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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 23/12/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 23.12.2025 N. 483/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Romano, presso lo Studio del quale in Cuneo, Corso Soleri n. 11, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 agosto 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1. accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma CP_2
122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
3. condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente e così complessivamente €. 2.000,00, o della somma veriore accertanda, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'art. 16 co. 6 l. 412/1991, richiamato dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre iva, cpa e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
Non si è costituito in giudizio il Controparte_1
, dichiarato contumace previa verifica della regolarità della notifica.
[...]
All'udienza del 23 dicembre 2025, il Tribunale, esaurita la discussione, ha pronunciato la presente sentenza contestuale.
*** * ***
1. è un'insegnante – attualmente in servizio con contratto dal Parte_1
17.11.2025 al 30.6.2026 presso l'I.C. “Crema Tre” di Crema (cfr. produzione del
9.12.2025) - che, come risulta dalla documentazione prodotta, nel corso degli anni ha lavorato in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prestando, per quanto rileva ai fini di causa, i seguenti servizi:
- nell'A.S. 2020/2021, con plurimi contratti in successione dal 25.9.2020 al 31.8.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'I.C. “Mandela” di Crema;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 6.9.2021 al 31.8.2022, per n. 18 ore settimanali, presso l'I.C. “Mandela” di Crema;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 31.8.2023, per n. 18 ore settimanali, presso l'I.C. “Mandela” di Crema;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 5.9.2024 al 30.6.2025, per n. 9 ore settimanali, presso l'I.C. “Galmozzi” di Crema.
Con il presente giudizio, ella si duole di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
2 *** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1 Si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121,
Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.2 Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
3 mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è
4 corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
*
2. 3 Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio, oltre che dalla consistenza oraria della prestazione (sulla spettanza del beneficio anche per le supplenze brevi o su spezzone orario, cfr. da ultimo anche CGUE C-268/24).
*
2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
5 La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*** * ***
3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto della ricorrente di ottenere la carta docente per gli anni scolastici rivendicati, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Venendo all'individuazione del bene della vita accordato, considerato che la ricorrente, come chiarito, è attualmente in servizio a tempo determinato,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a metterle a disposizione la carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire coi vincoli di legge.
In proposito si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal
Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. In conformità al recente arresto della Suprema Corte, inoltre, l'importo deve essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue l'art. 91 c.p.c. e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse in favore della ricorrente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e della sua bassa complessità, del valore della lite e delle fasi processuali concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria, in quanto la causa non ha richiesto alcuna attività differente dalla mera discussione finale), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
6
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per l'importo di € 500,00 annui, oltre interessi legali o rivalutazione come in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato se dovuto e pagato, da distrarsi in favore dell'Avv. Romano, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Romano, presso lo Studio del quale in Cuneo, Corso Soleri n. 11, è elettivamente domiciliata
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 agosto 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1. accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma CP_2
122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
3. condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente e così complessivamente €. 2.000,00, o della somma veriore accertanda, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'art. 16 co. 6 l. 412/1991, richiamato dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre iva, cpa e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
Non si è costituito in giudizio il Controparte_1
, dichiarato contumace previa verifica della regolarità della notifica.
[...]
All'udienza del 23 dicembre 2025, il Tribunale, esaurita la discussione, ha pronunciato la presente sentenza contestuale.
*** * ***
1. è un'insegnante – attualmente in servizio con contratto dal Parte_1
17.11.2025 al 30.6.2026 presso l'I.C. “Crema Tre” di Crema (cfr. produzione del
9.12.2025) - che, come risulta dalla documentazione prodotta, nel corso degli anni ha lavorato in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, prestando, per quanto rileva ai fini di causa, i seguenti servizi:
- nell'A.S. 2020/2021, con plurimi contratti in successione dal 25.9.2020 al 31.8.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'I.C. “Mandela” di Crema;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 6.9.2021 al 31.8.2022, per n. 18 ore settimanali, presso l'I.C. “Mandela” di Crema;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 31.8.2023, per n. 18 ore settimanali, presso l'I.C. “Mandela” di Crema;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 5.9.2024 al 30.6.2025, per n. 9 ore settimanali, presso l'I.C. “Galmozzi” di Crema.
Con il presente giudizio, ella si duole di essere stata espressamente e illegittimamente esclusa, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
2 *** * ***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
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2.1 Si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121,
Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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2.2 Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
3 mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è
4 corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
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2. 3 Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio, oltre che dalla consistenza oraria della prestazione (sulla spettanza del beneficio anche per le supplenze brevi o su spezzone orario, cfr. da ultimo anche CGUE C-268/24).
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2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
5 La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
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3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto della ricorrente di ottenere la carta docente per gli anni scolastici rivendicati, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Venendo all'individuazione del bene della vita accordato, considerato che la ricorrente, come chiarito, è attualmente in servizio a tempo determinato,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a metterle a disposizione la carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire coi vincoli di legge.
In proposito si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal
Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. In conformità al recente arresto della Suprema Corte, inoltre, l'importo deve essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
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4. La regolazione delle spese di lite segue l'art. 91 c.p.c. e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse in favore della ricorrente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e della sua bassa complessità, del valore della lite e delle fasi processuali concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria, in quanto la causa non ha richiesto alcuna attività differente dalla mera discussione finale), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
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P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per l'importo di € 500,00 annui, oltre interessi legali o rivalutazione come in parte motiva e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato se dovuto e pagato, da distrarsi in favore dell'Avv. Romano, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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