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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 1170/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1170 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Demetrio Fusaro del foro di Reggio
Calabria del Foro di Palmi;
APPELLANTE nei confronti di
, (c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
Concetto Pirrottina (c.f. ); C.F._2
APPELLATO
e di
; Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 801/2022 del Giudice di Pace di Palmi del
27.05.2022.
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
12.12.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 801/2022 del Giudice di Pace di Palmi con cui il giudice di prime cure aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta in primo grado da CP_2
nei confronti dell'assicurazione appellante e di .
[...] Controparte_3
In particolare, aveva agito in primo grado al fine di ottenere il risarcimento CP_2 dei danni asseritamente subiti a seguito del sinistro stradale occorsogli in data 20.02.2019 e, in particolare, aveva dedotto:
a) che il sinistro si era verificato in data 20.02.2019, alle ore 16.45, lungo la via San Giorgio del Comune di Palmi, allorché esso attore, alla guida dell'autovettura modello Fiat “500” tg.
1
FP491DW di proprietà di assicurata presso era Controparte_4 Controparte_1 stato colpito nella parte posteriore (e, cioè, tamponato) dall'autovettura Volkswagen “Golf” tg.
DH892CE, condotta e di proprietà di , assicurata presso Controparte_3 [...]
che procedeva lungo la stessa via e con medesima direzione di marcia;
Controparte_5
b) che, a causa di detto scontro, il veicolo di proprietà di esso attore, come accertato dagli
Agenti della Polizia Municipale di Palmi intervenuti sul luogo del sinistro, aveva subito dei danni visibili al parafango posteriore destro, per un valore complessivo pari alla somma di € 244,00, successivamente risarciti dalla società assicuratrice;
c) che, esso attore aveva anche riportato delle lesioni personali come da certificazioni mediche rilasciate dai sanitari del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Gioia Tauro, attestanti la seguente diagnosi: “cervicolombalgia post traumatica”.
d) che, in capo allo stesso residuavano, a causa del sinistro de quo, postumi invalidanti quantificati nella misura del 3% secondo tabella per le lesioni micropermanenti, che avrebbero dovuto essere risarciti in aggiunta al danno da invalidità temporanea comunque subito da esso attore;
e) che la responsabilità del sinistro oggetto di causa doveva essere ascritta esclusivamente alla condotta imprudente e negligente posta in essere dal convenuto , in violazione delle CP_3 norme imposte dal codice della strada in materia di circolazione, e che pertanto
[...] doveva essere condannata all'integrale risarcimento dei danni subiti da esso Controparte_1 attore, per un totale di € 5.138,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. si era costituita nel giudizio di primo grado e aveva chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
, regolarmente citato in primo grado, era rimasto contumace. Controparte_3
Il giudizio di primo grado era stato istruito mediante l'escussione di un teste e l'espletamento di una CTU medico – legale.
All'esito, il Giudice di Pace di Palmi, con la sentenza impugnata in questa sede, aveva parzialmente accolto domanda risarcitoria proposta da , condannando CP_2 [...] al pagamento della somma di € 1.255,28, oltre interessi legali dal giorno del Controparte_1 fatto all'effettivo soddisfo, nonché alla rifusione delle spese del giudizio e al rimborso delle spese per la CTU medico-legale sostenute da . CP_2
Con l'impugnazione proposta in questa sede, chiedeva l'integrale Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado, contestando l'assenza della prova del nesso causale tra la dinamica del sinistro e il danno non patrimoniale (sia nella componente di invalidità temporanea che invalidità permanente) lamentato dal (precisando, comunque non era invece, CP_2 oggetto di contestazione, sin dalla fase del primo grado, la verificazione del fatto storico per come prospettato da parte attrice e, dunque, di per sé la dinamica del sinistro per come descritta dalla stessa parte).
si costituiva nel presente giudizio ed eccepiva, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e insisteva in tutte le eccezioni e deduzioni già articolate in primo grado.
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, regolarmente citato nel giudizio di appello, non si costituiva. Controparte_3
In grado di appello, veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale.
Infine, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e il Tribunale tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini per il deposito di note conclusionali ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , regolarmente Controparte_3 citato in questo grado di giudizio.
3. Nel merito, l'appello proposto è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Il rigetto del merito dell'appello rende superfluo, in virtù del principio della ragione più liquida, l'esame delle eccezioni preliminari sollevate da parte appellata (v., ex multis, Cass. civ. nr. 363 del 09/01/2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.).
Come già rilevato nelle premesse in fatto, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, condividendo le conclusioni del CTU medico legale nominato in primo grado, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il sinistro stradale
(pacificamente accaduto secondo le modalità prospettate dall'attore) e il danno non patrimoniale lamentato da parte attrice (sia nella componente di invalidità temporanea che permanente) e ha conseguentemente accolto parzialmente la richiesta di risarcimento proposta dall'attore nei confronti della società Controparte_1
In particolare, il CTU medico legale nominato in primo grado ha riconosciuto sussistente il nesso causale tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica dell'incidente ed ha quantificato i postumi invalidanti “in giorni 7 di ITP al 75%, giorni 8 di ITP al 50% e giorni 15 di ITP al 25% riconoscendo un'invalidità permanete pari allo 0,5% del totale”; inoltre, lo stesso CTU ha ritenuta congrua e riferibile all'incidente per cui è causa la somma di euro 281,66 sopportata per le spese mediche.
Pertanto, il giudice di prime cure ha condannato l'odierna appellante al pagamento alla somma complessiva di € 1.255,28 (di cui euro 249,32 per giorni 7 di ITP al 75%, euro 189,96 per giorni 8 di ITP al 50%, euro 178,09 per giorni 15 di ITP al 25% euro 356,25 per invalidità permanente dello 0,5% ed euro 281,66 per spese mediche).
Sul punto, l'appellante – senza, si ripete, contestare l'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità descritte da parte attrice - si è limitato, appunto, a contestare la sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro stradale e il danno non patrimoniale (sia nella componente di invalidità temporanea che permanente) lamentato da parte attrice e ha chiesto, in sede di appello, la rinnovazione della CTU.
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In questa sede, dunque, si è proceduto alla rinnovazione della CTU per verificare la sussistenza del suddetto nesso causale tra sinistro e danno non patrimoniale, unico profilo ad oggi controverso tra le parti.
Orbene, il CTU nominato in secondo grado ha concluso per la sussistenza del suddetto nesso di causa e, pur procedendo ad una diversa qualificazione e “quantificazione” delle singole voci di danno non patrimoniale subito da , è giunto a una complessiva valutazione del CP_2 danno non patrimoniale che, sotto il profilo della quantificazione economica, è sostanzialmente coincidente con quella operata dal CTU nominato in primo grado (in particolare, secondo il nuovo
CTU: “le lesioni riportate hanno determinato un'inabilità temporanea assoluta (I.T.A.) di gg 0 (zero), un'inabilità temporanea parziale al 75% di gg 7 (sette), un'inabilità temporanea parziale al 50% di gg 17 (diciassette) e un'inabilità temporanea parziale al 25% gg 21 (ventuno). Pertanto, il periodo complessivo di inabilità temporanea certificata da struttura pubblica e privata corrisponde a gg 45 (quarantacinque) ovvero dal 20.02.2019 al 05.04.2019 (certificato del
22.03.2019 con prognosi di giorni 15). Non si può riconoscere il periodo successivo fino alla guarigione clinica in quanto non certificato. Così come si può affermare che per il periziando
non sono residuati postumi invalidanti, e, pertanto, la PERCENTUALE DI CP_2
INVALIDITÀ PERMANENTE È DELLO 0% (ZERO) SUL TOTALE”; alla luce della seconda CTU devono essere riconosciute anche le spese mediche per l'importo di € 281,66).
In particolare, si osserva che, procedendo alla liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto dal CTU nominato in secondo grado, si arriva alla quantificazione del danno nella somma di € 1.331,22 (di cui € 290,01 per giorni 7 di ITP al 75 %, 469,54, per giorni 17 di ITP al 50%, € 290,01 per giorni 21 di ITP al 25% e € 281,66 per spese mediche), importo addirittura superiore a quello riconosciuto in primo grado (pari a € 1.255,28).
Si rileva peraltro che le conclusioni rassegnate dal CTU nominato in secondo grado non sono state contestate dalla parte appellante ed anzi sono state dalla stessa condivise.
Ciò consente di concludere che, essendo comunque stata accertata la sussistenza di un nesso di causa tra il sinistro e il danno non patrimoniale subito da (comunque contestato CP_2 dall'assicurazione anche con riferimento all'invalidità c.d. temporanea) ed essendosi giunti ad una quantificazione economica del danno sostanzialmente coincidente con quella riconosciuta in primo grado, l'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato, con Controparte_1 integrale conferma della sentenza nr. 801/2022 del Giudice di Pace di Palmi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza. Considerata la peculiarità del caso di specie e la non totale sovrapponibilità delle due CTU espletate in corso di causa, sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite nella misura del 50%. deve, quindi, essere condannata alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute da , che, in conformità alle tabelle allegate al DM 55/2014, si liquidano CP_2 nel valore minimo di € 1.278,00, considerati il valore della causa, la natura della stessa e le questioni ad essa sottese. Il suddetto importo deve essere dimezzato in considerazione della parziale compensazione delle spese di lite, per un totale di € 639,00. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CPA come per legge. Le spese sono da distrarsi a favore dell'avv. Concetto Pirrottina, dichiaratosi antistatario.
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Le spese della CTU espletata nel giudizio di appello sono comunque poste a carico di
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
801/2022 del Giudice di Pace di Palmi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) dichiara la contumacia di ; Controparte_3
2) rigetta l'appello proposto da società nei confronti di Controparte_6 CP_2
e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 801/2022 del Giudice di Pace di Palmi;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 CP_2
, che liquida nella somma di € 639,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva
[...]
e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Concetto Pirrottina, dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese della CTU espletata in questo grado di giudizio a carico di
[...]
Controparte_1
Così deciso in Palmi, il 03 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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