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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/12/2024, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1168/2022 R.G. promossa
DA
), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Silvestro Vitale;
Appellante
CONTRO
( , rappr. e dif. dall'avv. Antonella Miraldi;
CP_1 C.F._1
Appellato
e nei confronti di
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_2
Appellato contumace
1
AVENTE AD OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2322 del 16/06/2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania – dopo aver ordinato la integrazione del contradditorio nei confronti dell' – accoglieva CP_2
parzialmente il ricorso con cui aveva chiesto condannarsi la società CP_1
datrice di lavoro al pagamento delle differenze Parte_1
retributive dovute, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente svolto alle dipendenze della predetta società dal 1° agosto 1997 al 7 agosto 2013, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale e al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. per la perdita parziale dell'indennità di disoccupazione e della pensione.
Preliminarmente rilevava che – essendo stato il licenziamento del lavoratore oggetto di altro giudizio – apparivano prive di rilevanza le deduzioni e le correlate domande risarcitorie riguardanti lo stesso.
In relazione all'eccezione di prescrizione dedotta dalla società resistente osservava che, trovandosi il lavoratore in una situazione di “metus”, il relativo termine doveva farsi decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, sicché nella specie la prescrizione non operava per i crediti maturati nei cinque anni a ritroso dall'entrata in vigore della legge n.
92/2012, vale a dire dal 18/07/2012, ma solo per i crediti maturati anteriormente alla data del 18/07/2007.
Nel merito, appurava che dalla documentazione versata in atti, tra cui le registrazioni del cartellino personale del lavoratore, e dal complessivo esito delle prove testimoniali emergeva che avesse effettivamente prestato attività lavorativa dal lunedì al CP_1
venerdì ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 18,30 circa, a fronte delle 7 ore e 12 minuti giornaliere previste dal contratto.
2 Indi – premesso che la domanda relativa alle differenze retributive risultava approssimativa, mancando la deduzione di quanto il ricorrente avesse effettivamente percepito, e tenuto conto che mediante CTU era stato possibile sopperire alla carenza di prospettazione della parte ricorrente – rigettava la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive con riferimento al periodo di lavoro fino al 31/12/2008 ed la accoglieva per il periodo successivo al 1/01/2009, ritenendo dovuto al ricorrente l'importo differenziale fra quanto spettante ai sensi del CCNL e quanto percepito durante il rapporto di lavoro e, per l'effetto, riconosceva al ricorrente anche le differenze relative alla 13° mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie e del mancato preavviso nonché il
TFR, per un ammontare complessivo di € 23.156,03.
Accoglieva, altresì, la domanda di parte ricorrente volta al versamento dei contributi omessi, condannando la società datrice di lavoro alla regolarizzazione della posizione previdenziale del lavoratore;
rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 2116
c.c., poiché il ricorrente non aveva provato la sussistenza dei relativi presupposti.
Infine, compensava le spese per 1/3 e poneva a carico della società resistente soccombente la restante parte (2/3).
Con ricorso depositato il 15/12/2022, la appellava la Parte_1
sentenza. Instauratosi il contraddittorio, resisteva al gravame. Nonostante la CP_1
regolarità della notifica, l' non si costituiva in giudizio. CP_2
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 14/11/2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di specificare le differenze retributive per ogni causale creditoria, indicando un importo complessivo per diversi emolumenti così da non rendere di sicura evidenza l'importo riconosciuto per ciascuna voce retributiva.
3 1.1 In particolare, sostiene che la statuizione del giudice in relazione alle differenze retributive per il lavoro eccedente quello ordinario è viziata da un erroneo accertamento delle ore di lavoro effettivamente svolte dal , atteso che lo stesso fruiva – come CP_1
tutti gli altri dipendenti – di una pausa pranzo della durata media di un'ora e mezza o due.
Osserva che tale circostanza può ritenersi accertata in quanto, in primis, nessuno dei testi escussi ha dichiarato in modo esplicito di avere visto il prestare attività CP_1
lavorativa in modo continuativo per nove ore e mezza al giorno e, inoltre, poiché lo stesso non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di una disposizione aziendale che lo obbligasse a svolgere attività lavorativa anche nella fascia oraria tra le 13:30 e le 15:30; che non poteva ritenersi sufficiente ai fini della prova dell'attività svolta in modo continuativo l'assenza di registrazione della pausa pranzo nel cartellino personale.
1.2 Aggiunge che, come rilevato dal CTP della società, dallo stesso cartellino personale dell'appellato risulta che quest'ultimo abbia goduto di riposo feriale – peraltro negli anni tra il 2009 e il 2012 in misura maggiore a quanto spettante – e che nella relazione di parte ricorrente allegata al ricorso introduttivo non vi è alcuna pretesa per indennità sostitutiva di ferie non godute.
1.3 Afferma, altresì, che gli emolumenti dovuti per la tredicesima mensilità nonché per il
TFR sono stati regolarmente corrisposti, come emerge sia dall'elaborato contabile di parte allegato al ricorso, che dalla CTU.
Da ultimo, rileva che la caducazione delle differenze retributive relative all'indennità per lavoro eccedente a quello ordinario fa venir meno anche le conseguenti differenze relative alle ferie non godute, al TFR e alla tredicesima mensilità.
1.4 Infine, ritiene che la ripartizione delle spese del giudizio non risulti coerente con il rigetto della maggior parte delle pretese creditorie e risarcitorie proposte dal ricorrente, anche in considerazione del rilievo, da parte del giudice di primo grado, delle gravi carenze deduttive e probatorie.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
4 3. La prima censura relativa alle ore di lavoro straordinario non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la prestazione di attività di lavoro da parte del anche durante la pausa pranzo, e dunque la mancata fruizione della CP_1
stessa, risulta provata in primo luogo dal “Cartellino personale analitico”, dal quale non emerge alcuna interruzione della prestazione lavorativa durante l'orario destinato dagli altri lavoratori alla fruizione del pranzo e segnatamente dalle ore 13:30 alle 15:30 circa.
La superiore circostanza documentale trova poi riscontro nella dichiarazione del teste riportata dal giudice di prime cure, la quale ha riferito: “sono a Testimone_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la resistente dall'anno 2008 all'anno 2013, precisamente agosto 2013, quando tutti i dipendenti amministrativi della struttura siamo stati licenziati… quando ho iniziato a lavorare per la resistente il ricorrente già lavorava e precisamente si occupava di accettazione sanitaria, in particolare faceva il ON OF …il sig. non faceva mai pausa pranzo CP_1
allontanandosi dalla struttura, mangiava qualcosa ma… in questo breve tempo suddetto poteva essere interrotto e doveva riprendere a svolgere la propria attività… preciso che durante la pausa pranzo il ON OF rimaneva attivo... Preciso che del ON OF si occupava il sig. e che solo in sua assenza se ne occupavano gli altri due CP_1
dipendenti della direzione sanitaria che erano il sig. e la sig.ra Tes_2 [...]
; parimenti il teste ha riferito che “per il pranzo il si Tes_3 Tes_2 CP_1
faceva portare un panino in ufficio”.
Le superiori circostanze costituiscono elementi presuntivi dell'esistenza di un ordine datoriale di provvedere alla copertura del servizio continuativo di front office;
per contro, nessun elemento di segno contrario è stato offerto dalla società appellante.
4. Provato lo svolgimento di lavoro straordinario, devono ritenersi infondate anche le ulteriori censure relative al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti per indennità sostitutiva delle ferie non godute, tredicesima mensilità e TFR.
5 Ancora infondata è la censura secondo cui nel “cartellino personale analitico” dell'appellato risulterebbe la fruizione negli anni 2009 e 2012 di ferie in misura superiore a quella spettante;
ed invero, dal predetto documento si evince che alla voce “Ferie” risultano fruiti 14 gg. nell'anno 2009 e 12 nell'anno 2012.
Parimenti è priva di fondamento l'eccezione secondo cui nella relazione di parte allegata al ricorso non risulterebbe esposta alcuna pretesa per indennità di ferie non godute, posto che nelle conclusioni del ricorso di primo grado la stessa è stata oggetto di specifica domanda e che la parte ha chiesto la condanna di controparte al pagamento della complessiva somma di € 58.582,69 o di quella “diversa, maggiore o minore, che il G.L. riterrà di liquidare…”.
5. Va rigettata, infine, anche la censura afferente alle spese di lite, tenuto conto che il limitato accoglimento della domanda di differenze retributive e il rigetto delle domande risarcitorie sono state valutate dal giudice di prime cure attraverso la compensazione delle spese di lite in ragione di due terzi;
mentre le ulteriori circostanze evidenziate-gravi carenze deduttive e probatorie del ricorso-non rilevano ai fini della statuizione sulle spese di lite laddove, comunque, la domanda è stata sia pure in parte accolta.
6. Per le ragioni che precedono la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
7. Le spese di lite del presente grado, come liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle professionali e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
6 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 14/11/2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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