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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 17502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da con gli avvocati Ludovica Amenta e Luca Amenta Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. Il ricorrente:
− ha chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendente di Persona_1
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− ha rappresentato come segue la linea di discendenza: “… l'odierno ricorrente è discendente del sig. ovvero ovvero ovvero Persona_1 Persona_2 Persona_2 cittadino italiano, nato nel Comune di AN (Provincia di Bergamo-Italia) Persona_3 in data 13.02.1839, figlio di e , così e come risulta dall'estratto di Persona_4 Persona_5 certificato di nascita, che si allega (doc. 3);
3. che il sig. ovvero Persona_1 [...] ovvero ovvero mai è stato naturalizzata Persona_2 Persona_2 Persona_3 cittadino brasiliano, in ossequio alla circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del
[...]
, così conservando la cittadinanza italiana, trasmessa ai suoi discendenti senza CP_1 interruzioni, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di
Giustizia e Pubblica Sicurezza brasiliano, con apostilla n. 3222479 del 11.12.2024 (doc. 4);
4. che in data 12.02.1871 il sig. ovvero ovvero Persona_1 Persona_2 ovvero ha contratto matrimonio nel Comune di Casirate Persona_2 Persona_6
D'DD (Provincia di Bergamo-Italia) con la sig.ra (doc.5), dalla cui Persona_7 unione è nato a [...]-Brasile) in data 19.10.1888 il sig. (doc.6), Persona_8 anch'esso cittadino italiano per il fatto di essere nato da padre cittadino italiano;
5. che in data
16.01.1909 il sig. ha contratto matrimonio a Brusque (SC-Brasile) con la sig.ra Persona_8 (doc.7), dalla cui unione è nato a [...] -Brasile) in data 05.01.1921 il Controparte_2 sig. (doc.8), anch'esso cittadino italiano per il fatto di essere nato da padre Parte_2 cittadino italiano;
6. che in data 21.12.1939 il sig. ha contratto matrimonio a Parte_2
Brusque (SC-Brasile) con la sig.ra (doc.9), dalla cui unione è nata a [...]_9
(SC -Brasile) la sig.ra (doc.10), anch'essa cittadina italiana per il fatto di Persona_10 essere nata da padre cittadino italiano;
7. che in data 18.11.1967 la sig.ra Persona_10 ha contratto matrimonio a Brusque (SC-Brasile) con il sig. (doc.11), dalla cui Persona_11 unione è nato a [...]-Brasile) in data 13.09.1968 il sig. (doc12), odierno Persona_12 ricorrente, anch'esso cittadino italiano per il fatto di essere nato da madre cittadina italiana;
8. che in data 17.06.1992 il sig. ha contratto matrimonio a Brusque (SC-Brasile) con Persona_12 la sig.ra (doc.13), dalla cui unione è nato a [...]-Brasile) in data Parte_3
15.06.2001 il sig. (doc14), odierno ricorrente, anch'esso cittadino italiano per il Parte_1 fatto di essere nato da padre cittadino italiano;
…”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dal ricorrente, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano del ricorrente, nato a [...] il Persona_1
13.2.1389 (doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per questi motivi
1. Dichiara che è cittadino italiano. Parte_1
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 18.9.2025
Il giudice
Christian Colombo