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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5389/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 5389/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), nato ad [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Augusta, Via Luigi Calabresi n. 12, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 90, presso lo studio dell'avv. Maria Guerci e dell'avv. Tommaso Serra, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._2
Via Luigi Calabresi, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle n. 26, presso lo studio dell'avv. Salvatore Piccione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero (visto del 16/1/2023)
***
All'udienza del 25/6/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate, con concessione dei termini di legge ridotti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso del 28/11/2022, ritualmente notificato a chiedeva a CP_1 Parte_1
questo Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale dalla moglie, con la quale aveva contratto pagina 1 di 4 matrimonio celebrato con rito civile in Augusta, il giorno 4/7/2013 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Augusta (Atto n. 20, P.
1. Uff. 1, Anno 2013).
Ha esposto che dall'unione nasceva il figlio (ad Augusta, il 7/4/2011) e che il matrimonio Per_1
entrava progressivamente in crisi a causa della condotta della moglie, la quale si dimostrava insensibile verso le necessità affettive e materiali del marito e assumeva una condotta contraria all'obbligo di assistenza fisica e morale con particolare violazione dell'obbligo di collaborazione al ménage familiare.
In particolare, esponeva che la moglie era legata morbosamente alla propria famiglia d'origine e che quando si era ammalata di tumore al seno, la stessa si era rifugiata presso la propria famiglia d'origine escludendolo dalla propria vita.
Deduceva che la mancanza di affectio maritalis e di dialogo ed armonia tra i coniugi spingeva la moglie ad accettare il trasferimento lavorativo dello stesso presso che ciò lo aveva Parte_2
determinato infine a proporre il ricorso per separazione dalla moglie;
che la moglie si era appropriata del 50% del saldo attivo del conto corrente cointestato in essere su di €8.050,00 alimentato CP_2
esclusivamente dalle sue entrate lavorative.
Su tali premesse, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie e disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare. Chiedeva altresì che l'assegnazione a sé del garage o in subordine che dichiararsi il suo esclusivo diritto di godimento in forza del titolo di proprietà.
Il ricorrente offriva inoltre di versare un assegno di mantenimento pari a € 400,00 per il figlio minore
, oltre alle spese straordinarie al 50%. Per_1
Con comparsa di risposta depositata in data 24/2/2023, si costituiva la quale CP_1 contestava le deduzioni del marito chiedendo l'addebito della separazione allo stesso per essersi disinteressato dei bisogni della moglie, specie durante la fase della malattia, e di aver intrattenuto una relazione extraconiugale. Ciò premesso, chiedeva la declaratoria invocata disponendo l'affido condiviso del minore con collocazione presso la stessa e con assegnazione a sé della casa coniugale. In ordine al regime di visite padre e figlio, contestava la richiesta di ritenendo CP_1 Parte_1
più opportuno che il minore trascorresse con il padre non più di uno o due pomeriggi settimanali (nel rispetto dei suoi tempi di studio presso il doposcuola), con possibilità di cenare con il padre e rientro per il pernotto presso la madre. In punto economico, la resistente chiedeva disporsi a carico del marito il versamento della somma di €1.100,00 a titolo di mantenimento per sè e per il figlio oltre il 50% delle spese straordinarie e disporsi altresì a carico esclusivo dello stesso le rate del mutuo gravante sulla casa familiare nonché il pagamento delle rate del finanziamento contratto dal ricorrente con Findomestic.
pagina 2 di 4 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/3/2023, il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e ritenuto la necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c., affidava a entrambi i genitori il figlio minore collocandolo presso la madre cui assegnava la casa familiare;
regolava il diritto di Per_1
visita del padre al figlio secondo liberi accordi tra le parti, fermo restando che in caso di disaccordo il padre potrà vederlo e tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 19 e a fine settimana alterni dalle 16 del sabato alle 20 della domenica. In punto economico, disponeva a carico di l'obbligo di versare alla moglie l'assegno di €700,00 per il mantenimento della Parte_1
stessa e del figlio, con rivalutazione annua in base agli indici Istat. Infine, poneva a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno le spese straordinarie relative al figlio disponendo che l'assegno unico venga interamente percepito dalla resistente. Infine, disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
La causa è stata ulteriormente istruita con il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. e in seguito, il ricorrente formulava domanda di immediata pronunzia sullo status cui la resistente non opponeva.
All'udienza cartolare del 25/6/2024, la causa veniva quindi assunta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di (20+20) di cui all'art. 190 c.p.c., sulla sola domanda in punto di stato civile. xxx
Le parti concordano sulla loro separazione cosicché deve senza indugio pronunciarsi in conformità
(Cass. Sez. VI- I 31.8.2017 n. 20666; Cass. Sez. VI 1.8.2014 n. 17567; Cass. Sez. VI - I Ordinanza
22.6.2012 n. 10484).
Ed invero le allegazione delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la loro convivenza sia divenuta intollerabile tanto da essere cessata prima della proposizione del ricorso senza essere stata più ripresa.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma, c.c. per pronunciare la separazione personale delle parti.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande, come da separata ordinanza.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Augusta per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così dispone:
pagina 3 di 4 dichiara, ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e unitisi in matrimonio in Augusta il 04/7/2013 (atto trascritto al
[...] CP_1
n. 20, Parte I, Uff. 1, Anno 2013); manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Augusta, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso, in Siracusa il 5/3/2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 5389/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), nato ad [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Augusta, Via Luigi Calabresi n. 12, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 90, presso lo studio dell'avv. Maria Guerci e dell'avv. Tommaso Serra, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._2
Via Luigi Calabresi, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Necropoli Grotticelle n. 26, presso lo studio dell'avv. Salvatore Piccione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero (visto del 16/1/2023)
***
All'udienza del 25/6/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni come in atti precisate, con concessione dei termini di legge ridotti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso del 28/11/2022, ritualmente notificato a chiedeva a CP_1 Parte_1
questo Tribunale la pronuncia della separazione giudiziale dalla moglie, con la quale aveva contratto pagina 1 di 4 matrimonio celebrato con rito civile in Augusta, il giorno 4/7/2013 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Augusta (Atto n. 20, P.
1. Uff. 1, Anno 2013).
Ha esposto che dall'unione nasceva il figlio (ad Augusta, il 7/4/2011) e che il matrimonio Per_1
entrava progressivamente in crisi a causa della condotta della moglie, la quale si dimostrava insensibile verso le necessità affettive e materiali del marito e assumeva una condotta contraria all'obbligo di assistenza fisica e morale con particolare violazione dell'obbligo di collaborazione al ménage familiare.
In particolare, esponeva che la moglie era legata morbosamente alla propria famiglia d'origine e che quando si era ammalata di tumore al seno, la stessa si era rifugiata presso la propria famiglia d'origine escludendolo dalla propria vita.
Deduceva che la mancanza di affectio maritalis e di dialogo ed armonia tra i coniugi spingeva la moglie ad accettare il trasferimento lavorativo dello stesso presso che ciò lo aveva Parte_2
determinato infine a proporre il ricorso per separazione dalla moglie;
che la moglie si era appropriata del 50% del saldo attivo del conto corrente cointestato in essere su di €8.050,00 alimentato CP_2
esclusivamente dalle sue entrate lavorative.
Su tali premesse, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie e disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare. Chiedeva altresì che l'assegnazione a sé del garage o in subordine che dichiararsi il suo esclusivo diritto di godimento in forza del titolo di proprietà.
Il ricorrente offriva inoltre di versare un assegno di mantenimento pari a € 400,00 per il figlio minore
, oltre alle spese straordinarie al 50%. Per_1
Con comparsa di risposta depositata in data 24/2/2023, si costituiva la quale CP_1 contestava le deduzioni del marito chiedendo l'addebito della separazione allo stesso per essersi disinteressato dei bisogni della moglie, specie durante la fase della malattia, e di aver intrattenuto una relazione extraconiugale. Ciò premesso, chiedeva la declaratoria invocata disponendo l'affido condiviso del minore con collocazione presso la stessa e con assegnazione a sé della casa coniugale. In ordine al regime di visite padre e figlio, contestava la richiesta di ritenendo CP_1 Parte_1
più opportuno che il minore trascorresse con il padre non più di uno o due pomeriggi settimanali (nel rispetto dei suoi tempi di studio presso il doposcuola), con possibilità di cenare con il padre e rientro per il pernotto presso la madre. In punto economico, la resistente chiedeva disporsi a carico del marito il versamento della somma di €1.100,00 a titolo di mantenimento per sè e per il figlio oltre il 50% delle spese straordinarie e disporsi altresì a carico esclusivo dello stesso le rate del mutuo gravante sulla casa familiare nonché il pagamento delle rate del finanziamento contratto dal ricorrente con Findomestic.
pagina 2 di 4 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/3/2023, il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e ritenuto la necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c., affidava a entrambi i genitori il figlio minore collocandolo presso la madre cui assegnava la casa familiare;
regolava il diritto di Per_1
visita del padre al figlio secondo liberi accordi tra le parti, fermo restando che in caso di disaccordo il padre potrà vederlo e tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 19 e a fine settimana alterni dalle 16 del sabato alle 20 della domenica. In punto economico, disponeva a carico di l'obbligo di versare alla moglie l'assegno di €700,00 per il mantenimento della Parte_1
stessa e del figlio, con rivalutazione annua in base agli indici Istat. Infine, poneva a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno le spese straordinarie relative al figlio disponendo che l'assegno unico venga interamente percepito dalla resistente. Infine, disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
La causa è stata ulteriormente istruita con il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. e in seguito, il ricorrente formulava domanda di immediata pronunzia sullo status cui la resistente non opponeva.
All'udienza cartolare del 25/6/2024, la causa veniva quindi assunta in decisione con assegnazione dei termini ridotti di (20+20) di cui all'art. 190 c.p.c., sulla sola domanda in punto di stato civile. xxx
Le parti concordano sulla loro separazione cosicché deve senza indugio pronunciarsi in conformità
(Cass. Sez. VI- I 31.8.2017 n. 20666; Cass. Sez. VI 1.8.2014 n. 17567; Cass. Sez. VI - I Ordinanza
22.6.2012 n. 10484).
Ed invero le allegazione delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la loro convivenza sia divenuta intollerabile tanto da essere cessata prima della proposizione del ricorso senza essere stata più ripresa.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma, c.c. per pronunciare la separazione personale delle parti.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande, come da separata ordinanza.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Augusta per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così dispone:
pagina 3 di 4 dichiara, ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e unitisi in matrimonio in Augusta il 04/7/2013 (atto trascritto al
[...] CP_1
n. 20, Parte I, Uff. 1, Anno 2013); manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Augusta, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso, in Siracusa il 5/3/2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Veronica Milone
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