opera parzialmente eseguita risulti difforme o viziata, è sempre quella generale in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale.
Da ciò deriva che, anche ove il rapporto si sia sciolto per esercizio del diritto potestativo di recesso da parte del committente, essendo venuto meno per ipotesi il rapporto fiduciario tra le parti, la pretesa di quest'ultimo di ottenere la riparazione dei danni conseguenti a fatti di inadempimento addebitati all'assuntore e accaduti in corso d'opera, prima che fosse fatto valere il recesso, ricade nella cornice normativa generale di cui all'art. 1453 c.c., con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina speciale sulla garanzia per le difformità e i vizi, anche con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione.
In sintesi, in tal caso, il giudicante deve sempre valutare le richieste di restituzione e risarcimento danni seguendo la normativa generale sull'inadempimento contrattuale.
Appare, dunque, applicabile al caso di specie la norma generale dell'art. 1218 c.c., a mente del quale “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Una volta raggiunta, dunque, la prova in ordine alla esistenza del vizio, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore
(art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, e a lui non imputabile, che abbia causato il difetto.
La ripartizione dell'onere della prova segue la regola generale dettata dalla pronuncia delle Sezioni
Unite n. 13533/2001, secondo cui mentre il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo sia scaduto, potendosi limitare solo ad allegare l'inadempimento altrui, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo costitutivo del rapporto e l'onere di allegare l'inadempimento della controparte appaiono, sulla scorta delle valutazioni in fatto sopra condotte alla luce degli elementi probatori ed allegativi acquisiti al procedimento, perfettamente assolti dagli odierni attori. Di contro, non può ritenersi che la società convenuta, tenuta a fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, a dimostrare che l'inadempimento accertato sia stato dovuto a causa a lei non imputabile, stante la presunzione di colpa derivante dalla regola generale dell'art. 1218 c.c., abbia adeguatamente assolto al proprio onere e ciò avuto riguardo anche alle valutazioni svolte in sede di istruzione preventiva dal CTU nominato, che la società appaltatrice non è riuscita a superare. L'esito della CTU esperita nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva e i chiarimenti forniti dal consulente d'ufficio nell'ambito del presente procedimento
Il CTU nominato, nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva, rubricato al n. 3255/2020 R.G., Arch ha, nella relazione svolta ed ivi da intendersi integralmente richiamata e Persona_1 trascritta, con valutazioni immuni da profili di censurabilità, logiche e condivisibili, analiticamente indicato vizi e difetti dell'opera, confermando le doglianze degli attori, che versando in atti con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. relazione tecnica del consulente di parte avevano contestato vizi afferenti la parte d'opera completata al momento del rilascio anticipato del cantiere da parte della società appaltatrice.
In particolare, il CTU nominato in sede di istruzione preventiva ha, al termine della sua valutazione, riscontrato che i lavori appaltati erano stati solo parzialmente eseguiti dalla società appaltatrice e ha specificato come segue le opere sino a quel momento eseguite:
- formazione di ponteggio per tutta la durata dei lavori compreso di “pimus” e occupazione suolo pubblico;
- rimozione del vecchio intonaco con risulta alle pp.dd.;
- formazione nuovo intonaco spruzzato a macchina a base cementizia;
- fornitura e posa marmi in serizzi spessore cm.2 h 0.80 15 mt. Lineari.
Quanto ai vizi e difetti lamentati dagli attori, l'arch. ha accertato che l'intonaco presenta Per_1 alcuni difetti. In particolare, la superficie risulta irregolare, non pareggiata e non complanare, sia in senso orizzontale, sia in senso verticale, con avvallamenti e protuberanze localizzati in modo casuale sulla facciata e ha specificato che tale difetto debba senz'altro ritenersi imputabile ad una non corretta esecuzione: a p. 9 dell'elaborato finale si legge, infatti, che “per un lavoro a regola d'arte infatti è necessario realizzare dei “riferimenti” di spessore (in malta o metallo) chiamate fasce o guide. Questi riferimenti devono essere perfettamente a piombo in senso verticale e devono essere pareggiati anche in senso orizzontale. In questo modo lo strato di intonaco, completato con lo scorrimento del listello dilivellamento, risulterà perfettamente piano”, concludendo che, al contrario, l'errato o mancato controllo dei riferimenti comporta, come nel caso di specie, l'esecuzione di uno strato non regolare.
Con l'intento di fornire al giudice ogni elemento utile al fine di valutare la compromissione della funzionalità e godimento dell'immobile, il CTU ha proseguito la propria analisi evidenziando come l'irregolarità dell'intonaco, oltre ad essere antiestetica, comprometta anche la regolare esecuzione delle lavorazioni successive, dovendo necessariamente sulla facciata essere applicato un isolante di spessore 4 cm in corrispondenza dei piani primo e secondo. Tuttavia, per assicurare la corretta posa dell'isolante, secondo l'analisi condotta dal CTU, è sempre necessario che il piano di posa su cui saranno posti i pannelli sia orizzontalmente e verticalmente planare, senza fuori piombo e differenze di spessore, essendo al più ammesse minime tolleranze, nell'ordine di qualche millimetro. Ha, inoltre, aggiunto che talvolta è altresì possibile procedere alla posa dell'isolante su superfici con dislivelli ma che tali dislivelli dovrebbero comunque essere uniformi: nel caso di specie, tuttavia, apparendo il dislivello accertato come diffuso in modo irregolare, il problema in nessun caso avrebbe potuto essere risolto mediante una posa di spessori differenziati, essendo viceversa necessario procedere alla completa rimozione del nuovo intonaco su tutta la facciata.
Ha concluso, accertando come i difetti rilevati nell'intonaco realizzato non avrebbero consentito la corretta posa dell'isolazione prevista, con la conseguenza che per procedere con la realizzazione del termo cappotto sarebbe stato necessario rimuovere l'intonaco esistente e realizzarne uno nuovo idoneo a fornire un piano di posa adeguato. Nulla è stato invece accertato con riferimento alle infiltrazioni d'acqua ed umidità che avrebbero, secondo parte attrice, causato una diminuzione apprezzabile del valore di mercato dell'immobile ed imputabili alla superficialità con cui furono eseguiti i predetti lavori di posa intonaco.
Non si ritiene, pertanto, che le suddette infiltrazioni possano imputarsi all'esecuzione dei lavori da parte di “la non corretta esecuzione dell'intonaco e l'interruzione del cantiere” si CP_1 legge in seno all'elaborato peritale finale “dal punto di vista edilizio non ha arrecato danni all'immobile, che è comunque protetto dagli attacchi degli agenti atmosferici, (gelate, grandinate e pioggia)”.
Duque, in conclusione, il CTU nominato ha quantificato per i lavori di rispristino necessari per l'emenda dei vizi accertati con riferimento alla parte di opera eseguita prima del legittimo esercizio del diritto di recesso da parte degli attori (completa rimozione del nuovo intonaco viziato su tutta la facciata) costi, secondo i prezzi di mercato (preziario Camera di Commercio Varese – 2° semestre
2020), per complessivi euro 7.614,00, di cui euro 2.968,00 per il nolo del ponteggio, euro 4.476,00 per la rimozione e lo smaltimento dell'intonaco esistente, euro 170,00 per il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta presso le discariche autorizzate. A tale somma, ai fini di un completo ristoro del danno patito dagli odierni attori, dovrà essere aggiunto, sulla scorta dello stesso preventivo che nel 2019 aveva fornito la società appaltatrice, l'ulteriore importo di euro 3.300,00, quale esborso che i committenti dovranno sostenere nei confronti di un'altra impresa per la formazione a regola d'arte del nuovo intonaco
Quanto alle contestazioni svolte dalla società convenuta circa la superficie di 200 mq calcolata per il nolo del ponteggio e la rimozione dell'intonaco esistente, quali attività necessarie per l'esecuzione delle opere di emenda, il CTU arch. ha, nell'ambito delle note a chiarimento depositate nel Per_1 presente procedimento in data 19.04.2024, evidenziato che la misura indicata nella relazione peritale di mq 200 è stata ricavata da misurazioni effettuate in loco durante il primo sopralluogo
(28.05.2021)con i CC.TT.PP, durante il quale si è verificato che la facciata ha uno sviluppo lineare di 20 mt. per una altezza media di mt. 10.
A fronte di ciò, ha precisato che il ponteggio è necessario per eseguire le lavorazioni per tutta l'estensione della facciata (200 mq) mentre per la quantificazione dello “scrostamento” è stato utilizzato il metodo di calcolo “vuoto per pieno”, normalmente usato in edilizia quando le facciate presentano aperture di dimensione inferiore a 4 mq. Con questo metodo – in base a quanto rilevato dal CTU - ai fini del calcolo, non si detraggono dalla misura della facciata le aperture (porte, finestre, ecc.) perché, a fronte di un minore materiale utilizzato e di una minore superficie complessiva effettivamente lavorata, si compensa il maggior costo e tempo di lavorazione per esecuzioni aggiuntive (rientri e le cornici degli spigoli vivi delle aperture), dovendosi anche considerare l'interruzione di ritmo della normale lavorazione di superfici piane e il maggior spreco di materiale. Ha, altresì, puntualizzato il CTU che, essendo l'immobile situato nel centro storico della frazione San Salvatore di Malnate, l'isolamento a cappotto della facciata avrebbe dovuto essere eseguito non su tutta la facciata ma solamente a partire dal primo piano fino alla gronda, lasciando libero il piano terra per non ridurre la dimensione della sede stradale, circostanza questa che pure sarebbe stata tenuta in debita considerazione per le valutazioni di cui sopra.
In conclusione, la società deve essere condannata a risarcire in favore degli odierni CP_1 attori la somma complessiva di euro 10.914,00 per l'emenda dei vizi accertati con riferimento alla parte di opera eseguita prima del legittimo esercizio del diritto potestativo di recesso da parte dei committenti. Gli interessi sono dovuti nella misura legale dalla data della domanda al saldo. Le spese di lite
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate, alla luce dei valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, per i procedimenti di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale di valore corrispondente a quello riconosciuto, con riferimento a tutte le fasi.
Anche le spese relative al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. precedentemente esperito seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M sopra citato per i procedimenti di istruzione preventiva di valore corrispondente a quello dichiarato, con riferimento a tutte le fasi previste.
Le spese di CTU sostenute in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sono definitivamente poste a carico della convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione disattesa:
1) accerta e dichiara, con riferimento all'immobile di proprietà di e Parte_1 Parte_2
sito in San Salvatore di Malnate (VA) – Viale Como n. 31 – primo e secondo piano –
[...] censito nel N.C.E.U. di detto Comune alla Sezione Censuaria Malnate al fg. MA12, mapp. 1141, sub. 18, la sussistenza dei vizi e difetti esposti dagli attori in relazione all'intonaco della facciata del cui rifacimento era stata nel 2019 incaricata la società convenuta e, per l'effetto, condanna la società al pagamento in favore degli attori della somma di Controparte_1 euro 10.914,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti in ragione dei vizi accertati, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) condanna alla rifusione in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite relative al presente procedimento, che si liquidano in euro Parte_2
264,00 (di cui euro 237,00 per C.U ed euro 27,00 per marca) per anticipazioni, euro 5.077,00 per compensi, oltre CPA ed IVA (se dovuta), come per legge;
4) condanna alla rifusione in favore di e Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite relative al procedimento di istruzione preventiva rubricato al Parte_2
n. 3255/2020 R.G., che si liquidano in euro 76,00 per anticipazioni (di cui euro 49,00 per C.U. ed euro 27,00 per marca), in euro 846,00 per compensi, oltre CPA ed IVA (se dovuta), come per legge;
5) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. Controparte_1 relative al procedimento di istruzione preventiva rubricato al n. 3255/2020 R.G.
Così deciso in Varese l'8.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice