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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16237/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti ALESSANDRO ALASIA e MONTANARO ELENA MARIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
09/10/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.1354 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 27/1/1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Nel 2006 i coniugi hanno adottato nata il [...] in [...], maggiorenne ma Per_2
economicamente non autosufficiente.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. ASSEGNA la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi alla sig.ra che ivi rimarrà a Parte_1 vivere insieme alla figlia non ancora completamente emancipata dal punto di vista economico. Per_2
2. DA' ATTO che il sig. si impegna a cedere alla OR , che si impegna a rilevare, Pt_2 Parte_1 la quota del 50% degli immobili costituenti la casa coniugale di sua proprietà e siti in Grugliasco (TO), in via Amerigo Vespucci n. 79 e così censiti al NCEU foglio 7 particella 22 sub 13, cat. C/6 e foglio 7 particella 865 sub 5001 cat. A/2. La cessione comprende altresì tutti gli arredi e corredi contenuti nella casa coniugale.
3. DA' ATTO che la cessione avverrà senza versamento da parte della OR di Parte_1 corrispettivo alcuno.
4. DA' ATTO che le parti dichiarano che il sopra menzionato trasferimento immobiliare è funzionale ad una definizione del contenzioso famigliare. Quindi, laddove possibile, verranno richieste le agevolazioni fiscali previste dall' art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
5. DA' ATTO che il predetto trasferimento immobiliare dovrà avvenire avanti a Notaio prescelto dalla OR e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla pronuncia della sentenza di Parte_1 separazione.
6. DA' ATTO che, con la perfezionata cessione a favore della OR da parte del sig. Parte_1
, della quota del 50% della casa coniugale così come descritta al punto 2), la OR Pt_2 Parte_1 pagina 2 di 3 si impegna a rinunciare, come rinuncia, a pretendere dal sig. a) il rimborso della quota parte degli Pt_2 eventuali arretrati, laddove esistenti, a titolo di spese sostenute dalla OR per la figlia b) il Per_2 rimborso della quota parte di spettanza del sig. con riferimento alle spese ordinarie e straordinarie Pt_2 sostenute dalla OR per la casa coniugale, c) il rimborso della quota parte di spettanza del sig. Pt_2 delle rate di mutuo dalla stessa versate.
7. DA' ATTO che le spese notarili per il trasferimento immobiliare nonché le spese legali della presente procedura saranno interamente a carico della OR . Parte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16237/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti ALESSANDRO ALASIA e MONTANARO ELENA MARIA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
09/10/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.1354 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 27/1/1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Nel 2006 i coniugi hanno adottato nata il [...] in [...], maggiorenne ma Per_2
economicamente non autosufficiente.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 03/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole maggiorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. ASSEGNA la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi alla sig.ra che ivi rimarrà a Parte_1 vivere insieme alla figlia non ancora completamente emancipata dal punto di vista economico. Per_2
2. DA' ATTO che il sig. si impegna a cedere alla OR , che si impegna a rilevare, Pt_2 Parte_1 la quota del 50% degli immobili costituenti la casa coniugale di sua proprietà e siti in Grugliasco (TO), in via Amerigo Vespucci n. 79 e così censiti al NCEU foglio 7 particella 22 sub 13, cat. C/6 e foglio 7 particella 865 sub 5001 cat. A/2. La cessione comprende altresì tutti gli arredi e corredi contenuti nella casa coniugale.
3. DA' ATTO che la cessione avverrà senza versamento da parte della OR di Parte_1 corrispettivo alcuno.
4. DA' ATTO che le parti dichiarano che il sopra menzionato trasferimento immobiliare è funzionale ad una definizione del contenzioso famigliare. Quindi, laddove possibile, verranno richieste le agevolazioni fiscali previste dall' art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
5. DA' ATTO che il predetto trasferimento immobiliare dovrà avvenire avanti a Notaio prescelto dalla OR e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla pronuncia della sentenza di Parte_1 separazione.
6. DA' ATTO che, con la perfezionata cessione a favore della OR da parte del sig. Parte_1
, della quota del 50% della casa coniugale così come descritta al punto 2), la OR Pt_2 Parte_1 pagina 2 di 3 si impegna a rinunciare, come rinuncia, a pretendere dal sig. a) il rimborso della quota parte degli Pt_2 eventuali arretrati, laddove esistenti, a titolo di spese sostenute dalla OR per la figlia b) il Per_2 rimborso della quota parte di spettanza del sig. con riferimento alle spese ordinarie e straordinarie Pt_2 sostenute dalla OR per la casa coniugale, c) il rimborso della quota parte di spettanza del sig. Pt_2 delle rate di mutuo dalla stessa versate.
7. DA' ATTO che le spese notarili per il trasferimento immobiliare nonché le spese legali della presente procedura saranno interamente a carico della OR . Parte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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