TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa SA RI, a seguito dell'udienza del 22.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 9234/2024 avente ad oggetto: “opposizione ad ATP”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Rosa Salamone;
Parte_1
- Opponente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Valentina Schilirò;
- Opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.10.2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto il Sig. Pt_1
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 68 %
[...]
( sessantotto ) “ : L.118/71, a far data dal 15 Febbraio duemilaventitre;
epoca della presentazione della domanda amministrativa. Nonché Soggetto portatore d'Handicap in situazione di NON gravità ( ex L. 104/92 co. 1 art. 3 ); sempre dal 15.2.23”.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 22.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
1 2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dal mese di giugno 2024.
Con riferimento alla l.104/1992, il CTU ha invece ribadito le conclusioni raggiunte dalla CTU medica espletata in sede di ATP, confermando che il ricorrente è portatore di handicap in situazione di non gravità, ex art. 3 co1 l. 104/1992.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui l'opponente è affetto, ha chiaramente concluso affermando che “ , nato a [...]
Catania il 08/08/1971 ed affetto da diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali, da artrite psoriasica in terapia con Ixekizumab e da strabismo convergente in OO, sia da considerare invalido civile in misura del 75% (settantacinque per cento) a decorrere dal giugno 2024. Dalla stessa epoca, ai sensi della legge n. 104/92, il periziato è da ritenersi portatore di handicap in situazione di non gravità (art. 3 comma
1)”.
2 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, come si evince altresì dalle note del 13.12.2025 di parte ricorrente, la quale, associandosi alle predette conclusioni, ha chiesto di “…accertare e riconoscere la sussistenza delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa del Sig. relativa al Pt_1 riconoscimento di una percentuale pari e/o superiore al 74 di invalidità civile”. (cfr. note del 13.12.2025 di parte opponente), non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, a decorrere dal mese di giugno 2024.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto per la provvidenza in esame è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa del 15.2.2023, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di giugno 2024; rigetta nel resto il ricorso;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa SA RI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa SA RI, a seguito dell'udienza del 22.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 9234/2024 avente ad oggetto: “opposizione ad ATP”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Rosa Salamone;
Parte_1
- Opponente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Valentina Schilirò;
- Opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.10.2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto il Sig. Pt_1
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 68 %
[...]
( sessantotto ) “ : L.118/71, a far data dal 15 Febbraio duemilaventitre;
epoca della presentazione della domanda amministrativa. Nonché Soggetto portatore d'Handicap in situazione di NON gravità ( ex L. 104/92 co. 1 art. 3 ); sempre dal 15.2.23”.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 22.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
1 2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dal mese di giugno 2024.
Con riferimento alla l.104/1992, il CTU ha invece ribadito le conclusioni raggiunte dalla CTU medica espletata in sede di ATP, confermando che il ricorrente è portatore di handicap in situazione di non gravità, ex art. 3 co1 l. 104/1992.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui l'opponente è affetto, ha chiaramente concluso affermando che “ , nato a [...]
Catania il 08/08/1971 ed affetto da diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali, da artrite psoriasica in terapia con Ixekizumab e da strabismo convergente in OO, sia da considerare invalido civile in misura del 75% (settantacinque per cento) a decorrere dal giugno 2024. Dalla stessa epoca, ai sensi della legge n. 104/92, il periziato è da ritenersi portatore di handicap in situazione di non gravità (art. 3 comma
1)”.
2 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, come si evince altresì dalle note del 13.12.2025 di parte ricorrente, la quale, associandosi alle predette conclusioni, ha chiesto di “…accertare e riconoscere la sussistenza delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa del Sig. relativa al Pt_1 riconoscimento di una percentuale pari e/o superiore al 74 di invalidità civile”. (cfr. note del 13.12.2025 di parte opponente), non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, a decorrere dal mese di giugno 2024.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto per la provvidenza in esame è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa del 15.2.2023, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di giugno 2024; rigetta nel resto il ricorso;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa SA RI
3