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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/09/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2356/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2356/2025 promosso da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CALENZO BARBARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 12/06/2025;
- rilevato che dalla relazione, ora terminata, sono nati i figli nato a Modena in [...]_1
1.3.2010 (C.F. ) e nato a [...] in data [...] (C.F. C.F._3 Persona_2
); C.F._4
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 15 settembre 2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
pagina 1 di 4 che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Affidare i figli minori nato a [...] in data [...], CF Persona_1
e nato a [...] in data [...], CF C.F._3 Persona_2
, minorenni e non economicamente autosufficienti ad entrambi i genitori in C.F._4 regime di affido condiviso, con collocazione dei medesimi presso l'abitazione della madre sita in
Modena Via Taggia n.34 presso la quale avranno la residenza anagrafica.
Il signor ha già lasciato detta abitazione e si è trasferito in un'abitazione di sua proprietà sita Per_1 in Via Vaciglio centro n.785 a Modena
2. I genitori e di comune accordo eserciteranno la responsabilità genitoriale, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli medesimi e prenderanno le decisioni destinate ad incidere sulla loro vita, formazione, istruzione, educazione e salute;
Limitatamente alle decisioni su questioni ordinarie, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3. I figli staranno con il padre un week end a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino, almeno, alla domenica sera ore 20:00, allorquando il padre li riaccompagnerà a casa della madre e staranno, altresì, con il padre un giorno infrasettimanale (indicativamente mercoledì con pernottamento). Le parti, che si impegnano nella gestione dei minori a garantirsi reciprocamente la massima disponibilità, danno atto che tale regolamentazione ha carattere puramente indicativo e che potrà subire variazioni, previo accordo tra le stesse. I ragazzi i, poi, trascorreranno le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre ore 18:00 con un genitore e dal 30 dicembre sera al 6 gennaio con l'altro genitore;
il periodo delle vacanze pasquali alternativamente con la mamma ed il papà. Negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre. Durante le vacanze estive potranno trascorrere almeno due settimane anche non consecutive con il padre. I genitori si impegnano a comunicarsi il periodo di vacanze prescelto entro il 30 del mese di aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre;
la turnazione di cui sopra verrà mantenuta anche in occasione delle festività nazionali.
Per tutto ciò che concerne la gestione dei minori sono fatti salvi, sempre e comunque, diversi accordi tra le parti.
4. Tenuto conto delle capacità reddituali di entrambe le parti, dell'assegnazione della casa coniugale,
e delle tempistiche/modalità di accudimento della prole per come sopra riportate, il signor Per_1 corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e Pt_1 Per_1
pagina 2 di 4 la somma di euro 500,00, diconsi cinquecento (euro 250,00 per ciascun figlio) mensili, somma Per_2 soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, che verrà versata sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note al signor Le parti concordano, altresì, che Pt_1 Per_1
l'assegno unico venga percepito per intero dalla signora Pt_1
5. I genitori si obbligano, inoltre, a partecipare in ragione ciascuno del 50% alle spese straordinarie necessarie per la cura, la salute e l'educazione di entrambi i figli, così come individuate dal protocollo del Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp,
e-mail, 3 fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le parti concordano che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in favore dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, pertanto i genitori si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome del figlio. La detrazione delle spese straordinarie
(fattura riferita ai figli) ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori al 50%;
6. Dichiarano di avere già proceduto alla divisione di tutti i beni in comune e degli arredi, corredi e suppellettili della casa familiare e di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro per i titoli di cui sopra;
7. Le Parti acconsentono al rilascio del passaporto per i figli minori;
pagina 3 di 4 8. Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
03/06/1961 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2356/2025 promosso da:
(c.f. , Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CALENZO BARBARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 12/06/2025;
- rilevato che dalla relazione, ora terminata, sono nati i figli nato a Modena in [...]_1
1.3.2010 (C.F. ) e nato a [...] in data [...] (C.F. C.F._3 Persona_2
); C.F._4
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 15 settembre 2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
pagina 1 di 4 che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Affidare i figli minori nato a [...] in data [...], CF Persona_1
e nato a [...] in data [...], CF C.F._3 Persona_2
, minorenni e non economicamente autosufficienti ad entrambi i genitori in C.F._4 regime di affido condiviso, con collocazione dei medesimi presso l'abitazione della madre sita in
Modena Via Taggia n.34 presso la quale avranno la residenza anagrafica.
Il signor ha già lasciato detta abitazione e si è trasferito in un'abitazione di sua proprietà sita Per_1 in Via Vaciglio centro n.785 a Modena
2. I genitori e di comune accordo eserciteranno la responsabilità genitoriale, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli medesimi e prenderanno le decisioni destinate ad incidere sulla loro vita, formazione, istruzione, educazione e salute;
Limitatamente alle decisioni su questioni ordinarie, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3. I figli staranno con il padre un week end a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola sino, almeno, alla domenica sera ore 20:00, allorquando il padre li riaccompagnerà a casa della madre e staranno, altresì, con il padre un giorno infrasettimanale (indicativamente mercoledì con pernottamento). Le parti, che si impegnano nella gestione dei minori a garantirsi reciprocamente la massima disponibilità, danno atto che tale regolamentazione ha carattere puramente indicativo e che potrà subire variazioni, previo accordo tra le stesse. I ragazzi i, poi, trascorreranno le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 30 dicembre ore 18:00 con un genitore e dal 30 dicembre sera al 6 gennaio con l'altro genitore;
il periodo delle vacanze pasquali alternativamente con la mamma ed il papà. Negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre. Durante le vacanze estive potranno trascorrere almeno due settimane anche non consecutive con il padre. I genitori si impegnano a comunicarsi il periodo di vacanze prescelto entro il 30 del mese di aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre;
la turnazione di cui sopra verrà mantenuta anche in occasione delle festività nazionali.
Per tutto ciò che concerne la gestione dei minori sono fatti salvi, sempre e comunque, diversi accordi tra le parti.
4. Tenuto conto delle capacità reddituali di entrambe le parti, dell'assegnazione della casa coniugale,
e delle tempistiche/modalità di accudimento della prole per come sopra riportate, il signor Per_1 corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e Pt_1 Per_1
pagina 2 di 4 la somma di euro 500,00, diconsi cinquecento (euro 250,00 per ciascun figlio) mensili, somma Per_2 soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, che verrà versata sul conto corrente intestato alla sig.ra le cui coordinate sono già note al signor Le parti concordano, altresì, che Pt_1 Per_1
l'assegno unico venga percepito per intero dalla signora Pt_1
5. I genitori si obbligano, inoltre, a partecipare in ragione ciascuno del 50% alle spese straordinarie necessarie per la cura, la salute e l'educazione di entrambi i figli, così come individuate dal protocollo del Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp,
e-mail, 3 fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le parti concordano che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in favore dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, pertanto i genitori si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome del figlio. La detrazione delle spese straordinarie
(fattura riferita ai figli) ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori al 50%;
6. Dichiarano di avere già proceduto alla divisione di tutti i beni in comune e degli arredi, corredi e suppellettili della casa familiare e di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro per i titoli di cui sopra;
7. Le Parti acconsentono al rilascio del passaporto per i figli minori;
pagina 3 di 4 8. Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 Parte_2
03/06/1961 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/09/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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