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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa MERLINO Claudia Presidente rel. Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 8021/24 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
EL (SV) Fraz. Piampaludo, Loc. Buschiazzi 37 ma di fatto domiciliato in Genova Via G. Soliman 6 b /14 C.F. , assistito dall'Avv. C.F._1
GI TA del foro di Genova, con studio in Genova, Viale Padre Santo 5/11B (C.F. ) – numero di fax 010.8315285, indirizzo Pec C.F._2
presso il cui studio è elettivamente Email_1 domiciliato, come da mandato in atti,
contro
nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
, residente in [...]4 e elettivamente
[...] domiciliata, ai fini della presente causa, in Genova, Via Merano, n. 3A/4, presso e nello studio dell'Avv. Cristiana Bocchi (C.F. Pec: C.F._4
, che l'assiste e la rappresenta come da Email_2 mandato in atti
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso e disattesa ogni contraria istanza,: • Affidare le due figlie minori nata il [...] e nata il Persona_1 Persona_2 01.04.2011 in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre e con possibilità per la madre di vederle e tenerle con sé secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì tardo pomeriggio fino alla domenica sera con rientro presso il padre dopo cena;
un giorno alla settimana – indicativamente il martedì o il giovedì – con pernottamento;
• le festività civili e religiose saranno trascorse dalle minori l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante la sospensione scolastica estiva le minori potranno trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori. • in punto economico, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze delle due figlie in reazione alle rispettive età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, del consenso manifestato dal signor affinché l'AU continui ad essere integralmente percepito Parte_1 dalla SI , della disponibilità del medesimo ad accollarsi per CP_1 intero le spese straordinarie delle ragazze, pare equo stabilire, quale contributo mensile per il loro mantenimento a carico della SI la Controparte_1 somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, somma che la medesima dovrà quindi versare entro il giorno 10 di ogni mese in favore del signor con Parte_1 decorrenza dalla data della domanda. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA (come riportate nella memoria di replica e parzialmente coincidenti con quelle di cui alla comparsa di risposta): “ In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria per consentire alla Sig.ra
di svolgere migliori difese previa concessione dei termini di cui CP_1 all'art 473 bis n. 17; nel merito: - accogliere la variazione alle modalità di affidamento delle figlie minori e proposte dal Sig. Per_2 Per_1 Parte_1
, con collocazione abitativa presso il padre;
- prevedere che la
[...] frequentazione madre figlie avvenga a fine settimana alternati dal venerdì sera con il pernottamento e un giorno in settimana con pernottamento;
festività secondo il criterio dell'alternanza; - periodo di 15 giorni consecutivi con ciascun genitore durante il periodo estivo;
- prevedere che la contribuzione per le figlie avvenga da parte di ciascun genitore direttamente nei periodi di permanenza presso ciascuno di loro;
- spese straordinarie nella misura del 50% come da Verbale redatto dal Tribunale di Genova nella riunione sez. famiglia del 15.09.2016; - con vittoria di spese di lite”
CONCLUSIONI DEL PM: “Chiede che il Tribunale di Genova, fermo restando l'affidamento condiviso dei minori, voglia rideterminare le condizioni degli incontri con i genitori e del mantenimento in base all'attuale situazione delle parti”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato il 27 luglio 2024, il Signor ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, la SI CP_1
, chiedendo che, a modifica delle condizioni di affido delle figlie minori
[...] nata il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
01.04.2011 stabilite in precedenza dal Tribunale di Genova, fermo l'affidamento condiviso delle stesse, ne venisse disposta la collocazione abitativa prevalente presso di sé con regime di frequentazione della madre libero;
dal punto di vista economico il ricorrente chiedeva che venisse stabilito a carico della SI
, madre delle minori, l'obbligo di versare: 1) la somma di Controparte_1 euro 500 per il mantenimento delle minori (ma solo se con avesse accettato la proposta di riconoscere al marito per intero l'assegno unico familiare e la possibilità di portarsi per intero in detrazione fiscale le due figlie); 2) il 50% delle spese straordinarie afferenti le figlie. A seguito del deposito del ricorso suddetto veniva fissata udienza di comparizione parti per il giorno 10 dicembre 2024 con assegnazione dei termini di legge per la costituzione di parte convenuta. Alla suddetta udienza compariva soltanto il ricorrente e, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della convenuta. Con la stessa ordinanza il Giudice - ritenuto necessario verificare la consistenza reddituale e patrimoniale della resistente – incaricava la G.d.F. competente di effettuare tutte le indagini del caso e contestualmente rinviava all'udienza del 2 aprile 2025 per procedere all'ascolto delle due figlie minori e . Per_1 Per_2
Alla suddetta udienza si procedeva all'ascolto delle minori e il ricorrente si dichiarava disponibile a che la madre delle minori stesse percepisse l'intero assegno unico e a farsi carico del 100% delle spese straordinarie per entrambe le figlie. All'esito di tutto quanto sopra il Giudice assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“affida le due figlie minori nata il [...] e Persona_1 nata il [...] in [...] condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre e con possibilità per la madre di vederle e tenerle con sé secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì tardo pomeriggio fino alla domenica sera con rientro presso il padre dopo cena;
un giorno alla settimana
– indicativamente il martedì o il giovedì – con pernottamento;
le festività civili e religiose saranno trascorse dalle minori l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante la sospensione scolastica estiva le minori potranno trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori”; in punto economico, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze delle due figlie in reazione alle rispettive età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, del consenso manifestato dal signor affinché l'AU continui ad essere Parte_1 integralmente percepito dalla SI , della disponibilità del medesimo CP_1 ad accollarsi per intero le spese straordinarie delle ragazze, pare equo stabilire, quale contributo mensile per il loro mantenimento a carico della SI , la somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna Controparte_1 figlia) oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, somma che la medesima dovrà quindi versare entro il giorno 10 di ogni mese in favore del signor con decorrenza dalla data della domanda.” Parte_1
Contestualmente nella stessa ordinanza veniva fissata l'udienza di remissione della causa in decisione per il giorno 25 settembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. lett. a) e b) e con sostituzione dell'udienza con note scritte ex art 127 ter cpc. In data 26.06.2025 si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo la rimessione della causa in istruttoria. Le parti precisavano le conclusioni definitive come sopra riportate. Con successivo provvedimento del 28.08.2025 la causa veniva riassegnata a nuovo giudice (l'odierno Giudice relatore) e all'udienza del 9.10.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione, fermi gli atti conclusivi già depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) CIRCA LA TARDIVA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA E CIRCA LA DOMANDA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA IN ISTRUTTORIA
Va anzitutto dichiarata la tardività della costituzione in giudizio della convenuta, con conseguente rigetto della domanda preliminare di remissione della causa in istruttoria per consentirle di svolgere migliori difese previa concessione dei termini di cui all'art 473 bis n. 17. Invero, nella propria comparsa di costituzione, la convenuta dichiarava che, dopo avere rinvenuto la ricevuta della notifica ex art 140 c.p.c., si sarebbe informata da circa il contenuto dell'atto e quest'ultimo l'avrebbe Parte_1 rassicurata, dicendole che avrebbe potuto non ritirare l'atto. Dal canto suo il ricorrente eccepiva l'irritualità della avversa costituzione e delle produzioni ivi contenute in quanto, sulla scorta della dichiarata contumacia, parte resistente sarebbe incorsa nelle decadenze di legge. Al riguardo si osserva che, anche laddove le motivazioni dedotte dalla convenuta a giustificazione della costituzione tardiva risultassero provate (e cioè che il avrebbe affermato la scarsa importanza dell'atto Parte_1 notificando e alla possibilità di non ritirarlo), ciò non sarebbe comunque idoneo a giustificare una rimessione della causa in istruttoria trattandosi di impedimento imputabile alla stessa convenuta la quale, usando la normale diligenza, avrebbe ben potuto ritirare l'atto, disattendendo quindi le informazioni avversarie, e rivolgersi ad un proprio legale per valutare la miglior tattica difensiva. Ne consegue che la costituzione della convenuta è avvenuta fuori termine e non vi sono i presupposti per rimessione in termini. Inoltre, l'indagine reddituale disposta dal Giudice ex officio, nell'ambito di poteri certamente esercitabili trattandosi di stabilire l'assegno di mantenimento per due figlie minori, ha comunque consentito di acquisire gli elementi necessari per la decisione senza che vi sia in oggi alcuna necessità di rimettere la causa in istruttoria.
2) CIRCA l'AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE E MODALITA' DI VISITA DELLE FIGLIE MINORI
Circa tali tematiche, parte ricorrente e parte resistente, nelle rispettive conclusioni finali, hanno concordato su quanto stabilito dal Giudice in sede di provvedimenti provvisori e urgenti. Deve essere quindi confermato quanto statuito dal giudice in via provvisoria ossia l'affido condiviso delle figlie minori, la loro collocazione prevalente presso il padre e le modalità di visita così come statuite nella suddetta ordinanza ex art 473 bis.22 cpc. Nel caso di specie non sono emerse motivazioni o criticità particolari relativamente al rapporto genitori/figlie tali da fare scostare dal paradigma legale dell'affido condiviso. Quanto alla collocazione prevalente presso il padre, dopo che vi è stata la scrittura privata del maggio del 2023, questo era l'assetto che di fatto è venuto a concretizzarsi effettivamente. Deve, inoltre, senz'altro tenersi conto della volontà delle minori manifestata in sede di ascolto, in cui entrambe hanno dichiarato al Giudice di volere abitare in prevalenza presso l'abitazione del padre, con il quale vi è maggiore facilità di rapporti. Oltre a ciò, le minori hanno dichiarato di essere intenzionate a mantenere i rapporti con la madre e di essere soddisfatte del regime attualmente in essere, sulla base del quale vedono e stanno con la madre a weekend alterni e un giorno alla settimana con pernottamento. Non vi è motivo quindi di discostarsi dalle conclusioni congiunte delle parti sul punto.
3) CIRCA LA PREVISIONE DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO POSTO A CARICO DELLA MADRE DELLE MINORI
Sul punto, deve essere integralmente confermato quanto statuito dal Giudice in sede di provvedimenti provvisori e cioè la corresponsione da parte della madre delle minori della somma di euro 400 annualmente rivalutabile a fini ISTAT per il mantenimento delle due figlie minori. Nel corso del presente giudizio si è offerto di lasciare l'assegno Parte_1 unico familiare alla madre delle sue figlie (circa 500,00 Euro) e di assumersi per intero le spese straordinarie delle figlie stesse. Ciò a fronte ovviamente di un riconoscimento quale contributo al mantenimento che nell'ordinanza è stato determinato in euro 400 (200 per ciascuna figlia). Il contributo di euro 400 per il mantenimento delle figlie pare quindi equo in quanto: il padre delle minori si è accollato il 100% delle spese straordinarie;
occorre al riguardo rilevare che trattasi di una voce di spesa rilevante, avuto anche riguardo all'età delle due figli minori;
trattasi inoltre di una voce di spesa che sarà destinata a crescere avuto riguardo anche alle future prevedibili esigenze delle figlie e alla loro età (tasse universitarie, spese mediche, spese per soggiorni di studio, attività sportiva – entrambe le ragazze frequentano ad esempio cosi di ginnastica ritmica); inoltre la madre delle minori potrà fruire del 100% dell'assegno unico per le minori (circa 500 euro) . Occorre poi tenere conto del fatto che le minori trascorrono e trascorreranno, per loro scelta, con il padre la maggior parte del tempo e stanno e staranno con la madre a weekend alterni e un giorno alla settimana, il che rende necessario un contributo indiretto del coniuge non collocatario ossia nel caso di specie della madre delle minori. Non pare al riguardo dirimente la scrittura privata di maggio 2023 nella quale si stabiliva la collocazione delle minori presso il padre e che ognuno dei due genitori avrebbe provveduto alle necessità economiche delle figlie per i periodi di permanenza di queste ultime presso ciascun genitore;
infatti in tale scrittura privata extragiudiziale si prevedeva che l'assegno unico fosse fruito al 50% da ciascuno dei genitori e che le spese straordinarie fossero a carico dei genitori al 50%; si prevedeva, quindi, un assetto complessivo diverso da quello di cui ai provvedimenti provvisori i quali prevedono che, come già sopra si è specificato, il padre delle minori si faccia carico del 100% delle spese straordinarie e che la madre delle minori fruisca dell'intera somma che viene erogata a titolo di assegno unico per le minori. Il Giudice delegato nei provvedimenti provvisori ha quantificato l'importo posto a carico della madre tenendo nel debito conto tutti i fattori sopra elencati (esigenze delle figlie, tempo di permanenza presso ciascuno dei genitori, disponibilità del padre ad accollarsi tutte le spese straordinarie per entrambe le figlie, assegno unico fruito per intero dalla madre) e dopo avere valutato comparativamente le condizioni economiche delle parti come emerse anche a seguito della documentazione acquisita.
4) IN PUNTO SPESE DI LITE
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in quanto, sul tema centrale del procedimento, ossia in tema affidamento condiviso e collocamento presso il padre, le parti in sede di conclusioni hanno concordato;
inoltre occorre considerare che la previsione del mantenimento diretto nella precedente scrittura privata dell'anno 2023 possa avere dato alla convenuta qualche ragione di credere, sia pure non condivisibilmente a parere di questo Tribunale, che sussistessero motivazioni per chiedere il mantenimento diretto delle minori;
anche per questo paiono sussistere ragioni di equità per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
RIGETTA la domanda proposta da parte convenuta in via preliminare di rimessione della causa in istruttoria;
A MODIFICA delle precedenti condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento delle figlie minori (condizioni di cui, da ultimo, al decreto del Tribunale di Genova del 20.05.2022) così dispone: 1) affida le due figlie minori, nata il [...] e Persona_1 nata il [...] in [...] condivisa ad entrambi i genitori Persona_2 con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre e con possibilità per la madre di vederle e tenerle con sé secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì tardo pomeriggio fino alla domenica sera, con rientro presso il padre dopo cena;
un giorno alla settimana
– indicativamente il martedì o il giovedì – con pernottamento;
le festività civili e religiose saranno trascorse dalle minori con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante la sospensione scolastica estiva le minori trascorreranno un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori”;
2) Pone a carico della convenuta , quale contributo mensile per Controparte_1 il mantenimento delle due figlie minori, la somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, somma che la medesima dovrà quindi versare a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni mese in favore del signor con decorrenza dalla data Parte_1 della domanda.
3) Pone a carico del padre delle minori il pagamento del 100% delle spese straordinarie per le figlie minori;
4) Dispone che l'Assegno Unico sia percepito per intero dalla madre delle minori.
5) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 17.10.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Claudia Merlino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa MERLINO Claudia Presidente rel. Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 8021/24 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
EL (SV) Fraz. Piampaludo, Loc. Buschiazzi 37 ma di fatto domiciliato in Genova Via G. Soliman 6 b /14 C.F. , assistito dall'Avv. C.F._1
GI TA del foro di Genova, con studio in Genova, Viale Padre Santo 5/11B (C.F. ) – numero di fax 010.8315285, indirizzo Pec C.F._2
presso il cui studio è elettivamente Email_1 domiciliato, come da mandato in atti,
contro
nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3
, residente in [...]4 e elettivamente
[...] domiciliata, ai fini della presente causa, in Genova, Via Merano, n. 3A/4, presso e nello studio dell'Avv. Cristiana Bocchi (C.F. Pec: C.F._4
, che l'assiste e la rappresenta come da Email_2 mandato in atti
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso e disattesa ogni contraria istanza,: • Affidare le due figlie minori nata il [...] e nata il Persona_1 Persona_2 01.04.2011 in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre e con possibilità per la madre di vederle e tenerle con sé secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì tardo pomeriggio fino alla domenica sera con rientro presso il padre dopo cena;
un giorno alla settimana – indicativamente il martedì o il giovedì – con pernottamento;
• le festività civili e religiose saranno trascorse dalle minori l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante la sospensione scolastica estiva le minori potranno trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori. • in punto economico, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze delle due figlie in reazione alle rispettive età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, del consenso manifestato dal signor affinché l'AU continui ad essere integralmente percepito Parte_1 dalla SI , della disponibilità del medesimo ad accollarsi per CP_1 intero le spese straordinarie delle ragazze, pare equo stabilire, quale contributo mensile per il loro mantenimento a carico della SI la Controparte_1 somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, somma che la medesima dovrà quindi versare entro il giorno 10 di ogni mese in favore del signor con Parte_1 decorrenza dalla data della domanda. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA (come riportate nella memoria di replica e parzialmente coincidenti con quelle di cui alla comparsa di risposta): “ In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria per consentire alla Sig.ra
di svolgere migliori difese previa concessione dei termini di cui CP_1 all'art 473 bis n. 17; nel merito: - accogliere la variazione alle modalità di affidamento delle figlie minori e proposte dal Sig. Per_2 Per_1 Parte_1
, con collocazione abitativa presso il padre;
- prevedere che la
[...] frequentazione madre figlie avvenga a fine settimana alternati dal venerdì sera con il pernottamento e un giorno in settimana con pernottamento;
festività secondo il criterio dell'alternanza; - periodo di 15 giorni consecutivi con ciascun genitore durante il periodo estivo;
- prevedere che la contribuzione per le figlie avvenga da parte di ciascun genitore direttamente nei periodi di permanenza presso ciascuno di loro;
- spese straordinarie nella misura del 50% come da Verbale redatto dal Tribunale di Genova nella riunione sez. famiglia del 15.09.2016; - con vittoria di spese di lite”
CONCLUSIONI DEL PM: “Chiede che il Tribunale di Genova, fermo restando l'affidamento condiviso dei minori, voglia rideterminare le condizioni degli incontri con i genitori e del mantenimento in base all'attuale situazione delle parti”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato il 27 luglio 2024, il Signor ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, la SI CP_1
, chiedendo che, a modifica delle condizioni di affido delle figlie minori
[...] nata il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
01.04.2011 stabilite in precedenza dal Tribunale di Genova, fermo l'affidamento condiviso delle stesse, ne venisse disposta la collocazione abitativa prevalente presso di sé con regime di frequentazione della madre libero;
dal punto di vista economico il ricorrente chiedeva che venisse stabilito a carico della SI
, madre delle minori, l'obbligo di versare: 1) la somma di Controparte_1 euro 500 per il mantenimento delle minori (ma solo se con avesse accettato la proposta di riconoscere al marito per intero l'assegno unico familiare e la possibilità di portarsi per intero in detrazione fiscale le due figlie); 2) il 50% delle spese straordinarie afferenti le figlie. A seguito del deposito del ricorso suddetto veniva fissata udienza di comparizione parti per il giorno 10 dicembre 2024 con assegnazione dei termini di legge per la costituzione di parte convenuta. Alla suddetta udienza compariva soltanto il ricorrente e, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia della convenuta. Con la stessa ordinanza il Giudice - ritenuto necessario verificare la consistenza reddituale e patrimoniale della resistente – incaricava la G.d.F. competente di effettuare tutte le indagini del caso e contestualmente rinviava all'udienza del 2 aprile 2025 per procedere all'ascolto delle due figlie minori e . Per_1 Per_2
Alla suddetta udienza si procedeva all'ascolto delle minori e il ricorrente si dichiarava disponibile a che la madre delle minori stesse percepisse l'intero assegno unico e a farsi carico del 100% delle spese straordinarie per entrambe le figlie. All'esito di tutto quanto sopra il Giudice assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
“affida le due figlie minori nata il [...] e Persona_1 nata il [...] in [...] condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre e con possibilità per la madre di vederle e tenerle con sé secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì tardo pomeriggio fino alla domenica sera con rientro presso il padre dopo cena;
un giorno alla settimana
– indicativamente il martedì o il giovedì – con pernottamento;
le festività civili e religiose saranno trascorse dalle minori l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante la sospensione scolastica estiva le minori potranno trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori”; in punto economico, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze delle due figlie in reazione alle rispettive età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, del consenso manifestato dal signor affinché l'AU continui ad essere Parte_1 integralmente percepito dalla SI , della disponibilità del medesimo CP_1 ad accollarsi per intero le spese straordinarie delle ragazze, pare equo stabilire, quale contributo mensile per il loro mantenimento a carico della SI , la somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna Controparte_1 figlia) oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, somma che la medesima dovrà quindi versare entro il giorno 10 di ogni mese in favore del signor con decorrenza dalla data della domanda.” Parte_1
Contestualmente nella stessa ordinanza veniva fissata l'udienza di remissione della causa in decisione per il giorno 25 settembre 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. lett. a) e b) e con sostituzione dell'udienza con note scritte ex art 127 ter cpc. In data 26.06.2025 si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo la rimessione della causa in istruttoria. Le parti precisavano le conclusioni definitive come sopra riportate. Con successivo provvedimento del 28.08.2025 la causa veniva riassegnata a nuovo giudice (l'odierno Giudice relatore) e all'udienza del 9.10.2025 veniva rimessa al Collegio per la decisione, fermi gli atti conclusivi già depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) CIRCA LA TARDIVA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA E CIRCA LA DOMANDA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA IN ISTRUTTORIA
Va anzitutto dichiarata la tardività della costituzione in giudizio della convenuta, con conseguente rigetto della domanda preliminare di remissione della causa in istruttoria per consentirle di svolgere migliori difese previa concessione dei termini di cui all'art 473 bis n. 17. Invero, nella propria comparsa di costituzione, la convenuta dichiarava che, dopo avere rinvenuto la ricevuta della notifica ex art 140 c.p.c., si sarebbe informata da circa il contenuto dell'atto e quest'ultimo l'avrebbe Parte_1 rassicurata, dicendole che avrebbe potuto non ritirare l'atto. Dal canto suo il ricorrente eccepiva l'irritualità della avversa costituzione e delle produzioni ivi contenute in quanto, sulla scorta della dichiarata contumacia, parte resistente sarebbe incorsa nelle decadenze di legge. Al riguardo si osserva che, anche laddove le motivazioni dedotte dalla convenuta a giustificazione della costituzione tardiva risultassero provate (e cioè che il avrebbe affermato la scarsa importanza dell'atto Parte_1 notificando e alla possibilità di non ritirarlo), ciò non sarebbe comunque idoneo a giustificare una rimessione della causa in istruttoria trattandosi di impedimento imputabile alla stessa convenuta la quale, usando la normale diligenza, avrebbe ben potuto ritirare l'atto, disattendendo quindi le informazioni avversarie, e rivolgersi ad un proprio legale per valutare la miglior tattica difensiva. Ne consegue che la costituzione della convenuta è avvenuta fuori termine e non vi sono i presupposti per rimessione in termini. Inoltre, l'indagine reddituale disposta dal Giudice ex officio, nell'ambito di poteri certamente esercitabili trattandosi di stabilire l'assegno di mantenimento per due figlie minori, ha comunque consentito di acquisire gli elementi necessari per la decisione senza che vi sia in oggi alcuna necessità di rimettere la causa in istruttoria.
2) CIRCA l'AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE E MODALITA' DI VISITA DELLE FIGLIE MINORI
Circa tali tematiche, parte ricorrente e parte resistente, nelle rispettive conclusioni finali, hanno concordato su quanto stabilito dal Giudice in sede di provvedimenti provvisori e urgenti. Deve essere quindi confermato quanto statuito dal giudice in via provvisoria ossia l'affido condiviso delle figlie minori, la loro collocazione prevalente presso il padre e le modalità di visita così come statuite nella suddetta ordinanza ex art 473 bis.22 cpc. Nel caso di specie non sono emerse motivazioni o criticità particolari relativamente al rapporto genitori/figlie tali da fare scostare dal paradigma legale dell'affido condiviso. Quanto alla collocazione prevalente presso il padre, dopo che vi è stata la scrittura privata del maggio del 2023, questo era l'assetto che di fatto è venuto a concretizzarsi effettivamente. Deve, inoltre, senz'altro tenersi conto della volontà delle minori manifestata in sede di ascolto, in cui entrambe hanno dichiarato al Giudice di volere abitare in prevalenza presso l'abitazione del padre, con il quale vi è maggiore facilità di rapporti. Oltre a ciò, le minori hanno dichiarato di essere intenzionate a mantenere i rapporti con la madre e di essere soddisfatte del regime attualmente in essere, sulla base del quale vedono e stanno con la madre a weekend alterni e un giorno alla settimana con pernottamento. Non vi è motivo quindi di discostarsi dalle conclusioni congiunte delle parti sul punto.
3) CIRCA LA PREVISIONE DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO POSTO A CARICO DELLA MADRE DELLE MINORI
Sul punto, deve essere integralmente confermato quanto statuito dal Giudice in sede di provvedimenti provvisori e cioè la corresponsione da parte della madre delle minori della somma di euro 400 annualmente rivalutabile a fini ISTAT per il mantenimento delle due figlie minori. Nel corso del presente giudizio si è offerto di lasciare l'assegno Parte_1 unico familiare alla madre delle sue figlie (circa 500,00 Euro) e di assumersi per intero le spese straordinarie delle figlie stesse. Ciò a fronte ovviamente di un riconoscimento quale contributo al mantenimento che nell'ordinanza è stato determinato in euro 400 (200 per ciascuna figlia). Il contributo di euro 400 per il mantenimento delle figlie pare quindi equo in quanto: il padre delle minori si è accollato il 100% delle spese straordinarie;
occorre al riguardo rilevare che trattasi di una voce di spesa rilevante, avuto anche riguardo all'età delle due figli minori;
trattasi inoltre di una voce di spesa che sarà destinata a crescere avuto riguardo anche alle future prevedibili esigenze delle figlie e alla loro età (tasse universitarie, spese mediche, spese per soggiorni di studio, attività sportiva – entrambe le ragazze frequentano ad esempio cosi di ginnastica ritmica); inoltre la madre delle minori potrà fruire del 100% dell'assegno unico per le minori (circa 500 euro) . Occorre poi tenere conto del fatto che le minori trascorrono e trascorreranno, per loro scelta, con il padre la maggior parte del tempo e stanno e staranno con la madre a weekend alterni e un giorno alla settimana, il che rende necessario un contributo indiretto del coniuge non collocatario ossia nel caso di specie della madre delle minori. Non pare al riguardo dirimente la scrittura privata di maggio 2023 nella quale si stabiliva la collocazione delle minori presso il padre e che ognuno dei due genitori avrebbe provveduto alle necessità economiche delle figlie per i periodi di permanenza di queste ultime presso ciascun genitore;
infatti in tale scrittura privata extragiudiziale si prevedeva che l'assegno unico fosse fruito al 50% da ciascuno dei genitori e che le spese straordinarie fossero a carico dei genitori al 50%; si prevedeva, quindi, un assetto complessivo diverso da quello di cui ai provvedimenti provvisori i quali prevedono che, come già sopra si è specificato, il padre delle minori si faccia carico del 100% delle spese straordinarie e che la madre delle minori fruisca dell'intera somma che viene erogata a titolo di assegno unico per le minori. Il Giudice delegato nei provvedimenti provvisori ha quantificato l'importo posto a carico della madre tenendo nel debito conto tutti i fattori sopra elencati (esigenze delle figlie, tempo di permanenza presso ciascuno dei genitori, disponibilità del padre ad accollarsi tutte le spese straordinarie per entrambe le figlie, assegno unico fruito per intero dalla madre) e dopo avere valutato comparativamente le condizioni economiche delle parti come emerse anche a seguito della documentazione acquisita.
4) IN PUNTO SPESE DI LITE
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in quanto, sul tema centrale del procedimento, ossia in tema affidamento condiviso e collocamento presso il padre, le parti in sede di conclusioni hanno concordato;
inoltre occorre considerare che la previsione del mantenimento diretto nella precedente scrittura privata dell'anno 2023 possa avere dato alla convenuta qualche ragione di credere, sia pure non condivisibilmente a parere di questo Tribunale, che sussistessero motivazioni per chiedere il mantenimento diretto delle minori;
anche per questo paiono sussistere ragioni di equità per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
RIGETTA la domanda proposta da parte convenuta in via preliminare di rimessione della causa in istruttoria;
A MODIFICA delle precedenti condizioni di affidamento, collocazione e mantenimento delle figlie minori (condizioni di cui, da ultimo, al decreto del Tribunale di Genova del 20.05.2022) così dispone: 1) affida le due figlie minori, nata il [...] e Persona_1 nata il [...] in [...] condivisa ad entrambi i genitori Persona_2 con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre e con possibilità per la madre di vederle e tenerle con sé secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati dal venerdì tardo pomeriggio fino alla domenica sera, con rientro presso il padre dopo cena;
un giorno alla settimana
– indicativamente il martedì o il giovedì – con pernottamento;
le festività civili e religiose saranno trascorse dalle minori con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante la sospensione scolastica estiva le minori trascorreranno un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori”;
2) Pone a carico della convenuta , quale contributo mensile per Controparte_1 il mantenimento delle due figlie minori, la somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, somma che la medesima dovrà quindi versare a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni mese in favore del signor con decorrenza dalla data Parte_1 della domanda.
3) Pone a carico del padre delle minori il pagamento del 100% delle spese straordinarie per le figlie minori;
4) Dispone che l'Assegno Unico sia percepito per intero dalla madre delle minori.
5) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 17.10.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Claudia Merlino