Ordinanza cautelare 13 settembre 2025
Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 17/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2025, proposto da
Mohan Singh, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Sartini e Alessandro Pettinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno in data 14 aprile 2025 in riferimento alla pratica n. P-AP/L/Q/2025/100500, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso per lavoro stagionale, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa IM De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente, con deposito in data 11 febbraio 2026, ha allegato e documentato che l’Amministrazione, successivamente al riesame disposto con ordinanza n. 176/2025, ha provveduto al rilascio del nulla osta al lavoro;
- sulla scorta di ciò, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite;
- per tali ragioni, all’udienza camerale del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti sulla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che l’avvenuto rilascio del nulla osta determini la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa azionata, come pure desumibile dalle allegazioni di parte;
Ritenuto che le spese del giudizio vadano poste a carico delle Amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo e che la liquidazione tiene conto del fatto che l’iniziale rigetto, come evidenziato con l’ordinanza cautelare n. 176/2025, è dipeso anche dalla circostanza che le osservazioni del ricorrente e la correlata documentazione non sono state esaminate dall’Amministrazione perché giunte in ritardo rispetto al termine concesso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. presso la Prefettura di Ascoli Piceno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 600,00 (seicento/00), oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM IG, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
IM De TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM De TI | Renata MM IG |
IL SEGRETARIO