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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Udienza predibattimentale: compete al giudice rinnovare l’omessa notifica alla persona offesaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 3 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sLl rlccrso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE tij_Si412 DI TORRE ANNUNZIATA iei confronti di: ST NI nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del 09/09/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA la relazione svolta dai Caos era A.TTILIO MARI;
:atta la requisitoria scritta da! Procuratore generale, che ha concluso per 'annullamento senza rlrivio de provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 326 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torre Annunziata - nell'ambito del procedimento penale incardinato nei confronti di NI Mastellone per il reato previsto dall'art.189 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e all'esito dell'udienza predibattimentale - ha dichiarato l'assenza dell'imputato e, contestuairnente, ha rinviato all'udienza del 16/12/2025, disponendo che l'Ufficio di Procura provvedesse a notificare il decreto di citazione nei confronti della persona offesa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo l'abnormità del suddetto provvedimento Ha dedotto che i! Tribunale„ anziché invitare il p.m. in udienza a integrare il decreto di citazione con la specificazione del nominativo della persona offesa (non indicato) ovvero a provvedere egli stesso a operare tale integrazione e a notificare decreto al suddetto soggetto, aveva delegato il p.m. a eseguire la relativa notifica. Ha quindi dedotto che la relativa determinazione era abnorme e affetta da violazione di legge in riferimento agli artt.552, 554-bis, comma secondo, 420, comma secondo e 143, disp.att:, cod.proc.pen.. Ha dedotto che il giudice avrebbe ritenuto che la rinnovazione della notificazione fosse di competenza del giudicante nel solo caso in cui il p.m. vi avesse provveduto senza buon esito e non nel caso in cui tale notifica fosse stata completamente omessa;
che tale interpretazione del giudice non trovava addentellati in alcuna norma del cod.proc.pen. ed era tale da determinare, quanto meno, una indebita stasi del procedimento;
ben potendo il giudice invitare il p.m. a integrare il decreto di citazione con l'indicazione della persona offesa, peraltro individuabile d'ufficio da parte dello stesso giudice, e provvedendo quindi direttamente alla relativa notifica. Ha esposto come non vi fossero ragioni per non applicare ie previsioni di cui all'art.554-bis„ comma 1 e 143, disp.att., cod.proc.pen. in ordine alla competenza a disporre i rinnovi delle notifiche omesse o non andate a buon 94iti fine;
richiamando, sul punto, la relazione redatta 'Ufficio del Massimario e dei Ruolo sulla valenza da attribuire al suddetto articolo, di nuova introduzione;
ha Quindi chiesto cE annullare l'ordinanza impugnata con rinvio ad altro giudice per nuovo esame. 2 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che 4 nella categoria degli atti definibili come abnormi e denunciabili sotto tale aspetto mediante ricorso per cessazione it rientrano quelli adottati in carenza Oi potere e definibili come affetti da abnormità "strutturale" nonché quelli caratterizzati da una abnormità di tipo funzionale, in quanto tali da determinare una indebita stasi per effetto di una regressione del procedimento non conforme rispetto alle norme processuali di riferimento (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275; Sez. 2, n, 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830). Dovendosi altresì riievare che, nell'ambito del therna decidendum devoluto alla Corte di Cessazione, i'abnormità dell'atto costituisce patologia rilevabile anche d'ufficio (Sez. 3, n. 34683 dei 14/09/2021, Welscher, Rv. 282159). 3. Nel caso in esame, i;
provvedimento denunciato per abnormità, adottato nell'ambito dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, regolata dall'art.554-bis cod.proc.pen. (introdotto dall'art.32, cornma 1, lett,d), d.igs. 10 ottobre 2022, n.150), premettendo che l'Ufficio di Procura non aveva provveduto a notificare il decreto di citazione nei confronti della persona offesa, ha incaricato il p.m. del relativo adempimento senza disporre che la notifica medesima avvenisse da parte dei giudice stesso. 4. Va quindi osservato che, nel quadro normativo anteriore rispetto all'entrata in vigore O& diigs. 10 ottobre 2022 ; n.150, in base all'arresto espresso da Sez. U, n 28807 de 29/05/2002, Manca, Rv. 221999, era stato enunciato il principio in base al quale, nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen,, il giudice del dibattimento dovesse provvedere egli stesso a rinnovare ia notifica e non potesse disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione dei processo;
si sarebbe configurato come abnorme. 3 Il principio, in punto di competenza al rinnovo della notifica, era stato ribadito nelle successive pronunce della giurisprudenza di legittimità, pur essendo stato smentito — sia pure con orientamento non unanime - ii dato attinente alla abnormità del provvedimento di restituzione, in quanto detto provvedimento, indipendentemente dalla corretta o meno applicazione dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del quale «negli atti preliminari ai dibattimento, H tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare ia citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente»), è comunque espressione dei poteri riconosciuti al giudice e non avrebbe determinato la stasi del procedimento, ben potendo pubblico ministero rinnovare la notificazione dell'avviso, essendo stato sottolineato che l'illegittimità di un provvedimento non giustifica di per sé la sua impugnabilità in nome delia categoria dell'abnormità, che altrimenti si risolverebbe in un agevole escamotage per eludere il disposto dell'art. 568 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2463:3 dei 17/07/2020, Bonculescu, Rv. 279668; Sez. 4, n. 27027 del 27/04/2015, Cernat, Rv. 263867); pur registrandosi anche pronunce di segno contrario e da ritenere adesive all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (in particolare, Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, Tourè, Rv. 283389, relativo al processo di fronte ai giudice di pace). 5. La fondatezza del ricorso deve, peraltro, essere valutata alla luce del quadro normativo deterrninatos per effetto dell'entrata in vigore del citato etlgs. n.150 del 2022 e, in particolare, del nuovo testo del citato art.554- bis cod.proc.pen., contenente le disposizioni in materia di udienza di comparizione predibattirnentale a seguito di citazione diretta, celebrata in camera di consiglio con la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore, ii cui comma secondo prevede che «il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità», con previsione che deve intendersi pacificamente applicabile, data la ratic. della (isposizione, anche agii avvisi e alle notificazioni delle quali sia stata ravvisata la totale omissione. 1.1 Consegueitdee che il legislatore della riforma . ha attribuito ai giudice dell'udienza predibattimentaie„ in quanto giudice che interviene negli atti preliminari ai dibattimento, la competenza funzionale a disporre .la rinnovazione delle citazioni necessarie, lasciando inalterato l'art.143, disp.att., cod.proc.pen,, la Cui rilevanza sistematica era stata già espressamente sottolineata nella citata pronuncia Manca delle Sezioni Unite. 4 6. Di specifico rilievo, ai fini di una corretta ermeneusi della nuova disciplina, sono altresì le considerazioni espresse nella relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo sui dlos. 10 ottobre 2022, n.150, trile par.3.1) «L'art. 554-bis cod. proc, pen. demanda al giudice della udienza predibattimentale la verifica della regolare costituzione delle parti - da operare alla stregua della nuova disciplina in terna di assenza- al cui esito compete allo stesso giudice ordinare la regolarizzazione_ Il secondo comma della disposizione prescrive che, in caso di nullità di ogni atto a contenuto comunicativo (avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni), il giudice ne ordini la rinnovazione. Si pone fine, in tal modo, ad un indirizzo invalso nella prassi che aveva alimentato un contrasto, ad oggi ancor vivo in giurisprudenza, in ordine alle conseguenze del provvedimento con cui il giudice abbia ordinato, invece la restituzione degli atti al pubblico ministero per vizi di notifica, perché sia questi a provvedere ai relativi incombenti». 7. Sulla base degli elementi testuali desurnibili dal complesso delle disposizioni contenute nell'art.554-bis, cod.procpen., deve quindi ritenersi che il legislatore abbia inteso concentrare di fronte ai giudice dell'udienza predibattimentale tutte le attività attinenti alla corretta costituzione delle parti oltre che, sotto diverso aspetto, alla compiuta identificazione dell'imputazione ; individuando altresì in modo specifico i singoli casi in cui è consentita la restituzione degli att al pubblico ministero (ovvero quello previsto dal comma quinto, in caso in mancata enunciazione dell'imputazione in forma chiara e precisa e quello previsto dal comma sesto, in caso di mancata contestazione dei fatti e delle circostanze aggravanti secondo quanto emergente tra gli atti), nel cui ambito non rientra quello attinente alle omissioni di notifica del decreto di citazione a 8. Deve quindi ritenersi che l'ordinanza impugnata non solo sia affetta da violazione di legge ma presenti anche i caratteri dell'abnormità strutturale e funzionale poiché4 ha determinato un'indebita regressione del procedimento, in ragione della presenza di una disposizione normativa che contempla uno specifico strumento volto a rimuovere nella fase dibattimentale l'eventuale causa di nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa;
dovendosi ricniamare anche il principio dettato da Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008 ; Battistella, la quale ha espressamente riconosciuto che '‘... alla luce dei principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza ioqico-cronologica" (nello stesso sostanziale senso, Sez. U, n. 26 dei 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094), 9. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti ai Tribunale di Torre Annunziata, per l'ulteriore corso. Così deciso 1'11 dicembre 2025 Il Consigliere estensore
:atta la requisitoria scritta da! Procuratore generale, che ha concluso per 'annullamento senza rlrivio de provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 326 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torre Annunziata - nell'ambito del procedimento penale incardinato nei confronti di NI Mastellone per il reato previsto dall'art.189 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e all'esito dell'udienza predibattimentale - ha dichiarato l'assenza dell'imputato e, contestuairnente, ha rinviato all'udienza del 16/12/2025, disponendo che l'Ufficio di Procura provvedesse a notificare il decreto di citazione nei confronti della persona offesa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo l'abnormità del suddetto provvedimento Ha dedotto che i! Tribunale„ anziché invitare il p.m. in udienza a integrare il decreto di citazione con la specificazione del nominativo della persona offesa (non indicato) ovvero a provvedere egli stesso a operare tale integrazione e a notificare decreto al suddetto soggetto, aveva delegato il p.m. a eseguire la relativa notifica. Ha quindi dedotto che la relativa determinazione era abnorme e affetta da violazione di legge in riferimento agli artt.552, 554-bis, comma secondo, 420, comma secondo e 143, disp.att:, cod.proc.pen.. Ha dedotto che il giudice avrebbe ritenuto che la rinnovazione della notificazione fosse di competenza del giudicante nel solo caso in cui il p.m. vi avesse provveduto senza buon esito e non nel caso in cui tale notifica fosse stata completamente omessa;
che tale interpretazione del giudice non trovava addentellati in alcuna norma del cod.proc.pen. ed era tale da determinare, quanto meno, una indebita stasi del procedimento;
ben potendo il giudice invitare il p.m. a integrare il decreto di citazione con l'indicazione della persona offesa, peraltro individuabile d'ufficio da parte dello stesso giudice, e provvedendo quindi direttamente alla relativa notifica. Ha esposto come non vi fossero ragioni per non applicare ie previsioni di cui all'art.554-bis„ comma 1 e 143, disp.att., cod.proc.pen. in ordine alla competenza a disporre i rinnovi delle notifiche omesse o non andate a buon 94iti fine;
richiamando, sul punto, la relazione redatta 'Ufficio del Massimario e dei Ruolo sulla valenza da attribuire al suddetto articolo, di nuova introduzione;
ha Quindi chiesto cE annullare l'ordinanza impugnata con rinvio ad altro giudice per nuovo esame. 2 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che 4 nella categoria degli atti definibili come abnormi e denunciabili sotto tale aspetto mediante ricorso per cessazione it rientrano quelli adottati in carenza Oi potere e definibili come affetti da abnormità "strutturale" nonché quelli caratterizzati da una abnormità di tipo funzionale, in quanto tali da determinare una indebita stasi per effetto di una regressione del procedimento non conforme rispetto alle norme processuali di riferimento (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275; Sez. 2, n, 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830). Dovendosi altresì riievare che, nell'ambito del therna decidendum devoluto alla Corte di Cessazione, i'abnormità dell'atto costituisce patologia rilevabile anche d'ufficio (Sez. 3, n. 34683 dei 14/09/2021, Welscher, Rv. 282159). 3. Nel caso in esame, i;
provvedimento denunciato per abnormità, adottato nell'ambito dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, regolata dall'art.554-bis cod.proc.pen. (introdotto dall'art.32, cornma 1, lett,d), d.igs. 10 ottobre 2022, n.150), premettendo che l'Ufficio di Procura non aveva provveduto a notificare il decreto di citazione nei confronti della persona offesa, ha incaricato il p.m. del relativo adempimento senza disporre che la notifica medesima avvenisse da parte dei giudice stesso. 4. Va quindi osservato che, nel quadro normativo anteriore rispetto all'entrata in vigore O& diigs. 10 ottobre 2022 ; n.150, in base all'arresto espresso da Sez. U, n 28807 de 29/05/2002, Manca, Rv. 221999, era stato enunciato il principio in base al quale, nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall'art. 552, comma 3, cod. proc. pen,, il giudice del dibattimento dovesse provvedere egli stesso a rinnovare ia notifica e non potesse disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione dei processo;
si sarebbe configurato come abnorme. 3 Il principio, in punto di competenza al rinnovo della notifica, era stato ribadito nelle successive pronunce della giurisprudenza di legittimità, pur essendo stato smentito — sia pure con orientamento non unanime - ii dato attinente alla abnormità del provvedimento di restituzione, in quanto detto provvedimento, indipendentemente dalla corretta o meno applicazione dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del quale «negli atti preliminari ai dibattimento, H tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare ia citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente»), è comunque espressione dei poteri riconosciuti al giudice e non avrebbe determinato la stasi del procedimento, ben potendo pubblico ministero rinnovare la notificazione dell'avviso, essendo stato sottolineato che l'illegittimità di un provvedimento non giustifica di per sé la sua impugnabilità in nome delia categoria dell'abnormità, che altrimenti si risolverebbe in un agevole escamotage per eludere il disposto dell'art. 568 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2463:3 dei 17/07/2020, Bonculescu, Rv. 279668; Sez. 4, n. 27027 del 27/04/2015, Cernat, Rv. 263867); pur registrandosi anche pronunce di segno contrario e da ritenere adesive all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (in particolare, Sez. 1, n. 20772 del 04/03/2022, Tourè, Rv. 283389, relativo al processo di fronte ai giudice di pace). 5. La fondatezza del ricorso deve, peraltro, essere valutata alla luce del quadro normativo deterrninatos per effetto dell'entrata in vigore del citato etlgs. n.150 del 2022 e, in particolare, del nuovo testo del citato art.554- bis cod.proc.pen., contenente le disposizioni in materia di udienza di comparizione predibattirnentale a seguito di citazione diretta, celebrata in camera di consiglio con la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore, ii cui comma secondo prevede che «il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità», con previsione che deve intendersi pacificamente applicabile, data la ratic. della (isposizione, anche agii avvisi e alle notificazioni delle quali sia stata ravvisata la totale omissione. 1.1 Consegueitdee che il legislatore della riforma . ha attribuito ai giudice dell'udienza predibattimentaie„ in quanto giudice che interviene negli atti preliminari ai dibattimento, la competenza funzionale a disporre .la rinnovazione delle citazioni necessarie, lasciando inalterato l'art.143, disp.att., cod.proc.pen,, la Cui rilevanza sistematica era stata già espressamente sottolineata nella citata pronuncia Manca delle Sezioni Unite. 4 6. Di specifico rilievo, ai fini di una corretta ermeneusi della nuova disciplina, sono altresì le considerazioni espresse nella relazione dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo sui dlos. 10 ottobre 2022, n.150, trile par.3.1) «L'art. 554-bis cod. proc, pen. demanda al giudice della udienza predibattimentale la verifica della regolare costituzione delle parti - da operare alla stregua della nuova disciplina in terna di assenza- al cui esito compete allo stesso giudice ordinare la regolarizzazione_ Il secondo comma della disposizione prescrive che, in caso di nullità di ogni atto a contenuto comunicativo (avvisi, citazioni, comunicazioni e notificazioni), il giudice ne ordini la rinnovazione. Si pone fine, in tal modo, ad un indirizzo invalso nella prassi che aveva alimentato un contrasto, ad oggi ancor vivo in giurisprudenza, in ordine alle conseguenze del provvedimento con cui il giudice abbia ordinato, invece la restituzione degli atti al pubblico ministero per vizi di notifica, perché sia questi a provvedere ai relativi incombenti». 7. Sulla base degli elementi testuali desurnibili dal complesso delle disposizioni contenute nell'art.554-bis, cod.procpen., deve quindi ritenersi che il legislatore abbia inteso concentrare di fronte ai giudice dell'udienza predibattimentale tutte le attività attinenti alla corretta costituzione delle parti oltre che, sotto diverso aspetto, alla compiuta identificazione dell'imputazione ; individuando altresì in modo specifico i singoli casi in cui è consentita la restituzione degli att al pubblico ministero (ovvero quello previsto dal comma quinto, in caso in mancata enunciazione dell'imputazione in forma chiara e precisa e quello previsto dal comma sesto, in caso di mancata contestazione dei fatti e delle circostanze aggravanti secondo quanto emergente tra gli atti), nel cui ambito non rientra quello attinente alle omissioni di notifica del decreto di citazione a 8. Deve quindi ritenersi che l'ordinanza impugnata non solo sia affetta da violazione di legge ma presenti anche i caratteri dell'abnormità strutturale e funzionale poiché4 ha determinato un'indebita regressione del procedimento, in ragione della presenza di una disposizione normativa che contempla uno specifico strumento volto a rimuovere nella fase dibattimentale l'eventuale causa di nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa;
dovendosi ricniamare anche il principio dettato da Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008 ; Battistella, la quale ha espressamente riconosciuto che '‘... alla luce dei principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza ioqico-cronologica" (nello stesso sostanziale senso, Sez. U, n. 26 dei 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094), 9. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti ai Tribunale di Torre Annunziata, per l'ulteriore corso. Così deciso 1'11 dicembre 2025 Il Consigliere estensore