Ordinanza collegiale 27 settembre 2021
Sentenza 25 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 27/09/2021, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2021
N. 00461/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2017, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Bava, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Valentina Autiero in Mestre, via Antonio Olivi 2;
contro
INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Sede Provinciale di Venezia in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Aldo Tagliente, Filippo Doni e Sergio Aprile, con domicilio eletto presso l’avvocato Filippo Doni, nella sede sita in Venezia, Dorsoduro 3500/D;
per la condanna
dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale in favore dei ricorrenti del trattamento di fine servizio, quale superstiti di -OMISSIS-, vittima del terrorismo, previo accertamento della spettanza della speciale elargizione prevista dalla legge n. 302 del 1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di INPS;
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 – tenuta in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che il ricorso potrebbe risultare inammissibile per difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., potendo invece sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario;
Rilevato infatti che i ricorrenti - genitori e aventi causa del figlio, -OMISSIS-, -OMISSIS-dell’Esercito, caduto in -OMISSIS-, ove era impegnato nell’ambito dell’operazione “ -OMISSIS- ”, in seguito ad uno scontro a fuoco con le milizie ribelli locali, e dichiarato vittima del terrorismo - chiedono la condanna dell’Istituto resistente al pagamento del trattamento di fine servizio (T.F.S.), in virtù dell’applicazione dei benefici e delle maggiorazioni di cui all’art. 2 e 3 L. n. 206 del 2004, di cui reclamano la spettanza;
Ritenuto che per consolidata giurisprudenza “ le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione prevista dalle leggi, in favore di varie categorie di soggetti legislativamente individuati (vittime del dovere, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alle leggi n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e n. 206 del 2004), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari si configura quale vero e proprio diritto soggettivo, essendo la Pubblica Amministrazione priva di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità - circoscritti alla qualificazione dell'evento come riconducibile ad uno di quelli tipici - sia con riferimento all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge (TAR Lazio, Sezione Prima Ter, n. 2150 del 18 febbraio 2020) ” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 26 novembre 2020, n. 653).
Ritenuto che la qualificazione della posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari, familiari del defunto (Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4568), non muta allorché sia controversa (oltre alla prescrizione del diritto) la spettanza dell’elargizione richiesta in ragione della particolare natura del pregresso rapporto lavorativo del loro dante causa (avendo l’Istituto eccepito che il militare, volontario in ferma breve all’epoca del decesso, non possa essere considerato titolare di un rapporto di impiego e non abbia perciò titolo all’erogazione del T.F.S.);
Ritenuto che, nella fattispecie esaminata, l’oggetto del giudizio appare polarizzato attorno all’accertamento del presupposto diritto all’erogazione delle provvidenza previste per le vittime del terrorismo, secondo un’interpretazione del contesto normativo, prospettata dai ricorrenti, volta ad “ assicurare in concreto quella prestazione generalizzata che la legge prevede anche a chi teoricamente ne sarebbe escluso, e che deve trovare, ex art. 3, 36 e 38 Cost., una via interpretativa per evitare quella ingiustificata disparità di trattamento che si realizzerebbe escludendo il caso in esame da una prestazione assicurata eccezionalmente anche ai lavoratori autonomi ” (cfr. memoria del 10 dicembre 2020), prospettazione che giunge, a ben vedere, a prescindere del tutto dalla natura del pregresso rapporto lavorativo del militare;
Ritenuto di dover assegnare alle parti dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) assegna alle parti dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private indicate nella presente ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.