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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/11/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1089-2020 del R.G.A.C., pendente TRA
, rapp.ti e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3 avv.ti Cesare Drago, Vittorio D'ND e FO AS, quest'ultimo anche in proprio, difeso da sè medesimo
ATTORI
E eredi di Persona_1 convenuti contumaci NONCHE'
, con l'Avv. Domenico Luca Matrone;
Controparte_1 CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno convenuto in giudizio ed premettendo che: - con sentenza n. Persona_1 Controparte_1
2146/2014, pubblicata in data 14.7.2014, il Tribunale di Torre Annunziata nel rigettare la domanda proposta da nei confronti di Persona_1 Pt_1
e la condannava a corrispondere
[...] Parte_2 Parte_3
a ciascuno dei convenuti e nonchè al Parte_1 Parte_2 procuratore di la somma di euro 7.254,00 oltre spese generali, Parte_3 iva e cpa, per competenze e spese di quel giudizio;
- con separati atti di precetto, notificati in uno alla copia esecutiva della sentenza, e l'avv.to Parte_2
FO NA, quale antistatario, intimavano, il primo il pagamento dell'importo di euro 10.914,42 ed il secondo dell'importo di euro 10.909,43; - a seguito della notifica dell'atto di precetto, eseguiva in danno della debitrice Parte_2
1 un pignoramento presso terzi e la procedura esecutiva (RGE 1825/15) si Per_1 concludeva il 3.2.2016 con l'assegnazione della somma complessiva di euro
11.123,13, con un residuo di euro 2.064,99 da corrispondere all'avv.to Vittorio
D'ND quale procuratore antistatario;
- avverso la sentenza di primo grado la proponeva appello che veniva rigettato con sentenza resa in data Per_1
4.6.2019 dalla Corte di Appello che la condannava a corrispondere a Pt_1
e l'importo di euro 8.000,00 oltre
[...] Parte_2 Parte_3 spese generali, iva e cpa, in favore di ciascun appellato, per competenze e spese del secondo grado;
- per effetto delle sopra indicate sentenze, ciascun attore vanta i seguenti crediti: a) complessivi euro 22.257,41 per i due gradi di Parte_1 giudizio;
b) euro 11.672,96 per il secondo grado di giudizio;
Parte_3
c) euro 11.672,96 per il secondo grado di giudizio;
d) l'avv.to Parte_2
FO AS euro 10.909,43 per il primo grado di giudizio;
- a seguito della sentenza di primo grado e la notifica degli atti di precetto ed in pendenza del giudizio di appello, in data 26.10.2018, a ridosso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, stipulava un contratto di mantenimento con il figlio Persona_1 con il quale trasferiva al figlio l'unico immobile in sua Controparte_1 proprietà sito in Boscoreale alla via Andreulli n. 58, a fronte dell'obbligo assunto dall' di prestare alla , in via continuativa e per tutta la durata CP_1 Per_1 della vita, “assistenza morale e materiale, ogni prestazione di carattere medico e sanitario, anche con fornitura di medicine e di personale infermieristico, provvedendo al suo mantenimento consentendole un tenore di vita non inferiore a quello da lei condotto all'epoca della stipula del contratto” ed ai fini fiscali, le parti dichiaravano che il valore della prestazione di assistenza e di mantenimento di cui al contratto ammontava ad euro 150 mila, per annualità pari ad euro 1.052,63; - avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello, proponeva Persona_1 ricorso per Cassazione pendente all'epoca della proposizione della domanda e poi dichiarato inammissibile con pronuncia del 7.2.2024 depositata in atti.
Sulla base di tale premesse gli attori hanno dedotto la sussistenza dei presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., ossia: - l'eventus damni poiché con il suddetto atto la debitrice aveva disposto dell'unico bene in sua proprietà idoneo a garantire il soddisfacimento dei crediti vantati;
- l'anteriorità di taluni crediti rispetto al
2 compimento dell'atto dispositivo, in quanto sorti per effetto della sentenza di primo grado resa nell'anno 2014; - a consapevolezza della debitrice di pregiudicare con il suddetto atto le ragioni di credito vantate dagli attori.
Per quanto attiene i crediti sorti con la sentenza di condanna resa dalla Corte di
Appello, assumono gli attori che siccome l'atto dispositivo era stato compiuto dopo che la Corte di Appello aveva respinto “in quanto manifestamente infondata”
l'istanza di sospensione ex art. 283 e 351 c.p.c. proposta dalla e rinviato il Per_1 giudizio alla udienza dell'8.2.2018 per le conclusioni, ciò dimostrerebbe che l'atto, concluso 13 giorni prima della suddetta udienza, era stato dolosamente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento non solo dei crediti già sorti ma anche di quelli che sarebbero sorti di lì a poco.
Gli attori hanno altresì sostenuto che: - essendo le parti dell'atto madre e figlio tra essi già sussisteva, in base all'art. 433 c.c., l'obbligo giuridico di assistenza morale e materiale, a prescinde da un atto negoziale, tanto a dimostrazione del fine fraudolento del trasferimento e l'intento di dissimulare, con quell'atto, una donazione;
- l'atto conteneva evidenti incongruenze in quanto, ai fini fiscali, le parti dichiaravano che il valore della prestazione di assistenza e mantenimento ammontava ad euro 150 mila “per una annualità pari ad euro 1.052,63”, per cui al fine di raggiungere il valore dichiarato la prestazione dell' in favore Parte_4 della madre settantenne, avrebbe dovuto protrarsi per oltre 140 anni, mentre in base ai dati istat 2018 riferiti alla popolazione femminile in Campania, l'aspettativa di vita era di circa 14 anni, per cui il valore della prestazione avrebbe dovuto essere pari a circa 14 mila euro e non già di 150 mila euro;
- l'evidente sproporzione tra le prestazioni dimostrerebbe ulteriormente la finalità fraudolenta dell'atto.
In base a tali presupposti hanno chiesto di revocare il contratto di mantenimento stipulato in data 26.1.2018 e per l'effetto dichiararne la inefficacia nei confronti degli attori, in subordine dichiararne la nullità per mancanza di causa e per la natura simulata dell'atto.
Instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio Persona_1 contestando la fondatezza della domanda deducendo: - la buona fede delle parti e l'insussistenza della volontà di pregiudicare l'altrui ragioni di credito evincibile dalla circostanza che l'atto era stato concluso quando il giudizio di appello era
3 ancora pendente e due creditori erano stati soddisfatti nell'ambito delle procedure esecutive, non essendo state trasferite le somme giacenti sul deposito postale, poi assegnate ad uno dei creditori;
- che all'epoca della stipula dell'atto il solo difensore di non aveva inteso azionare alcuna procedura per il recupero Parte_1 del credito, in attesa della definizione del contenzioso;
- la sufficienza del residuo patrimonio delle debitrice a soddisfare le ragioni di credito, essendo divenuta titolare, in via ereditaria, di quota di diversi immobili.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda con richiesta di condanna degli attori al risarcimento del danno per lite temeraria.
Si è altresì costituito il convenuto contestando gli assunti avversi, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda.
All'esito del rinvio disposto per effetto delle disposizioni emergenziali conseguenti alla pandemia, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed ammesse le istanze istruttorie articolate dalle parti.
In data 12.5.2022 il giudizio è stato interrotto per l'intervenuto decesso della convenuta e poi riassunto nei confronti degli eredi con notifica Persona_1 eseguita all'ultimo domicilio della de cuius.
Dallo stato di famiglia risulta che l'unico chiamato all'eredità, ancora in vita, è
già costituito in proprio e sebbene ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio in qualità di erede non ha inteso costituirsi, con conseguente contumacia.
Rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal convenuto CP_1 per i motivi di cui alla ordinanza depositata il 3.10.2023 cui si rinvia, all'esito della escussione dei testi ritualmente intimati e comparsi, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso rileva preliminarmente il giudicante che gli attori Pt_1
, e FO NA, anche quale
[...] Parte_2 Parte_3 procuratore di sè stesso, hanno congiuntamente agito in giudizio chiedendo la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto notarile di mantenimento concluso da e nel gennaio Persona_1 Controparte_1 dell'anno 2018 e, in subordine, ne hanno chiesto la declaratoria di nullità per mancanza di causa.
4 In considerazione dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. occorre preliminarmente verificare se l'atto dispositivo impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del credito che si assume leso, rilevando tale differenza temporale sull'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
Rileva il giudicante che avendo gli attori richiamato a fondamento delle rispettive pretese creditorie sia la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data
14.7.2014 che quella resa dalla Corte di Appello di Napoli il 4.6.2019, occorre distinguere le posizioni dei vari attori.
Invero, come dedotto in citazione (cfd. punto 3) e documentato dai convenuti, il credito vantato da nei confronti della in virtù della Parte_2 Per_1 sentenza di primo grado è stato integralmente soddisfatto con l'ordinanza di assegnazione depositata il 21.1.2015 dal giudice dell'esecuzione a conclusione del pignoramento presso terzi dallo stesso promosso, in cui è stata assegnata al Pt_2 la somma di “ 7.664,00 oltre iva, c.pa e rimborso forfettario (sorta capitale e precetto)” e “ all'avv.to D'ND Vittorio le competenze dell'esecuzione, oltre spese successive…” con conseguente estinzione del suddetto credito in data antecedente al compimento dell'atto dispositivo in tale sede impugnato.
Sebbene, come dedotto dagli attori, l'atto sia stato posto in essere in pendenza del giudizio di appello ed a pochi giorni prima della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, l'ulteriore credito di di euro 8.000,00 è sorto Parte_2 solo con il deposito della sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli del 4.6.2019
e, quindi, oltre un anno dopo il compimento dell'atto dispositivo.
Anche il credito di è sorto con il deposito della sentenza di Parte_3 condanna alle spese resa dalla Corte di Appello e, dunque, dopo il compimento dell'atto dispositivo, in quanto, la sentenza resa nell'anno 2014 condannava la al pagamento delle spese con distrazione in favore dell'avv.to FO Per_1
NA, dichiaratosi antistatario, per cui legittimato ad agire per il rimborso e recupero del credito riconosciuto dalla sentenza di primo grado era unicamente l'avv.to NA e non anche il Pt_3
Per quanto attiene la posizione di FO NA si rileva che, come dedotto dalla convenuta e risultante dall'atto impugnato, quest'ultimo ha iscritto in data Per_1
21.5.2015 ipoteca sull'immobile oggetto dell'atto dispositivo, a garanzia del
5 credito riconosciuto dalla sentenza di primo grado, per cui la posizione di tale creditore era ed è sufficientemente garantita e la proposizione dell'azione ex art. 2901 c.c. si appalesa come mezzo eccedente lo scopo, come statuito dalla S.C. n.
12121/2020.
In tale pronuncia la S.C. ha statuito che “Qualora il soggetto che esercita l'azione revocatoria ordinaria vanti un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto dispositivo revocando, la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo in quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'"eventus damni".
Ne discende che la domanda proposta da FO NA non può essere accolta poiché, come risulta dalla sentenza resa dalla Corte di Appello, quest'ultimo non è stato parte del secondo grado di giudizio, per cui alcun ulteriore credito può vantare.
Ciò posto, ed esclusa la fondatezza della domanda limitatamente alla posizione dell'avv.to FO NA per i motivi innanzi indicati, occorre valutarne la fondatezza rispetto alle posizioni di , e Parte_2 Controparte_2
da valutarsi separatamente poiché, per quanto innanzi detto, solo Parte_1 il credito riconosciuto in favore di dalla sentenza di primo grado Parte_1 resa nell'anno 2014, e non soddisfatto o altrimenti garantito, certamente è sorto in data antecedente all'atto impugnato.
Orbene, come risulta dalla lettura della sentenza resa dalla Corte di Appello, il gravame era stato proposto nell'anno 2014 mentre l'istanza di sospensione formulata da ai sensi degli artt. 282 e 351 c.p.c. era stata rigettata Persona_1 con ordinanza depositata il 21.5.2015, dunque tre anni prima della conclusione dell'atto impugnato.
Rileva il giudicante che parte attrice non ha prodotto l'ordinanza di rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado resa dalla Corte di Appello il 21.5.2015, per cui non è possibile verificare se dalla relativa motivazione la potesse ricavare elementi per presumere che l'atto Per_1 di appello da essa stessa proposto sarebbe stato rigettato, peraltro con una ulteriore condanna alle spese di quel grado di giudizio.
6 Peraltro, come innanzi detto, l'atto dispositivo di cui si dolgono gli attori è stato posto in essere ben tre anni dopo l'ordinanza rigetto della istanza di sospensione resa dalla Corte di Appello, per cui da tali elementi non può presumersi che allorquando la concluse l'atto dispositivo nel gennaio 2018 avesse Per_1
l'intenzione di ledere le ragioni di credito di e di Controparte_3 [...]
, poiché all'epoca insussistenti, né poteva presumere che l'appello da essa Parte_2 proposto sarebbe stato rigettato e che sarebbe sorto, circa un anno dopo, un ulteriore credito in favore del e del . Pt_3 Pt_2
In altri termini non può ritenersi che gli attori e abbiano fornito Pt_5 Pt_2 idonea prova dell'elemento soggettivo in capo alla disponente richiesto dall'art. 2901 c.c. quando, come nel caso in esame, l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, ossia la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le ragioni di credito.
Occorre allora esaminare la domanda subordinata volta a far valere la nullità dell'atto per mancanza di aleatorietà e, quindi, di causa e, comunque, la simulazione relativa dello stesso.
Al riguardo assumono gli attori che l'atto reca insanabili contraddizioni: - laddove all'art. 6 si legge che “ le parti dichiarano che il valore delle prestazioni di assistenza e di mantenimento di cui al presente atto ammonta ad euro 150.000,00, per una annualità pari ad euro 1.052,63”, senza supportare tale valutazione economica con parametri o elementi di riscontro;
- avendo le parti valutato la prescrizione di assistenza su base annua in euro 1.052,63, per raggiungere il valore complessivo di euro 150 mila, occorrerebbe che la prestazione dell'Abbagnale si protraesse per oltre 140 anni;
- in base ai dati istat 2018 riferiti alla popolazione femminile in
Campania, l'aspettativa di vita è di circa 14 anni, per cui il valore della prestazione ammonterebbe a circa 14 mila euro e non già ad euro 150 mila euro;
- l'evidente sproporzione tra le prestazioni esclude l'aleatorietà del contratto con conseguente nullità per mancanza di causa.
A sostegno hanno prodotto una perizia che attribuisce agli immobili trasferiti un valore di mercato pari ad euro 153 mila.
7 Il valore del patrimonio immobiliare trasferito con l'atto di mantenimento, così come stimato nella perizia depositata dagli attori non è stato contestato dai convenuti.
Reputa il giudicante che la domanda subordinata è fondata.
Nel caso in esame si discute di un contratto atipico di mantenimento concluso per atto notarile in data 26.1.2018 con cui la de cuius “a titolo di Persona_1 corrispettivo delle prestazioni di assistenza e mantenimento” ha trasferito al figlio la piena proprietà di un appartamento ed un box cantinola sito Controparte_1 in Boscoreale, meglio descritti in detto atto, a fronte dell'obbligo assunto dal figlio a titolo di corrispettivo del trasferimento immobiliare, di prestare alla CP_1 stessa, “in via continuativa e per tutta la durata della vita, assistenza morale e materiale, nonché ogni prestazione di carattere medico sanitario, anche con fornitura di medicine e di personale infermieristico, provvedendo al suo mantenimento , consentendole un tenore di vita non inferiore a quello condotto”.
All'art. 6 di detto atto le parti dichiarano, ai fini fiscali, che il valore delle prestazioni di assistenza e di mantenimento ammonta ad euro 150 mila, “per un'annualità pari ad euro 1.052,63”.
Orbene, come statuito dalla S.C. (n. 32439/ 2023) il “contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, si configura come una sottospecie del vitalizio oneroso, caratterizzata da una accentuazione dell'elemento aleatorio, giacché all'incertezza derivante dalla durata in vita del vitaliziato si aggiunge quella connessa alla variabilità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali sono tuttavia concretamente valutabili in denaro ai fini di una loro comparazione con il valore del bene trasferito al vitaliziato”.
La Suprema Corte di Cassazione in detta pronuncia ha altresì chiarito che “il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), quale quello oggetto di lite (…) , è essenzialmente caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei – ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene – capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di
8 presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato”… “avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato, l'alea debba comunque escludersi - ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile. In alcuni precedenti di legittimità si è arrivati a concludere che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus. L'indicata comparazione e l'indagine circa la descritta incertezza rappresentano apprezzamenti di fatto, incensurabili in sede di legittimità se tuttavia congruamente motivati” (Cass. Sezioni Unite n. 6532 del
1994; Cass. n. 15848 del 2011; n. 7479 del 2013; n. 4825 del 2016; n. 15904 del
2016; n. 22009 del 2016; n. 23895 del 2016; n. 13232 del 2017).
Osserva il giudicante che, sebbene al momento della conclusione del contratto fosse incerta la durata della vita della , non può ritenersi sussistente analoga Per_1 incertezza riguardo al presumibile valore delle prestazioni dovute dal vitaliziante se raffrontato al valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio.
E, infatti, a fronte del valore dei cespiti immobiliari trasferiti era di circa 153 mila euro, risultante dalla perizia di stima prodotta dagli attori e non contestata dai convenuti, la prestazione dell come si legge nell'atto, ammontava, su Parte_4 base annua, in euro 1.052,63, e pur volendo presumere un aumento per esigenze del vitaliziato finanche in misura pari al doppio, per giungere al valore del cespite trasferito la già all'epoca settantenne avrebbe dovuto vivere per altri 60 Per_1 anni.
L'obiettiva sproporzione tra il valore del cespite trasferito e quello delle prestazioni dovute dall avuto riguardo alla probabile durata della vita della Parte_4
, esclude l'effettiva incertezza sui vantaggi e sacrifici derivanti dalle Per_1
9 reciproche prestazioni e, dunque, l'aleatorietà del contratto che, per l'effetto va dichiarato nullo per mancanza della causa proprio del contratto atipico di mantenimento.
L'accoglimento di tale domanda rende superfluo indagare sulla fondatezza della domanda d'inefficacia proposta da Parte_1
Si compensano le spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza per quanto indicato in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M. dott. Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1089/2020, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A) in accoglimento della domanda attorea, formulata in via subordinata, dichiara la nullità dell'atto di mantenimento per notar dott.ssa stipulato in data Pt_6
26.01.2018 tra e . Persona_1 Controparte_1
B) compensa le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, 23.11.2025
Il Giudice
dott. Valentina Vitulano
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