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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2024, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 19.11.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3417/2021 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv. Enzo Morrico e Giosafat Riganò, come da procura in atti appellante
E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
,
[...] CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 [...]
, CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_18
rappresentati e difesi dagli avv.
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21
Giovanni Giovannelli, Alessandro Villari, Pier Luigi Panici, come da procura in atti appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8010/2021 pubblicata il 6.10.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.6.2020, e ritualmente notificato, Controparte_1 [...]
CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 [...]
CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
, Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
, chiedevano l'accertamento e la declaratoria del diritto CP_19 Controparte_20 CP_21
1 di ogni singolo ricorrente al riconoscimento nel computo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. di tutte le somme corrisposte mensilmente in dipendenza del rapporto di lavoro in applicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori, con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, e computando in particolare nella base di calcolo del t.f.r., per intero, la retribuzione erogata per premio di produttività, lavoro supplementare, lavoro straordinario, richiamo in servizio, maggiorazioni per prestazioni eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta, liquidazione permessi ex festività, indennità turni sfalsati, nonché per le indennità di cui all'art. 43 del CCNL attualmente vigenti (e già previste nei precedenti accordi collettivi nazionali di volta in volta applicati ai rapporti di lavoro); conseguentemente, l'emanazione dell'ordine ad di procedere, mediante versamento ai fondi di Parte_1
competenza, al ricalcolo del trattamento di fine rapporto spettante a ciascuno a far tempo dall'assunzione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982, somme da esattamente quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Deducevano i ricorrenti a sostegno delle rispettive pretese:
- che le indicazioni contabili relative all'ammontare del t.f.r., così come inserite nei listini retributivi e nelle certificazioni uniche dei redditi, contenevano soltanto un ammontare lordo, sprovvisto di qualsivoglia specificazione circa la base di calcolo del trattamento;
- che solo a seguito della costituzione in altro giudizio con il medesimo oggetto, promosso da alcuni dipendenti addetti al terzo tronco autostradale, la società aveva reso noti i criteri attualmente applicati per il calcolo e l'accantonamento del t.f.r.;
- che dovrebbero “essere computate nella base di calcolo del t.f.r. alcune delle indennità ex art. 43
CCNL - e specificamente: indennità turni spezzati (lett. b), indennità di reperibilità (lett. f), indennità antigienica (lett. i), indennità particolare (lett. m) - lo straordinario;
le maggiorazioni per richiamo in servizio;
l'indennità di trasferta (con esclusione dei rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio), compresi compensi forfettari e ore di guida;
l'indennità turni sfalsati;
le somme liquidate per permessi non goduti;
le maggiorazioni per ricorso a clausole elastiche;
- che invece queste voci di retribuzione, pur corrisposte in via certamente non occasionale, anzi, di fatto, in via continuativa, non sono state computate nel calcolo del t.f.r., benché nessuna norma collettiva ne prevedesse l'esclusione;
- che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la non occasionalità di cui all'articolo 2120 c.c. non si identifica con la ripetitività regolare e continua e con la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, ma deve escludersi solo quando questi ultimi risultino sporadici ed occasionali, cioè collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite;
devono
2 all'opposto computarsi ai fini della determinazione del t.f.r. gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro, quale è senza dubbio la retribuzione del lavoro straordinario” (Cass. 6591/2018; 12411/2002).
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza nel merito delle Parte_1
pretese attoree di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Deduceva la società, al fine di contrastare gli assunti di controparte:
- che i ricorrenti non avevano assolto l'onere probatorio della non occasionalità delle voci reclamate, su di loro gravante, non potendosi ritenere a ciò bastevole la produzione delle buste paga del solo anno 2019;
- che il concetto di “non occasionalità” di cui all'art. 2120 cc presupporrebbe la natura obbligatoria della prestazione, sicché non sarebbe sufficiente neppure la continuità di fatto della stessa, essendo necessario lo svolgimento in forza di un titolo non occasionale;
a ciò conseguirebbe l'inidoneità delle buste paga versate in atti a supportare la prova della natura non occasionale dello straordinario reclamato e l'incomputabilità di alcune indennità ex art. 43 CCNL in quanto legate a prestazioni occasionali, in specie richiamo in servizio (feriale diurno, feriale notturno e festivo diurno/notturno); trattamenti economici di trasferta (ore guida, ore guida, compensi forfettari per esattori comandati in trasferta > 35 km o < 35 km dalla sede;
maggiorazioni 10% per ricorso a clausole elastiche;
liquidazione permessi ex festività e art. 15 CCNL;
indennità turni sfalsati;
- sono per contro computate nel t.f.r., in quanto ritenute non occasionali, le prestazioni supplementari del personale a tempo parziale;
premio di produttività mensile;
talune indennità previste dall'art.43 del CCNL, per previsione del citato punto 32; indennità lavori complementari
(art. 43 lettera a); indennità di zona (art. 43 lettera c); indennità di mensa (art. 43 lettera g); indennità alta montagna (art. 43 lettera h); d) l'indennità maneggio denaro (art. 43 lettera d); e)
l'indennità vacanza contrattuale prima del 2011.
Deduceva, altresì, che talune delle voci retributive reclamate non devono essere computate nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto per espressa previsione collettiva: in specie alcune indennità previste dall'art. 43 CCNL (in precedenza, nel CCNL 1990 e 1995, l'articolo di riferimento era il 39), quali: a) “pernottamento posto di manutenzione” (esclusa dall'art. 43 lettera e del CCNL che stabilisce che “tale compenso non fa parte a nessun effetto della retribuzione”; b)
“indennità domenicale” (esclusa dall'art. 43 lettera n del CCNL che stabilisce che ”detta indennità non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto”); c) il premio di produttività annuale, perché escluso dagli accordi (accordo 26.2.2004; lettera a OSL
18.7.2005; lettera a OSL 17.7.2006; accordo 8.3.2007; accordo 18.3.2008; accordo 25.7.2009; accordo 4.2.2010; accordo 22.3.2011; accordo 22.5.2012; accordo 18.7.2013; accordo 18.7.2014-
3 stralcio;
accordo 21.7.2015-stralcio; accordo 1.8.2013; accordo 28.6.2017; accordo 21.3.2018; accordo 19.7.2018-stralcio; accordo 10.7.2019); d) l'ERT 46 (introdotta con accordo del 4.8.2011, esclusa dalla base di calcolo del TFR come previsto dall'art. 46 ccnl a mente del quale ”… gli importi corrisposti a tale titolo non hanno alcun riflesso su altri istituti contrattuali e di legge”).
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, così statuiva:
“accerta e dichiara il diritto di ogni singolo ricorrente al riconoscimento nel computo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. delle somme corrisposte mensilmente in dipendenza del rapporto di lavoro in applicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori, in particolare computando nella base di calcolo del TFR lavoro supplementare, lavoro straordinario, richiamo in servizio, maggiorazioni per trattamenti eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta - con la sola esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese - liquidazione permessi ex festività, indennità turni sfalsati, nonché per le indennità di cui all'art. 43 del CCNL attualmente vigenti (e già previste nei precedenti accordi collettivi nazionali di volta in volta applicati ai rapporti di lavoro), in particolare indennità turni spezzati, indennità di reperibilità ed indennità particolare;
conseguentemente, ordina ad in persona del Parte_1 legale rappresentante “pro tempore”, di procedere, mediante versamento ai fondi di competenza, al ricalcolo del trattamento di fine rapporto spettante a ciascuno a far tempo dall'assunzione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982, somme da esattamente quantificarsi
e liquidarsi in separa-to giudizio.
Compensa per la metà le spese di lite e, per l'effetto condanna alla Parte_2
refusione in favore dei ricorrenti del residuo 50%, liquidato in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
A fondamento della decisione poneva le seguenti ragioni:
- la norma regolatrice della materia è l'art.2120 cc (come modificato nel 1982) a mente del quale devono ritenersi comprese nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, “tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,
a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”;
- la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito in modo inequivoco che cosa debba intendersi per “titolo non occasionale”, in specie statuendo che l'abbandono da parte del legislatore del 1982 della nozione di continuità ravvisabile nel vecchio testo dell'art. 2120 c.c. e la sostituzione del sistema di determinazione del trattamento di fine rapporto non più basato, come in passato, sull'ultima retribuzione percepita, ma sulla sommatoria di quote di retribuzione annue accantonate, ha condotto la prevalente giurisprudenza a non assegnare rilievo alla ripetibilità e/o alla frequenza
4 delle erogazioni, ma a fare leva sulla qualità dell'emolumento corrisposto, dando così rilevanza al titolo della erogazione, riscontrando detta connessione ogni volta che vi sia un collegamento tra un certo evento correlato al rapporto lavorativo e l'emolumento stesso: è stato dato, così, decisivo rilievo, come da ultimo annotato da Cass. 21 luglio 2014, n.16591, alla derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo escludendo solo quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite (cfr., ex plurimis, Cass. 5 giugno 2000,
n.7488; Cass. 2 agosto 2002, n. 11607; Cass. 5 febbraio 2003, n.1693; 9 aprile 2008, n. 9252; 21 aprile 2008, n. 10303)» (v. Cass. n. 23854/2015) (Cass. 3625/2020);
- a fronte di tale interpretazione grava sulla parte datoriale l'onere di provare la natura occasionale di un elemento retributivo corrisposto al lavoratore, allegando e dimostrando che lo stesso sia stato erogato in relazione a prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite, in quanto, diversamente opinando, si graverebbe il lavoratore di un'impossibile ed inammissibile prova negativa.
- la derivazione eziologica dal rapporto lavorativo è innegabile per lo straordinario, effettuato da ogni ricorrente pressoché ogni mese, dunque ogni volta che le ordinarie esigenze aziendali lo imponevano, come d'altronde sembrerebbe ricavarsi dalla previsione dell'art.11 CCNL di categoria,
a mente del quale “il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento”;
- parimenti ineriscono al rapporto lavorativo, a prescindere dalla frequenza della loro erogazione, gli emolumenti indennità turni spezzati, indennità di reperibilità, indennità antigienica, indennità particolare, indennità turni sfalsati, richiamo in servizio e maggiorazione per l'esercizio della clausola elastica, istituti tutti previsti e disciplinati dalla contrattazione collettiva, che non ne prevede espressamente l'esclusione dalla base di calcolo del TFR, così implicitamente ammettendo la necessità di farvi ordinariamente ricorso - ancorché all'occorrenza - per lo svolgimento dell'attività aziendale.
- è errata la deduzione di , secondo cui alcune di queste indennità, in specie Parte_1
l'indennità turni spezzati (art. 43, lettera b), l'indennità pernottamento posto di manutenzione (art. 43, lettera e), l'indennità di reperibilità (art. 43, lettera f) e l'indennità particolare non devono essere computate nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, a prescindere dal carattere non occasionale, in quanto escluse dall'art. 43, punto 32 del CCNL, laddove prevede che “Le misure delle indennità di cui alle lettere a), c), g), h) e la maggiorazione tabellare di cui alla lettera l) comprendono anche l'incidenza relativamente a tredicesima mensilità, premio annuo, indennità mancato preavviso, malattia (salvo quanto previsto al successivo punto 34). Le stesse costituiscono elementi utili ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto”, poiché si pone in aperta
5 contraddizione con i principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale l'eventuale deroga alla regola generale di onnicomprensività stabilita dall'art. 2120 c.c. deve essere espressa, chiara ed univoca;
- l'assunto della società è, inoltre, incompatibile con un'interpretazione sistematica del contratto collettivo che, laddove ha voluto escludere una voce dal computo del TFR, l'ha esclusa espressamente come nel caso dell'indennità turni domenicali (lett. n).
- altrettanto evidente risulta il collegamento tra un certo evento correlato al rapporto lavorativo
(trasferta) e l'emolumento indennità di trasferta che niente ha a che vedere con i rimborsi spesa relativi, ma costituisce un compenso erogato per il disagio connesso all'espletamento in ragione dall'organizzazione aziendale;
- per quanto concerne il compenso per permessi non goduti l'art.15 del CCNL stabilisce che gli stessi “…non sono computabili in conto delle ferie annuali”, ma niente dice in merito alla loro computabilità nella base di calcolo del t.f.r.;
- non deve, invece, ritenersi computabile nella base di calcolo del t.f.r. il premio annuale di produttività, in quanto espressamente escluso dall'accordo del 26.2.2004 art.15, a mente del quale
“Gli importi del Premio di cui al presente accordo non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto”.
Ha proposto appello chiedendo, in via preliminare, di riformare la Parte_1
sentenza impugnata con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei confronti di avendo costoro sottoscritto CP_12 CP_11 Controparte_4 Controparte_18
verbali di conciliazione con cui hanno rinunciato anche alla domanda azionata nel presente giudizio;
nel merito, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che gravi sulla parte datoriale l'onere di provare la natura non occasionale di un elemento retributivo corrisposto al lavoratore, allegando e dimostrando che lo stesso sia stato erogato in relazione a prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2120, secondo comma c.c.;
3) violazione e falsa applicazione delle disposizioni collettive applicabili al caso in esame;
4) errata interpretazione dell'art. 43, punto 32, CCNL.
Si sono costituiti in giudizio gli odierni appellati resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Con note in data 3.12.2021 e 16.12.2021, la società appellante ha depositato i verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti da e , nei quali le Controparte_3 Controparte_20
parti hanno dato atto della estinzione nei loro confronti del presente giudizio di appello.
All'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve darsi atto che, come correttamente evidenziato dalla società appellante, gli appellati hanno CP_12 CP_11 Controparte_4 Controparte_18
sottoscritto, prima della sentenza di primo grado, dei verbali di conciliazione, con cui hanno rinunciato anche alla domanda azionata nel presente giudizio.
Risulta, inoltre, documentato in atti che gli appellati e hanno Controparte_3 Controparte_20
sottoscritto, rispettivamente in data 23.11.2021 e 15.12.2021, verbali di conciliazione in sede sindacale con i quali le parti hanno dato atto della estinzione parziale, nei loro confronti, del presente giudizio di appello.
2. L'appello è fondato, per le ragioni già esposte da questa stessa Corte di Appello, in diversa composizione, in fattispecie analoga (sentenze n. 3640/2024 Nunziata, n. 1688/2023, n. 3397/2023, n.
989/2024, n. 2126/2024), la cui motivazione è richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c..
2.1. Trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante la loro interdipendenza, osserva la
Corte che l'art. 2120 cc, come sostituito dall'art. 1 della L. n. 297/1982, reca la disciplina del t.f.r. e prevede al comma 1 che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5, mentre al comma 2 specifica che “… salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
La nozione di “non occasionalità” del compenso considerata dall'art. 2120 cc per stabilire gli emolumenti rientranti nella retribuzione onnicomprensiva è stata introdotta dalla novella del 1982 in luogo di quello di “continuità” di cui al previgente testo normativo.
Secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, la nuova nozione di retribuzione utile ai fini del t.f.r. attiene alla natura e alla tipologia dell'emolumento e non richiede che il compenso abbia assunto carattere di definitività, ma richiede che il lavoratore ne abbia goduto in modo usuale nel corso e a causa del rapporto di lavoro, senza che assuma rilevanza l'elemento temporale della sua percezione qualora esso sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale in quanto inerente al valore professionale delle mansioni espletate (Cass. n. 24875/2005), rimanendo invece escluse le erogazioni sporadiche e occasionali, cioè collegate a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite (Cass. n. 6923/1996).
7 La Suprema Corte ha pure chiarito che, se è vero che il criterio per individuare i compensi inseribili nella base di calcolo del t.f.r. è quello della omnicomprensività della retribuzione, è pur vero che eccezioni a tale criterio possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione (Cass. n.
26609/2019).
Tale deroga, peraltro, può essere esercitata limitando la base di calcolo del t.f.r. anche con modalità indirette, purché la volontà dei contraenti collettivi risulti chiara, comunque senza la necessità che al fine siano utilizzate formule speciali o espressamente eccettuative (Cass. n. 365/2010).
Resta fermo che, al tale scopo, l'interpretazione del contratto collettivo va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma nell'ambito di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi e armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (v., ex multis, Cass. n. 28550/2022).
Esaminando, allora, la questione controversa in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva la Corte che il CCNL 2016 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, prodotto dagli appellanti a fondamento delle loro ragioni, disciplina il trattamento di fine rapporto all'art. 40, stabilendo che “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti”.
Si deve quindi acclarare se nel caso di specie operi o meno la nozione di retribuzione onnicomprensiva di cui all'art. 2120 cpc.
Ebbene, l'art. 22, rubricato “Elementi della retribuzione”, dispone:
“1. Sono elementi della retribuzione: a) stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e “ad personam”, aumenti di anzianità); b) indennità di contingenza;
c) elemento differenziato dalla retribuzione.
2. Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: a) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (v. artt. 19 e 43); b) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo;
c) tredicesima mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi”.
È d'immediata evidenza che la nozione contrattuale di retribuzione c.d. “parametro” è stata circoscritta a un nucleo ristretto e tipico di emolumenti corrispettivi della normale prestazione di lavoro, tanto da considerare ulteriori, rispetto a tale nucleo, altri emolumenti pur sicuramente volti a compensare la detta prestazione in modo normale e con vincolo di sinallagmaticità.
8 Con riguardo ai predetti elementi aggiuntivi, osserva poi la Corte che l'art. 27, che disciplina la tredicesima mensilità, e l'art. 28, che disciplina il premio annuo, stabiliscono apertamente che detti compensi vadano computati nel t.f.r..
Al contrario, l'art. 45, che disciplina il premio esazione pedaggi, non prevede che tale compenso sia computato nel t.f.r..
Analogamente, l'art. 19, che reca la “Classificazione del personale” elencando tutte le qualifiche professionali, il contenuto mansionariale e la relativa scala gerarchica, prevede che “A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta un'indennità di funzione nella misura di € 72,30 lordi mensili. Tale indennità è utile ai soli fini del computo del Trattamento di Fine Rapporto, della 13a mensilità e del premio annuo”, attribuendo al personale così inquadrato un compenso inerente al valore professionale delle mansioni espletate, senza dubbio retributivo e non occasionale e, ciò nonostante, prevedendone l'incidenza sul t.f.r..
Inoltre, l'art. 43 disciplina la categoria di indennità corrisposte ai lavoratori per le particolari modalità di adempimento della prestazione di lavoro, disponendo al punto 32 che “Le misure delle indennità di cui alle lettere a), c), g), h) e la maggiorazione tabellare di cui alla lettera l) comprendono anche l'incidenza relativamente a tredicesima mensilità, premio annuo, indennità mancato preavviso, malattia (salvo quanto previsto al successivo punto 34).
Le stesse costituiscono elementi utili ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto”.
È evidente che le parti sociali, appunto perché hanno identificato, tra le molte, soltanto alcune indennità computabili nel t.f.r., hanno nel contempo escluso le altre a contrario, senza, quindi, ritenere che la comune matrice degli emolumenti, espressa dalla rubrica dell'art. 43 (“Indennità”), assurga a unificante criterio discretivo al fine.
L'articolo 11 del CCNL, che disciplina il lavoro straordinario, stabilisce:
“1) si considera “lavoro straordinario ai soli fini contrattuali-quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'articolo nove del presente contratto”;
2) si considera “lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle festività infrasettimanali e nazionali per la durata del normale orario giornaliero”;
3) si considera “lavoro straordinario festivo diurno o notturno quello compiuto dal lavoratore nel suo giorno di riposo settimanali di legge nonché quello compiuto oltre la durata del normale orario giornaliero negli altri giorni festivi”.
I punti 7 – 9 prevedono:
“7. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione oraria di cui all'art. 24, maggiorata delle percentuali sotto riportate: a) diurno feriale 30%; b) notturno feriale 50%; c) diurno festivo 65%; d) notturno festivo 85%.
9
8. Ogni ora di lavoro festivo viene compensata con la retribuzione oraria di cui al punto 1 dell'art.
22, maggiorata delle percentuali sotto riportate: 21 a) diurno 50%; b) notturno 75%.
9. Ogni ora di lavoro notturno viene compensata con la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria di cui al punto 1 dell'art. 22.”.
Le parti collettive hanno nondimeno previsto al punto 10 che: “Per il solo personale operante in turni continui e avvicendati a decorrere dal 1 marzo 2000 il lavoro notturno festivo viene compensato con le maggiorazioni rispettivamente del 40% e dell'80% della retribuzione di cui al punto 1 dell'articolo 22, da corrispondersi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per lo stesso personale il lavoro notturno viene considerato utile ai fini della determinazione della
13ª mensilità e del premio annuo nella misura convenzionale del 10% della retribuzione di cui al punto 1 dell'articolo 22. Resta inteso che le somme corrisposte a titolo di maggiorazione per lavoro notturno e notturno festivo continuano ad essere utilmente computate ai fini del trattamento di fine rapporto. In relazione a quanto precede e con riferimento all'intervenuta definizione, con l'accordo di rinnovo contrattuale del 16 febbraio 2000, del contenzioso in ordine all'incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno festivo sui vari istituti contrattuali e di legge, le parti si danno atto che le percentuali di maggiorazione e la misura convenzionale di cui al presente punto definiscono trattamento complessivamente comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti legali o contrattuali e che, a tale riguardo, nessuna pretesa potrà più essere fatta valere per il futuro”.
Dunque, anche in questo caso vi è una espressa previsione di quegli emolumenti, tra tutti quelli erogabili a titolo di lavoro prestato oltre il monte ore di lavoro ordinario, che hanno una incidenza sulla base di computo del t.f.r., tra i quali non rientra quello per lavoro straordinario, che, di conseguenza, è da ritenere escluso.
D'altro canto, la scelta non si appalesa illogica, in quanto l'art. 11, punto 18 del CCNL prevede che le eventuali prestazioni di lavoro effettuate oltre i limiti previsti danno luogo, in sostituzione del relativo pagamento, alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi, riposi che confluiscono nella “banca ore” di cui all'art. 12, fattispecie questa che rileva secondo una disciplina ad hoc, che ha come dichiarato obiettivo quello per cui i permessi ivi confluiti a vario titolo trovano come unica modalità di fruizione il loro effettivo godimento.
Previsioni di tenore equivalente sono contenute nell'art. 9, che disciplina l'orario di lavoro, stabilendone la durata ordinaria e regolando specificamente la prestazione del personale turnista.
Al punto 11, l'art. 9 stabilisce: “Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di riposo previste per il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà procedere, in relazione alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6 giornate di prestazione in sostituzione di
10 altrettante giornate annue di riposo, con esclusione delle 17 giornate di riposo coincidenti con le domeniche e festivi e delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e domeniche.
Per ciascuno degli eventi sopra indicati al lavoratore interessato verrà corrisposto un importo pari
a € 12,91.
Tale importo non è utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali ad eccezione del trattamento di fine rapporto.
Nel caso di prestazione richiesta nella giornata di riposo di legge, di cui al punto 3 dell'art. 10, oltre all'importo di cui al punto precedente, verrà corrisposta la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
L'individuazione delle modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flessibilità formeranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva. I corrispondenti riposi confluiscono nella Banca ore di cui all'art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo.”
Al punto 5, poi, l'art. 9 stabilisce: “In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, per il personale che opera in turni continui e avvicendati l' potrà ricorrere, fino a due volte nel corso del mese, ad una Pt_3
anticipazione o posticipazione, con un massimo di 2 ore, della prestazione giornaliera assegnata in turno - con esclusione del turno notturno e dell'anticipazione del secondo turno (6 - 14) - per un massimo di 18 volte l'anno.
Necessità derivanti da ulteriori esigenze saranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva.
Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l'importo di cui all'art. 11, punto 12”.
Dunque, anche in tal caso le parti sociali hanno previsto in modo dichiarato quale sia, tra le varie ipotesi di peculiare modalità oraria della prestazione del lavoro, l'unica il cui compenso incide sul t.f.r..
Portando a sintesi le osservazioni svolte, si ricava allora che il CCNL non ripete ex art. 2120 cc la nozione di retribuzione onnicomprensiva, perché per la determinazione degli istituti retributivi differiti i contraenti collettivi hanno individuato la nozione di retribuzione “ristretta” recata dal comma 1 dell'art. 22 e hanno poi ritenuto di selezionare gli emolumenti da inserire nella base di computo del t.f.r. o individuandoli nominativamente, oppure escludendoli per implicito nel momento in cui, a fronte di una categoria di compensi omogenei, hanno esplicitato al suo interno i soli rilevanti.
E che questa sia stata la loro comune volontà si trae ancor più considerando che i contraenti collettivi, pur a fronte di elementi retributivi sicuramente affini in quanto qualificati nello stesso art. 11 22 come a essa “aggiuntivi”, hanno ritenuto di stabilire al riguardo variegate regole, addirittura prevedendo in modo aperto che sul t.f.r. incida la tredicesima mensilità, nonostante si tratti, senza dubbio, di un compenso corrispettivo della prestazione di lavoro sulla cui natura retributiva e non occasionale non possono di certo nutrirsi dubbi.
Analogamente va detto con riguardo alla disposizione circa l'indennità di funzione per i quadri, compenso che, come si è osservato, è collegato intrinsecamente all'oggetto principale della prestazione di lavoro e, dunque, ha naturale carattere retributivo e regolare.
Peraltro, che la comune intenzione dei contraenti sia stata quella di operare con il predetto meccanismo selettivo, è giudizio rafforzato dal comportamento da loro serbato contrattando i trattamenti retributivi anche in sedi o livelli diversi.
Infatti, come allegato e documentato dalla parte appellante:
- l'incidenza sul t.f.r. del premio di produttività annuale è stato escluso espressamente dall'accordo del 26 febbraio 2004, dalla lettera a OSL del 18 luglio 2005, dalla lettera a OSL del 17 luglio 2006, dall'accordo dell'8 marzo 2007, dall'accordo del 18 marzo 2008, dall'accordo del 25 luglio 2009, dall'accordo del 4 febbraio 2010, dall'accordo del 22 marzo 2011, dall'accordo del 22 marzo 2012, dall'accordo del 18 luglio 2013, dall'accordo del 18 luglio 2014-stralcio, dall'accordo del 21 luglio
2015-stralcio; dall'accordo dell'1 agosto 2013, dall'accordo 28 giugno 2017, dall'accordo del 21 marzo 2018, dall'accordo del 19 luglio 2018-stralcio, dall'accordo del 10 luglio 2019;
- l'accordo del 20 maggio 1989 prevede che il compenso per “Ore agg. premio produttiv.” è utile fini della maturazione del t.f.r.;
Parte
- l'art. 46 dell'accordo 4 agosto 2011 esclude che l' che ha sostituto l'indennità di vacanza contrattuale, incida sul trattamento di fine rapporto.
Inoltre, dalla sentenza n. 6985/2008 della Suprema Corte si evince che il CCNL di categoria del 31 maggio 1987 stabiliva: “1) Sono elementi della retribuzione: a) stipendio (minimo tabellare, eventuale superminimo e ad personam, aumenti di anzianità; b) indennità di contingenza. 2) Sono elementi aggiuntivi della retribuzione: a) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
b) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo;
c) tredicesima mensilità, premio annuo, premio esazione pedaggi”, il che evidenza che, nel tempo, le parti collettive hanno variato la definizione di retribuzione (inserendovi l'EDR), mantenendo nondimeno l'elenco dei suoi elementi aggiuntivi, sempre però conservando un nucleo ristretto di retribuzione “parametro”.
Anche i CCNL di categoria del periodo 1990 – 2019, prodotti dalla parte appellata nel fascicolo di primo grado, sono di tenore sovrapponibile a quello esaminato, sì che le osservazioni svolte valgono anche in relazione ad essi.
12 Tanto accertato, osserva allora la Corte che incombeva sugli appellati l'onere di indicare le norme del CCNL che dispongono l'incidenza nel t.f.r. degli emolumenti richiesti, ma tale onere non è stato soddisfatto.
Invero, gli appellati si sono risolti a sostenere che, nel caso di specie, la nozione di retribuzione rilevante ex art. 2120 cc sarebbe quella legale di “retribuzione onnicomprensiva” e che, comunque,
l'incidenza sul t.f.r. delle voci oggetto di causa non era stata esplicitamente esclusa dal contratto collettivo.
In questo modo, però, non hanno tenuto a mente che, invece, i contraenti collettivi hanno esercitato la prerogativa attribuita loro dalla legge sancendo, quale criterio selettivo degli emolumenti diversi dalla retribuzione di cui all'art. 22, co. 1, e comunque utili per il calcolo del t.f.r., il criterio della previsione espressa, criterio che, laddove sia applicato a categorie di emolumenti omogenei, opera
“per sottrazione”.
D'altro canto, al di là di mere petizioni di principio, gli odierni appellati non hanno offerto alcun serio argomento per ritenere che il CCNL contenga clausole le quali, lette anche nel loro complesso, contrastino con le conclusioni che si sono tratte. In particolare, gli appellati non hanno indicato le disposizioni del CCNL in forza delle quali poter dire, osservando il necessario rigore interpretativo, che il meccanismo selettivo de quo sarebbe unicamente quello della “espressa esclusione” di voci retributive dalla base di calcolo del t.f.r., oppure, specularmente, che il meccanismo selettivo sarebbe quello della “estensione”, tale da far applicare il regime inclusivo previsto in modo dichiarato per determinati trattamenti retributivi ad altri emolumenti corrisposti con finalità analoghe o, comunque, similari.
Corollario di questo postulato è che non rileva in senso favorevole alle ragioni degli odierni appellati la deduzione che gli emolumenti ritenuti dalla società privi d'incidenza sul t.f.r., sarebbero stati per il vero erogati in modo continuativo oppure a fronte di eventi ciclici nel corso del rapporto di lavoro, appunto perché rispetto alla fattispecie controversa ciò che rileva è la volontà ad excludendum delle parti sociali.
Resta, quindi, assorbita la questione inerente la correttezza o meno del riparto a carico dei lavoratori dell'onere di dimostrare la “non occasionalità” dei compensi che essi vorrebbero veder inseriti nella base di calcolo del t.f.r., trattandosi di questione che, nel contesto argomentativo descritto, è del tutto ultronea.
2.2. Le argomentazioni che precedono non si pongono in contrasto con quanto di recente statuito dalla S.C. nella sentenza n. 24801/2024, ossia che il richiamo all' art. 22 risulta non di rilievo
“trattandosi di disposizione che, indicando gli “elementi della retribuzione”, fa riferimento alle voci retributive c.d “standard” ovvero a quegli emolumenti che ricorrono ordinariamente in busta paga
13 quali componenti fissi della retribuzione di ciascun lavoratore, ma che non possono certamente far escludere ulteriori emolumenti versati per specifici aspetti della prestazione di lavoro, non riferibili a tutti i lavoratori e non a tutte le prestazioni”.
Ed infatti, la S.C. non ha esaminato la questione della presenza o meno di una deroga al criterio legale di cui all' art.2120 cc, consentita dalla stessa norma, non sulla sola base del disposto dell'art.22, ma sulla base di una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva, che tenga conto sia del senso letterale anche di altre clausole rilevanti sia della ratio ad esse sottostante.
Come evidenziato al precedente paragrafo, le parti sociali, previa elaborazione di una nozione di retribuzione che indica in dettaglio le sue componenti, diversamente rispetto alla nozione onnicomprensiva dell'art. 2120 cc, hanno specificamente individuato, indicandoli nominativamente, gli elementi retributivi che vanno certamente inseriti nella base di computo del TFR. E proprio perché hanno identificato, tra le molte, soltanto alcune indennità computabili nel t.f.r., dette parti hanno, nel contempo, escluso le altre “a contrario”.
3. Alla stregua delle svolte considerazioni, deve essere dichiarato estinto il giudizio di appello nei confronti di e inoltre, in parziale riforma della sentenza Controparte_3 Controparte_20
impugnata, per il resto ferma, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di devono essere CP_12 CP_11 Controparte_4 Controparte_18
respinte le domande proposte in primo grado da Controparte_1 Controparte_2
CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_13
,
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_19
; CP_21
4. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione
(applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, nonché in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni – costituite nella specie dalla circostanza che, al momento del deposito del ricorso in primo grado e in appello, la giurisprudenza di merito di questa Corte non era ancora univocamente orientata sulla questione controversa – le spese di lite del doppio grado possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio di appello nei confronti di e;
Controparte_3 Controparte_20
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di CP_12 CP_11
Controparte_4 Controparte_18
14 - respinge le domande proposte in primo grado da Controparte_1 Controparte_2
CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_13
,
[...] Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 CP_19
; CP_21
-compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Roma, 19.11.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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