TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6776/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BRAVACCIO Parte_1 C.F._1
RI (C.F. ) e dell'Avv. BRAVACCIO CARMELA C.F._2
( ); C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. QUAGLIATA Controparte_1 P.IVA_1
ND (C.F. ) e dell'Avv. (C.F. ); C.F._4 C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1749/2020, depositata in Cancelleria l'11.05.2020, che ha rigettato la domanda avanzata dall'odierno appellante per difetto di prova e condannato lo stesso alla rifusione delle spese di giudizio, per aver erroneamente valutato i mezzi istruttori raccolti in corso di causa, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in particolare in merito alla valutazione circa l'attendibilità dei testi escussi ed il raggiungimento della prova relativa alla pretesa azionata dall' . L'appellante, censurando la valutazione del materiale istruttorio svolta dal Giudicante di Pt_1 prime cure, ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con accoglimento della propria domanda e condanna alle spese di lite.
3. Si costituiva in giudizio onde resistere all'appello la concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, evidenziando le contraddizioni e le genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della notifica dell'atto di citazione in appello (19.11.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado depositata il 11.05.2020 e non notificata e della sospensione feriale dei termini, e della sua procedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 26.11.2020 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Va parimenti ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui pienamente si aderisce, in virtù del quale secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
pagina 2 di 8 contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018). Nel caso in esame, infatti, risultano chiaramente individuate le censure mosse alla sentenza di prime cure e le modifiche richieste dall'appellante.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI – L, ord. n. 37272 del 29.11.2021).
Ancora in via preliminare va chiarito che in merito a tutto quanto non abbia formato oggetto di appello e che non è stato riproposto ovvero che non dipenda dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero dal Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato, ancorché con le integrazioni motivazionali di cui in seguito.
[.. In punto di diritto, occorre evidenziare che l'appellante ha agito in prime cure nei confronti della invocando la responsabilità contrattuale derivante dal contratto di somministrazione e CP_2 che nel presente grado di giudizio ha censurato la valutazione effettuata dal Giudicante di prime cure ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. del materiale probatorio in atti e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali.
In punto di diritto, la responsabilità da inadempimento dell'obbligazione ex art. 1218 c.c. non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, in quanto è fatta salva la possibilità per il debitore di provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
pagina 3 di 8 Pur dovendo, quindi, il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento, colui che si assume danneggiato ha sempre l'onere di dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del soggetto ritenuto inadempiente ed il danno di cui chiede il risarcimento, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire (ex plurimis, Cass. civ., Sez.
III, 09.05.2024, n. 12760, per cui “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto “assorbimento” del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova “evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno”; nello stesso senso anche Cass. civ. n. 2114/2024; Cass. civ., n. 20904/2013).
Ne consegue che è onere del creditore individuare la condotta assunta foriera del pregiudizio subito, mentre spetta al debitore dimostrare l'inesistenza di tale inadempimento o l'inidoneità dello stesso ad assurgere a causa del danno lamentato, secondo il principio della maggiore vicinanza della prova.
Nel caso in esame, va evidenziato che risulta pacifico ed incontestato tra le parti il rapporto di somministrazione di energia elettrica in virtù del contratto in corso. È altrettanto pacifico che gli sbalzi e/o interruzione di energia elettrica in astratto integrano un inadempimento da parte della società somministrante, tenuto conto che il contratto di somministrazione pone a carico del somministrante l'obbligo di fornire energia elettrica unitamente a quello di garantire all'utente una quota determinante e costante nel tempo della stessa (cd. impegno di potenza).
In materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'attore è tenuto ad allegare l'inadempimento nonché a dimostrare l'evento di danno ed il nesso di causalità, viceversa il convenuto deve provare di aver fatto quanto possibile al fine di evitare il danno ovvero la propria mancanza di colpa.
Ebbene, l' ha allegato che dal giorno 06.07.2015 al 09.07.2015 si erano verificati “inspiegabilmente Pt_1
e senza alcun preavviso, continui sbalzi di tensione ed interruzioni della fornitura di energia elettrica”.
pagina 4 di 8 A sostegno della domanda attorea sono stati sentiti i testi e Testimone_1 Testimone_2 moglie dell'attore, nonché per parte convenuta il teste , dovendosi specificare che Testimone_3 parte appellante si duole in questa sede dell'erronea valutazione delle suddette testimonianze.
Confermando quanto deciso dal primo Giudice, si ritiene che in base all'istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio non sia emersa una prova certa in ordine all'esistenza di sbalzi di tensione nel periodo intercorrente tra il 6 e il 9 luglio 2015 né in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra i suddetti eventi e i danni lamentati.
Ed invero, è principio consolidato e pacifico in giurisprudenza che “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti;
né il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto di documenti o di altre deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume per implicito dagli argomenti addotti a sostegno della decisione” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04 marzo 1981, n. 1272; Cassazione civile, sez. lav., 04 maggio 1979, n. 2565).
L'operato del primo Giudice nella valutazione dei fatti in relazione ai mezzi istruttori (testimonianze inattendibili e la prova fornita dalla convenuta) assunti in corso di giudizio non risulta, quindi, passibile di censura alcuna ma, anzi, risulta pienamente condivisibile, in quanto la motivazione che ha condotto al convincimento in merito al rigetto della domanda attorea appare pienamente supportata dalle argomentazioni logico - giuridiche espresse nella impugnata pronuncia, motivazione fondata correttamente sulle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado e sulla valutazione delle predette.
Nella valutazione della prova testimoniale la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc) e di natura soggettiva (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I,
30.09.2023, n. 8988).
pagina 5 di 8 Nel caso in esame, peraltro, giova evidenziare che le prove testimoniali hanno dato esiti contrapposti, avendo il teste di parte convenuta, odierna appellata, dichiarato che al proprio intervento risultava tutto regolare e che alcun guasto sulla linea poteva essere constatato, con significative ricadute in merito alla raggiunta prova del nesso di causalità.
Ora, la giurisprudenza di merito ha più volte evidenziato che, in caso di dichiarazioni testimoniali opposte e contrastanti, il Giudice deve confrontare le deposizioni rese analizzandone la credibilità e valutandole liberamente secondo il proprio prudente apprezzamento e deve verificare l'attendibilità dei testi alla luce di una serie di circostanze quali la vicinanza alla parte, la conoscenza dei fatti, la specificità delle informazioni fornite, l'età e il grado culturale, oltre che tenendo conto dell'intrinseca congruenza di ciascuna e la loro coerenza con altri elementi di prova presentati nel corso del processo (cfr. ex multis, Tribunale di Torino, Sez. III, 13.06.2024, n. 3476; Corte d'Appello di Napoli,
Sez. VIII, 14/04/2023, n. 1699; Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav., 25/01/2019, n. 207).
Con riferimento ai testimoni di parte attrice, le dichiarazioni della teste moglie dell , Tes_2 Pt_1 non possono essere reputate attendibili nutrendo la stessa un chiaro interesse nell'esito della lite, in quanto, pur coniugata in regime di separazione dei beni, vive stabilmente nell'immobile in cui si sarebbero verificati i danni di cui l'attore chiede il ristoro.
Ad ogni modo, la testimonianza della appare generica e lacunosa, al pari di quella della Tes_2
dal momento che le testimoni si limitano a riferire di “alcuni sbalzi” avvenuti soltanto nella Tes_1 sera del 9 luglio 2015 (invero, la si limita a dichiarare che una sera di luglio era presente Tes_1 nell'abitazione dell'appellante) e che le luci e gli elettrodomestici si spegnevano e si accendevano.
Ancora, la non ha riferito di aver constatato alcun danno riportato, limitandosi a riferire in Tes_1 maniera del tutto apodittica ed aspecifica che i danni sussistevano in conseguenza dello sbalzo ma di non aver potuto constatare ciò personalmente (cfr. verbale di udienza del 22.05.2019: “sui capi 7 e 8 e
9 dell'atto di citazione nulla posso riferire in quanto non presente ma posso confermare che i detti impianti subirono danni in quanto presente quando si verificarono gli sbalzi di tensione e le interruzioni causarono danni ai beni indicati”). Viceversa, la sentita all'udienza del 17.09.2019, ha riferito che gli impianti domotico Tes_2 ed antintrusione non avrebbero più funzionato a seguito di tale evento, avendo provato ad utilizzarli ma di tale evenienza non risulta alcun ulteriore riscontro, né risulta che la sussistenza di tali danni fosse stata contestata al tecnico.
pagina 6 di 8 Ancora, il teste di parte convenuta , sopraggiunto nell'immediatezza dei fatti per Testimone_3 cui è causa, ha dichiarato di aver effettuato un intervento sulla sola cassetta esterna, circostanza questa pacifica e non contestata tra le parti, e che dall'esame della stessa non risultava alcuna irregolarità sulla linea elettrica, confermando peraltro il verbale di intervento redatto a seguito del reclamo presentato dall' , nel quale lo stesso ha dato atto della regolarità della tensione (cfr. Pt_1 verbale di udienza del 22.05.2019: “sul capo 2 il teste risponde “è vero”, tutto risultava regolare. Sono intervenuto insieme al collega, sulla cassetta stradale per ispezionare e la tensione risultava regolare, come da scheda che mi viene esibita e che ho predisposto personalmente e che sottoscrivo”).
Dalle risultanze probatorie, tenuto conto della genericità delle dichiarazioni delle testimoni attoree, non può dirsi raggiunta alcuna prova in merito all'effettivo verificarsi dell'abbassamento di tensione, risultando del tutto divergenti le dichiarazioni in merito alla tipologia di intervento effettuato dal tecnico che, secondo le testimoni di parte attrice, avrebbe spostato il cavo di alimentazione su un'altra linea.
Ad ogni modo, pur volendo considerare provato quale unico episodio di sbalzo di tensione quello del 09.07.2015, va rilevato che non risulta provato né il nesso causale con i danni lamentati né le conseguenze dannose, essendosi la parte limitata a depositare in atti la fattura rilasciata dalla
[...] per la sostituzione dell'impianto.
Considerato che
grava sul danneggiato la prova degli Pt_2 esborsi sostenuti e del danno riportato ai sensi dell'art. 2697 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha rilevato l'insufficienza probatoria a detti fini della fattura commerciale che ha formazione unilaterale, non risultando la stessa non accompagnati da quietanza volta a dimostrare l'effettivo pagamento ovvero da qualsivoglia altro documento a supporto (ex multis, Cass. n. 3293/2018). La fattura deve essere valutata dal Giudice, ai fini della prova del danno subito, unitamente agli altri elementi che siano stati acquisiti nel corso dell'istruttoria, nel caso di specie manchevoli risultando generiche le dichiarazioni della ed inattendibili le dichiarazioni della apparendo peraltro poco Tes_1 Tes_2 verosimile che lo sbalzo di tensione abbia provocato un danno tale da rendere necessaria l'integrale sostituzione degli impianti domotico ed antintrusione.
Tenuto conto di quanto premesso, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza resa in prime cure con emendata motivazione.
pagina 7 di 8 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificati dal d.m. 13.08.2022 n. 147.
7. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, I Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Nola n. 1749/2020, depositata in Cancelleria l'11.05.2020, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. Nola n.
1749/2020, depositata in Cancelleria l'11.05.2020, con emendata motivazione;
b) Condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 procuratore p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge;
d) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, il 30/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 6776/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BRAVACCIO Parte_1 C.F._1
RI (C.F. ) e dell'Avv. BRAVACCIO CARMELA C.F._2
( ); C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. QUAGLIATA Controparte_1 P.IVA_1
ND (C.F. ) e dell'Avv. (C.F. ); C.F._4 C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 1749/2020, depositata in Cancelleria l'11.05.2020, che ha rigettato la domanda avanzata dall'odierno appellante per difetto di prova e condannato lo stesso alla rifusione delle spese di giudizio, per aver erroneamente valutato i mezzi istruttori raccolti in corso di causa, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in particolare in merito alla valutazione circa l'attendibilità dei testi escussi ed il raggiungimento della prova relativa alla pretesa azionata dall' . L'appellante, censurando la valutazione del materiale istruttorio svolta dal Giudicante di Pt_1 prime cure, ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con accoglimento della propria domanda e condanna alle spese di lite.
3. Si costituiva in giudizio onde resistere all'appello la concludendo per il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, evidenziando le contraddizioni e le genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
4. In via preliminare, va dato atto della tempestività dell'appello proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della notifica dell'atto di citazione in appello (19.11.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado depositata il 11.05.2020 e non notificata e della sospensione feriale dei termini, e della sua procedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c., dal momento che l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 26.11.2020 nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Va parimenti ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui pienamente si aderisce, in virtù del quale secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
pagina 2 di 8 contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018). Nel caso in esame, infatti, risultano chiaramente individuate le censure mosse alla sentenza di prime cure e le modifiche richieste dall'appellante.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI – L, ord. n. 37272 del 29.11.2021).
Ancora in via preliminare va chiarito che in merito a tutto quanto non abbia formato oggetto di appello e che non è stato riproposto ovvero che non dipenda dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero dal Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato, ancorché con le integrazioni motivazionali di cui in seguito.
[.. In punto di diritto, occorre evidenziare che l'appellante ha agito in prime cure nei confronti della invocando la responsabilità contrattuale derivante dal contratto di somministrazione e CP_2 che nel presente grado di giudizio ha censurato la valutazione effettuata dal Giudicante di prime cure ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. del materiale probatorio in atti e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali.
In punto di diritto, la responsabilità da inadempimento dell'obbligazione ex art. 1218 c.c. non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, in quanto è fatta salva la possibilità per il debitore di provare “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
pagina 3 di 8 Pur dovendo, quindi, il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento, colui che si assume danneggiato ha sempre l'onere di dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del soggetto ritenuto inadempiente ed il danno di cui chiede il risarcimento, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire (ex plurimis, Cass. civ., Sez.
III, 09.05.2024, n. 12760, per cui “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto “assorbimento” del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova “evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno”; nello stesso senso anche Cass. civ. n. 2114/2024; Cass. civ., n. 20904/2013).
Ne consegue che è onere del creditore individuare la condotta assunta foriera del pregiudizio subito, mentre spetta al debitore dimostrare l'inesistenza di tale inadempimento o l'inidoneità dello stesso ad assurgere a causa del danno lamentato, secondo il principio della maggiore vicinanza della prova.
Nel caso in esame, va evidenziato che risulta pacifico ed incontestato tra le parti il rapporto di somministrazione di energia elettrica in virtù del contratto in corso. È altrettanto pacifico che gli sbalzi e/o interruzione di energia elettrica in astratto integrano un inadempimento da parte della società somministrante, tenuto conto che il contratto di somministrazione pone a carico del somministrante l'obbligo di fornire energia elettrica unitamente a quello di garantire all'utente una quota determinante e costante nel tempo della stessa (cd. impegno di potenza).
In materia di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'attore è tenuto ad allegare l'inadempimento nonché a dimostrare l'evento di danno ed il nesso di causalità, viceversa il convenuto deve provare di aver fatto quanto possibile al fine di evitare il danno ovvero la propria mancanza di colpa.
Ebbene, l' ha allegato che dal giorno 06.07.2015 al 09.07.2015 si erano verificati “inspiegabilmente Pt_1
e senza alcun preavviso, continui sbalzi di tensione ed interruzioni della fornitura di energia elettrica”.
pagina 4 di 8 A sostegno della domanda attorea sono stati sentiti i testi e Testimone_1 Testimone_2 moglie dell'attore, nonché per parte convenuta il teste , dovendosi specificare che Testimone_3 parte appellante si duole in questa sede dell'erronea valutazione delle suddette testimonianze.
Confermando quanto deciso dal primo Giudice, si ritiene che in base all'istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio non sia emersa una prova certa in ordine all'esistenza di sbalzi di tensione nel periodo intercorrente tra il 6 e il 9 luglio 2015 né in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra i suddetti eventi e i danni lamentati.
Ed invero, è principio consolidato e pacifico in giurisprudenza che “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti;
né il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto di documenti o di altre deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume per implicito dagli argomenti addotti a sostegno della decisione” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04 marzo 1981, n. 1272; Cassazione civile, sez. lav., 04 maggio 1979, n. 2565).
L'operato del primo Giudice nella valutazione dei fatti in relazione ai mezzi istruttori (testimonianze inattendibili e la prova fornita dalla convenuta) assunti in corso di giudizio non risulta, quindi, passibile di censura alcuna ma, anzi, risulta pienamente condivisibile, in quanto la motivazione che ha condotto al convincimento in merito al rigetto della domanda attorea appare pienamente supportata dalle argomentazioni logico - giuridiche espresse nella impugnata pronuncia, motivazione fondata correttamente sulle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado e sulla valutazione delle predette.
Nella valutazione della prova testimoniale la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc) e di natura soggettiva (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I,
30.09.2023, n. 8988).
pagina 5 di 8 Nel caso in esame, peraltro, giova evidenziare che le prove testimoniali hanno dato esiti contrapposti, avendo il teste di parte convenuta, odierna appellata, dichiarato che al proprio intervento risultava tutto regolare e che alcun guasto sulla linea poteva essere constatato, con significative ricadute in merito alla raggiunta prova del nesso di causalità.
Ora, la giurisprudenza di merito ha più volte evidenziato che, in caso di dichiarazioni testimoniali opposte e contrastanti, il Giudice deve confrontare le deposizioni rese analizzandone la credibilità e valutandole liberamente secondo il proprio prudente apprezzamento e deve verificare l'attendibilità dei testi alla luce di una serie di circostanze quali la vicinanza alla parte, la conoscenza dei fatti, la specificità delle informazioni fornite, l'età e il grado culturale, oltre che tenendo conto dell'intrinseca congruenza di ciascuna e la loro coerenza con altri elementi di prova presentati nel corso del processo (cfr. ex multis, Tribunale di Torino, Sez. III, 13.06.2024, n. 3476; Corte d'Appello di Napoli,
Sez. VIII, 14/04/2023, n. 1699; Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav., 25/01/2019, n. 207).
Con riferimento ai testimoni di parte attrice, le dichiarazioni della teste moglie dell , Tes_2 Pt_1 non possono essere reputate attendibili nutrendo la stessa un chiaro interesse nell'esito della lite, in quanto, pur coniugata in regime di separazione dei beni, vive stabilmente nell'immobile in cui si sarebbero verificati i danni di cui l'attore chiede il ristoro.
Ad ogni modo, la testimonianza della appare generica e lacunosa, al pari di quella della Tes_2
dal momento che le testimoni si limitano a riferire di “alcuni sbalzi” avvenuti soltanto nella Tes_1 sera del 9 luglio 2015 (invero, la si limita a dichiarare che una sera di luglio era presente Tes_1 nell'abitazione dell'appellante) e che le luci e gli elettrodomestici si spegnevano e si accendevano.
Ancora, la non ha riferito di aver constatato alcun danno riportato, limitandosi a riferire in Tes_1 maniera del tutto apodittica ed aspecifica che i danni sussistevano in conseguenza dello sbalzo ma di non aver potuto constatare ciò personalmente (cfr. verbale di udienza del 22.05.2019: “sui capi 7 e 8 e
9 dell'atto di citazione nulla posso riferire in quanto non presente ma posso confermare che i detti impianti subirono danni in quanto presente quando si verificarono gli sbalzi di tensione e le interruzioni causarono danni ai beni indicati”). Viceversa, la sentita all'udienza del 17.09.2019, ha riferito che gli impianti domotico Tes_2 ed antintrusione non avrebbero più funzionato a seguito di tale evento, avendo provato ad utilizzarli ma di tale evenienza non risulta alcun ulteriore riscontro, né risulta che la sussistenza di tali danni fosse stata contestata al tecnico.
pagina 6 di 8 Ancora, il teste di parte convenuta , sopraggiunto nell'immediatezza dei fatti per Testimone_3 cui è causa, ha dichiarato di aver effettuato un intervento sulla sola cassetta esterna, circostanza questa pacifica e non contestata tra le parti, e che dall'esame della stessa non risultava alcuna irregolarità sulla linea elettrica, confermando peraltro il verbale di intervento redatto a seguito del reclamo presentato dall' , nel quale lo stesso ha dato atto della regolarità della tensione (cfr. Pt_1 verbale di udienza del 22.05.2019: “sul capo 2 il teste risponde “è vero”, tutto risultava regolare. Sono intervenuto insieme al collega, sulla cassetta stradale per ispezionare e la tensione risultava regolare, come da scheda che mi viene esibita e che ho predisposto personalmente e che sottoscrivo”).
Dalle risultanze probatorie, tenuto conto della genericità delle dichiarazioni delle testimoni attoree, non può dirsi raggiunta alcuna prova in merito all'effettivo verificarsi dell'abbassamento di tensione, risultando del tutto divergenti le dichiarazioni in merito alla tipologia di intervento effettuato dal tecnico che, secondo le testimoni di parte attrice, avrebbe spostato il cavo di alimentazione su un'altra linea.
Ad ogni modo, pur volendo considerare provato quale unico episodio di sbalzo di tensione quello del 09.07.2015, va rilevato che non risulta provato né il nesso causale con i danni lamentati né le conseguenze dannose, essendosi la parte limitata a depositare in atti la fattura rilasciata dalla
[...] per la sostituzione dell'impianto.
Considerato che
grava sul danneggiato la prova degli Pt_2 esborsi sostenuti e del danno riportato ai sensi dell'art. 2697 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha rilevato l'insufficienza probatoria a detti fini della fattura commerciale che ha formazione unilaterale, non risultando la stessa non accompagnati da quietanza volta a dimostrare l'effettivo pagamento ovvero da qualsivoglia altro documento a supporto (ex multis, Cass. n. 3293/2018). La fattura deve essere valutata dal Giudice, ai fini della prova del danno subito, unitamente agli altri elementi che siano stati acquisiti nel corso dell'istruttoria, nel caso di specie manchevoli risultando generiche le dichiarazioni della ed inattendibili le dichiarazioni della apparendo peraltro poco Tes_1 Tes_2 verosimile che lo sbalzo di tensione abbia provocato un danno tale da rendere necessaria l'integrale sostituzione degli impianti domotico ed antintrusione.
Tenuto conto di quanto premesso, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza resa in prime cure con emendata motivazione.
pagina 7 di 8 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificati dal d.m. 13.08.2022 n. 147.
7. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale, I Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Nola n. 1749/2020, depositata in Cancelleria l'11.05.2020, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. Nola n.
1749/2020, depositata in Cancelleria l'11.05.2020, con emendata motivazione;
b) Condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 procuratore p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00, per compensi professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge;
d) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, il 30/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
pagina 8 di 8