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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1712/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5822/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2228/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 22/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008906243000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008906243000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008906243000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e nella condanna alle spese con distrazione
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e nella richiesta di rigetto dell'appello; ER non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5241/2023, inviato il 19/07/2023, il Sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320230008906243, limitatamente ai ruoli n. 2023/550133 e n. 2023/550100, concernenti IVA ed addizionali all'IRPEF anno 2017, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 4 marzo 2024, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata il 20/04/2023, limitatamente ai ruoli n. 2023/550133 e n. 2023/550100, concernenti IVA ed addizionali all'IRPEF anno 2017, iscritti a seguito di del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e/o 54 bis DPR 633/72.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Decadenza dalla riscossione ex art. articolo 157 decreto legge - 19/05/2020, n.34 articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
2) Nullità dell'atto opposto quale conseguenza della inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione, in violazione dell'art. 12, co. 4 – DPR. n. 602/73 e dell'art. 21 septieslegge n.
241/1990;
3) Nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
4) Duplicazione di altra cartella;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio che chiede distrarsi a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 10/08/2023. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione regolarmente chiamata in causa non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
Affermava la Corte adita:
“La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato. Il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento è previsto dall'articolo 25, comma 1, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che nel caso specifico risulta essere del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La cartella impugnata è relativa di imposte anno
2017 la cui dichiarazione è stata presentata nel successivo anno 2018. Sicché il termine ordinario previsto dalla predetta norma era del 31 dicembre 2021. L'art. 67, co. 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Il comma 4 del predetto articolo dispone l'applicazione dell'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 che prevede la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Essendo l'atto impugnato notificato il 20/04/2023, prima dello spirare del sopraddetto termine, non è decorsa l'eccepita decadenza.
L'art. 12, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dispone che: “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”, senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale. L'asserita mancata sottoscrizione del ruolo non risulta provata. La parte nulla produce in merito né dà prova di avere richiesto copia dell'attestazione di firma (anche elettronica) del ruolo inteso non già come riferito al singolo bensì all'elenco dei debitori ed i relativi importi.
L'eccezione relativa al difetto di motivazione della cartella è infondata e va rigettata. La cartella contiene gli elementi necessari per rendere edotto il contribuente della pretesa tributaria ed è stata predisposta in conformità del modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze dell'11 settembre 2000 e successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 09/04/2002.
L'eccezione relativa alla duplicazione dell'imposta in altra cartella di pagamento notificate il precedente, non
è provata ed è inconferente. La eventuale rinotificazione di cartella di pagamento già notificata non comporta la duplicazione dell'imposta, del ruolo e neppure della cartella essendo la medesima (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 16370 del 2012).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese di causa nei confronti dell'Agente della riscossione, non costituito in giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 21 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Errata applicazione dell'art. 54 bis d.p.r.633/1972 per difetto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17
l. 212/2000
L'appellante deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto congruamente motivata la cartella di pagamento, nonostante questa sia fondata su un avviso di recupero credito d'imposta che non sarebbe mai stato notificato al contribuente e non risulta allegato alla cartella stessa. Secondo la prospettazione difensiva, la cartella si limita a un generico richiamo (“motivazione ob relationem”) all'atto prodromico, senza fornire al contribuente gli elementi necessari per comprendere la pretesa tributaria e difendersi efficacemente.
L'appellante richiama l'art. 54 bis D.P.R. 633/1972, che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni
IVA, e sottolinea che, trattandosi di tributi armonizzati e di correzioni operate dall'Amministrazione, sarebbe stato necessario e doveroso l'invio di una comunicazione di irregolarità entro i termini di legge, nonché la notifica o l'allegazione dell'avviso di recupero. La mancata allegazione o notifica dell'atto prodromico, secondo l'appellante, determina un vizio di motivazione ai sensi degli artt. 7 e 17 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impongono la chiara indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa.
2) Violazione dell' art. Articolo 157 decreto legge - 19/05/2020, n.34 articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602
L'appellante sostiene che la cartella di pagamento impugnata sia stata notificata oltre i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente. In particolare, richiama l'art. 157 del D.L. 34/2020, che disciplina la sospensione e la proroga dei termini per la notifica degli atti tributari a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo la tesi difensiva, la cartella avrebbe dovuto essere notificata, al più tardi, entro il 28 febbraio 2022, mentre la notifica è avvenuta successivamente, determinando la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione delle somme richieste. L'appellante argomenta che la proroga dei termini non sarebbe applicabile al caso di specie o, comunque, non giustificherebbe la notifica oltre il termine massimo previsto.
3) Errata applicazione dell'art. 91 c.p.c.
4) Nullita' dell'atto opposto quale conseguenza della inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidita' della sua sottoscrizione, in violazione dell'art. 12, co. 4 – dpr. N. 602/73 e dell'art. 21 septies- legge n.
241/1990.
L'appellante eccepisce la nullità della cartella di pagamento per inesistenza giuridica del ruolo, in quanto privo della sottoscrizione da parte del soggetto legittimato (titolare dell'ufficio o suo delegato), come richiesto dall'art. 12, co. 4, DPR 602/1973. Si sostiene che la sottoscrizione costituisce elemento essenziale per la validità ed efficacia del ruolo, e che la sua mancanza o irregolarità comporta la nullità della cartella stessa.
L'appellante richiama giurisprudenza di merito e di legittimità che valorizza la necessità della sottoscrizione quale condizione per la formazione di un valido titolo esecutivo. Viene inoltre contestata la mancata prova, da parte dell'Amministrazione, della regolarità della sottoscrizione, della qualifica del sottoscrittore e dell'eventuale delega, nonché della validità della firma elettronica ove utilizzata.
5) Nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17 l.
212/2000
L'appellante lamenta che la cartella di pagamento sia motivata “ob relationem” a un avviso di recupero credito d'imposta che non sarebbe mai stato notificato al contribuente e che non è stato allegato alla cartella stessa. Si sostiene che, in assenza di notifica o allegazione dell'atto prodromico, la cartella risulta priva di una motivazione idonea a consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa tributaria e la possibilità di difendersi efficacemente. Viene richiamata giurisprudenza secondo cui, in caso di motivazione per relationem, è necessario che l'atto richiamato sia stato previamente notificato o allegato, pena la nullità della cartella.
6) Nel merito
Nel merito, l'appellante sostiene che la cartella impugnata costituisce duplicato di altra cartella già emessa per le stesse annualità e importi (in particolare, per l'IVA 2017), la quale sarebbe già stata oggetto di definizione agevolata (“rottamazione quater”) e per la quale il contribuente avrebbe già adempiuto agli obblighi di pagamento. Si chiede pertanto l'annullamento della cartella impugnata per duplicazione della pretesa.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2228/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 22
Marzo 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. In primo luogo, si evidenzia che è stato già disposto uno sgravio parziale della cartella relativamente al ruolo
IVA 2017 (n. T180419171453368340000017/D), riconoscendo la duplicazione solo per questa specifica posizione. L'Ufficio precisa che, sulla parte residua di tale iscrizione (pari a 1.818,37 euro oltre sanzioni e interessi), non si configura alcuna duplicazione e, su questa, il contribuente non ha sollevato contestazioni specifiche.
Inoltre, viene sottolineato che per la cartella n. 29320210055294677, scaturita dall'avviso di recupero credito d'imposta, il contribuente ha presentato istanza di "rottamazione quater" ai sensi dell'art. 1 della legge
197/2022, circostanza che viene puntualmente riportata nelle controdeduzioni.
L'Ufficio osserva che, per quanto riguarda le altre iscrizioni a ruolo relative agli anni 2017 e 2018, il ricorrente non ha formulato specifiche contestazioni di merito, limitandosi a riproporre motivi già esaminati e respinti in primo grado. Si sottolinea che l'appello si basa su una mera ripetizione delle doglianze già sollevate in precedenza, senza introdurre elementi nuovi o specifiche censure alla sentenza impugnata.
Per quanto concerne la questione della decadenza, l'Ufficio richiama il passaggio della sentenza di primo grado che ricostruisce dettagliatamente la successione dei termini e delle sospensioni dovute all'emergenza
Covid-19, concludendo che la notifica della cartella è avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente.
In relazione al presunto difetto di sottoscrizione del ruolo, l'Ufficio ribadisce che la normativa consente la validazione informatica come modalità idonea di sottoscrizione e che il contribuente non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno della propria contestazione.
Per quanto riguarda la motivazione della cartella, viene evidenziato che la cartella contiene tutti gli elementi previsti dal modello ministeriale e che, in caso di liquidazione automatica, la motivazione è soddisfatta dal richiamo ai dati dichiarati dal contribuente stesso. L'Ufficio richiama inoltre la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22281/2022, che conferma la sufficienza della motivazione della cartella quando questa si limiti a richiamare atti già noti al contribuente o a quantificare accessori come interessi e sanzioni secondo criteri di legge.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che la cartella impugnata è stata notificata il 20/04/2023. Per i carichi derivanti da liquidazione automatizzata ex art.36-bis DPR 600/1973 (e corrispondente disciplina IVA ex art.54-bis DPR 633/1972), l'art.25 DPR 602/1973 prevede, in via ordinaria, la notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2017 presentate nel 2018, il termine ordinario sarebbe scaduto il 31/12/2021; tuttavia, in ragione delle sospensioni e proroghe connesse all'emergenza epidemiologica (come richiamate nelle controdeduzioni dell'Ufficio: art.67 DL 18/2020, rinvio all'art.12 D. Lgs.159/2015, e disciplina di proroga dei termini), il termine risulta prorogato sino al 31/12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, con conseguente non maturata decadenza alla data del 20/04/2023. Il motivo è dunque infondato.
L'appellante deduce la nullità della cartella per difetto o invalidità della sottoscrizione del ruolo. La censura non può essere accolta nel caso di specie, poiché: la cartella costituisce l'atto esterno notificato al contribuente e reca gli elementi identificativi del carico e dell'ente creditore;
l'eventuale sottoscrizione/validazione del ruolo attiene a un profilo interno della formazione del ruolo, che non determina di per sé invalidità della cartella in assenza di specifica prova di una concreta lesione del diritto di difesa o di un vizio sostanziale;
l'onere di allegazione non può risolversi in una contestazione meramente assertiva, priva di specifici elementi fattuali. Il motivo va quindi rigettato.
L'appellante lamenta difetto di motivazione (anche per relationem) e omessa comunicazione di irregolarità/ atto prodromico. La doglianza non è fondata per le seguenti ragioni, in relazione al residuo oggetto di giudizio: la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36-bis/54-bis ha natura di atto di riscossione di somme desumibili dalla dichiarazione e/o dai versamenti, e risulta sufficientemente motivata quando consente al contribuente di individuare annualità, tributi, importi e causali del carico iscritto a ruolo;
la comunicazione di irregolarità non è prevista come condizione di validità in ogni ipotesi, dovendosi valutare la presenza di effettive “incertezze su aspetti rilevanti” che rendano necessario l'interpello preventivo del contribuente, circostanza non dimostrata nel caso concreto, specie laddove la ripresa si correli ad omessi/ insufficienti versamenti. Anche tale motivo va dunque rigettato.
Sul profilo della duplicazione IVA 2017, la controversia risulta superata nei limiti dello sgravio parziale del
23/12/2024. Pertanto, va dichiarato l'accoglimento dell'appello nei limiti dello sgravio sopravvenuto, con riforma della sentenza di primo grado, restando fermo il rigetto per la parte residua e per le altre poste non attinte dallo sgravio.
Le spese di lite del presente grado, vanno compensate integralmente in ragione del parziale sgravio sopravvenuto e della soccombenza residua.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla la partita di ruolo relativa alla duplicazione e sgravata dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania. Rigetta nel resto. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella
Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il
30 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro
Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5822/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2228/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 22/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008906243000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008906243000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230008906243000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e nella condanna alle spese con distrazione
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese e nella richiesta di rigetto dell'appello; ER non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5241/2023, inviato il 19/07/2023, il Sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320230008906243, limitatamente ai ruoli n. 2023/550133 e n. 2023/550100, concernenti IVA ed addizionali all'IRPEF anno 2017, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 4 marzo 2024, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata il 20/04/2023, limitatamente ai ruoli n. 2023/550133 e n. 2023/550100, concernenti IVA ed addizionali all'IRPEF anno 2017, iscritti a seguito di del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e/o 54 bis DPR 633/72.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Decadenza dalla riscossione ex art. articolo 157 decreto legge - 19/05/2020, n.34 articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
2) Nullità dell'atto opposto quale conseguenza della inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione, in violazione dell'art. 12, co. 4 – DPR. n. 602/73 e dell'art. 21 septieslegge n.
241/1990;
3) Nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
4) Duplicazione di altra cartella;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio che chiede distrarsi a favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 10/08/2023. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione regolarmente chiamata in causa non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
Affermava la Corte adita:
“La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato. Il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento è previsto dall'articolo 25, comma 1, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che nel caso specifico risulta essere del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La cartella impugnata è relativa di imposte anno
2017 la cui dichiarazione è stata presentata nel successivo anno 2018. Sicché il termine ordinario previsto dalla predetta norma era del 31 dicembre 2021. L'art. 67, co. 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Il comma 4 del predetto articolo dispone l'applicazione dell'art. 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 che prevede la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Essendo l'atto impugnato notificato il 20/04/2023, prima dello spirare del sopraddetto termine, non è decorsa l'eccepita decadenza.
L'art. 12, comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dispone che: “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”, senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale. L'asserita mancata sottoscrizione del ruolo non risulta provata. La parte nulla produce in merito né dà prova di avere richiesto copia dell'attestazione di firma (anche elettronica) del ruolo inteso non già come riferito al singolo bensì all'elenco dei debitori ed i relativi importi.
L'eccezione relativa al difetto di motivazione della cartella è infondata e va rigettata. La cartella contiene gli elementi necessari per rendere edotto il contribuente della pretesa tributaria ed è stata predisposta in conformità del modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze dell'11 settembre 2000 e successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 09/04/2002.
L'eccezione relativa alla duplicazione dell'imposta in altra cartella di pagamento notificate il precedente, non
è provata ed è inconferente. La eventuale rinotificazione di cartella di pagamento già notificata non comporta la duplicazione dell'imposta, del ruolo e neppure della cartella essendo la medesima (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 16370 del 2012).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese di causa nei confronti dell'Agente della riscossione, non costituito in giudizio.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 21 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Errata applicazione dell'art. 54 bis d.p.r.633/1972 per difetto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17
l. 212/2000
L'appellante deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto congruamente motivata la cartella di pagamento, nonostante questa sia fondata su un avviso di recupero credito d'imposta che non sarebbe mai stato notificato al contribuente e non risulta allegato alla cartella stessa. Secondo la prospettazione difensiva, la cartella si limita a un generico richiamo (“motivazione ob relationem”) all'atto prodromico, senza fornire al contribuente gli elementi necessari per comprendere la pretesa tributaria e difendersi efficacemente.
L'appellante richiama l'art. 54 bis D.P.R. 633/1972, che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni
IVA, e sottolinea che, trattandosi di tributi armonizzati e di correzioni operate dall'Amministrazione, sarebbe stato necessario e doveroso l'invio di una comunicazione di irregolarità entro i termini di legge, nonché la notifica o l'allegazione dell'avviso di recupero. La mancata allegazione o notifica dell'atto prodromico, secondo l'appellante, determina un vizio di motivazione ai sensi degli artt. 7 e 17 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impongono la chiara indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa.
2) Violazione dell' art. Articolo 157 decreto legge - 19/05/2020, n.34 articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602
L'appellante sostiene che la cartella di pagamento impugnata sia stata notificata oltre i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente. In particolare, richiama l'art. 157 del D.L. 34/2020, che disciplina la sospensione e la proroga dei termini per la notifica degli atti tributari a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo la tesi difensiva, la cartella avrebbe dovuto essere notificata, al più tardi, entro il 28 febbraio 2022, mentre la notifica è avvenuta successivamente, determinando la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione delle somme richieste. L'appellante argomenta che la proroga dei termini non sarebbe applicabile al caso di specie o, comunque, non giustificherebbe la notifica oltre il termine massimo previsto.
3) Errata applicazione dell'art. 91 c.p.c.
4) Nullita' dell'atto opposto quale conseguenza della inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidita' della sua sottoscrizione, in violazione dell'art. 12, co. 4 – dpr. N. 602/73 e dell'art. 21 septies- legge n.
241/1990.
L'appellante eccepisce la nullità della cartella di pagamento per inesistenza giuridica del ruolo, in quanto privo della sottoscrizione da parte del soggetto legittimato (titolare dell'ufficio o suo delegato), come richiesto dall'art. 12, co. 4, DPR 602/1973. Si sostiene che la sottoscrizione costituisce elemento essenziale per la validità ed efficacia del ruolo, e che la sua mancanza o irregolarità comporta la nullità della cartella stessa.
L'appellante richiama giurisprudenza di merito e di legittimità che valorizza la necessità della sottoscrizione quale condizione per la formazione di un valido titolo esecutivo. Viene inoltre contestata la mancata prova, da parte dell'Amministrazione, della regolarità della sottoscrizione, della qualifica del sottoscrittore e dell'eventuale delega, nonché della validità della firma elettronica ove utilizzata.
5) Nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17 l.
212/2000
L'appellante lamenta che la cartella di pagamento sia motivata “ob relationem” a un avviso di recupero credito d'imposta che non sarebbe mai stato notificato al contribuente e che non è stato allegato alla cartella stessa. Si sostiene che, in assenza di notifica o allegazione dell'atto prodromico, la cartella risulta priva di una motivazione idonea a consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa tributaria e la possibilità di difendersi efficacemente. Viene richiamata giurisprudenza secondo cui, in caso di motivazione per relationem, è necessario che l'atto richiamato sia stato previamente notificato o allegato, pena la nullità della cartella.
6) Nel merito
Nel merito, l'appellante sostiene che la cartella impugnata costituisce duplicato di altra cartella già emessa per le stesse annualità e importi (in particolare, per l'IVA 2017), la quale sarebbe già stata oggetto di definizione agevolata (“rottamazione quater”) e per la quale il contribuente avrebbe già adempiuto agli obblighi di pagamento. Si chiede pertanto l'annullamento della cartella impugnata per duplicazione della pretesa.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2228/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 22
Marzo 2024, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello. In primo luogo, si evidenzia che è stato già disposto uno sgravio parziale della cartella relativamente al ruolo
IVA 2017 (n. T180419171453368340000017/D), riconoscendo la duplicazione solo per questa specifica posizione. L'Ufficio precisa che, sulla parte residua di tale iscrizione (pari a 1.818,37 euro oltre sanzioni e interessi), non si configura alcuna duplicazione e, su questa, il contribuente non ha sollevato contestazioni specifiche.
Inoltre, viene sottolineato che per la cartella n. 29320210055294677, scaturita dall'avviso di recupero credito d'imposta, il contribuente ha presentato istanza di "rottamazione quater" ai sensi dell'art. 1 della legge
197/2022, circostanza che viene puntualmente riportata nelle controdeduzioni.
L'Ufficio osserva che, per quanto riguarda le altre iscrizioni a ruolo relative agli anni 2017 e 2018, il ricorrente non ha formulato specifiche contestazioni di merito, limitandosi a riproporre motivi già esaminati e respinti in primo grado. Si sottolinea che l'appello si basa su una mera ripetizione delle doglianze già sollevate in precedenza, senza introdurre elementi nuovi o specifiche censure alla sentenza impugnata.
Per quanto concerne la questione della decadenza, l'Ufficio richiama il passaggio della sentenza di primo grado che ricostruisce dettagliatamente la successione dei termini e delle sospensioni dovute all'emergenza
Covid-19, concludendo che la notifica della cartella è avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente.
In relazione al presunto difetto di sottoscrizione del ruolo, l'Ufficio ribadisce che la normativa consente la validazione informatica come modalità idonea di sottoscrizione e che il contribuente non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno della propria contestazione.
Per quanto riguarda la motivazione della cartella, viene evidenziato che la cartella contiene tutti gli elementi previsti dal modello ministeriale e che, in caso di liquidazione automatica, la motivazione è soddisfatta dal richiamo ai dati dichiarati dal contribuente stesso. L'Ufficio richiama inoltre la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 22281/2022, che conferma la sufficienza della motivazione della cartella quando questa si limiti a richiamare atti già noti al contribuente o a quantificare accessori come interessi e sanzioni secondo criteri di legge.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che la cartella impugnata è stata notificata il 20/04/2023. Per i carichi derivanti da liquidazione automatizzata ex art.36-bis DPR 600/1973 (e corrispondente disciplina IVA ex art.54-bis DPR 633/1972), l'art.25 DPR 602/1973 prevede, in via ordinaria, la notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2017 presentate nel 2018, il termine ordinario sarebbe scaduto il 31/12/2021; tuttavia, in ragione delle sospensioni e proroghe connesse all'emergenza epidemiologica (come richiamate nelle controdeduzioni dell'Ufficio: art.67 DL 18/2020, rinvio all'art.12 D. Lgs.159/2015, e disciplina di proroga dei termini), il termine risulta prorogato sino al 31/12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, con conseguente non maturata decadenza alla data del 20/04/2023. Il motivo è dunque infondato.
L'appellante deduce la nullità della cartella per difetto o invalidità della sottoscrizione del ruolo. La censura non può essere accolta nel caso di specie, poiché: la cartella costituisce l'atto esterno notificato al contribuente e reca gli elementi identificativi del carico e dell'ente creditore;
l'eventuale sottoscrizione/validazione del ruolo attiene a un profilo interno della formazione del ruolo, che non determina di per sé invalidità della cartella in assenza di specifica prova di una concreta lesione del diritto di difesa o di un vizio sostanziale;
l'onere di allegazione non può risolversi in una contestazione meramente assertiva, priva di specifici elementi fattuali. Il motivo va quindi rigettato.
L'appellante lamenta difetto di motivazione (anche per relationem) e omessa comunicazione di irregolarità/ atto prodromico. La doglianza non è fondata per le seguenti ragioni, in relazione al residuo oggetto di giudizio: la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36-bis/54-bis ha natura di atto di riscossione di somme desumibili dalla dichiarazione e/o dai versamenti, e risulta sufficientemente motivata quando consente al contribuente di individuare annualità, tributi, importi e causali del carico iscritto a ruolo;
la comunicazione di irregolarità non è prevista come condizione di validità in ogni ipotesi, dovendosi valutare la presenza di effettive “incertezze su aspetti rilevanti” che rendano necessario l'interpello preventivo del contribuente, circostanza non dimostrata nel caso concreto, specie laddove la ripresa si correli ad omessi/ insufficienti versamenti. Anche tale motivo va dunque rigettato.
Sul profilo della duplicazione IVA 2017, la controversia risulta superata nei limiti dello sgravio parziale del
23/12/2024. Pertanto, va dichiarato l'accoglimento dell'appello nei limiti dello sgravio sopravvenuto, con riforma della sentenza di primo grado, restando fermo il rigetto per la parte residua e per le altre poste non attinte dallo sgravio.
Le spese di lite del presente grado, vanno compensate integralmente in ragione del parziale sgravio sopravvenuto e della soccombenza residua.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla la partita di ruolo relativa alla duplicazione e sgravata dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania. Rigetta nel resto. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella
Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il
30 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro
Vasta)