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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14697/24 avente ad oggetto: locazione promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Franco Giachetti Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
Contro
CF ) Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
Come da ricorso introduttivo e verbale del 2.5.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art 447 c.p.c., depositato in data 19.8.2024, la società ricorrente adiva il Tribunale chiedendo di dichiarare, nei confronti del convenuto, la risoluzione del contratto di locazione non abitativa dedotto in giudizio e di condannare lo stesso al rilascio immediato dell'immobile e al pagamento della somma di euro 768,60 a titolo di canoni di locazione e spese.
A tal fine esponeva che aveva concluso il 10.8.2022 un contratto di locazione ad uso diverso con decorrenza dal 1.9.2022, registrato il 7.9.2022 avente ad oggetto il box sito a Torino (TO) in Via Piossasco n. 17, dati catastali: foglio n. 1151, particella n. 22, sub. 5
(doc 1) al canone trimestrale di euro 300,00 più IVA, oltre euro 15,00 più IVA trimestrali per oneri accessori. Deduceva l'inadempimento del conduttore dal mese di marzo 2024 per canoni e oneri accessori per un totale di euro 768,60.
L'art 5 del contratto conteneva la clausola risolutiva espressa della quale intendeva avvalersi.
Tutto quanto dedotto in fatto e dopo aver argomentato in diritto chiedeva dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto ex art 1456 c.c., la condanna al rilascio e al pagamento della morosità maturata oltre al pagamento dei canoni a scadere sino al rilascio.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, la parte convenuta non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
Senza necessità di svolgere attività istruttoria all'udienza del 2.5.2025, le parti discutevano la causa che veniva decisa mediante lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
2. La domanda di parte ricorrente è fondata.
Preliminarmente occorre qualificare la domanda come di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore ex art 1453 c.c.
Infatti, la richiesta di valutare la risoluzione di diritto del contratto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 5 del contratto di locazione non può essere accolta stante la genericità della clausola stessa che non indica né il numero di canoni impagati né i giorni di ritardo nel pagamento che consentano di ritenere integrata la gravità oggettiva dell'inadempimento ai sensi dell'art 1456 c.c.
Si osserva quanto segue: l'avvenuta stipulazione tra le parti del contratto di locazione registrato dedotto in giudizio risulta documentalmente provata (cfr. doc. 1); costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III,
21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743). Per quanto si è detto è risultata provata la morosità e, quindi, il mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni da marzo 2024; successivamente al deposito del ricorso sono maturati ulteriori canoni e il ricorrente ha precisato il credito in €1928,09.
E' infatti consentito al locatore domandare il pagamento dei canoni non dedotti sin dall'inizio perché maturati successivamente al deposito del ricorso: “La diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto non dà luogo ad una domanda nuova […]. Ne consegue che, in materia di locazione, è ammissibile la domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati in corso di causa, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, risolvendosi essa in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul "petitum" mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli artt. 420 e 414 cod. proc. civ.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 11/02/2005; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza
n. 14961 del 28/06/2006).
Sono dovuti pertanto € 1928,09 (5 trimestri anticipati per € 384,30 oltre ISTAT) a fronte della contumacia del convenuto che non ha provato alcunchè. Sulla somma così determinata decorrono interessi ex art. 1284, co. 1, c.c., dalle singole scadenze, ed ex art. 1284, co. 4, c.c dalla proposizione della domanda giudiziale.
L'inadempimento del conduttore per canoni e spese è oggettivamente grave perché si riferisce ad oltre un anno di canone e spese rimasti impagati.
Alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato si deve dichiarare la risoluzione, per inadempimento di parte conduttrice, del contratto di locazione, con conseguente fissazione della data del rilascio che, ai sensi dell'art. 56 della legge n.
392/1978, deve essere indicata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 febbraio
1987 n. 1426).
La società ricorrente domanda, altresì, la condanna dei convenuti al pagamento dei canoni e oneri accessori sino al rilascio, domanda che, ai sensi dell'art 1591 c.c., deve essere accolta.
Le istanze istruttorie reiterate all'udienza di discussione vanno respinte per i motivi di cui all'ordinanza del 23.1.2025 che qui si intendono richiamati.
3. Le spese vanno poste a carico di parte convenuta soccombente e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri prossimi ai medi del D.M. n. 147/22
(esclusa la fase istruttoria non svolta), in relazione all'effettivo valore della controversia e all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara risolto il contratto di locazione tra le parti per inadempimento del conduttore e per l'effetto:
2) Dispone il rilascio immediato da parte del conduttore del box sito in Torino in Via
Piossasco n. 17, dati catastali foglio n. 1151, particella n. 222, sub. 5 a favore della ricorrente libero da persone e cose;
3) Condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 1921,50 a titolo di canoni arretrati oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed interessi ex art. 1284, co. 4, c.c dalla proposizione della domanda giudiziale;
4) Condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 386,50 al trimestre a titolo di indennizzo dal mese di giugno 2025 sino all'effettivo rilascio (ex art
1591 c.c.);
5) Rigetta nel resto;
6) Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida in euro 70,00 per esposti e in euro 1701,00 per compensi professionali (fase studio euro
425,00, fase introduttiva euro 425,00 e fase decisionale euro 851,00) oltre rimb forfetario
15%, IVA e CPA;
indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 2.5.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris