Art. 3. Determinazione del contributo 1. La misura del contributo e' determinata, nei limiti massimi di cui al precedente art. 2, comma 2, in rapporto alle perdite subite del fondo di garanzia monetario (fondo rischi) nel corso di ciascuno esercizio. L'ammontare del contributo come sopra determinato e' in ogni caso ridotto delle eventuali reintegrazioni del fondo stesso avvenute in virtu' di contributi erogati allo stesso titolo ai sensi di leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' degli eventuali contributi erogati ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 317.
2. Si considerano perdite i prelevamenti effettuati sul fondo di garanzia monetario (fondo rischi) per pagamenti in garanzia a fronte delle insolvenze relative ad operazioni assistite dalla garanzia collettiva, anche quando tali prelevamenti non sono effettuati a titolo definitivo dalle banche o dagli altri enti di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), della legge n. 317.
3. Ai fini della concessione del contributo, il legale rappresentante della cooperativa, del consorzio o della societa' di cui all'art. 1 dovra' fornire dichiarazione attestante l'ammontare delle perdite, determinate come al precedente comma 2, che siano esclusivamente connesse agli interventi in garanzia effettuati nel corso dell'esercizio.
Nota all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 29 e 33 della legge n. 317/1991 vedi in nota all'art. 1.
2. Si considerano perdite i prelevamenti effettuati sul fondo di garanzia monetario (fondo rischi) per pagamenti in garanzia a fronte delle insolvenze relative ad operazioni assistite dalla garanzia collettiva, anche quando tali prelevamenti non sono effettuati a titolo definitivo dalle banche o dagli altri enti di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), della legge n. 317.
3. Ai fini della concessione del contributo, il legale rappresentante della cooperativa, del consorzio o della societa' di cui all'art. 1 dovra' fornire dichiarazione attestante l'ammontare delle perdite, determinate come al precedente comma 2, che siano esclusivamente connesse agli interventi in garanzia effettuati nel corso dell'esercizio.
Nota all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 29 e 33 della legge n. 317/1991 vedi in nota all'art. 1.