CASS
Sentenza 31 gennaio 2022
Sentenza 31 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2022, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE GO XE OS nato il [...] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. Nessun avvocato presente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3298 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 20/01/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. TE AL 3exer Jose ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 21 gennaio 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale ambrosiano, all'esito di giudizio abbreviato, il 30 luglio 2020, in relazione al delitto p. e p. dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 (detenzione, in parte sulla persona e in parte presso la sua abitazione, di sostanza stupefacente del tipo marijuana), oltreché in relazione al delitto di rapina impropria. I fatti contestati risalgono al 26 febbraio 2020 2. Con l'unico motivo di doglianza il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione a proposito della rilevanza penale del fatto, deducendo che la Corte di merito non ha convenientemente motivato in relazione alla possibile destinazione dello stupefacente ad uso esclusivo del prevenuto, che non é stato fermato in attività di spaccio: non appare logico, secondo l'esponente, argomentare la finalità di cessione a terzi solo dalla detenzione di taluni quantitativi di stupefacente, mentre era doveroso considerare che la madre e la sorella del prevenuto avevano affermato che erano loro stesse a fornire denaro all'TE affinché acquistasse la sostanza, aggiungendo che egli é assuntore di stupefacenti e che sarebbe solito "fumare" la sera, davanti alla televisione: ciò che accredita la destinazione del reperto a uso personale. 3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. E' noto - ed é stato sostanzialmente ricordato anche dalla stessa Corte ambrosiana nel suo percorso argomentativo - che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (principio affermato ex multis da Sez. 6, Sentenza n. 11025 del 06/03/2013, Garribba, Rv. 255726); analogamente si é chiarito che il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale (Sez. 6, Sentenza n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254694: in applicazione del principio, la Corte, in relazione ad un quantitativo di 88 grammi netti di marijuana, da cui erano ricavabili circa 200 dosi di sostanza drogante, ha valorizzato i dati della degradabilità della sostanza per la volatilità del principio attivo della canapa indiana e del tempo necessario all'imputato, circa due mesi, per esaurirla da solo). Nel caso di specie, la destinazione allo spaccio dello stupefacente é stata riconosciuta dalla Corte di merito valorizzando sia lo stupefacente che l'TE 2 deteneva sulla sua persona mentre si trovava nella pubblica via (19,5 grammi, oltretutto suddivisi in dosi), sia il possesso di una somma di danaro pari a 290 euro (che però non gli aveva impedito di tentare un furto in un negozio), ma anche il quantitativo di marijuana ben maggiore che egli deteneva in casa (104,6 grammi). Trattasi di percorso argomentativo del tutto corretto e logico, rispetto al quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. Nessun avvocato presente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3298 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 20/01/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. TE AL 3exer Jose ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 21 gennaio 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale ambrosiano, all'esito di giudizio abbreviato, il 30 luglio 2020, in relazione al delitto p. e p. dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 (detenzione, in parte sulla persona e in parte presso la sua abitazione, di sostanza stupefacente del tipo marijuana), oltreché in relazione al delitto di rapina impropria. I fatti contestati risalgono al 26 febbraio 2020 2. Con l'unico motivo di doglianza il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione a proposito della rilevanza penale del fatto, deducendo che la Corte di merito non ha convenientemente motivato in relazione alla possibile destinazione dello stupefacente ad uso esclusivo del prevenuto, che non é stato fermato in attività di spaccio: non appare logico, secondo l'esponente, argomentare la finalità di cessione a terzi solo dalla detenzione di taluni quantitativi di stupefacente, mentre era doveroso considerare che la madre e la sorella del prevenuto avevano affermato che erano loro stesse a fornire denaro all'TE affinché acquistasse la sostanza, aggiungendo che egli é assuntore di stupefacenti e che sarebbe solito "fumare" la sera, davanti alla televisione: ciò che accredita la destinazione del reperto a uso personale. 3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato. E' noto - ed é stato sostanzialmente ricordato anche dalla stessa Corte ambrosiana nel suo percorso argomentativo - che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (principio affermato ex multis da Sez. 6, Sentenza n. 11025 del 06/03/2013, Garribba, Rv. 255726); analogamente si é chiarito che il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale (Sez. 6, Sentenza n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254694: in applicazione del principio, la Corte, in relazione ad un quantitativo di 88 grammi netti di marijuana, da cui erano ricavabili circa 200 dosi di sostanza drogante, ha valorizzato i dati della degradabilità della sostanza per la volatilità del principio attivo della canapa indiana e del tempo necessario all'imputato, circa due mesi, per esaurirla da solo). Nel caso di specie, la destinazione allo spaccio dello stupefacente é stata riconosciuta dalla Corte di merito valorizzando sia lo stupefacente che l'TE 2 deteneva sulla sua persona mentre si trovava nella pubblica via (19,5 grammi, oltretutto suddivisi in dosi), sia il possesso di una somma di danaro pari a 290 euro (che però non gli aveva impedito di tentare un furto in un negozio), ma anche il quantitativo di marijuana ben maggiore che egli deteneva in casa (104,6 grammi). Trattasi di percorso argomentativo del tutto corretto e logico, rispetto al quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022.