TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 555/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 555/2025 promossa da:
(CF. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Federica Trivella C.F._1
e
(CF. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Federica Trivella
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 27.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 18/02/2025, i sig.ri e CP_1 [...] chiedevano, con domanda Parte_1 congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in GN M.mo
(LI) in data 02/09/2017 e di esser dalla loro unione nato in data [...] il figlio minore . Per_1
Con provvedimento in data 21.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.03.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 27.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, così come integrate con il preverbale
2 depositato in PCT in data 25.3.2025 e sottoscritto dalle parti;
il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale Parte_1 di Stato civile di GN M.mo (LI), di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in GN M.mo (LI) in data
02/09/2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (atto n. 51 – parte 1 – anno 2017)
DISPONE CHE
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, residente in [...]; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore;
Il padre terrà con sé il figlio: una settimana dal mercoledì all'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina (il padre lo porterà all'asilo) ed il sabato mattina dalle 9
(la madre lo accompagnerà a casa del padre) fino al lunedì mattina (il padre lo porterà all'asilo); la settimana successiva dal mercoledì all'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina (il padre lo porterà all'asilo). E così di seguito.
Il minore, inoltre, trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno di
Natale ed il giorno seguente con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo, così ugualmente nei giorni 31/12, 01/01, 06/01 e viceversa l'anno successivo. Il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre e così pure il giorno di Pasquetta e viceversa per l'anno successivo, così come tutte le ulteriori feste civili e religiose. Fatto salvo, comunque, diverso accordo intercorso tra le parti. Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere il figlio due settimane, anche non consecutive, durante il
3 periodo estivo non scolastico, con preavviso all'altro genitore almeno entro 15 giorni prima;
3) il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figlio CP_1 minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 oltre l'aggiornamento Istat come per legge. Le spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del CNF del 29/11/2017, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà
l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di giorni 20 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 10 giorni. Le spese per il mantenimento e la cura del cane
LA ed i gatti LL e saranno a carico delle parti al 50%; Per_2
4) l'assegno unico spettante sarà percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
5) Le parti, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, in adempimento della scrittura privata sottoscritta tra le parti e delle somme corrisposte al Sig.
da parte della Sig.ra per il pagamento delle rate del CP_1 Parte_1 mutuo e dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, prevedono come condizione necessaria, che il Sig. si obbliga a corrispondere alla CP_1
Sig.ra la somma di € 145.000,00 che ricaverà dalla vendita Parte_1 dell'immobile sito in Livorno, Viale della Città del Vaticano n. 6 prevista entro il 31/07/2025 al fine di acquistare, sempre entro il 31/07/2025 altro immobile sito in Livorno, Via Passaponti n, 16 identificato al catasto Fabbricati del
Comune di Livorno al foglio 8 Particella 899 Sub 602 cat A/3 classe 5 vani 6,5 rendita e 587,47 che verrà intestato al figlio minore per quanto Persona_3 riguarda il diritto di nuda proprietà mentre il diritto di usufrutto verrà intestato alla Sig.ra e parti chiedono relativamente ai detti Parte_1 trasferimenti ed ad ogni suo aspetto economico, i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti (esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra tassa ex art. 19 L 74/87 – vedi sentenza Corte Costituzionale n. 154/99
e n. 202/2003, sentenza della Corte di Cassazione n. 11458/2005 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21/06/12 art. 2, n. 18/E del 29/05/13 paragrafo 1.15 e n. 2/E del 21/2/14 paragrafo 9);
6) la casa familiare posta in Livorno, Viale della Città del Vaticano n. 6 con i relativi arredi, fino al momento della sua vendita e dell'acquisto della nuova abitazione, sarà assegnata alla sig.ra che vi rimarrà ad abitare Parte_1 con il figlio minore;
Per_1
7) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento;
8) le parti si impegnano ad effettuare la divisione degli effetti personali entro e non oltre la data dell'udienza innanzi al Giudice relatore;
4 9) le parti si impegnano a rispettare le suddette condizioni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 555/2025 promossa da:
(CF. Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Federica Trivella C.F._1
e
(CF. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Federica Trivella
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 27.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.3.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 18/02/2025, i sig.ri e CP_1 [...] chiedevano, con domanda Parte_1 congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in GN M.mo
(LI) in data 02/09/2017 e di esser dalla loro unione nato in data [...] il figlio minore . Per_1
Con provvedimento in data 21.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.03.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 27.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, così come integrate con il preverbale
2 depositato in PCT in data 25.3.2025 e sottoscritto dalle parti;
il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale Parte_1 di Stato civile di GN M.mo (LI), di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in GN M.mo (LI) in data
02/09/2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (atto n. 51 – parte 1 – anno 2017)
DISPONE CHE
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, residente in [...]; i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza del minore con il singolo genitore;
Il padre terrà con sé il figlio: una settimana dal mercoledì all'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina (il padre lo porterà all'asilo) ed il sabato mattina dalle 9
(la madre lo accompagnerà a casa del padre) fino al lunedì mattina (il padre lo porterà all'asilo); la settimana successiva dal mercoledì all'uscita dall'asilo fino al venerdì mattina (il padre lo porterà all'asilo). E così di seguito.
Il minore, inoltre, trascorrerà alternativamente con un genitore il giorno di
Natale ed il giorno seguente con l'altro genitore e viceversa per l'anno successivo, così ugualmente nei giorni 31/12, 01/01, 06/01 e viceversa l'anno successivo. Il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre e così pure il giorno di Pasquetta e viceversa per l'anno successivo, così come tutte le ulteriori feste civili e religiose. Fatto salvo, comunque, diverso accordo intercorso tra le parti. Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere il figlio due settimane, anche non consecutive, durante il
3 periodo estivo non scolastico, con preavviso all'altro genitore almeno entro 15 giorni prima;
3) il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento dei figlio CP_1 minore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 300,00 oltre l'aggiornamento Istat come per legge. Le spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del CNF del 29/11/2017, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà
l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di giorni 20 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 10 giorni. Le spese per il mantenimento e la cura del cane
LA ed i gatti LL e saranno a carico delle parti al 50%; Per_2
4) l'assegno unico spettante sarà percepito per intero dalla sig.ra Parte_1
5) Le parti, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, in adempimento della scrittura privata sottoscritta tra le parti e delle somme corrisposte al Sig.
da parte della Sig.ra per il pagamento delle rate del CP_1 Parte_1 mutuo e dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, prevedono come condizione necessaria, che il Sig. si obbliga a corrispondere alla CP_1
Sig.ra la somma di € 145.000,00 che ricaverà dalla vendita Parte_1 dell'immobile sito in Livorno, Viale della Città del Vaticano n. 6 prevista entro il 31/07/2025 al fine di acquistare, sempre entro il 31/07/2025 altro immobile sito in Livorno, Via Passaponti n, 16 identificato al catasto Fabbricati del
Comune di Livorno al foglio 8 Particella 899 Sub 602 cat A/3 classe 5 vani 6,5 rendita e 587,47 che verrà intestato al figlio minore per quanto Persona_3 riguarda il diritto di nuda proprietà mentre il diritto di usufrutto verrà intestato alla Sig.ra e parti chiedono relativamente ai detti Parte_1 trasferimenti ed ad ogni suo aspetto economico, i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti (esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra tassa ex art. 19 L 74/87 – vedi sentenza Corte Costituzionale n. 154/99
e n. 202/2003, sentenza della Corte di Cassazione n. 11458/2005 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21/06/12 art. 2, n. 18/E del 29/05/13 paragrafo 1.15 e n. 2/E del 21/2/14 paragrafo 9);
6) la casa familiare posta in Livorno, Viale della Città del Vaticano n. 6 con i relativi arredi, fino al momento della sua vendita e dell'acquisto della nuova abitazione, sarà assegnata alla sig.ra che vi rimarrà ad abitare Parte_1 con il figlio minore;
Per_1
7) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento;
8) le parti si impegnano ad effettuare la divisione degli effetti personali entro e non oltre la data dell'udienza innanzi al Giudice relatore;
4 9) le parti si impegnano a rispettare le suddette condizioni a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5