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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4242/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4242/2025 promosso da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. VISCARDI ILARIA, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.1111/2023 emessa dall'autorità giudiziaria rumena veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 27/02/2025 e Controparte_1
chiedevano al Tribunale la modifica/integrazione della sentenza Controparte_2 di divorzio, essendo l'autorità straniera limitata a dichiarare lo scioglimento del matrimonio e la riacquisizione del cognome da nubile da parte della signora , senza disciplinare le questioni CP_1 relative ai rapporti tra genitori e la prole minorenne.
*** Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, a parziale modifica/integrazione delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio rumena n.1111/2023:
DISPONE che il figlio minorenne sia affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione e residenza abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere il figlio liberamente, previ accordi con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici, e non, del minore, dei suoi desideri e delle sue richieste. In difetto di accordo secondo le seguenti modalità:
• un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola al giorno successivo;
• fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
• vacanze estive al 50% con periodo da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno (in caso di disaccordo i primi 15 giorni di agosto negli anni pari e i secondi quindici in quelli dispari);
• vacanze natalizie periodo da suddividersi al 50%, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01;
• vacanze pasquali periodo da suddividersi al 50%, ad anni alterni i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
• ponti, festività e compleanni del minore ad anni alterni;
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per il figlio l'importo di € 250,00 mensili, assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario;
DISPONE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per il figlio, quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal
Protocollo del Tribunale di Torino 15.03.2016;
DÀ ATTO che le parti si accordano affinché la ricorrente percepisca integralmente Controparte_1 l'assegno unico e benefici di ogni detrazione fiscale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento sulle spese di lite. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 9.5.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 4242/2025 promosso da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. VISCARDI ILARIA, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.1111/2023 emessa dall'autorità giudiziaria rumena veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 27/02/2025 e Controparte_1
chiedevano al Tribunale la modifica/integrazione della sentenza Controparte_2 di divorzio, essendo l'autorità straniera limitata a dichiarare lo scioglimento del matrimonio e la riacquisizione del cognome da nubile da parte della signora , senza disciplinare le questioni CP_1 relative ai rapporti tra genitori e la prole minorenne.
*** Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, a parziale modifica/integrazione delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio rumena n.1111/2023:
DISPONE che il figlio minorenne sia affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione e residenza abituale presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere il figlio liberamente, previ accordi con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici, e non, del minore, dei suoi desideri e delle sue richieste. In difetto di accordo secondo le seguenti modalità:
• un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola al giorno successivo;
• fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
• vacanze estive al 50% con periodo da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno (in caso di disaccordo i primi 15 giorni di agosto negli anni pari e i secondi quindici in quelli dispari);
• vacanze natalizie periodo da suddividersi al 50%, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01;
• vacanze pasquali periodo da suddividersi al 50%, ad anni alterni i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
• ponti, festività e compleanni del minore ad anni alterni;
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per il figlio l'importo di € 250,00 mensili, assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario;
DISPONE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per il figlio, quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal
Protocollo del Tribunale di Torino 15.03.2016;
DÀ ATTO che le parti si accordano affinché la ricorrente percepisca integralmente Controparte_1 l'assegno unico e benefici di ogni detrazione fiscale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento sulle spese di lite. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 9.5.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento