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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 972/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Accertamento nullità clausole contratto bancario e risarcimento danni”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili conten-ziosi sotto il numero d'ordine 972 dell'anno 2022
TRA
con sede in Foggia, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Parte_1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3 C.F._2
, rappresentati e difesi - congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Paolo Patano
[...]
e Celestino Marasco, in virtù di procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Foggia (Via Zezza n. 2);
APPELLANTI
E
con sede legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Argento, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in
Bari presso lo studio dell'avv. Ernesto Capobianco (Via G. Di Vagno n. 19)
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 15 novembre 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 1 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20/25.03.2015 la nonché Parte_1 Parte_2
e , quali fideiussori della predetta società, convenivano in giudizio innanzi al
[...] Parte_3
Tribunale di Foggia la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, accertare che ha applicato - in Controparte_1
riferimento al conto corrente n. 3095969 — tassi di interesse con rinvio agli usi "su piazza" e, per
l'effetto, dichiarare l'illegittimità di tali interessi ai sensi dell'alt. 117 comma 6 D. Lgs. 385/93, con rideterminazione dei rapporti dare/avere, a mezzo consulenza tecnica di ufficio e con applicazione del tasso di interessi ed ogni altra condizione ex art. 117 comma 7 D. Lgs. 385/93. Tanto per quanto libellato al capo I/A) delle premesse in diritto del presente atto.
2) In via concorrente e gradata, accertare e dichiarare che in riferimento al conto Parte_1
corrente n. 3095969 non ha mai ricevuto da le comunicazioni di cui all'art. 118 Controparte_1
commi 1 e 2 D. Lgs. 385/93 e, pertanto, dichiarare inefficaci le modifiche peggiorative dei tassi, prezzi
e condizioni originariamente concordate, ai sensi dell'art. 118 comma 3 D. Lgs. 385/93. Il tutto per quanto libellato al capo I/B) delle premesse in diritto del presente atto.
Per l'effetto, rideterminare i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti a mezzo consulenza tecnica
d'ufficio, non tenendo conto dei tassi, prezzi ed ogni altra condizione, peggiorativi per la Parte_1
[...]
3) Accertare e dichiarare che in relazione al c/c n. 3095969, tenuto conto delle Controparte_1
risultanze della relazione di parte redatta dal Dr. e della Dr.SA , Persona_1 Persona_2
ha applicato tassi di interessi superiori alla soglia usura di cui alla L. 108/96, art. 1815 II° comma c.c.
e art. 644 1 comma cod. pen. nei periodi dagli stessi indicati, in riferimento alla categoria anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuate dalle banche " sino al I trimestre 2010
(D.M. Economia 24/12/2009) e per il periodo successivo "....anticipi e sconti... " (usura dal I trimestre
2003 al III Trimestre 2004 ininterrottamente;
dal II trimestre 2006 al IV trimestre 2009 ininterrottamente;
dal II trimestre 2010 al II trimestre 2011 ininterrottamente;
dal IV trimestre 2011 al
IV trimestre 2014 ininterrottamente.)
Il tutto per quanto libellato al capo II) delle premesse in diritto del presente atto.
4) Per l'effetto rideterminare i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, a mezzo di consulenza tecnica
d'ufficio, senza applicazione di alcun tasso di interesse, commissioni, spese ed ogni altro onere per i periodi in cui dovesse essere accertata l'applicazione di tassi usurari. Tanto ai sensi dell'art. 4 L.
108/96, art. 1815 II comma c.c. ed art. 644 1 comma c.p..
pagina 2 di 11 5) In via gradata, accertare - ai sensi dell'art. 644 III comma c.p. - l'applicazione di tassi usurari da parte di e, per l'effetto, rideterminare i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, ai Controparte_1
sensi dell'art. 4 L. 108/96.
Il tutto per quanto libellato al capo III) delle premesse in diritto del presente atto.
6) Dichiarare la nullità della clausola applicativa delle commissioni di massimo scoperto dall'inizio del rapporto sino al 30 settembre 2009, per quanto libellato al capo IV/A) delle premesse in diritto del presente atto.
7) Dichiarare la nullità delle C.d. "Commissioni per la meSA a disposizione fondi " a decorrere dal 30 settembre 2009 sino alla chiusura del rapporto, per quanto libellato al capo IV/B) delle premesse in diritto del presente atto.
8) Per l'effetto, rideterminare - a mezzo consulenza tecnica d'ufficio - i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti senza applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle "Commissioni per la meSA a disposizione fondi”.
9) Dichiarare la nullità della clausola applicativa delle "valute " per quanto libellato al capo V) delle premesse in diritto del presente atto.
Per l'effetto, rideterminare - a mezzo consulente tecnico d'ufficio — i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, applicando il disposto di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1852 c.c. e 1282 I comma
c.c..
10) Solo nel caso in cui non avesse ottemperato al disposto di cui alla predetta Controparte_1
Delibera CICR del marzo 2000 e, con riserva di verifica dei contratti di c/c di corrispondenza e di apertura di credito, dichiarare la nullità della clausola anatocistica, con conseguente rideterminazione dei rapporti dare/avere intercorsi tra le parti. Il tutto per quanto libellato al capo VI) delle premesse in diritto del presente atto.
11) Condannare in persona del legale rappresentante protempore, nel caso di Controparte_1
accoglimento delle conclusioni di cui ai capi che precedono, al risarcimento dei danni in favore della
così come precisato al capo VIII) delle premesse in diritto del presente atto e come Parte_1
saranno quantificati nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
12) In via gradata condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
al ristoro dei danni subiti dalla società istante da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
pagina 3 di 11 13) Condannare in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento Controparte_1
delle spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Quanto innanzi, sulla scorta del rapporto di conto corrente bancario n. 3095969 acceso con Banca
Credito Italiano, poi e garantito con fidejussioni personali prestate da Controparte_1 Parte_2
e sul quale veniva accordata un'apertura di credito iniziale di € 258.000, il cui
[...] Parte_3
importo subiva diverse variazioni sino al 2014.
Gli attori, premesso che, con lettere racc.te a.r. del 16.03.2015 e del 18.03.2015, la Parte_1
aveva richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 ultimo comma T.U.B., la consegna di ampia documentazione1, contestano, in particolare: l'applicazione di tassi di interesse e commissioni secondo uso piazza, ovvero in violazione dell'art. 118 T.U.B.; l'appli-cazione di tassi usurari;
l'illegittima applicazione delle c.m.s. e delle commissioni “per la meSA a disposizione fondi”; l'anatocismo e la nullità della clausola applicativa delle valute.
Costituitasi in giudizio, con comparsa del 3.09.2015, la banca convenuta provvedeva al deposito della documentazione richiesta ed eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato tentativo di mediazione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, siccome infondata, con vittoria di spese e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
Vanamente esperita la procedura di mediazione obbligatoria ex D.M. 28/2010 e depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in corso di causa gli attori chiedevano dichiararsi la nullità delle fideiussioni in quanto stipulate secondo lo schema contrattuale predisposto dall'ABI (artt. 6, 2, 8).
Con ordinanza del 21.12.2016, il giudice disponeva un accertamento tecnico di natura conta-bile a mezzo del dott. , conclusosi con la relazione depositata in data 25.10.2017. A_
Il c.t.u., dato atto della documentazione esaminata (pag. 8) e dei criteri di analisi e ricalcolo del conto corrente adottati (pag. 9 ss.), rideterminava il saldo del c/c oggetto di causa in € 78.325,40 a debito della correntista, così concludendo: “Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilo- gativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare
(stornare dal saldo finale della banca) dalla parte convenuta nei confronti della banca, ammontano ad
pagina 4 di 11 € 172.958,18. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -
251.283,58 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -78.325,40. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 133.881,57 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, €
2.692,05 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 36.384,56 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio.” (pag. 27)
In particolare, il c.t.u. evidenziava che non risultavano depositati in atti i contratti di apertura di credito a valere sul c/c n. 3095969, “..bensì semplici comunicazioni effettuate da ad Parte_1
con le quali gli Amministratori della società dichiaravano di accettare una presunta CP_1 linea di credito, indicando le condizioni economiche che avrebbero dovuto regolare il rapporto…”
(cfr. pag. 29 relazione dott. ) e che, in ogni caso, la predetta documentazione risultava sotto- Per_3
scritta dai soli amministratori della società attrice, ma non anche dal funzionario della Banca a tanto preposto;
concludeva, dunque, per l'insussistenza di contratti di apertura di credito redatti nella forma scritta, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., così rideterminando i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti procedendo alla capitalizzazione semplice, applicando gli interessi di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B., escludendo la possibilità di tener conto della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. e annullando del tutto le commissioni di massimo scoperto nei trimestri nei quali l'aliquota applicata dalla banca aveva superato il tasso soglia usura (nel IV trimestre 2003, nel I e II trimestre 2004 e nel III trimestre 2009).
Con sentenza n. 1478/2022, resa il 25.05.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Foggia,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvedeva:
“1. Accoglie la domanda per quanto di ragione, e previa declaratoria di nullità della previsione della aliquota di massimo scoperto, contenuta nelle condizioni su rapporto di conto corrente del 26.4.2001, accerta che il saldo del conto 3095969, al 31.12. 2014, era pari a € 248.591,53
2. Rigetta la domanda per il resto;
3. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che liquida in € 2.025,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sulle spese generali, Iva e cap come per legge, ed oltre a € 545,00 per spese, con distrazione i n favore dell'Avv.to F.co Paolo PATANO, dichiaratosi anticipatario;
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa,
e la condanna alla restituzione, in favore di parte attrice, di quanto questa avesse anticipato a tale titolo”
Il Tribunale ha ritenuto di non poter aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU sul presupposto della mancanza in atti del contratto, rilevando che “È stata in particolare prodotta la copia della comunica-
pagina 5 di 11 zione (26.4.2001), con la quale la convenuta confermava alla società attrice l'apertura di un conto corrente ordinario, che sarebbe stato regolato alle condizioni riportate nel prospetto allegato, da intendersi parte integrante “del presente contratto”. Le norme allegate (che in calce recano le scritte
“copia per la banca” e “contratto di accensione conti correnti”) recano a pag. 3 le relative sottoscrizioni, che sono riportate anche nella “scheda firme conti correnti e depositi a risparmio nominativi”, a sua volta recante la data del 26.4.2001, e nelle “condizioni su rapporti di conto cor- rente”, parimenti avente la steSA data. Sono anche sottoscritte la accettazione di linea di credito
(1.12.2005, in proroga alla linea di credito già conceSA il 21.5.2001), il documento di sintesi del
1.12.2005, la accettazione di linea di credito (8.11.2007, a riduzione della precedente del 1.12.2005), il documento di sintesi del 8.11.2007, l'accettazione di linea di credito (22.7.2009, in aumento della pre- cedente del 8.11.2007), il documento di sintesi del 22.7.2009, l'accettazione della linea di credito
(19.12.2013, a riduzione della precedente del 27.7.2009), il documento di sintesi del 19.12.2013,
l'accettazione della linea di credito (22.1.2014), il documento di sintesi del 22.1.2014. I documenti richiamati non possono essere ritenuti privi di valore ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte convenuta, e di validità delle relative stipulazioni contrattuali, poiché rappre- sentano la dimostrazione della avvenuta stipula del contratto, e dei successivi accordi intervenuti tra le parti, in forma scritta.”(pag. sentenza); ha escluso, poi, che potesse rilevare la mancanza di firma, su tali documenti, da parte del funzionario della banca, in ragione di quanto chiarito dalle S.U. della
CaSAzione con sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018 in relazione ai cosiddetti contratti “monofirma”.
Ciò ha ritenuto premettendo che l'onere di produzione della documentazione contabile incombe sull'attore che agisca non soltanto per la ripetizione delle somme che assume illegittimamente addebitate dalla Banca, ma anche nelle azioni di accertamento negativo, e ritenendo assolto tale onere da parte della correntista, essendosi la steSA anche avvalsa della richiesta documentale prevista dall'art. 119, ult. co. T.U.B., alla quale la ha dato riscontro mediante la produzione documentale CP_2
agli atti di causa. Ha escluso, poi, che parte attrice abbia mai lamentato l'inesistenza del contratto in forma scritta, allegazione logicamente contrastante con l'attivazione dello strumento ex art. 119 T.U.B.,
e peraltro smentita dal tenore letterale dell'atto di citazione.
Infine, con riferimento alle lamentate nullità del rapporto bancario il Giudice di prime cure:
- ha rilevato la genericità delle allegazioni attoree relative alla violazione dell'art. 118 T.U.B., alle date di valuta, all'anatocismo e alle spese, giudicando insufficienti gli esiti raggiunti dal consulente nomi- nato ed al contempo escludendo la possibilità di un supplemento di indagine, in quanto esplorativo;
- ha riscontrato la legittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale, per l'espreSA previ- sione, all'art. 7 del contratto, della reciprocità ed identica periodicità di capitalizzazione.
pagina 6 di 11 - ha escluso, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite della CaSAzione con sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, il rilievo dell'eventuale usura sopravvenuta, così come della pure prospettata usura c.d. soggettiva, per difetto di prova della sussistenza dei relativi requisiti;
- ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto sfornita di prova e ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, anche in ragione dell'esiguità della somma relativa a c.m.s. applicate illegittimamente rispetto all'entità del debito residuo in capo all'attrice.
Avverso tale decisione hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 27.06.2022, la nonché e , quali legali Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentanti e fideiussori della società debitrice principale, invocando - per i motivi di seguito indi- cati ed in riforma dell'impugnata decisione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) … Accertare e dichiarare la nullità, ex art. 117 commi 1 e 3 D. Lgs. 385/93, dei contratti di apertura di credito a valere sul conto corrente di corrispondenza n. 3095969 acceso dalla soc. presso – Filiale di Foggia Garibaldi. Parte_1 CP_1
2) Per l'effetto, rideterminare i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti sulla scorta delle risultanze di cui alla relazione del dott. depositata in data 25.10.2017 nel giudizio di prime cure A_
(dalla quale risulta un credito in favore di pari ad € 78.325,40, a fronte di un saldo CP_1 negativo iniziale pari ad € 251.283,58), con la quale il predetto ctu ha proceduto alla capitalizzazione semplice, applicando gli interessi di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B., escludendo la possibilità di tener conto della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni ex art. 118 T.U.B., recuperando le commissioni di massimo scoperto ed annullandole del tutto nei trimestri nei quali l'aliquota applicata dalla banca aveva superato il tasso soglia usura.
Il tutto per quanto libellato al capo I) delle premesse in diritto del presente atto.
3) In via gradata e nella denega ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate ai capi che precedono e sempre in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
4) Per l'effetto, rideterminare i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, sulla scorta delle risultanze di cui alla relazione del dott. depositata in data 25.10.2017 nel giudizio di prime cure. Il A_
tutto per quanto libellato al capo II/A) delle premesse in diritto del presente atto.
5) Sempre in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità delle c.d.
“Commissioni per la meSA a disposizione fondi” a decorrere dal 30.09.2009 sino alla chiusura del rapporto.
pagina 7 di 11 6) Per l'effetto rideterminare – disponendo una integrazione della ctu resa nel giudizio di primo grado
– i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, senza l'applicazione delle predette “Commissioni per la meSA a disposizione fondi”.
Il tutto per quanto libellato al capo II/B) delle premesse in diritto del presente atto.
7) Condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio”.
Con comparsa depositata il 27.10.2022 si è costituita in giudizio la eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., nonché la novità di talune allegazioni avverse e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione di ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione della forma scritta e per le finalità di cui all'art. 117 T.U.B., la documentazione prodotta dalla peraltro inidonea a dimostrare l'avvenuta consegna di una copia del contratto alla CP_2
correntista; dunque, gli appellanti tornano a chiedere la declaratoria di nullità dei contratti di apertura di credito e la valorizzazione degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado. In particolare, il giudice non avrebbe considerato che il riferimento, nelle proposte formulate dalla alla “…Vostra comunicazione del …” costituisce una frase di mero stile, inserita in Parte_1
un modello negoziale standardizzato ed unilateralmente predisposto da e che (tenuto Controparte_1
conto che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'ac- cettazione dell'altra parte), nel caso di specie, alle comunicazioni (da intendersi quali mere proposte contrattuali) della aventi ad oggetto le relative aperture di credito, non sono mai Parte_1
seguite formali accettazioni da parte di nelle forme di legge. Controparte_1
Sotto altro profilo, gli appellanti contestano l'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla
CP_2
Il motivo è destituito di fondamento.
In primo luogo, non può discorrersi dell'inesistenza del contratto valorizzata dagli appellanti, da un lato per la novità dell'allegazione (come stigmatizzato dall'appellata) e, dall'altro, per difetto di specifica censura da parte degli stessi appellanti in relazione alla statuizione del primo giudice, che al riguardo ha precisato come “D'altra parte, va anche ricordato che la parte attrice non ha escluso la forma scritta, ma la sola ricezione del contratto (atto di citazione, pagg. 1 e 2: “la società istante non ha ricevuto, all'atto della sottoscrizione, né successivamente, i seguenti documenti: a) contratto di c/c di corrispondenza con allegate condizioni economiche sottoscritte dai miei assistiti”), come detto richiamando la richiesta ai sensi dell'art. 119 del TUB. E ciò conferma la conclusione in ordine
pagina 8 di 11 all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, e impone di prendere atto della produ- zione da parte della convenuta.” (pag. 7 sentenza).
Peraltro, non può sicuramente dedursi l'inesistenza dei contratti di apertura di credito dal mancato incontro tra proposta e accettazione, ovvero della mancata consegna di copia del documento al correntista, perché i documenti agli atti costituiscono accettazioni delle linee di credito concesse dalla e debitamente sottoscritte dalla società correntista2, anche con specifico riferimento all'atte- CP_2
stazione di ricezione di copia del contratto;
inoltre, la Suprema Corte ha di recente confermato l'ormai consolidato principio per il quale in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità (cfr. Cass. civ., ord. n. 18230/2024).
Ancora, non può giovare agli appellanti contestare la riferibilità della documentazione prodotta dalla ai rapporti oggetto di causa, posto che le relative allegazioni, affatto rispondenti al canone di CP_2 specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., non consentono né di superare le motivazioni addotte dal primo giudice, né, tantomeno, l'evidenza agli atti della regolare pattuizione in forma scritta dei contratti di apertura di credito. In altri termini, la documenta-zione prodotta dalla acquisita agli atti del CP_2
giudizio, ha consentito la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti e sconfeSAto le avverse deduzioni.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano, da un lato, l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto legittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, riscontrandone la valida pat- tuizione in ordine a reciprocità e pari periodicità, posto che tale affermazione sarebbe smentita da quanto riportato nei documenti di sintesi delle condizioni contrattuali;
dall'altro, l'omeSA pronuncia sulla questione delle commissioni di disponibilità fondi - in relazione alle quali invocano una integrazione della consulenza tecnica svolta in primo grado - in quanto applicata, dopo l'entrata in vigore della legge n. 02/2009, in assenza di apposita pattuizione e nell'impossibilità di valorizzare la previsione di cui all'art. 118 T.U.B., posto che nel contratto originario non sarebbe stata prevista una remunerazione sul semplice affidamento, e comunque in misura variabile nei diversi periodi.
Il primo profilo della censura è fondato: infatti, i contratti di affidamento concessi sul conto n.
3095969 ed i relativi documenti di sintesi non recano alcuna espreSA menzione della capitalizzazione degli interessi creditori, limitandosi a regolare gli interessi debitori.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il saldo del conto corrente oggetto di causa va accertato in € 199.875,43: tale risultato è consentito dalla semplice operazione aritmetica di sottrazione dell'importo di € 48.716,10 - individuato dal c.t.u. quale sommatoria degli interessi anatocistici (cfr. pag. 15 e 20 relazione peritale) - dal saldo accertato in primo grado (€ 248.591,53 a debito della 2 Si tratta dei contratti dell'1.12.2005, 8.11.2007, 22.7.2009, 9.12.2013 e 22.1.2014 pagina 9 di 11 correntista, a sua volta risultante dall'espunzione, rispetto al saldo banca iniziale di € 251.283,58, dell'importo di € 2.692,05 addebitato in relazione all'applicazione illegittima delle c.m.s.).
Quanto, poi, alla “commissione per la meSA a disposizione di fondi” (D.I.F.), la relativa censura merita accoglimento solo limitatamente al profilo dell'omeSA pronuncia, essendo infondata nel merito.
Infatti, dalla documentazione in atti, e segnatamente dai contratti del 9.12.2013 e del 22.01.2014 - la cui valida pattuizione, per quanto detto sinora, non può essere revocata in dubbio - la commissione in parola risulta definita come “corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi su aperture di credito per elasticità di caSA, per anticipi vari e per finanziamenti estero in € e divisa, calcolato trimestralmente in proporzione all'importo ed alla durata dell'affidamento tempo per tempo occorso.”
e fiSAta nella misura dello 0,471 %.
Né, d'altra parte, possono trovare accoglimento i rilievi in ordine alla percentuale di applicazione, in concreto, della commissione in parola, invero inidonei a sconfeSAre quanto fin qui osservato e co- munque generici, al punto da non consentire neppure, in ipotesi, l'approfondimento istruttorio richiesto dagli appellanti.
Infine, neppure può dirsi violato il disposto di cui all'art. 118 T.U.B., relativo alla modifica unila- terale delle condizioni contrattuali ed alle modalità di comunicazione delle stesse al cliente;
infatti, nel caso di specie, la clausola relativa alla D.I.F. non costituisce il frutto di una modifica unilaterale della
Banca, quanto, in realtà, della pattuizione di una condizione contrattuale espreSAmente e bilate- ralmente accettata, al di là del contenuto del contratto originario.
In conclusione, la censura è superata, dovendosi confermare sul punto la decisione impugnata, pur con la precisazione che non è dato ravvisare alcun profilo di illegittimità della commissione in parola, in quanto espreSAmente e validamente pattuita nei relativi contratti di apertura di credito.
Alla luce delle ragioni esposte, a fronte dell'accoglimento di talune censure, tuttavia inidonee alla riforma integrale della sentenza, ed in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, a parere di questa Corte è opportuno disporre la compensazione parziale, nella misura di ½, delle spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di c.t.u., ponendo la restante parte a carico dell'appellata banca.
Le spese legali sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri (tra minimi e medi) fiSAti dal
D.M. 147/22, in vigore dal 23 ottobre 2022, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra €
52.001,00 e € 260.000,00 in relazione all'importo del saldo del c/c così come accertato all'esito del giudizio.
Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata, in quanto sfornita dei relativi presupposti, in relazione al pur parziale accoglimento di talune doglianze degli appellanti.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello pro- posto, con atto di citazione notificato in data 27.6.2022, da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1478/2022, emeSA il 25.05.2022 e pubblicata in pari data dal Parte_3
Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra gli appellanti e l'accoglie per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_1
impugnata, così provvede:
1°) accerta che il saldo del conto corrente n. 3095969, al 31.12.2014, era pari ad € 199.875,43 a debito della correntista;
2°) condanna l'appellata a rimborsare agli appellanti la metà delle spese legali del Controparte_1
doppio grado di giudizio, liquidate nell'intero, per il primo grado, in complessivi € 11.018,00, di cui €
518,00 per esborsi ed € 10.500,00 per compenso professionale e, per il presente grado d'appello, in complessivi € 10.804,00, di cui € 804,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dichiara compensata tra le parti l'altra metà delle spese legali del doppio grado di giudizio;
4°) compensa per la metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in primo grado, ponendo la restante parte a carico della banca appellata;
5°) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata.
Così decisa il 12 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Contratto di c/c di corrispondenza, con allegate condizioni economiche sottoscritte da contratto di Parte_1 apertura o aperture di credito a valere sul predetto c/c, con allegate condizioni economiche sottoscritte da - Parte_1 estratti di c/c dal II trimestre 2001 a tutto il III trimestre 2004, in uno allo "scalare” e riepilogo movimenti;
- estratto di c/c al
31/12/2004 in uno allo "scalare" e riepilogo movimenti;
- estratto di c/c al 31/12/2005 in uno allo "scalare” e riepilogo movimenti;
- estratto di c/c al 31/03/2006 in uno allo "scalare” e riepilogo movimenti;
- estratto di c/c al 30/09/2006 in uno allo “scalare” e riepilogo movimenti;
- copia delle fidejussioni prestate nel tempo, con eventuali modifiche.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Accertamento nullità clausole contratto bancario e risarcimento danni”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili conten-ziosi sotto il numero d'ordine 972 dell'anno 2022
TRA
con sede in Foggia, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Parte_1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3 C.F._2
, rappresentati e difesi - congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Francesco Paolo Patano
[...]
e Celestino Marasco, in virtù di procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Foggia (Via Zezza n. 2);
APPELLANTI
E
con sede legale in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Argento, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in
Bari presso lo studio dell'avv. Ernesto Capobianco (Via G. Di Vagno n. 19)
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 15 novembre 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. pagina 1 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20/25.03.2015 la nonché Parte_1 Parte_2
e , quali fideiussori della predetta società, convenivano in giudizio innanzi al
[...] Parte_3
Tribunale di Foggia la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, accertare che ha applicato - in Controparte_1
riferimento al conto corrente n. 3095969 — tassi di interesse con rinvio agli usi "su piazza" e, per
l'effetto, dichiarare l'illegittimità di tali interessi ai sensi dell'alt. 117 comma 6 D. Lgs. 385/93, con rideterminazione dei rapporti dare/avere, a mezzo consulenza tecnica di ufficio e con applicazione del tasso di interessi ed ogni altra condizione ex art. 117 comma 7 D. Lgs. 385/93. Tanto per quanto libellato al capo I/A) delle premesse in diritto del presente atto.
2) In via concorrente e gradata, accertare e dichiarare che in riferimento al conto Parte_1
corrente n. 3095969 non ha mai ricevuto da le comunicazioni di cui all'art. 118 Controparte_1
commi 1 e 2 D. Lgs. 385/93 e, pertanto, dichiarare inefficaci le modifiche peggiorative dei tassi, prezzi
e condizioni originariamente concordate, ai sensi dell'art. 118 comma 3 D. Lgs. 385/93. Il tutto per quanto libellato al capo I/B) delle premesse in diritto del presente atto.
Per l'effetto, rideterminare i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti a mezzo consulenza tecnica
d'ufficio, non tenendo conto dei tassi, prezzi ed ogni altra condizione, peggiorativi per la Parte_1
[...]
3) Accertare e dichiarare che in relazione al c/c n. 3095969, tenuto conto delle Controparte_1
risultanze della relazione di parte redatta dal Dr. e della Dr.SA , Persona_1 Persona_2
ha applicato tassi di interessi superiori alla soglia usura di cui alla L. 108/96, art. 1815 II° comma c.c.
e art. 644 1 comma cod. pen. nei periodi dagli stessi indicati, in riferimento alla categoria anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuate dalle banche " sino al I trimestre 2010
(D.M. Economia 24/12/2009) e per il periodo successivo "....anticipi e sconti... " (usura dal I trimestre
2003 al III Trimestre 2004 ininterrottamente;
dal II trimestre 2006 al IV trimestre 2009 ininterrottamente;
dal II trimestre 2010 al II trimestre 2011 ininterrottamente;
dal IV trimestre 2011 al
IV trimestre 2014 ininterrottamente.)
Il tutto per quanto libellato al capo II) delle premesse in diritto del presente atto.
4) Per l'effetto rideterminare i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, a mezzo di consulenza tecnica
d'ufficio, senza applicazione di alcun tasso di interesse, commissioni, spese ed ogni altro onere per i periodi in cui dovesse essere accertata l'applicazione di tassi usurari. Tanto ai sensi dell'art. 4 L.
108/96, art. 1815 II comma c.c. ed art. 644 1 comma c.p..
pagina 2 di 11 5) In via gradata, accertare - ai sensi dell'art. 644 III comma c.p. - l'applicazione di tassi usurari da parte di e, per l'effetto, rideterminare i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, ai Controparte_1
sensi dell'art. 4 L. 108/96.
Il tutto per quanto libellato al capo III) delle premesse in diritto del presente atto.
6) Dichiarare la nullità della clausola applicativa delle commissioni di massimo scoperto dall'inizio del rapporto sino al 30 settembre 2009, per quanto libellato al capo IV/A) delle premesse in diritto del presente atto.
7) Dichiarare la nullità delle C.d. "Commissioni per la meSA a disposizione fondi " a decorrere dal 30 settembre 2009 sino alla chiusura del rapporto, per quanto libellato al capo IV/B) delle premesse in diritto del presente atto.
8) Per l'effetto, rideterminare - a mezzo consulenza tecnica d'ufficio - i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti senza applicazione delle commissioni di massimo scoperto e delle "Commissioni per la meSA a disposizione fondi”.
9) Dichiarare la nullità della clausola applicativa delle "valute " per quanto libellato al capo V) delle premesse in diritto del presente atto.
Per l'effetto, rideterminare - a mezzo consulente tecnico d'ufficio — i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, applicando il disposto di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1852 c.c. e 1282 I comma
c.c..
10) Solo nel caso in cui non avesse ottemperato al disposto di cui alla predetta Controparte_1
Delibera CICR del marzo 2000 e, con riserva di verifica dei contratti di c/c di corrispondenza e di apertura di credito, dichiarare la nullità della clausola anatocistica, con conseguente rideterminazione dei rapporti dare/avere intercorsi tra le parti. Il tutto per quanto libellato al capo VI) delle premesse in diritto del presente atto.
11) Condannare in persona del legale rappresentante protempore, nel caso di Controparte_1
accoglimento delle conclusioni di cui ai capi che precedono, al risarcimento dei danni in favore della
così come precisato al capo VIII) delle premesse in diritto del presente atto e come Parte_1
saranno quantificati nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
12) In via gradata condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2
al ristoro dei danni subiti dalla società istante da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
pagina 3 di 11 13) Condannare in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento Controparte_1
delle spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Quanto innanzi, sulla scorta del rapporto di conto corrente bancario n. 3095969 acceso con Banca
Credito Italiano, poi e garantito con fidejussioni personali prestate da Controparte_1 Parte_2
e sul quale veniva accordata un'apertura di credito iniziale di € 258.000, il cui
[...] Parte_3
importo subiva diverse variazioni sino al 2014.
Gli attori, premesso che, con lettere racc.te a.r. del 16.03.2015 e del 18.03.2015, la Parte_1
aveva richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 ultimo comma T.U.B., la consegna di ampia documentazione1, contestano, in particolare: l'applicazione di tassi di interesse e commissioni secondo uso piazza, ovvero in violazione dell'art. 118 T.U.B.; l'appli-cazione di tassi usurari;
l'illegittima applicazione delle c.m.s. e delle commissioni “per la meSA a disposizione fondi”; l'anatocismo e la nullità della clausola applicativa delle valute.
Costituitasi in giudizio, con comparsa del 3.09.2015, la banca convenuta provvedeva al deposito della documentazione richiesta ed eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato tentativo di mediazione e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, siccome infondata, con vittoria di spese e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
Vanamente esperita la procedura di mediazione obbligatoria ex D.M. 28/2010 e depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., in corso di causa gli attori chiedevano dichiararsi la nullità delle fideiussioni in quanto stipulate secondo lo schema contrattuale predisposto dall'ABI (artt. 6, 2, 8).
Con ordinanza del 21.12.2016, il giudice disponeva un accertamento tecnico di natura conta-bile a mezzo del dott. , conclusosi con la relazione depositata in data 25.10.2017. A_
Il c.t.u., dato atto della documentazione esaminata (pag. 8) e dei criteri di analisi e ricalcolo del conto corrente adottati (pag. 9 ss.), rideterminava il saldo del c/c oggetto di causa in € 78.325,40 a debito della correntista, così concludendo: “Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilo- gativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare
(stornare dal saldo finale della banca) dalla parte convenuta nei confronti della banca, ammontano ad
pagina 4 di 11 € 172.958,18. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -
251.283,58 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € -78.325,40. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 133.881,57 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, €
2.692,05 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 36.384,56 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio.” (pag. 27)
In particolare, il c.t.u. evidenziava che non risultavano depositati in atti i contratti di apertura di credito a valere sul c/c n. 3095969, “..bensì semplici comunicazioni effettuate da ad Parte_1
con le quali gli Amministratori della società dichiaravano di accettare una presunta CP_1 linea di credito, indicando le condizioni economiche che avrebbero dovuto regolare il rapporto…”
(cfr. pag. 29 relazione dott. ) e che, in ogni caso, la predetta documentazione risultava sotto- Per_3
scritta dai soli amministratori della società attrice, ma non anche dal funzionario della Banca a tanto preposto;
concludeva, dunque, per l'insussistenza di contratti di apertura di credito redatti nella forma scritta, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., così rideterminando i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti procedendo alla capitalizzazione semplice, applicando gli interessi di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B., escludendo la possibilità di tener conto della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. e annullando del tutto le commissioni di massimo scoperto nei trimestri nei quali l'aliquota applicata dalla banca aveva superato il tasso soglia usura (nel IV trimestre 2003, nel I e II trimestre 2004 e nel III trimestre 2009).
Con sentenza n. 1478/2022, resa il 25.05.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Foggia,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvedeva:
“1. Accoglie la domanda per quanto di ragione, e previa declaratoria di nullità della previsione della aliquota di massimo scoperto, contenuta nelle condizioni su rapporto di conto corrente del 26.4.2001, accerta che il saldo del conto 3095969, al 31.12. 2014, era pari a € 248.591,53
2. Rigetta la domanda per il resto;
3. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che liquida in € 2.025,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sulle spese generali, Iva e cap come per legge, ed oltre a € 545,00 per spese, con distrazione i n favore dell'Avv.to F.co Paolo PATANO, dichiaratosi anticipatario;
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa,
e la condanna alla restituzione, in favore di parte attrice, di quanto questa avesse anticipato a tale titolo”
Il Tribunale ha ritenuto di non poter aderire alle conclusioni raggiunte dal CTU sul presupposto della mancanza in atti del contratto, rilevando che “È stata in particolare prodotta la copia della comunica-
pagina 5 di 11 zione (26.4.2001), con la quale la convenuta confermava alla società attrice l'apertura di un conto corrente ordinario, che sarebbe stato regolato alle condizioni riportate nel prospetto allegato, da intendersi parte integrante “del presente contratto”. Le norme allegate (che in calce recano le scritte
“copia per la banca” e “contratto di accensione conti correnti”) recano a pag. 3 le relative sottoscrizioni, che sono riportate anche nella “scheda firme conti correnti e depositi a risparmio nominativi”, a sua volta recante la data del 26.4.2001, e nelle “condizioni su rapporti di conto cor- rente”, parimenti avente la steSA data. Sono anche sottoscritte la accettazione di linea di credito
(1.12.2005, in proroga alla linea di credito già conceSA il 21.5.2001), il documento di sintesi del
1.12.2005, la accettazione di linea di credito (8.11.2007, a riduzione della precedente del 1.12.2005), il documento di sintesi del 8.11.2007, l'accettazione di linea di credito (22.7.2009, in aumento della pre- cedente del 8.11.2007), il documento di sintesi del 22.7.2009, l'accettazione della linea di credito
(19.12.2013, a riduzione della precedente del 27.7.2009), il documento di sintesi del 19.12.2013,
l'accettazione della linea di credito (22.1.2014), il documento di sintesi del 22.1.2014. I documenti richiamati non possono essere ritenuti privi di valore ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte convenuta, e di validità delle relative stipulazioni contrattuali, poiché rappre- sentano la dimostrazione della avvenuta stipula del contratto, e dei successivi accordi intervenuti tra le parti, in forma scritta.”(pag. sentenza); ha escluso, poi, che potesse rilevare la mancanza di firma, su tali documenti, da parte del funzionario della banca, in ragione di quanto chiarito dalle S.U. della
CaSAzione con sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018 in relazione ai cosiddetti contratti “monofirma”.
Ciò ha ritenuto premettendo che l'onere di produzione della documentazione contabile incombe sull'attore che agisca non soltanto per la ripetizione delle somme che assume illegittimamente addebitate dalla Banca, ma anche nelle azioni di accertamento negativo, e ritenendo assolto tale onere da parte della correntista, essendosi la steSA anche avvalsa della richiesta documentale prevista dall'art. 119, ult. co. T.U.B., alla quale la ha dato riscontro mediante la produzione documentale CP_2
agli atti di causa. Ha escluso, poi, che parte attrice abbia mai lamentato l'inesistenza del contratto in forma scritta, allegazione logicamente contrastante con l'attivazione dello strumento ex art. 119 T.U.B.,
e peraltro smentita dal tenore letterale dell'atto di citazione.
Infine, con riferimento alle lamentate nullità del rapporto bancario il Giudice di prime cure:
- ha rilevato la genericità delle allegazioni attoree relative alla violazione dell'art. 118 T.U.B., alle date di valuta, all'anatocismo e alle spese, giudicando insufficienti gli esiti raggiunti dal consulente nomi- nato ed al contempo escludendo la possibilità di un supplemento di indagine, in quanto esplorativo;
- ha riscontrato la legittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale, per l'espreSA previ- sione, all'art. 7 del contratto, della reciprocità ed identica periodicità di capitalizzazione.
pagina 6 di 11 - ha escluso, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite della CaSAzione con sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, il rilievo dell'eventuale usura sopravvenuta, così come della pure prospettata usura c.d. soggettiva, per difetto di prova della sussistenza dei relativi requisiti;
- ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto sfornita di prova e ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, anche in ragione dell'esiguità della somma relativa a c.m.s. applicate illegittimamente rispetto all'entità del debito residuo in capo all'attrice.
Avverso tale decisione hanno proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 27.06.2022, la nonché e , quali legali Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentanti e fideiussori della società debitrice principale, invocando - per i motivi di seguito indi- cati ed in riforma dell'impugnata decisione - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) … Accertare e dichiarare la nullità, ex art. 117 commi 1 e 3 D. Lgs. 385/93, dei contratti di apertura di credito a valere sul conto corrente di corrispondenza n. 3095969 acceso dalla soc. presso – Filiale di Foggia Garibaldi. Parte_1 CP_1
2) Per l'effetto, rideterminare i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti sulla scorta delle risultanze di cui alla relazione del dott. depositata in data 25.10.2017 nel giudizio di prime cure A_
(dalla quale risulta un credito in favore di pari ad € 78.325,40, a fronte di un saldo CP_1 negativo iniziale pari ad € 251.283,58), con la quale il predetto ctu ha proceduto alla capitalizzazione semplice, applicando gli interessi di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B., escludendo la possibilità di tener conto della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni ex art. 118 T.U.B., recuperando le commissioni di massimo scoperto ed annullandole del tutto nei trimestri nei quali l'aliquota applicata dalla banca aveva superato il tasso soglia usura.
Il tutto per quanto libellato al capo I) delle premesse in diritto del presente atto.
3) In via gradata e nella denega ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate ai capi che precedono e sempre in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
4) Per l'effetto, rideterminare i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, sulla scorta delle risultanze di cui alla relazione del dott. depositata in data 25.10.2017 nel giudizio di prime cure. Il A_
tutto per quanto libellato al capo II/A) delle premesse in diritto del presente atto.
5) Sempre in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità delle c.d.
“Commissioni per la meSA a disposizione fondi” a decorrere dal 30.09.2009 sino alla chiusura del rapporto.
pagina 7 di 11 6) Per l'effetto rideterminare – disponendo una integrazione della ctu resa nel giudizio di primo grado
– i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, senza l'applicazione delle predette “Commissioni per la meSA a disposizione fondi”.
Il tutto per quanto libellato al capo II/B) delle premesse in diritto del presente atto.
7) Condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio”.
Con comparsa depositata il 27.10.2022 si è costituita in giudizio la eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., nonché la novità di talune allegazioni avverse e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione di ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione della forma scritta e per le finalità di cui all'art. 117 T.U.B., la documentazione prodotta dalla peraltro inidonea a dimostrare l'avvenuta consegna di una copia del contratto alla CP_2
correntista; dunque, gli appellanti tornano a chiedere la declaratoria di nullità dei contratti di apertura di credito e la valorizzazione degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado. In particolare, il giudice non avrebbe considerato che il riferimento, nelle proposte formulate dalla alla “…Vostra comunicazione del …” costituisce una frase di mero stile, inserita in Parte_1
un modello negoziale standardizzato ed unilateralmente predisposto da e che (tenuto Controparte_1
conto che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'ac- cettazione dell'altra parte), nel caso di specie, alle comunicazioni (da intendersi quali mere proposte contrattuali) della aventi ad oggetto le relative aperture di credito, non sono mai Parte_1
seguite formali accettazioni da parte di nelle forme di legge. Controparte_1
Sotto altro profilo, gli appellanti contestano l'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla
CP_2
Il motivo è destituito di fondamento.
In primo luogo, non può discorrersi dell'inesistenza del contratto valorizzata dagli appellanti, da un lato per la novità dell'allegazione (come stigmatizzato dall'appellata) e, dall'altro, per difetto di specifica censura da parte degli stessi appellanti in relazione alla statuizione del primo giudice, che al riguardo ha precisato come “D'altra parte, va anche ricordato che la parte attrice non ha escluso la forma scritta, ma la sola ricezione del contratto (atto di citazione, pagg. 1 e 2: “la società istante non ha ricevuto, all'atto della sottoscrizione, né successivamente, i seguenti documenti: a) contratto di c/c di corrispondenza con allegate condizioni economiche sottoscritte dai miei assistiti”), come detto richiamando la richiesta ai sensi dell'art. 119 del TUB. E ciò conferma la conclusione in ordine
pagina 8 di 11 all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, e impone di prendere atto della produ- zione da parte della convenuta.” (pag. 7 sentenza).
Peraltro, non può sicuramente dedursi l'inesistenza dei contratti di apertura di credito dal mancato incontro tra proposta e accettazione, ovvero della mancata consegna di copia del documento al correntista, perché i documenti agli atti costituiscono accettazioni delle linee di credito concesse dalla e debitamente sottoscritte dalla società correntista2, anche con specifico riferimento all'atte- CP_2
stazione di ricezione di copia del contratto;
inoltre, la Suprema Corte ha di recente confermato l'ormai consolidato principio per il quale in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità (cfr. Cass. civ., ord. n. 18230/2024).
Ancora, non può giovare agli appellanti contestare la riferibilità della documentazione prodotta dalla ai rapporti oggetto di causa, posto che le relative allegazioni, affatto rispondenti al canone di CP_2 specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., non consentono né di superare le motivazioni addotte dal primo giudice, né, tantomeno, l'evidenza agli atti della regolare pattuizione in forma scritta dei contratti di apertura di credito. In altri termini, la documenta-zione prodotta dalla acquisita agli atti del CP_2
giudizio, ha consentito la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti e sconfeSAto le avverse deduzioni.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano, da un lato, l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto legittima l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, riscontrandone la valida pat- tuizione in ordine a reciprocità e pari periodicità, posto che tale affermazione sarebbe smentita da quanto riportato nei documenti di sintesi delle condizioni contrattuali;
dall'altro, l'omeSA pronuncia sulla questione delle commissioni di disponibilità fondi - in relazione alle quali invocano una integrazione della consulenza tecnica svolta in primo grado - in quanto applicata, dopo l'entrata in vigore della legge n. 02/2009, in assenza di apposita pattuizione e nell'impossibilità di valorizzare la previsione di cui all'art. 118 T.U.B., posto che nel contratto originario non sarebbe stata prevista una remunerazione sul semplice affidamento, e comunque in misura variabile nei diversi periodi.
Il primo profilo della censura è fondato: infatti, i contratti di affidamento concessi sul conto n.
3095969 ed i relativi documenti di sintesi non recano alcuna espreSA menzione della capitalizzazione degli interessi creditori, limitandosi a regolare gli interessi debitori.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, il saldo del conto corrente oggetto di causa va accertato in € 199.875,43: tale risultato è consentito dalla semplice operazione aritmetica di sottrazione dell'importo di € 48.716,10 - individuato dal c.t.u. quale sommatoria degli interessi anatocistici (cfr. pag. 15 e 20 relazione peritale) - dal saldo accertato in primo grado (€ 248.591,53 a debito della 2 Si tratta dei contratti dell'1.12.2005, 8.11.2007, 22.7.2009, 9.12.2013 e 22.1.2014 pagina 9 di 11 correntista, a sua volta risultante dall'espunzione, rispetto al saldo banca iniziale di € 251.283,58, dell'importo di € 2.692,05 addebitato in relazione all'applicazione illegittima delle c.m.s.).
Quanto, poi, alla “commissione per la meSA a disposizione di fondi” (D.I.F.), la relativa censura merita accoglimento solo limitatamente al profilo dell'omeSA pronuncia, essendo infondata nel merito.
Infatti, dalla documentazione in atti, e segnatamente dai contratti del 9.12.2013 e del 22.01.2014 - la cui valida pattuizione, per quanto detto sinora, non può essere revocata in dubbio - la commissione in parola risulta definita come “corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi su aperture di credito per elasticità di caSA, per anticipi vari e per finanziamenti estero in € e divisa, calcolato trimestralmente in proporzione all'importo ed alla durata dell'affidamento tempo per tempo occorso.”
e fiSAta nella misura dello 0,471 %.
Né, d'altra parte, possono trovare accoglimento i rilievi in ordine alla percentuale di applicazione, in concreto, della commissione in parola, invero inidonei a sconfeSAre quanto fin qui osservato e co- munque generici, al punto da non consentire neppure, in ipotesi, l'approfondimento istruttorio richiesto dagli appellanti.
Infine, neppure può dirsi violato il disposto di cui all'art. 118 T.U.B., relativo alla modifica unila- terale delle condizioni contrattuali ed alle modalità di comunicazione delle stesse al cliente;
infatti, nel caso di specie, la clausola relativa alla D.I.F. non costituisce il frutto di una modifica unilaterale della
Banca, quanto, in realtà, della pattuizione di una condizione contrattuale espreSAmente e bilate- ralmente accettata, al di là del contenuto del contratto originario.
In conclusione, la censura è superata, dovendosi confermare sul punto la decisione impugnata, pur con la precisazione che non è dato ravvisare alcun profilo di illegittimità della commissione in parola, in quanto espreSAmente e validamente pattuita nei relativi contratti di apertura di credito.
Alla luce delle ragioni esposte, a fronte dell'accoglimento di talune censure, tuttavia inidonee alla riforma integrale della sentenza, ed in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, a parere di questa Corte è opportuno disporre la compensazione parziale, nella misura di ½, delle spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di c.t.u., ponendo la restante parte a carico dell'appellata banca.
Le spese legali sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri (tra minimi e medi) fiSAti dal
D.M. 147/22, in vigore dal 23 ottobre 2022, con riferimento allo scaglione di valore compreso tra €
52.001,00 e € 260.000,00 in relazione all'importo del saldo del c/c così come accertato all'esito del giudizio.
Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata, in quanto sfornita dei relativi presupposti, in relazione al pur parziale accoglimento di talune doglianze degli appellanti.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello pro- posto, con atto di citazione notificato in data 27.6.2022, da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1478/2022, emeSA il 25.05.2022 e pubblicata in pari data dal Parte_3
Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, tra gli appellanti e l'accoglie per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_1
impugnata, così provvede:
1°) accerta che il saldo del conto corrente n. 3095969, al 31.12.2014, era pari ad € 199.875,43 a debito della correntista;
2°) condanna l'appellata a rimborsare agli appellanti la metà delle spese legali del Controparte_1
doppio grado di giudizio, liquidate nell'intero, per il primo grado, in complessivi € 11.018,00, di cui €
518,00 per esborsi ed € 10.500,00 per compenso professionale e, per il presente grado d'appello, in complessivi € 10.804,00, di cui € 804,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dichiara compensata tra le parti l'altra metà delle spese legali del doppio grado di giudizio;
4°) compensa per la metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in primo grado, ponendo la restante parte a carico della banca appellata;
5°) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata.
Così decisa il 12 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Contratto di c/c di corrispondenza, con allegate condizioni economiche sottoscritte da contratto di Parte_1 apertura o aperture di credito a valere sul predetto c/c, con allegate condizioni economiche sottoscritte da - Parte_1 estratti di c/c dal II trimestre 2001 a tutto il III trimestre 2004, in uno allo "scalare” e riepilogo movimenti;
- estratto di c/c al
31/12/2004 in uno allo "scalare" e riepilogo movimenti;
- estratto di c/c al 31/12/2005 in uno allo "scalare” e riepilogo movimenti;
- estratto di c/c al 31/03/2006 in uno allo "scalare” e riepilogo movimenti;
- estratto di c/c al 30/09/2006 in uno allo “scalare” e riepilogo movimenti;
- copia delle fidejussioni prestate nel tempo, con eventuali modifiche.