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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 425 2024
Oggi,10/02/2025 alle ore 9,30, innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi per la parte attrice Parte_1
l'avv. Pagliacci il quale conclude come da note conclusive e discute la causa
Per la parte convenuta Controparte_1
[...]
L'avvocato Pierantozzi, il quale conclude come da note conclusive e discute la causa
Il Giudice dato atto di quanto sopra, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, si ritira in camera di consiglio e decide la causa depositando contestuale sentenza integrale alle ore 15,15.
Ascoli Piceno, 10/02/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Antonio Pagliacci
Attore opponente
Contro
Il sig. (c.f. in qualità di titolare e legale Controparte_1 C.F._2
rapp.te della società , Controparte_2
Avv. Stefano Pierantozzi
Convenuto opposto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 48/24 del 30.01.2024 in qualità di titolare e legale rapp.te della società Controparte_2
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo
[...]
Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare illegittimo, nullo e privo di efficacia il ricorso depositato in cancelleria ed il pedissequo decreto nr. 48/2024 del
30.1.2024 e nr. 126/2024 RG emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno e notificato a mezzo della posta elettronica certificata il 31.01.2024 per i motivi di cui in premessa e da intendersi qui integralmente ritrascritti;
DICHIARARE in via preliminare l'inesistenza del credito in capo alla Società Controparte_2
e la conseguente illegittimità della rivendicazione di cui al ricorso per
[...]
decreto ingiuntivo;
nel merito DICHIARARE come non dovuta la somma vantata dalla Società nei confronti dell'Arch. per Controparte_2 Parte_1
i motivi esposti in premessa;
con vittoria delle spese e delle competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la Società contestando la Controparte_2
domanda di parte opponente, così concludendo: Confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l'architetto a pagare alla Pt_1 [...]
la somma di € 14.312,30 oltre interessi come da domanda, spese della Controparte_1
procedura di ingiunzione liquidate in €. 840,00 per compensi, €. 145,50 per spese,
oltre il 15% per spese generali, iva e cpa e comunque in ogni caso, accertata l'esistenza dell'obbligazione e l'inadempimento della parte opponente, condannare l'Architetto a pagare alla la somma di € 14.312,30 Pt_1 Controparte_1
oltre interessi.
In ogni caso con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni e procedutosi a discussione, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc.
Motivi della decisione a) Con il presente giudizio viene contestato il diritto dell'opposta di pagare somme da questa ultime versate quale parte debitrice invia solidale con la parte opposta. - L'opponente preliminarmente eccepisce la carenza di legittimazione attiva dell'opposta in quanto il credito rivendicato non sarebbe, in effetti, nella titolarità
della Società bensì della TA Controparte_2
individuale Angelini Roberto.
Tale assunto difensivo sarebbe comprovato dal fatto che parte nel procedimento che si concluse con la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno con il nr. 1119/2016 vede quale parte la TA individuale;
così come il verbale di mediazione Controparte_1
soggetto giuridico partecipante dalla TA . Controparte_1
Sul punto, la società opposta, deduce che cedeva il proprio credito Controparte_1
alla a mezzo PEC del 23 ottobre 2023, come da atto di Controparte_2
cessione del 31.7.23.
Ai sensi dell'art. 1264 cc la cessione del credito ha efficacia nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o l'ha notificata.
Va indicato, inoltre, che l'art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. 5869/14).
E' altresì principio giurisprudenziale noto quello secondo cui la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. come condizione per il perfezionamento della cessione del credito, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale,
può concretarsi anche nell'atto di citazione o in qualsivoglia altra manifestazione di volontà compiuta nel corso del giudizio, idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass.
8397/97). Secondo l'appena principio giurisprudenziale, e tenuto conto delle asserzioni difensive e dei documenti prodotti in atti (comunicazione pec del 23.10.23 ed atto di cessione), è evidente che l'opposta abbia manifestato al debitore la propria volontà
nel corso del processo di comunicare la mutata titolarità del diritto in proprio favore.
L'eccezione, pertanto, va respinta.
b) Nel merito, l'opposta per fondare la propria posizione creditoria allega di aver compiuto un pagamento del debito previsto in via solidale, agendo in regresso per ottenere la restituzione della quota parte spettante al condebitore.
Dal suo canto l'opponente, sul punto, contesta che comunque il credito dell'opposta sia quello preteso.
Occorre evidenziare come l'art. 1294 cc prevede che i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. È indubbia la qualità di condebitore dell'opponente in quanto risulta dal titolo in questione;
così come va evidenziato come nel titolo nulla venga stabilito in ordine ad eventuali ripartizioni di somme tra i condebitori, per cui, secondo la citata normativa, le parti opponente ed opposto del presente processo vanno dichiarate debitori solidali.
Occorre ora esaminare se l'opposta ha versato al terzo creditore le somme effettivamente spettanti nonchè la congruità delle stesse in ordine a quanto stabilito nei titoli.
La sentenza 1119/16 nel dispositivo di sentenza, così come emendato dall'ordinanza di correzione, prevede: la condanna delle parti oggi in causa della somma di euro
4.707,31 iva ed interessi legali per un Condominio nonché euro 3.668,69 oltre iva nonché interessi legali per altro Condominio;
la condanna delle parti oggi in causa alla refusione delle spese di lite per complessivi euro 10.000,00, oltre esborsi per euro
949.84, oltre spese forfettarie, oltre le spese di c.t.u. per euro 5.505,88. Appurato ciò, appare evidente che quanto preteso dalla parte opposta sia effettivamente quanto dovuto dall'opponente quale coobbligato in via solidale, tenuto anche conto di eventuali versamenti eseguiti nelle more dall'opposto. Ciò emerge chiaramente dai conteggi derivanti dagli importi contenuti nei titoli, da cui si possono desumere attraverso operazione matematica, le somme dovute dal condebitore solidale.
L'assunto difensivo di parte opposta appare, altresì, confortato dalla documentazione in atti che attesta l'effettivo esborso eseguito dall'opposta in favore del terzo creditore, fatto che legittima l'azione di regresso ex art. 1299 cc. L'opposta ha prodotto i titoli di pagamento con cui ha provveduto ai pagamenti.
L'opposizione, pertanto, va respinta ed il decreto opposto va confermato in ogni sua parte. Va altresì dichiarato che l'opposta ha fornito la prova del proprio diritto di credito, essendo stato provato l'effettivo pagamento del debito complessivo e l'insussistenza di fatti estintivi del debito da parte dell'opponente.
c) Va parimenti respinta la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla parte opposta.
Come è noto, la domanda ex art. 96 cpc va ricondotta in termini di sussistenza di elementi diretti a configurare un abuso del processo da parte del soggetto che promuove azione giudiziaria, intendendosi per tale il comportamento di colui che agisca o resista in giudizio pur essendo consapevole, con malafede, dolo o quantomeno colpa grave, della infondatezza delle proprie pretese, con pregiudizio sia per la controparte che per il buon andamento della giustizia, o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione (Cass. 24649/19).
Nel caso di specie, il rigetto della domanda di parte attrice è avvenuto in virtù di una valutazione interpretativa di un complesso rapporto sussistente tra le parti;
l'attore opponente, comunque, ha fornito elementi al tribunale per valutare la propria domanda, ma tali elementi sono stati ritenuti insufficienti secondo un apprezzamento interpretativo.
Va quindi escluso, nel caso di specie, che possa rinvenirsi il c.d. abuso del processo, con conseguente insussistenza dei presupposti per la declaratoria ex art. 96 cpc.
d) Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente trattate e del rigetto della domanda di lite temeraria, vanno liquidate in euro 4.000,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
respinge l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto opposto.
condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_2
le spese di lite che liquida in euro 4.000,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori
[...]
di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 10/02/2025
Il Giudice
Roberto Ricci