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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1383/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Mori
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 1716/2025, R.G. n. 46063/2020, pubblicata in data
3.2.2025.
*** pagina 1 di 2 L'appellata, ritualmente citata per l'udienza del 21 luglio 2025 (poi differita alla prima utile), non si è costituita in giudizio.
***
In data 16.4.2025, l'appellante ha depositato rinuncia ex art. 306 c.p.c., stante l'intervenuto accordo tra le parti.
***
All'udienza dell'11.9.2025, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 18.9.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza della parte, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 11.9.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1383/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Mori
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 1716/2025, R.G. n. 46063/2020, pubblicata in data
3.2.2025.
*** pagina 1 di 2 L'appellata, ritualmente citata per l'udienza del 21 luglio 2025 (poi differita alla prima utile), non si è costituita in giudizio.
***
In data 16.4.2025, l'appellante ha depositato rinuncia ex art. 306 c.p.c., stante l'intervenuto accordo tra le parti.
***
All'udienza dell'11.9.2025, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 18.9.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza della parte, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 11.9.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi pagina 2 di 2