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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 14909/23 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - ON ristori”
promossa da:
elettivamente domiciliato presso l'avv. Matteo Gaeta che la rappresenta Parte_1
e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Niccolò Poggi, come da mandato in calce al ricorso introduttivo -
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li
[...] rappresenta e difende ex lege -
e
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA -
Conclusioni per il ricorrente: si insiste per l'accoglimento del ricorso;
per l'Avvocatura di Stato: come da comparsa costitutiva pagina 1 di 11 FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 28.12.2023, ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere la condanna della Repubblica Federale di Germania,
e del , ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. Controparte_2
n. 36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla L. 29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del D.L. n. 198 del 29 Dicembre 2022, convertito con modifiche dalla l. n.
14 del 24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis a seguito della deportazione e del lungo periodo di prigionia subiti dal padre
. CP_3
A fondamento della pretesa, ha dedotto che quest'ultimo, quale capitano di complemento dei
Carabinieri Reali di Firenze, dopo l'armistizio dell'8.9.1943, era stato catturato dalle truppe tedesche del Terzo Reich e deportato prima in Polonia presso i campi di prigionia di e di , e poi nel campo di in Germania, dove infine Persona_1 Per_2 Persona_3 era stato liberato nel maggio 1945, cosicché era riuscito a fare rientro a casa il 28.7.1945.
Ha chiesto pertanto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della Repubblica
Federale di Germania per il fatto di reato commesso ai danni di e la condanna Persona_4 in tesi della sola Repubblica Federale Tedesca e in ipotesi in solido con la Repubblica Italiana
e/o il al risarcimento del danno subito iure proprio Controparte_2 dal de cuius , e trasmesso in via ereditaria all'odierna ricorrente. Persona_4
Con comparsa costitutiva la e il Controparte_1 [...]
hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire da parte Controparte_2 dell'odierna occorrendo la prova della sua qualità di erede, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania e della e la Controparte_1 prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda “laddove non risulti acquisita al processo la prova dei fatti costitutivi dell'illecito di cui si tratta”.
In contumacia della Repubblica Federale di Germania, la causa, documentalmente istruita, all'udienza del 2.12.25 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies IV co. c.p.c.-
In via preliminare pagina 2 di 11 1. Premesso che non è contestata ed anzi risulta espressamente riconosciuta la giurisdizione italiana in ordine alle domande oggetto di causa, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, per completezza si osserva che anche recentemente le Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati rimane privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, di quei crimini, cioè, che siano compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui sostanza risiede in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 28/09/2020, N. 20442).
Inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3.2.2012, con la conseguenza che in plurime pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., nn. 21995 e 21996 del 2019) è stato evocato un vero e proprio “dovere istituzionale del giudice in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta” di affermare la propria giurisdizione.
Da ultimo, la Consulta (Corte Cost., 21.7.2023, N. 159) ha confermato che, per effetto della citata sentenza n. 238/2014, si è sancita una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
2. Risulta poi inammissibile e comunque infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine al difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di
Germania, ostandovi il divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c.
Infatti, sia l'esegesi letterale dell'art. 43 D.L. 36/2022, che ha istituito il “ON per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” sia l'interpretazione dell'istituto fornita dalla Consulta depongono nel senso di ritenere che la titolarità passiva del rapporto controverso permanga, anche dopo l'istituzione del ON
TO, in capo alla Repubblica Federale di Germania, quale naturale contraddittore nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per i crimini commessi dal Terzo Reich, atteggiandosi piuttosto il quale soggetto liquidatore cui accedere solo dopo CP_4
l'ottenimento di un titolo giudiziale o contrattuale. pagina 3 di 11 Il secondo comma della norma ora citata prevede infatti: “Hanno diritto all'accesso al
alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di CP_4 cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese CP_4 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. È a carico del il CP_4 pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo.”
Mentre il terzo comma recita: “In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul ON di cui al medesimo comma 1.”
D'altra parte, la Corte Costituzionale proprio nella sentenza n. 159/23 richiamata dall'Avvocatura di Stato, nel riportare l'art. 43 D.L. 36/22 oggetto di esame, quanto al comma terzo sopra richiamato scrive: “Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul ON.
Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.”
E successivamente aggiunge: “L'accesso al “ristori” è, quindi, configurato come un CP_4 diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta.”
Di tal ché appare fuori dubbio nell'interpretazione della Consulta che la Repubblica Federale di Germania è legittimata passiva dell'azione risarcitoria in esame – a seguito della sentenza n. 238/14 emessa dalla Corte Costituzionale, che ha definitivamente escluso l'immunità dello
Stato straniero per i “comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili”. E che il titolo esecutivo che consente l'accesso al è una pronuncia CP_4 condannatoria. Fermo restando che “l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul ON, apprestando così una
pagina 4 di 11 adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
Repubblica Federale di Germania.”
In sintesi, il credito oggetto di accertamento in tali giudizi ha come soggetto obbligato, pur sempre, la Repubblica Federale di Germania, con il correttivo espressamente previsto dalla citata disposizione del blocco delle procedure esecutive ovvero di una immunità in sede esecutiva, in quanto la pretesa risarcitoria, pur accertata nei confronti della Germania, non può essere azionata, in executivis, nei confronti dello Stato tedesco.
Mentre il ON TO è il soggetto liquidatore, che, in quanto tale, dovrà concretamente soddisfare (pagare) il credito risarcitorio, una volta che sia stato accertato nel contraddittorio con lo Stato tedesco;
e in tale veste è pure contraddittore necessario nel giudizio al fine di consentirgli di esercitare i controlli dovuti sulla legittimità della pretesa risarcitoria.
Quanto al difetto di legittimazione della Repubblica Italiana l'attrice ha sin dall'atto introduttivo dichiarato di agire verso la stessa e/o verso il Controparte_2
rimettendosi sostanzialmente al giudice quanto all'individuazione del soggetto
[...] legittimato al ristoro del danno richiesto. E non ha controdedotto alcunché sulla questione nella memoria di cui all'art 281 duodecies c.p.c.- Sicché la stessa deve ritenersi ormai pacifica.
3. L'avvocatura di Stato ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per mancata prova della sua qualifica di erede del padre.
Dalla documentazione allegata al ricorso e dalla memoria ex art. 281 duodecies IV co. c.p.c., risulta che la ricorrente , sia figlia di e , (cfr. Parte_1 Persona_4 Persona_5 certificato di nascita doc. 1), quest'ultima deceduta il 23.4.78 lasciando quale unica figlia l'odierna ricorrente (cfr. dichiarazione di successione doc. 3). Quanto all'identità di Per_4
, padre della ricorrente, i suoi dati anagrafici risultano riportati nella dichiarazione
[...] di successione presentata dopo il suo decesso intervenuto l'8.1.1964 (doc. 2) nella quale si indica la data di nascita nel 13.2.13 e vengono riportati quali chiamati all'eredità la coniuge e la figlia . L'anno di nascita 2013 è riportato nella Persona_5 Parte_1 pergamena relativa all'onorificenza della Croce al Merito attribuitagli nel 1952 (doc. 8);
Inoltre le lettere inviate dal dopo la liberazione portano come destinataria Persona_4
coniuge del predetto e madre della ricorrente (doc. 15). Persona_6
Risulta quindi provato che è figlia di , deceduto in libertà Parte_1 Persona_4
l'8.1.1964.
pagina 5 di 11 Fornita la prova del legame di sangue che lega la ricorrente al de cuius, si osserva che la qualifica di erede si acquista ai sensi dell'art 459 c.c. con l'accettazione che può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.).
In difetto di prova dell'intervenuta accettazione espressa dell'eredità, occorre verificare se la ricorrente abbia compiuto un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità paterna e che non avrebbe avuto il diritto di compiere se non nella qualità di erede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente più volte chiarito che colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16594 del 20/06/2025); e più in generale ha affermato che la proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8520 del 01/04/2025).
In conseguenza, in difetto di eccezione di prescrizione da parte della difesa dei convenuti, deve ritenersi che il deposito del ricorso in esame da parte di integri Parte_1
l'accettazione tacita di eredità relitta dal padre . CP_3
Nel merito
4. In punto di an, la produzione documentale del ricorrente - unitamente alla non contestazione specifica da parte della parte convenuta, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
In particolare, risulta documentato il lungo periodo di prigionia dalla lettere scritte dal Per_4 alla moglie in cui la tranquillizza delle proprie condizioni fisiche e di quelle degli Per_5 amici, chiedendole anche di portare notizie alle loro famiglie;
le dà conferma delle ricezioni dei pacchi che gli vengono spediti da Pescia e da Trento, e poi continua a fornire sue notizie anche dopo la liberazione (docc. 10-15). In particolare, nella lettera allegata quale doc. 4 datata 1.9.43, spiega alla moglie di trovarsi in una caserma a in Per_4 Persona_1
Polonia; mentre quale doc. 4° viene allegato il fronte dalla busta di una lettera spedita nel
1944 (uno dei timbri porta la data del 23.3.1944) in cui si indica che trattasi di corrispondenza pagina 6 di 11 di prigioniero di guerra, inviata da e destinata al capitano Persona_6 Persona_4 presso il campo di . Per_2
Sul punto può senza dubbio presumersi secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, l'apprezzabile durata della permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette, e ancor più ai militari, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico.
Siamo quindi in presenza di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso, compiuti dai militari tedeschi del Terzo Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14202) ha chiarito che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità, tale essendo la considerazione a livello della comunità internazionale, come si evince dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai
Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub
6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia
(artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a
Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8).
Peraltro, l'art. 6 II co. lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
BE (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso
pagina 7 di 11 contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
5. Occorre ora affrontare l'ultima eccezione sollevata da parte convenuta avente per oggetto la prescrizione del diritto risarcitorio.
Sul punto si osserva che l'art. 2947 III co. c.c. dispone che, nel caso in cui il fatto illecito dal quale sia derivato il danno di cui si chiede il risarcimento sia considerato dalla legge come reato, e per quest'ultimo sia prevista “una prescrizione più lunga” dell'ordinario termine quinquennale indicato dal I comma per l'azione civile, “questa si applica anche all'azione civile”.
Nel caso in esame, come sopra motivato, siamo in presenza di un'ipotesi di reato che può astrattamente qualificarsi quale reato di riduzione in schiavitù ai sensi dell'art. 600 c.p. che nella versione originaria prevedeva: “Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.”.
Quanto al termine di prescrizione, l'art. 157 I co. n. 2 c.p. all'epoca vigente prevedeva: “La prescrizione estingue il reato: .. in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni”; precisando al II comma che:
“Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti”.
D'altra parte l'art. 43 VI co. D.L. n. 36/2022, prevede testualmente che “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data”.
A fronte di tali disposizioni è noto che in giurisprudenza si sono avute anche i tempi recenti pronunce di rigetto dell'eccezione di prescrizione fondate sulla imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sancita nella convenzione ONU del 26.11.1968 e nella convenzione
Europea del 25.1.1974- In particolare si è sostenuto che l'imprescrittibilità in questione deve intendersi retroattiva perché sancita proprio al fine di evitare che i crimini internazionali rimanessero impuniti (così Tribunale di Milano, 26.2.2025; Tribunale di Torino, 19.5.20).
Tuttavia, la Corte di legittimità con sentenza n. 3642 dell'8.2.24 ha scardinato tale impostazione, pur confermando alcuni principi invocati dalla giurisprudenza sopra citata. In particolare, ha confermato che l'applicazione retroattiva di una norma che preveda in tal pagina 8 di 11 senso l'imprescrittibilità di tali fattispecie di reato non trova un limite nell'art. 25 II co. Cost., relativo solo alla sanzionabilità penale, dovendosi ritenere l'azionabilità in sede civile rispondente a logiche diverse, atteso che il giudice civile è chiamato ad effettuare un sindacato incidentale sulla sussistenza della fattispecie di reato astratta, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale. In conseguenza di tale principio, ricorda la
Corte, è stato affermato che in caso di prescrizione del reato, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal momento del fatto, dovendosi ritenere irrilevanti le cause di sospensione o interruzione di cui al processo penale (Cass. sez.3, n. 19566 del 29.9.04) così come devono ritenersi irrilevanti le modifiche normative successive al fatto che abbiano ridotto il termine di prescrizione (Cass. Sez 6-3, m. 6333 del 14.3.18).
Di seguito però la Suprema Corte ha sollevato il dubbio che la previsione normativa dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra, di cui alla convenzione ONU sopra citata abbia natura retroattiva, evidenziando poi che la previsione di cui all'art. 43 VI co. D.L. 36/22 nel caso oggetto di trattazione non poteva essere utilmente invocata in tal senso perché la norma si riferisce espressamente alle “azioni di accertamento e liquidazione dei danni … non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto” mentre il caso sub iudice nella pronuncia in esame era relativo ad un'azione intrapresa nel 2006. E in secondo luogo che l'azione in oggetto non avrebbe potuto comunque essere esercitata prima della sentenza n.
5044 dell'11.3.2004 quando la Corte di Cassazione ha per la prima volta affermato la deroga all'immunità giurisdizionale degli Stati per i comportamenti integranti crimini di guerra. Di tal ché ha da ultimo affermato: “
5. conclusivamente, deve ritenersi che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente esercitabili, con l'ulteriore conseguenza che l'azione, introdotta nel 2006 dagli odierni ricorrenti, non potrebbe comunque ritenersi prescritta;
”.
A ben vedere però nel caso di specie l'azione risarcitoria è stata intrapresa dopo l'entrata in vigore del D.L. 36/22 che espressamente fa salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, ed il ricorso risulta depositato il 28.12.23, ben oltre 15 anni dopo la pubblicazione della sentenza n. 5044/04 indicata dalla Suprema Corte come dies a quo del termine di prescrizione.
Inoltre, come osservato dalla sentenza n. 3642/24, l'Italia non ha sottoscritto né la
Convenzione ONU del 1968 né la Convenzione Europea del 1974. Dove mentre l'art. 1 della prima Convenzione recita: “Qualunque sia la data in cui sono stati commessi, sono imprescrivibili i seguenti crimini: a) I crimini di guerra, così come definiti nello Statuto del
Tribunale militare internazionale di BE dell'8 agosto 1945”; pagina 9 di 11 Invece l'art. 1 della seconda convenzione recita: “Ogni Stato contraente s'impegna ad adottare le misure necessarie affinché la prescrizione sia inapplicabile al perseguimento dei seguenti reati e all'esecuzione delle pene deliberate per i medesimi, nella misura in cui essi sono punibili nella propria legislazione nazionale” indicando poi i crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione di New York del 9.12.48 per la repressione del genocidio, i reati previsti dagli artt. 50, 51, 130 e 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il trattamento fra l'altro dei prigionieri di guerra, e ogni analoga violazione delle leggi di guerra vigenti al momento dell'entrata in vigore della suddetta convenzione. L'art. 2 poi prevede: “
1. In ogni
Stato contraente, la presente Convenzione si applica ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore nei confronti di detto Stato.
2. Essa si applica altresì ai reati commessi prima di detta entrata in vigore nei casi in cui il termine di prescrizione non è ancora scaduto in tale data.”. In altre parole, non è affatto prevista la retroattività tout court dell'applicazione dell'imprescrittibilità, risultando limitata alle fattispecie di reati commesse in tempo antecedente per le quali non era ancora decorso il termine di prescrizione alla data di vigenza della convenzione per ciascuno Stato.
D'altra parte, non pare potersi affermare che le convenzioni internazionali sopra citate si siano limitate a tipizzare una norma consuetudinaria preesistente nel diritto comunitario, che prevedesse l'imprescrittibilità dei crimini di guerra, con conseguente applicabilità anche alle fattispecie di reato già realizzatesi in tempi antecedenti alle suddette convenzioni. In primo luogo perché, come sopra motivato, la convenzione europea del 1974 non prevede affatto una retroattività della imprescrittibilità dei crimini di guerra. In secondo luogo perché entrambe le convenzioni sopra citate risultano sottoscritte e ratificate (e quindi vigenti per) solo da pochi Stati (in particolare 8 per la convenzione Europea, mancando ancora la ratifica da parte della Francia). Infine si osserva che la stessa Corte Internazionale di Giustizia fino a tempi recenti ha addirittura negato la possibilità di azione dei diritti risarcitori connessi alle fattispecie di reato in esame in nome dell'immunità degli Stati (cfr, sentenza 3.2.2012 - Case
Concerning Jurisdictional Immunities of the State, Federal Republic of Germany v. Italian
Republic). Tali pronunce, lungi dal confermare la supposta norma di imprescrittibilità dei crimini di guerra depongono piuttosto nella esclusione di tutela delle posizioni di diritto umanitario calpestate dai suddetti crimini. In altre parole, si ritiene che solo con l'evoluzione degli eventi, attraverso una riflessione postuma, sia sorta una consapevolezza generalizzata della necessità di sancire l'imprescrittibilità di simili fattispecie di reato per rispondere pagina 10 di 11 efficacemente alla atrocità di siffatti comportamenti, la cui sola antigiuridicità era già pacifica nel comune sentire.
Tant'è che la Corte di Cassazione escludendo la prescrizione dell'azione intrapresa nel 2006, come sopra motivato, ha inserito in motivazione le seguenti parole: “ai fini in parola, tali dati, pur nella prospettiva della prescrittibilità, imporrebbero in concreto di escludere
l'ipotizzata decorrenza prescrizionale” (Cass. Sez 3, n. 3642 dell'8.2.24).
Alla luce di quanto sopra si ritiene che la previsione dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra di cui alle convenzioni sopra citate non abbia intrinseca natura retroattiva e pertanto sia inapplicabile alla fattispecie in esame trattandosi di delitto commesso in data antecedente alla previsione normativa comunitaria.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
6. In punto di spese, considerata l'assoluta novità della quesitone da ultimo trattata, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ed eccezione disattesa, respinge la domanda attorea;
compensa le spese tra la ricorrente e e Controparte_1
. Controparte_2
Nulla per spese nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA.
Firenze, 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Garufi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 14909/23 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - ON ristori”
promossa da:
elettivamente domiciliato presso l'avv. Matteo Gaeta che la rappresenta Parte_1
e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Niccolò Poggi, come da mandato in calce al ricorso introduttivo -
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li
[...] rappresenta e difende ex lege -
e
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA -
Conclusioni per il ricorrente: si insiste per l'accoglimento del ricorso;
per l'Avvocatura di Stato: come da comparsa costitutiva pagina 1 di 11 FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 28.12.2023, ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere la condanna della Repubblica Federale di Germania,
e del , ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. Controparte_2
n. 36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla L. 29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del D.L. n. 198 del 29 Dicembre 2022, convertito con modifiche dalla l. n.
14 del 24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis a seguito della deportazione e del lungo periodo di prigionia subiti dal padre
. CP_3
A fondamento della pretesa, ha dedotto che quest'ultimo, quale capitano di complemento dei
Carabinieri Reali di Firenze, dopo l'armistizio dell'8.9.1943, era stato catturato dalle truppe tedesche del Terzo Reich e deportato prima in Polonia presso i campi di prigionia di e di , e poi nel campo di in Germania, dove infine Persona_1 Per_2 Persona_3 era stato liberato nel maggio 1945, cosicché era riuscito a fare rientro a casa il 28.7.1945.
Ha chiesto pertanto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della Repubblica
Federale di Germania per il fatto di reato commesso ai danni di e la condanna Persona_4 in tesi della sola Repubblica Federale Tedesca e in ipotesi in solido con la Repubblica Italiana
e/o il al risarcimento del danno subito iure proprio Controparte_2 dal de cuius , e trasmesso in via ereditaria all'odierna ricorrente. Persona_4
Con comparsa costitutiva la e il Controparte_1 [...]
hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire da parte Controparte_2 dell'odierna occorrendo la prova della sua qualità di erede, il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania e della e la Controparte_1 prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda “laddove non risulti acquisita al processo la prova dei fatti costitutivi dell'illecito di cui si tratta”.
In contumacia della Repubblica Federale di Germania, la causa, documentalmente istruita, all'udienza del 2.12.25 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies IV co. c.p.c.-
In via preliminare pagina 2 di 11 1. Premesso che non è contestata ed anzi risulta espressamente riconosciuta la giurisdizione italiana in ordine alle domande oggetto di causa, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, per completezza si osserva che anche recentemente le Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati rimane privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, di quei crimini, cioè, che siano compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui sostanza risiede in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 28/09/2020, N. 20442).
Inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3.2.2012, con la conseguenza che in plurime pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., nn. 21995 e 21996 del 2019) è stato evocato un vero e proprio “dovere istituzionale del giudice in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta” di affermare la propria giurisdizione.
Da ultimo, la Consulta (Corte Cost., 21.7.2023, N. 159) ha confermato che, per effetto della citata sentenza n. 238/2014, si è sancita una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
2. Risulta poi inammissibile e comunque infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine al difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di
Germania, ostandovi il divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c.
Infatti, sia l'esegesi letterale dell'art. 43 D.L. 36/2022, che ha istituito il “ON per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” sia l'interpretazione dell'istituto fornita dalla Consulta depongono nel senso di ritenere che la titolarità passiva del rapporto controverso permanga, anche dopo l'istituzione del ON
TO, in capo alla Repubblica Federale di Germania, quale naturale contraddittore nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per i crimini commessi dal Terzo Reich, atteggiandosi piuttosto il quale soggetto liquidatore cui accedere solo dopo CP_4
l'ottenimento di un titolo giudiziale o contrattuale. pagina 3 di 11 Il secondo comma della norma ora citata prevede infatti: “Hanno diritto all'accesso al
alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di CP_4 cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese CP_4 processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. È a carico del il CP_4 pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo.”
Mentre il terzo comma recita: “In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul ON di cui al medesimo comma 1.”
D'altra parte, la Corte Costituzionale proprio nella sentenza n. 159/23 richiamata dall'Avvocatura di Stato, nel riportare l'art. 43 D.L. 36/22 oggetto di esame, quanto al comma terzo sopra richiamato scrive: “Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul ON.
Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.”
E successivamente aggiunge: “L'accesso al “ristori” è, quindi, configurato come un CP_4 diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta.”
Di tal ché appare fuori dubbio nell'interpretazione della Consulta che la Repubblica Federale di Germania è legittimata passiva dell'azione risarcitoria in esame – a seguito della sentenza n. 238/14 emessa dalla Corte Costituzionale, che ha definitivamente escluso l'immunità dello
Stato straniero per i “comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili”. E che il titolo esecutivo che consente l'accesso al è una pronuncia CP_4 condannatoria. Fermo restando che “l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul ON, apprestando così una
pagina 4 di 11 adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
Repubblica Federale di Germania.”
In sintesi, il credito oggetto di accertamento in tali giudizi ha come soggetto obbligato, pur sempre, la Repubblica Federale di Germania, con il correttivo espressamente previsto dalla citata disposizione del blocco delle procedure esecutive ovvero di una immunità in sede esecutiva, in quanto la pretesa risarcitoria, pur accertata nei confronti della Germania, non può essere azionata, in executivis, nei confronti dello Stato tedesco.
Mentre il ON TO è il soggetto liquidatore, che, in quanto tale, dovrà concretamente soddisfare (pagare) il credito risarcitorio, una volta che sia stato accertato nel contraddittorio con lo Stato tedesco;
e in tale veste è pure contraddittore necessario nel giudizio al fine di consentirgli di esercitare i controlli dovuti sulla legittimità della pretesa risarcitoria.
Quanto al difetto di legittimazione della Repubblica Italiana l'attrice ha sin dall'atto introduttivo dichiarato di agire verso la stessa e/o verso il Controparte_2
rimettendosi sostanzialmente al giudice quanto all'individuazione del soggetto
[...] legittimato al ristoro del danno richiesto. E non ha controdedotto alcunché sulla questione nella memoria di cui all'art 281 duodecies c.p.c.- Sicché la stessa deve ritenersi ormai pacifica.
3. L'avvocatura di Stato ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per mancata prova della sua qualifica di erede del padre.
Dalla documentazione allegata al ricorso e dalla memoria ex art. 281 duodecies IV co. c.p.c., risulta che la ricorrente , sia figlia di e , (cfr. Parte_1 Persona_4 Persona_5 certificato di nascita doc. 1), quest'ultima deceduta il 23.4.78 lasciando quale unica figlia l'odierna ricorrente (cfr. dichiarazione di successione doc. 3). Quanto all'identità di Per_4
, padre della ricorrente, i suoi dati anagrafici risultano riportati nella dichiarazione
[...] di successione presentata dopo il suo decesso intervenuto l'8.1.1964 (doc. 2) nella quale si indica la data di nascita nel 13.2.13 e vengono riportati quali chiamati all'eredità la coniuge e la figlia . L'anno di nascita 2013 è riportato nella Persona_5 Parte_1 pergamena relativa all'onorificenza della Croce al Merito attribuitagli nel 1952 (doc. 8);
Inoltre le lettere inviate dal dopo la liberazione portano come destinataria Persona_4
coniuge del predetto e madre della ricorrente (doc. 15). Persona_6
Risulta quindi provato che è figlia di , deceduto in libertà Parte_1 Persona_4
l'8.1.1964.
pagina 5 di 11 Fornita la prova del legame di sangue che lega la ricorrente al de cuius, si osserva che la qualifica di erede si acquista ai sensi dell'art 459 c.c. con l'accettazione che può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.).
In difetto di prova dell'intervenuta accettazione espressa dell'eredità, occorre verificare se la ricorrente abbia compiuto un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità paterna e che non avrebbe avuto il diritto di compiere se non nella qualità di erede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente più volte chiarito che colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16594 del 20/06/2025); e più in generale ha affermato che la proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8520 del 01/04/2025).
In conseguenza, in difetto di eccezione di prescrizione da parte della difesa dei convenuti, deve ritenersi che il deposito del ricorso in esame da parte di integri Parte_1
l'accettazione tacita di eredità relitta dal padre . CP_3
Nel merito
4. In punto di an, la produzione documentale del ricorrente - unitamente alla non contestazione specifica da parte della parte convenuta, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
In particolare, risulta documentato il lungo periodo di prigionia dalla lettere scritte dal Per_4 alla moglie in cui la tranquillizza delle proprie condizioni fisiche e di quelle degli Per_5 amici, chiedendole anche di portare notizie alle loro famiglie;
le dà conferma delle ricezioni dei pacchi che gli vengono spediti da Pescia e da Trento, e poi continua a fornire sue notizie anche dopo la liberazione (docc. 10-15). In particolare, nella lettera allegata quale doc. 4 datata 1.9.43, spiega alla moglie di trovarsi in una caserma a in Per_4 Persona_1
Polonia; mentre quale doc. 4° viene allegato il fronte dalla busta di una lettera spedita nel
1944 (uno dei timbri porta la data del 23.3.1944) in cui si indica che trattasi di corrispondenza pagina 6 di 11 di prigioniero di guerra, inviata da e destinata al capitano Persona_6 Persona_4 presso il campo di . Per_2
Sul punto può senza dubbio presumersi secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, l'apprezzabile durata della permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette, e ancor più ai militari, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico.
Siamo quindi in presenza di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso, compiuti dai militari tedeschi del Terzo Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14202) ha chiarito che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità, tale essendo la considerazione a livello della comunità internazionale, come si evince dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai
Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub
6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia
(artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a
Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8).
Peraltro, l'art. 6 II co. lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
BE (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso
pagina 7 di 11 contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
5. Occorre ora affrontare l'ultima eccezione sollevata da parte convenuta avente per oggetto la prescrizione del diritto risarcitorio.
Sul punto si osserva che l'art. 2947 III co. c.c. dispone che, nel caso in cui il fatto illecito dal quale sia derivato il danno di cui si chiede il risarcimento sia considerato dalla legge come reato, e per quest'ultimo sia prevista “una prescrizione più lunga” dell'ordinario termine quinquennale indicato dal I comma per l'azione civile, “questa si applica anche all'azione civile”.
Nel caso in esame, come sopra motivato, siamo in presenza di un'ipotesi di reato che può astrattamente qualificarsi quale reato di riduzione in schiavitù ai sensi dell'art. 600 c.p. che nella versione originaria prevedeva: “Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.”.
Quanto al termine di prescrizione, l'art. 157 I co. n. 2 c.p. all'epoca vigente prevedeva: “La prescrizione estingue il reato: .. in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni”; precisando al II comma che:
“Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti”.
D'altra parte l'art. 43 VI co. D.L. n. 36/2022, prevede testualmente che “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data”.
A fronte di tali disposizioni è noto che in giurisprudenza si sono avute anche i tempi recenti pronunce di rigetto dell'eccezione di prescrizione fondate sulla imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sancita nella convenzione ONU del 26.11.1968 e nella convenzione
Europea del 25.1.1974- In particolare si è sostenuto che l'imprescrittibilità in questione deve intendersi retroattiva perché sancita proprio al fine di evitare che i crimini internazionali rimanessero impuniti (così Tribunale di Milano, 26.2.2025; Tribunale di Torino, 19.5.20).
Tuttavia, la Corte di legittimità con sentenza n. 3642 dell'8.2.24 ha scardinato tale impostazione, pur confermando alcuni principi invocati dalla giurisprudenza sopra citata. In particolare, ha confermato che l'applicazione retroattiva di una norma che preveda in tal pagina 8 di 11 senso l'imprescrittibilità di tali fattispecie di reato non trova un limite nell'art. 25 II co. Cost., relativo solo alla sanzionabilità penale, dovendosi ritenere l'azionabilità in sede civile rispondente a logiche diverse, atteso che il giudice civile è chiamato ad effettuare un sindacato incidentale sulla sussistenza della fattispecie di reato astratta, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale. In conseguenza di tale principio, ricorda la
Corte, è stato affermato che in caso di prescrizione del reato, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal momento del fatto, dovendosi ritenere irrilevanti le cause di sospensione o interruzione di cui al processo penale (Cass. sez.3, n. 19566 del 29.9.04) così come devono ritenersi irrilevanti le modifiche normative successive al fatto che abbiano ridotto il termine di prescrizione (Cass. Sez 6-3, m. 6333 del 14.3.18).
Di seguito però la Suprema Corte ha sollevato il dubbio che la previsione normativa dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra, di cui alla convenzione ONU sopra citata abbia natura retroattiva, evidenziando poi che la previsione di cui all'art. 43 VI co. D.L. 36/22 nel caso oggetto di trattazione non poteva essere utilmente invocata in tal senso perché la norma si riferisce espressamente alle “azioni di accertamento e liquidazione dei danni … non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto” mentre il caso sub iudice nella pronuncia in esame era relativo ad un'azione intrapresa nel 2006. E in secondo luogo che l'azione in oggetto non avrebbe potuto comunque essere esercitata prima della sentenza n.
5044 dell'11.3.2004 quando la Corte di Cassazione ha per la prima volta affermato la deroga all'immunità giurisdizionale degli Stati per i comportamenti integranti crimini di guerra. Di tal ché ha da ultimo affermato: “
5. conclusivamente, deve ritenersi che, fino al 2004, i diritti in questione non erano legalmente esercitabili, con l'ulteriore conseguenza che l'azione, introdotta nel 2006 dagli odierni ricorrenti, non potrebbe comunque ritenersi prescritta;
”.
A ben vedere però nel caso di specie l'azione risarcitoria è stata intrapresa dopo l'entrata in vigore del D.L. 36/22 che espressamente fa salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, ed il ricorso risulta depositato il 28.12.23, ben oltre 15 anni dopo la pubblicazione della sentenza n. 5044/04 indicata dalla Suprema Corte come dies a quo del termine di prescrizione.
Inoltre, come osservato dalla sentenza n. 3642/24, l'Italia non ha sottoscritto né la
Convenzione ONU del 1968 né la Convenzione Europea del 1974. Dove mentre l'art. 1 della prima Convenzione recita: “Qualunque sia la data in cui sono stati commessi, sono imprescrivibili i seguenti crimini: a) I crimini di guerra, così come definiti nello Statuto del
Tribunale militare internazionale di BE dell'8 agosto 1945”; pagina 9 di 11 Invece l'art. 1 della seconda convenzione recita: “Ogni Stato contraente s'impegna ad adottare le misure necessarie affinché la prescrizione sia inapplicabile al perseguimento dei seguenti reati e all'esecuzione delle pene deliberate per i medesimi, nella misura in cui essi sono punibili nella propria legislazione nazionale” indicando poi i crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione di New York del 9.12.48 per la repressione del genocidio, i reati previsti dagli artt. 50, 51, 130 e 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il trattamento fra l'altro dei prigionieri di guerra, e ogni analoga violazione delle leggi di guerra vigenti al momento dell'entrata in vigore della suddetta convenzione. L'art. 2 poi prevede: “
1. In ogni
Stato contraente, la presente Convenzione si applica ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore nei confronti di detto Stato.
2. Essa si applica altresì ai reati commessi prima di detta entrata in vigore nei casi in cui il termine di prescrizione non è ancora scaduto in tale data.”. In altre parole, non è affatto prevista la retroattività tout court dell'applicazione dell'imprescrittibilità, risultando limitata alle fattispecie di reati commesse in tempo antecedente per le quali non era ancora decorso il termine di prescrizione alla data di vigenza della convenzione per ciascuno Stato.
D'altra parte, non pare potersi affermare che le convenzioni internazionali sopra citate si siano limitate a tipizzare una norma consuetudinaria preesistente nel diritto comunitario, che prevedesse l'imprescrittibilità dei crimini di guerra, con conseguente applicabilità anche alle fattispecie di reato già realizzatesi in tempi antecedenti alle suddette convenzioni. In primo luogo perché, come sopra motivato, la convenzione europea del 1974 non prevede affatto una retroattività della imprescrittibilità dei crimini di guerra. In secondo luogo perché entrambe le convenzioni sopra citate risultano sottoscritte e ratificate (e quindi vigenti per) solo da pochi Stati (in particolare 8 per la convenzione Europea, mancando ancora la ratifica da parte della Francia). Infine si osserva che la stessa Corte Internazionale di Giustizia fino a tempi recenti ha addirittura negato la possibilità di azione dei diritti risarcitori connessi alle fattispecie di reato in esame in nome dell'immunità degli Stati (cfr, sentenza 3.2.2012 - Case
Concerning Jurisdictional Immunities of the State, Federal Republic of Germany v. Italian
Republic). Tali pronunce, lungi dal confermare la supposta norma di imprescrittibilità dei crimini di guerra depongono piuttosto nella esclusione di tutela delle posizioni di diritto umanitario calpestate dai suddetti crimini. In altre parole, si ritiene che solo con l'evoluzione degli eventi, attraverso una riflessione postuma, sia sorta una consapevolezza generalizzata della necessità di sancire l'imprescrittibilità di simili fattispecie di reato per rispondere pagina 10 di 11 efficacemente alla atrocità di siffatti comportamenti, la cui sola antigiuridicità era già pacifica nel comune sentire.
Tant'è che la Corte di Cassazione escludendo la prescrizione dell'azione intrapresa nel 2006, come sopra motivato, ha inserito in motivazione le seguenti parole: “ai fini in parola, tali dati, pur nella prospettiva della prescrittibilità, imporrebbero in concreto di escludere
l'ipotizzata decorrenza prescrizionale” (Cass. Sez 3, n. 3642 dell'8.2.24).
Alla luce di quanto sopra si ritiene che la previsione dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra di cui alle convenzioni sopra citate non abbia intrinseca natura retroattiva e pertanto sia inapplicabile alla fattispecie in esame trattandosi di delitto commesso in data antecedente alla previsione normativa comunitaria.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
6. In punto di spese, considerata l'assoluta novità della quesitone da ultimo trattata, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ed eccezione disattesa, respinge la domanda attorea;
compensa le spese tra la ricorrente e e Controparte_1
. Controparte_2
Nulla per spese nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA.
Firenze, 19 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Garufi
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