Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1621/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]
n. 258, elettivamente domiciliata in Borgomanero, via S. Giovanni 7, presso lo studio dell'avv. Rossi
Alessandro, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...]
n. 258, elettivamente domiciliato in Borgomanero, via S. Giovanni 7, presso lo studio dell'Avv. Rossi
Alessandro, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“CONCLUSIONI relative alla separazione
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- ordinare al Comune di Cavallirio (NO) nonché a quello di Borgomanero (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la residenza anagrafica e dimora abituale della madre;
- dichiarare che la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle attività ricreativo- sportive dei figli minori e verranno assunte di comune accordo, tenendo conto Per_1 Per_2 della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I genitori, in ogni caso, si impegneranno a comunicarsi vicendevolmente ogni e qualsivoglia circostanza e/o informazione riguardante i figli delle quali ciascuno sia venuto a conoscenza, impegnandosi altresì a favorire le relazioni figli/genitore (telefoniche, a mezzo internet e canali telematici), allorché gli stessi soggiornino con l'altro;
- le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione alla cura dei minori saranno adottate separatamente dai due coniugi;
- la sig.ra terrà con sé il figlio dal lunedì al sabato mattina sino alle ore Parte_1 Per_2
10.00, orario in cui verrà prelevato dal padre, e la domenica dopo le ore 21:00, orario in cui il padre lo riporterà alla madre;
- il sig. pertanto, terrà con sé il minore dalle ore 10.00 del sabato, sino Controparte_1 Per_2 alle ore 21.00 della domenica sera, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- il papà, durante la settimana, recupererà dalla casa materna e, dopo averlo portato agli Per_2 allenamenti ed alle partite di calcio, lo riporterà a casa della mamma, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- la sig.ra terrà con sé a figlia dal lunedì al venerdì; nel weekend, invece, Parte_1 Per_1 la minore trascorrerà una notte (venerdì o sabato) a casa del padre il quale la riporterà, comunque, dalla madre entro le 21.00 del giorno successivo, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- la mamma, altresì, durante la settimana e nel weekend, si occuperà di accompagnare agli Per_1 allenamenti ed alle partite di pallavolo mentre il papà andrà a riprendere la minore dall'attività sportiva due volte a settimana per poi riportarla a casa della madre, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- il sig. pertanto, terrà con sé la minore a dormire il venerdì o il sabato Controparte_1 Per_1 sera presso la sua abitazione e, altresì, due volte a settimana, recupererà la figlia agli allentamenti di pallavolo, salvo diversi accordi tra i coniugi;
- qualora uno dei due genitori, per motivi di lavoro o di salute, fosse impossibilitato, nei giorni di propria spettanza, ad accompagnare i minori a scuola ed a prelevarli al termine delle lezioni, sarà
l'altro genitore a farsi carico di detti incombenti
- eventuali imprevisti verranno tempestivamente comunicati tra i coniugi;
- le variazioni degli orari e dei giorni di visita dovranno essere sempre concordate in tempo utile tra i genitori, rendendosi i coniugi sin da ora disponibili ad accordarsi in base agli impegni ed agli orari di lavoro reciproci;
- durante il periodo di chiusura delle scuole (da giugno a settembre) i coniugi concorderanno l'eventuale partecipazione dei minori a centri estivi o ad altre attività ricreative, sopportando il relativo costo per la quota di metà ciascuno;
Pag. 2 di 5 - per le vacanze estive ciascun genitore avrà il diritto di tenere con sé e per Per_1 Per_2 recarsi in località turistica per un periodo non superiore a 15 giorni, anche non consecutivi. Il suddetto periodo di ferie dovrà essere previamente concordato tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Questi ultimi si impegnano reciprocamente a comunicarsi il luogo in cui trascorreranno i periodi di vacanza estiva con i figli, consentendo l'uno all'altro di sentire telefonicamente i minori almeno una volta al giorno e, in ogni caso, ogni volta in cui gli stessi ne faranno espressa richiesta;
- i minori, inoltre, trascorreranno ad anni alterni la vigilia di Natale con il padre ed il giorno di
Natale con la mamma nonché, sempre con il criterio dell'alternanza, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore salvo, comunque, diverso accordo tra i coniugi;
- e trascorreranno il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta con la madre o Per_1 Per_2 con il padre in modo alternato tra loro, dalle ore 9,00 del mattino sino alle ore 20.30 del medesimo giorno, salvo diverso accordo tra i coniugi;
- il medesimo criterio dell'alternanza sarà seguito per le altre festività (a titolo meramente esemplificativo: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, 6 gennaio), compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi;
- e potranno, in ogni caso, vedere la madre ed il padre ogniqualvolta ne faranno Per_1 Per_2 espressa richiesta, compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici ed extrascolastici e con quelli lavorativi dei genitori;
- entrambi i genitori si impegnano nell'interesse dei figli minori a comunicarsi reciprocamente qualsiasi variazione di residenza, dimora e/o domicilio;
- verserà alla quale contributo economico per il mantenimento di ciascun figlio, CP_1 Pt_1 la somma di € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, ossia spese mediche non mutuabili, dentistiche, scolastiche, sportive, ludiche-ricreative
(si richiama, comunque, sul punto il Protocollo d'intesa redatto presso il Tribunale di Torino che si intende qui integralmente riscritto);
- la somma, quindi, di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli dovrà essere versata dal sig. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Controparte_1 [...] in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione secondo gli Pt_1 indici ISTAT nella misura del 75%;
- il padre continuerà a pagare, in via esclusiva, anche per l'anno prossimo (2024/2025) la retta della scuola media frequentata dal minore;
Per_2
- l'Assegno Unico nella misura del 100% continuerà ad essere percepito dalla sig.ra mentre Pt_1 le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
- i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere già regolato e risolto, salvo quanto previsto in atti, ogni altro aspetto economico e patrimoniale tra gli stessi pendente, dichiarando di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente;
- gli stessi, infine, prestano sin da ora reciproco assegno al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche relativamente ai figli minori.
*****
Gli Esponenti, inoltre, chiedono che, pronunciata la sentenza di separazione e decorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato del medesimo provvedimento, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
Pag. 3 di 5 CONCLUSIONI relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 07.07.2007, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cavallirio (NO) al n° 1, P. II, S. B. dell'anno
2007 e del Comune di Borgomanero (NO) al n° 21, P. 2, S. B. dell'anno 2007;
- ordinare al Comune di Cavallirio (NO) nonché a quello di Borgomanero (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- prendere atto delle seguenti condizioni: si confermano quelle di cui alla separazione consensuale”.
Per il P.M:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Maggiate Superiore in data 7 luglio 2007 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2007.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (Borgomanero, 29/11/2008) e Per_1 Per_2
(Borgomanero, 05/01/2012), ancora minorenni.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 16/07/2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il
16/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
Pag. 4 di 5 La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata Borgomanero il Parte_1
05/04/1979 e , nato a [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
4. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000; 6. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21.12.2024
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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