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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 19.3.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 11791/24 R. G. tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv. Leopoldo Spedaliere, Luciano Spedaliere e Ciro Spedaliere in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
( .VA , con sede legale in Napoli, in persona del legale CP_1 C.F._2 P.VA_1
rappresentate p.t. RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somma.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato il 17.5.24 ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
esponendo:
- che aveva lavorato per la stessa, dal 04/12/2020 al 31/05/2022, presso il punto vendita
“TakeStop” in Napoli alla Via Solimena n.83;
- che la convenuta svolgeva attività di produzione, trasformazione, assemblaggio, conservazione, confezionamento, commercio all'ingrosso e dettaglio, anche tramite e- commerce, di mobili, prodotti tessili per l'arredamento da interno e da esterni, tende per interni ed esterni, termoarredi e arredamenti in genere;
- che era stata inquadrata nel VI livello del CCNL Commercio-Confcommercio ma l'attività svolta era inquadrabile nel IV livello posto che si era occupata di accogliere la clientela, seguirla, consigliarla e perfezionare la vendita dei prodotti presenti in negozio ed incassare la somma dovuta;
- che aveva lavorato da dicembre 2020 al 14 Febbraio 2021, dal Lunedì al Sabato, per un totale di 40 ore settimanali, dal 15/02/2021 al 08/05/2021 era stata posta in Cassa integrazione, dal 09/05/2021 al 30/06/2021 aveva lavorato dal lunedì al sabato, per un totale di 40 ore settimanali, dal 01/07/2021 al 30/09/2021 era stata posta in Cassa integrazione, dal 01/10/2021 al termine del rapporto di lavoro aveva lavorato 8 ore settimanali;
- che da dicembre 2020 al 14/02/2021 aveva percepito una retribuzione mensile netta di
€. 1.000,00, mentre ha percepito indenità CIGS nei periodi di cui al punto 10) e retribuzioni mensili come da buste paga (in atti), per i mesi da Maggio 2021 a Febbraio
2022. Nulla ha percepito per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2022;
- 12)che ha percepito 13° e 14° mensilità come da buse paga, in misura comunque inadeguata, perché rapportata alla paga di fatto;
- Che aveva goduto di due settimane di ferie, non aveva goduto di permessi, indennità per festività, permessi e ferie non goduti;
- che nulla aveva percepito per indennità di maneggio denaro, indennità per il lavoro domenicale e straordinario svolto in misura inadeguata;
- che era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con lettera del 16/05/2022, con due settimane di preavviso e ultimo giorno lavorativo il 31/05/2022 ma nulla aveva percepito per trattamento di fine rapporto, per indennità di preavviso, e per i ratei di 13°
e 14° alla risoluzione del rapporto;
- che era rimasta creditrice di €. 11.427,03 di cui €. 2.015,58 per T.F.R., come da analitico conteggio allegato.
Tanto premesso chiedeva che questo Giudice, volesse:
- Accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e subordinato, continuativo ed ininterrotto, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, riferibile per il periodo di cui al punto 1), svoltosi con le modalità descritte in ricorso;
- per l'effetto, condannare la convenuta, per le esposte causali al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di Euro 11.427,03 di cui
Euro 2.015,58 per T.F.R., il tutto come da analitico conteggio allegato a completamento del presente atto, o di quella diversa somma che si riterrà di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e con attribuzione in favore dei
sottoscritti procuratori anticipatarii.
Nella contumacia della convenuta, escusso un teste, alla udienza del 15.1.25 questo Giudice pronunciava sentenza. *****
Il ricorso è completo dei requisiti di ammissibilità; esso fondato e deve essere accolto sulla scorta della prova orale.
Infatti ex art 232 c.p.c., i fatti dedotti nei capitoli di prova ricorso devono ritenersi ammessi. Il
l.r. della convenuta alla udienza del 16.10.24, fissata per l'interrogatorio formale, su capi corrispondenti a tutti elementi di fatto indicati dall'istante nel ricorso introduttivo, non è ingiustificatamente comparso, nonostante regolare notifica della ordinanza ammissiva, in uno con il ricorso introduttivo, contenente i capitoli di prova, nei termini fissati dal giudice. Gli elementi dedotti sono confermati dal teste escusso, , collega di lavoro, Testimone_1
dipendente della convenuta da ottobre 2021 a ottobre 2022 quale responsabile del punto vendita
“Take stop” in via Solimena, di fronte all'Istituto Mazzini. Ha riferito di aver lavorato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.00 dal lunedì al sabato;
il giovedì pomeriggio era di riposo, ma il giorno poteva variare. Dall' a fine gennaio erano aperti di domenica con orario Per_1
9.30-13.30. ha riferito che , quando lei aveva iniziato a lavorare, la ricorrente, che già lavorava full-time, iniziò a lavorare solo il giovedì pomeriggio e il sabato mattina quale commessa, poiché vendevano complementi d'arredo. Ha ricordato che, durante il colloquio di assunzione che aveva svolto con titolare della convenuta all'epoca, lo stesso le aveva detto che Persona_2
riaprivano post covid e che la ricorrente avrebbe ripreso a lavorare solo due pomeriggi a settimana perché si era aperta una propria attività mentre prima aveva lavorato full-time e che lei l'avrebbe sostituita come responsabile del negozio. Ha ricordato che in negozio non vi era altro personale, salvo il sabato mattina che c'era anche la ricorrente, e si occupava di tutto.
Ne deriva che deve ritenersi confessato quanto indicato nei capi di prova ed in particolare settore di attività, mansioni, impegno orario, luogo di lavoro. Il rapporto di lavoro, la applicazione del
CCNL e la assunzione sono confermati dalle buste paga in atti.
Quanto all'inquadramento l'istante si era occupata di accogliere la clientela, seguirla, consigliarla e perfezionare la vendita dei prodotti presenti in negozio ed incassare la somma dovuta, peraltro come unica addetta al negozio almeno fino all'ottobre 2021.
Tali mansioni sono inquadrabili nel IV livello del CCNL invocato posto che Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:…. cassiere comune;
… commesso alla vendita al pubblico.
Per la determinazione del dovuto a titolo di retribuzione per lavoro ordinario, comprensivo di 13^ e 14^ mensilità, e retribuzione per lavoro straordinario, ferie, permessi, festività e TFR si può fare utile riferimento ai conteggi da ultimo predisposti dal ricorrente, privi di errori formali e di calcolo e che fanno corretto riferimento al CCNL applicato tra le parti.
Dagli stessi emerge una retribuzione ancora dovuta pari ad €. 10.741,03. Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante di detta ultima somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle singole differenze mensili ricapitalizzate di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuna differenza mensile all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'istante di €. 10.741,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma ricapitalizzata di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuna differenza mensile all'effettivo soddisfo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'istante che si liquidano in
€.3083,0, oltre rimborso spese forfettarie, VA e CPA, con distrazione in favore del difensore costituito.
NAPOLI, lì 19.3.25.
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)