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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9810/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9810 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(P.IVA già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del sig. in qualità di Responsabile Atti introduttivi
[...] Parte_3 del Giudizio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Attilio Carlone;
Appellante E
(C.F. , rappresentato, difeso e domiciliato, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Enrico Valcalcer;
Appellato Nonché
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Segretario Generale p.t. elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_2
alla via P. Sichelgaita n. 84 presso l'Avv. Mario Romano, che la rappresenta e difende;
CP_2
Appellato Avverso Sentenza del Giudice di Pace di n. 4785/2021 (R.G. n. 1737/2021), pubblicata in data CP_2
05.11.2021.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., parte opponente in primo grado impugnava l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 10020140043836469000, ruolo 5799, di euro 168,39, concernente Diritti Annuali Camera di Commercio. A sostegno della domanda, deduceva la sopravvenuta prescrizione del credito e, quindi, domandava la declaratoria di estinzione del diritto nonché la condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali. Con sentenza n. 4785/2021, il Giudice adito si pronunciava per l'accoglimento della dispiegata opposizione, ritenendo infondata la questione di giurisdizione sollevata da parte convenuta e prescritta la pretesa creditoria. Pertanto, annullava la cartella di pagamento opposta e condannava l' alla refusione delle spese di lite. Parte_1 1.1 Con atto di citazione in appello tempestivamente spiegato, il concessionario della riscossione promuoveva gravame avverso la decisione indicata in epigrafe, dolendosi dell'infondatezza delle valutazioni rese dal giudice di prime cure. In dettaglio, lamentava la violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, per essere munito della giurisdizione a decidere sul merito della lite il giudice tributario. Deduceva, poi, l'inammissibilità della domanda in primo grado per carenza di interesse ad agire dell'attore, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Infine, contestava l'accertamento reso in ordine alla sopravvenuta prescrizione della pretesa. 1.2 Con propria memoria si costituiva l'appellato che, in via preliminare, Controparte_1 sosteneva l'inammissibilità del gravame per essere sopravvenuta la sospensione del ruolo opposto da parte della . Lamentava, poi, il Controparte_2 difetto di procura alle liti di parte appellante e, sempre in limine litis, soggiungeva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 339 e 342 c.p.c. Nel merito, contestava le avverse doglianze, ribadendo di aver correttamente promosso l'azione in primo grado innanzi al giudice munito di potere giurisdizionale e avendo pieno interesse alla decisione. In ultimo, insisteva per la prescrizione del credito e concludeva per il rigetto del gravame, vinte le spese processuali. 1.3 Il contraddittorio si instaurava altresì ritualmente nei confronti dell'appellata
[...]
che chiedeva unicamente di essere tenuta Controparte_2 indenne dal pagamento delle spese processuali nell'ipotesi in cui l'appello risultasse inammissibile. 2. Tanto premesso in punto di fatto, va, anzitutto, rilevato come con le note di trattazione scritta depositate dall'appellante per l'udienza del 10.09.2025 veniva allegata una scrittura privata intercorsa in data 4.09.2023 tra l' e l'Avv. Enrico Valcalcer, in qualità di Parte_1 difensore dell'appellato, ove le parti si accordavano per la rinuncia dei giudizi di appello in corso e per la regolamentazione dei rapporti di credito sorti in conseguenza delle statuizioni sulle spese processuali del primo grado. Con note successe depositate dalle altre parti costituite, le stesse domandavano l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Tanto conduce a una pronuncia di cessata materia del contendere, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, atteso che non si riviene un interesse delle parti a una statuizione nel merito della questione controversa. Com'è noto la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). In proposito, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). Detta statuizione, non comportando l'accoglimento né il rigetto del gravame spiegato non consente una statuizione in ordine alla pronuncia di primo grado, la cui esecuzione viene rimessa alla volontà delle parti (come stragiudizialmente cristallizzata). Del pari, non addivenendosi all'accoglimento od al rigetto della domanda, potrà statuirsi solo sulle spese del presente grado di lite. Ebbene sulle stesse, attesa la cessazione della materia del contendere, spetta a questo Tribunale statuirne valutando la cd. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 27979/2022). Cionondimeno, le parti hanno insistito per la compensazione, domanda dalla quale non vi è ragione di discostarsi. Pertanto, se ne dispone la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Spese del presente grado di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 4.12.24 Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9810 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(P.IVA già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del sig. in qualità di Responsabile Atti introduttivi
[...] Parte_3 del Giudizio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Attilio Carlone;
Appellante E
(C.F. , rappresentato, difeso e domiciliato, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Enrico Valcalcer;
Appellato Nonché
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Segretario Generale p.t. elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_2
alla via P. Sichelgaita n. 84 presso l'Avv. Mario Romano, che la rappresenta e difende;
CP_2
Appellato Avverso Sentenza del Giudice di Pace di n. 4785/2021 (R.G. n. 1737/2021), pubblicata in data CP_2
05.11.2021.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., parte opponente in primo grado impugnava l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 10020140043836469000, ruolo 5799, di euro 168,39, concernente Diritti Annuali Camera di Commercio. A sostegno della domanda, deduceva la sopravvenuta prescrizione del credito e, quindi, domandava la declaratoria di estinzione del diritto nonché la condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali. Con sentenza n. 4785/2021, il Giudice adito si pronunciava per l'accoglimento della dispiegata opposizione, ritenendo infondata la questione di giurisdizione sollevata da parte convenuta e prescritta la pretesa creditoria. Pertanto, annullava la cartella di pagamento opposta e condannava l' alla refusione delle spese di lite. Parte_1 1.1 Con atto di citazione in appello tempestivamente spiegato, il concessionario della riscossione promuoveva gravame avverso la decisione indicata in epigrafe, dolendosi dell'infondatezza delle valutazioni rese dal giudice di prime cure. In dettaglio, lamentava la violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, per essere munito della giurisdizione a decidere sul merito della lite il giudice tributario. Deduceva, poi, l'inammissibilità della domanda in primo grado per carenza di interesse ad agire dell'attore, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Infine, contestava l'accertamento reso in ordine alla sopravvenuta prescrizione della pretesa. 1.2 Con propria memoria si costituiva l'appellato che, in via preliminare, Controparte_1 sosteneva l'inammissibilità del gravame per essere sopravvenuta la sospensione del ruolo opposto da parte della . Lamentava, poi, il Controparte_2 difetto di procura alle liti di parte appellante e, sempre in limine litis, soggiungeva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 339 e 342 c.p.c. Nel merito, contestava le avverse doglianze, ribadendo di aver correttamente promosso l'azione in primo grado innanzi al giudice munito di potere giurisdizionale e avendo pieno interesse alla decisione. In ultimo, insisteva per la prescrizione del credito e concludeva per il rigetto del gravame, vinte le spese processuali. 1.3 Il contraddittorio si instaurava altresì ritualmente nei confronti dell'appellata
[...]
che chiedeva unicamente di essere tenuta Controparte_2 indenne dal pagamento delle spese processuali nell'ipotesi in cui l'appello risultasse inammissibile. 2. Tanto premesso in punto di fatto, va, anzitutto, rilevato come con le note di trattazione scritta depositate dall'appellante per l'udienza del 10.09.2025 veniva allegata una scrittura privata intercorsa in data 4.09.2023 tra l' e l'Avv. Enrico Valcalcer, in qualità di Parte_1 difensore dell'appellato, ove le parti si accordavano per la rinuncia dei giudizi di appello in corso e per la regolamentazione dei rapporti di credito sorti in conseguenza delle statuizioni sulle spese processuali del primo grado. Con note successe depositate dalle altre parti costituite, le stesse domandavano l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Tanto conduce a una pronuncia di cessata materia del contendere, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, atteso che non si riviene un interesse delle parti a una statuizione nel merito della questione controversa. Com'è noto la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n. 6909/2009). In proposito, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, nel 2000 ha dato una definizione dell'istituto, affermando che «La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 1048/2000). Detta statuizione, non comportando l'accoglimento né il rigetto del gravame spiegato non consente una statuizione in ordine alla pronuncia di primo grado, la cui esecuzione viene rimessa alla volontà delle parti (come stragiudizialmente cristallizzata). Del pari, non addivenendosi all'accoglimento od al rigetto della domanda, potrà statuirsi solo sulle spese del presente grado di lite. Ebbene sulle stesse, attesa la cessazione della materia del contendere, spetta a questo Tribunale statuirne valutando la cd. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 27979/2022). Cionondimeno, le parti hanno insistito per la compensazione, domanda dalla quale non vi è ragione di discostarsi. Pertanto, se ne dispone la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Spese del presente grado di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 4.12.24 Il Giudice Alessia Pecoraro