Accoglimento
Sentenza 21 giugno 2022
Parere definitivo 16 ottobre 2023
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2024
Improcedibile
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00112/2025REG.PROV.COLL.
N. 00692/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2023, proposto dalla -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Brancaccio e Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Taranto, n. 18, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- la Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta e Lucia Fiorillo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario Regione Campania, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- della-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
- della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
- del Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
- della -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 21 giugno 2022, n. -OMISSIS-, resa tra le parti e non notificata, con cui è stato accolto in parte l’appello per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Salerno, Sezione I, 5 giugno 2015, n. 1281.
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno e del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13 gennaio 2023 e depositato il 25 gennaio successivo, la-OMISSIS- (di seguito, anche “-OMISSIS-”), struttura sanitaria provvisoriamente accreditata, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza 21 giugno 2022, n. -OMISSIS-, con cui il Consiglio di Stato, Sezione III, ha riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Salerno, Sezione I, 5 giugno 2015, n. 1281.
2. La ricorrente ha chiesto il riconoscimento, ora per allora, del trasferimento della struttura sanitaria erogante le prestazioni di diagnostica per immagini e terapia fisica e anche del rapporto di provvisorio accreditamento dalla sede di Salerno a quella di -OMISSIS-, Via -OMISSIS-, consentendosi, per l’effetto, la legittima prosecuzione di tale attività in regime di provvisorio accreditamento presso la nuova sede di -OMISSIS-.
3. Si sono costituiti per resistere al ricorso la ASL Salerno e il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario Regione Campania.
4. Alla camera di consiglio del 20 aprile 2023, la causa è stata rinviata a data da destinare, in accoglimento della relativa istanza della società ricorrente, che ha dichiarato che il procedimento per la verifica dei requisiti di accreditabilità della struttura era in fase di definizione.
5. Con ordinanza presidenziale 14 giugno 2024, n. 891, sono state chieste alla ricorrente informazioni ex articoli 35 e 85 c.p.a. in ordine alla permanenza del suo interesse a coltivare il giudizio.
6. In esecuzione di quanto richiesto in via istruttoria, con memoria depositata il 2 dicembre 2024, la -OMISSIS- ha dichiarato che, all’esito del procedimento avviato dall’ASL Salerno soltanto nel febbraio del 2023, è stata accreditata dalla Regione Campania per le attività di Radiodiagnostica e di Recupero e Rieducazione Funzionale (FKT) con decreto dirigenziale n. 529 del 4 agosto 2023 e, da ultimo, è stata contrattualizzata, per le stesse branche, in data 1° marzo 2024 e 12 luglio 2024, con la conseguenza che il ricorso per l’ottemperanza è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La ricorrente chiede, tuttavia, la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
7. L’ASL Salerno ha controdedotto con memoria di replica depositata il 7 dicembre 2024, con cui ha chiesto che sia disposta la compensazione delle spese, considerato che l’Azienda ha tempestivamente provveduto a dichiarare accreditabile la -OMISSIS-, come si evince dalla deliberazione dirigenziale n. 870 del 5 luglio 2023, emanata a seguito della nota n. prot. 88227 del 17 febbraio 2023, con cui la Regione Campania, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2022, della cui ottemperanza si controverte, ha conferito mandato all’ASL Salerno per la verifica del possesso da parte della ricorrente dei requisiti richiesti per l’accreditamento per le attività in regime ambulatoriale di Radiodiagnostica e di recupero e rieducazione funzionale.
8. Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024, la causa è passata in decisione.
9. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita cui aspirava con la presentazione del ricorso per ottemperanza.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale ( ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 22 ottobre 2024, n. 8439) e che l’inerzia delle Amministrazioni intimate rispetto all’obbligo di dare esecuzione alla decisione della Sezione n. -OMISSIS-/2022 ha comportato l’onere per la società istante di procedere col giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 692/2023), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna in solido l’ASL Salerno, la Regione Campania e il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro sanitario Regione Campania a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO