Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 13 giugno 2023
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 16/12/2025, n. 22650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22650 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22650/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14541/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14541 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Dbi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente dei Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome, Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Maria Laura Piovano e Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini e Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Azienda Sanitaria Locale CN1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Martina Peano e Manuela Cravero, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Bruna Bogetti, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Azienda Sanitaria Locale CN2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Annamaria Spina, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
Regione Autonoma Valle D’Aosta, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituite in giudizio;
nei confronti
I.M. Medical S.a.s. di VA NI & C., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni;
- del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dell’Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019;
- per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute); della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute); della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute); della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze); dell’Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l’anno 2019; dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022; dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni citate con la normativa costituzionale ed europea.
2. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.12.2022:
- della Determinazione dirigenziale A1400A del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ATTO DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022; della comunicazione della precedente Determinazione; della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24 novembre 2022;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 dell’ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 dell’ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 dell’ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 dell’ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 dell’ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 dell’ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 dell’ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 dell’ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 dell’ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 dell’ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 dell’ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 dell’ASL VCO;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
3. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.2.2023:
- della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria, unitamente all’Allegato 1 e 2; della comunicazione della precedente Determinazione;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: della DGR n. 1118 del 14 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0201027 del 14 novembre 2022) dell’ASL Umbria 1; della DGR n. 1773 del 15 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0228783 dell’11 novembre 2022) dell’ASL Umbria 2; della DGR n. 366 dell’11 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0249447 dell’11 novembre 2022) dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; della DGR n. 145 del 10 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0249005 dell’11 novembre 2022) dell’Azienda Ospedaliera di Terni;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
4. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.2.2023:
- della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all’Allegato A;
- per quanto occorrer possa, delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, dell’ASL 01 EZ NA L’AQUILA; Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, dell’ASL 01 EZ NA L’AQUILA; Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019dell’ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 dell’ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, dell’ASL 03 PESCARA; Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 dell’ASL 03 PESCARA; Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 dell’ASL 04 TERAMO; Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 dell’ASL 04 TERAMO; relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce ‘BA0210 – Dispositivi medici’ del modello CE consolidato regionale (999) dell’anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di tutti i provvedimenti già gravati con ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni sopra indicate;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. LO FU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- con il ricorso introduttivo del giudizio, la Società ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale, a fini dell’annullamento, tra l’altro, il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, il decreto del 6.10.2022 del Ministro della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”, nonché l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 181 del 7.11.2019, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- la parte ha assegnato la fondatezza del ricorso a plurimi motivi di doglianza, come di seguito compendiati: 1.A. “ Violazione dell’art. 77 della Costituzione per mancanza del «nesso di interrelazione funzionale» tra decreto-legge e legge di conversione, quale presupposto della sequenza delineata dall’art. 77, secondo comma, Cost. ”; 1.B. “ Violazione dell’art. 77 della Costituzione per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77, secondo comma, Cost. ”; 1.C. “ Violazione degli artt. 41 e 11 della Costituzione e artt. 101 e 102 TFUE ”; 1.D. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 42 e 43 della Costituzione e dell’art. 1 del Protocollo 1 CEDU ”; 1.E. “ Violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione ”; 1.F. “ Violazione dell’art. 97 della Costituzione e art. 1, c. 2 bis, L. 241/90 ”; 1.G. “ Violazione dell’art. 3 della Costituzione ”; 1.H. “ Violazione di legge per violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 5 TUE e art. 32 Cost. ”; 1.I. “ Violazione del principio eurounitario e nazionale del legittimo affidamento ”; 1.L. “ Violazione del principio di certezza del diritto, immanente alla giuridicità dell’ordinamento ”; 2.A. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 32, 41, 42, 43, 53, 77, 97 e 117 Cost., degli artt. 3, 7, 22 L. 241/90, degli artt. 30, 35, 94, 97, 103, 106 D. Lgs. 50/2016, degli artt. 2, 10, 28, 86, 74, 113 D. Lgs. 163/2006, dell’art. 1, c. 1, lett ccc), L. 11/2016. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ”; 2.B. “ Violazione di legge per violazione delle norme sulla prescrizione e, segnatamente, dell’art. 2948 c.c. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ”; 3.A. “ Violazione di legge per violazione degli artt. 2, 3, 11, 41, 42, 43, 53, 77e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 L. 241/90, dell’art. 9 ter D.L. 78/2015. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ” (in riferimento all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 181 del 7.11.2019, nonché alla circolare n. 22413 del 29.7.2019); 3.B. “ Violazione di legge per violazione degli 2, 3, 11, 41, 42, 43, 53, 77e 97 Cost., degli artt. 1, 3, 7 L. 241/90, dell’art. 9 ter D.L. 78/2015. Violazione di legge per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, difetto di istruttoria, sviamento di potere, cattivo uso di potere ” (per quanto concerne il decreto del 6.7.2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze); 3.C. “ Illegittimità propria per violazione del comma 9 dell’art. 9-ter del D.L.78/2015 e dell’art. 17 della L. 400/1988, conseguente eccesso di potere. Violazione di legge per contraddittorietà rispetto al D.L. n. 78/2015 convertito in L. 152/2015. Illegittimità per illogicità, genericità e indeterminatezza del provvedimento. Illegittimità derivata per derivazione da atto illegittimo ” (con riguardo al decreto del 6.10.2022 adottato dal Ministro della Salute);
- con una serie di ricorsi per motivi aggiunti, la medesima Società ricorrente ha successivamente impugnato i decreti con cui le Regioni, ai sensi dell’art. 9- ter , comma 9- bis , del D. L. n. 78/2015, come convertito dalla L. n. 125/2015, hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti;
- si sono costituite nel presente giudizio le Amministrazioni intimate come in epigrafe indicate;
- all’udienza del 5.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
2. Considerato che:
- con memoria depositata in data 31.10.2025, la Società ricorrente ha rappresentato che, “ Come consentito dall’art. 7, D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, la ricorrente ha versato in favore delle Regioni Abruzzo, Piemonte e Umbria la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, precedentemente impugnati, delle suddette regioni ”, così assolvendo “ integralmente i propri obblighi di pagamento previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 ”;
- l’allegata circostanza, come anche chiarito espressamente dal difensore della Società istante all’udienza del 5.12.2025, va intesa come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di tutti i ricorsi azionati, manifestando un evidente venir meno dell’interesse di parte attrice a un pronunciamento di merito in riferimento al contenzioso de quo ;
3. Rilevato che:
- alla luce di quanto precede, tutti i ricorsi promossi dalla parte in questa sede, sia principale che per motivi aggiunti, vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- in punto di spese di giudizio, il Tribunale reputa congruo disporne l’integrale compensazione tra tutti i contendenti, tenuto conto in ogni caso della complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese al contenzioso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
LO FU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO FU | TO RU |
IL SEGRETARIO