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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConIGliere relatore dott. Roberto Pascarelli ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 352/2025 RGA avverso la sentenza n. 462/2025 del Tribunale di NA, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 2255/2024, resa in data 10.04.2025 e pubblicata in data 28.04.2025, notificata in data 29.4.2025; avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 24.7.2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Parte_1 C.F._1
Squillace, Piero Squillace e Andrea Squillace (c.f. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati, sito in via Guizza
Conselvana, 252 – Padova, come da procura in atti;
Appellante; contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa, sia disgiuntamente che P.IVA_1 congiuntamente, dall'Avv. Leonardo Maiolica e dall'Avv. Antonio Pagliuca, giusta procura in atti;
Appellatq; udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto,
– premettendo di essere stata assunta da in Parte_1 Controparte_1 data 9.10.2022 con contratto a tempo indeterminato (orario di lavoro di 38 ore settimanali, in qualità di impiegata di 2° livello del CCNL Terziario Confesercenti) per svolgere mansioni di “operatore centro elaborazione dati” e di essere stata distaccata, a partire dal momento dell'assunzione, presso il ON , con sede a NA (via della CP_2
Beverara 68/2F), con mansioni di “operatore di patronato”, presso cui svolgeva compiti quale “responsabile” giusta lettera di conferimento di incarico emessa in pari data – impugnava il licenziamento comminatole in data 5.10.2023 per giustificato motivo oggettivo;
segnatamente il datore di lavoro giustificava il licenziamento come segue
(testualmente, dalla lettera di licenziamento) “…sulla base delle seguenti ragioni: a seguito di verifiche effettuate sull'attività svolta dalla sede è emerso che non può essere proficuamente utilizzata dall'azienda in quanto è insufficiente la copertura dei costi del personale e di funzionamento. Attualmente con Lei intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato iniziato il giorno 9.11.2020 con sede di lavoro in via Beverara, 68/2/F, inquadramento al 2° livello del CCNL Terziario – Confesercenti, con la qualifica di impiegata. Le comunichiamo inoltre che non è possibile adibirla a mansioni diverse o, anche inferiori, dal momento che, in ogni sede di qualsiasi altra regione ove opera
[...]
, l'organico risulta essere al completo e non vi è disponibilità di alcuna Controparte_1 posizione lavorativa libera”).
Nello specifico la lavoratrice impugnava il licenziamento per sentirne dichiarare l'illegittimità, deducendo:
- la carenza di giustificato motivo oggettivo;
- il mancato rispetto dell'obbligo di repêchage, a fronte sia della mancata soppressione del ruolo di Responsabile di sede Provinciale del ON , affidato ad altri CP_2
dipendenti in sostituzione della stessa (prima al IG. e poi, senza Pt_1 Pt_2 soluzione di continuità, alla IG.ra , sia della trasformazione a tempo Pt_3 indeterminato con le mansioni di “operatori di patronato” dei contratti di lavoro di altri lavoratori distaccati presso il ON;
CP_2
2 - il mancato rispetto dei criteri di scelta, vista la fungibilità delle mansioni impiegatizie da lei svolte rispetto a quelle dei colleghi addetti alla sede.
Tanto premesso, chiedeva la reintegra nel posto di lavoro nonché ogni forma di tutela economico-contributivo-indennitaria normativamente prevista.
Il giudice di I grado, verificata la regolare costituzione della parte resistente, istruita la causa anche in via orale, decideva la causa - previamente ritenendo destituite di fondamento le eccezioni di natura prettamente formale sollevate dalla parte convenuta - rigettando integralmente il ricorso, disponendo comunque la compensazione delle spese di lite.
Segnatamente, premessa la distinzione tra e Controparte_1 [...]
– soggetti giuridici ritenuti autonomi, tra loro distinti (dalla sentenza: “… CP_3 anche se entrambe le federazioni, la come la Controparte_1 [...]
, svolgono attività di patronato utilizzando la IGla è a proprie spese CP_3 CP_2 ed in via autonoma che la comanda i propri dipendenti a Controparte_1 prestare attività lavorativa presso le varie sedi SE.N.A.S. dislocate su tutto il territorio italiano. Ciò è avvenuto anche nel caso di specie per la IG.ra distaccata presso la Pt_1 sede di NA di Via della Beverara n. 68/2/F”, ove era stata distaccata la sin Pt_1 dall'inizio del rapporto) - il giudice accertava la legittimità del licenziamento in ragione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità a tale fine, ritenendo:
• il riassetto organizzativo effettivo e non pretestuoso, in quanto fondato su circostanze realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non riguardante circostanze future ed eventuali;
• la sussistenza del recesso in funzione di ragioni inerenti all'attività produttiva;
• l'impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ritenendo rispettato l'obbligo di repêchage, in particolare ponendo in rilievo che in Regione la non disponeva più Controparte_1 di sedi distaccate, posto che nel frattempo era stata chiusa anche la sede di Modena;
• rispettati i criteri di scelta del lavoratore da licenziare per osservanza di regole di correttezza e buona fede;
• rispettato il preavviso.
3 In particolare, con riguardo alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo, il Giudice di I grado riteneva sussistenti “le difficoltà economiche della sede dove lavorata la IG.ra
, valorizzando, dal punto di vista istruttorio: Pt_1
- la testimonianza di dipendente della resistente, distaccato presso il Testimone_1 di Beverara ove lavorava la subito dopo il licenziamento della stessa;
in CP_2 Pt_1 particolare, veniva enfatizzata la dichiarazione del teste predetto laddove aveva affermato che la sede di Beverara “non andava bene economicamente, nel senso che aveva una sofferenza economica” e ciò sulla base di quanto gli era “stato riferito in direzione generale”, secondo cui “ la sede di via della Beverara aveva dei costi generali molto alti rispetto al volume di pratiche presenti presso detta sede”;
- il documento costituito da tabelle di rendicontazione del (doc. Controparte_1
n. 13 della memoria di parte resistente) da cui sarebbe emerso che la sede del patronato provinciale di Via della Beverara n. 68/2/F, ove era impiegata la CP_2 Pt_1 presentava una perdita costante dell'attività di patronato, protrattasi per tutto il periodo di tempo in cui la ricorrente era stata distaccata presso la stessa;
- la chiusura definitiva della sede (diventata da provinciale a zonale già nel 2023) nei primi mesi del 2025.
La lavoratrice soccombente, ha impugnato tempestivamente la sentenza con atto di gravame, contenente 6 motivi di censura:
I: “Insussistenza/genericità e comunque per la mancata prova delle circostanze di fatto indicate nella lettera di licenziamento e ritenute invece dal Tribunale idonee a provare “le difficoltà economiche della sede dove lavorava la SI.ra che ne hanno determinato la Pt_1 chiusura””:
II: “Insussistenza del nesso causale tra il g.m.o. e la lavoratrice licenziata”;
III: “Mancanza di contestualità tra il g.m.o. (chiusura della sede) e il licenziamento della lavoratrice”;
IV (motivo connesso al I): “In quanto giustificato da un g.m.o. riferibile all'Ente distaccatario e non all'Ente distaccante”;
V: “… violazione dell'obbligo di repêchage”;
VI: “In relazione alla descrizione organizzativa del e, in particolare, CP_1 dei rapporti con il il Tribunale, nel sottolineare la totale autonomia, giuridica, CP_2 gestionale e patrimoniale tra il e il circostanza questa CP_1 CP_3
4 peraltro pacifica e mai contestata da questa difesa, afferma, per quanto possa rilevare nel presente giudizio, che “le suddette sedi (n.d.r. del sono mere promanazioni della CP_2
, senza che abbiano una propria autonomia gestionale e Controparte_1 organizzativa”; in sostanza si censura la sentenza nella parte in cui, nel rappresentare gli assetti organizzativi, esclude l'autonomia del CP_2
Alla luce dei motivi dedotti, riprendendo le argomentazioni svolte in I grado e veicolate per il tramite di specifiche censurate ai capi e punti di rilievo della pronuncia impugnata, la lavoratrice instava per la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento di tutte le domande svolte in I grado, col favore delle spese del doppio grado di giudizio.
L'ente appellato, costituito ritualmente, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza, ritenendo adeguatamente e congruamente motivata la sentenza di I grado, reiterando le argomentazioni già svolte in I grado.
Preliminarmente si ritiene che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, dedotta da parte appellata con riguardo all'attuale formulazione del disposto di cui agli artt. 342 e 434
c.p.c., debba essere disattesa giacché si fonda su una lettura meramente formalistica della riforma del 2023 - volta invero a stimolare la puntualità, anche in ottica di sinteticità, nella proposizione dei motivi di gravame e delle relative argomentazioni - e non si confronta con quanto emergente dal tenore complessivo dell'atto d'appello in esame, che contiene quanto utile a veicolare le censure alle statuizioni impugnate, puntualmente indicate nel contesto dell'atto e specificatamente contestate con argomentazioni sufficientemente specifiche.
Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434
c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del
16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Questi principi, benché dettati dalla Sezioni Unite della Corte di
5 Cassazione in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa
Corte, sono applicabili anche alla norma novellata, nella formulazione attualmente vigente, che di quella previgente ha mutuato i tratti essenziali.
Tanto premesso, si ritiene che l'appello debba essere accolto alla luce della fondatezza del I motivo di gravame, a cui si ricollega in parte anche il IV motivo nella parte di interesse in quanto afferenti a questioni strettamente correlate, con assorbimento di ogni valutazione circa gli ulteriori motivi di gravame.
Occorre premettere che parte appellante con il I motivo di appello - pur concordando con quanto affermato dal Tribunale laddove, in linea di principio, afferma che il giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento comminato alla lavoratrice debba essere “fondato su circostanze realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non riguardanti circostanze future ed eventuali” - invero ne censura le conseguenti valutazioni;
ritiene, infatti, che il giudice di I cure non abbia dato corretta applicazione ai principi richiamati, avendo erroneamente ritenuto raggiunta la prova del giustificato motivo oggettivo affermando che (cfr. sentenza nella parte specificatamente impugnata) “alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria (la cui attendibilità non può essere messa in dubbio) e dalla documentazione prodotta dalle parti e dai testi, si può senza dubbio affermare che il licenziamento risulta sorretto da giustificato motivo oggettivo” posto che sarebbero state “provate le difficoltà economiche della sede dove lavorava la SI.ra . Invero – sostiene parte appellante - la corretta Pt_1 lettura del compendio istruttorio, alla luce dei criteri valutativi dei mezzi di prova, avrebbe dovuto condurre il Giudice alla opposta conclusione, ovvero alla declaratoria di insussistenza del giustificato motivo oggettivo, peraltro da valutarsi – come dedotto nel contesto del IV motivo di appello – con riguardo all'ente distaccante, quale datore di lavoro.
Come anticipato, tali ragioni di doglianza risultano fondate, ritenendo utile principiare dalla cornice di riferimento quanto ai noti presupposti per la valutazione circa la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, richiamandosi sul tema specifico – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - Cass.
Sez. L, Sentenza n. 752 del 12/01/2023, laddove eloquentemente afferma, per quanto di interesse (con enfasi di chi scrive): “[…] In via generale, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, giova ribadire che l'art. 3 della legge n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era
6 addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (v. per tutte Cass. n.
24882 del 2018).
4. Occorre pure ribadire che la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 9468 del 2019). E' sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa (Cass. n. 25201 del
2017)” (cfr. conforme Cass. Sez. L , Ordinanza n. 31660 del 14/11/2023).
Tanto premesso in punto di mero diritto, ritiene questa Corte che, un'attenta e prudente valutazione dei mezzi di prova posti dal Giudice di prime cure a fondamento della propria decisione, conduca ad accertare l'insussistenza della ragione posta a fondamento del
7 licenziamento comminato in capo alla lavoratrice, indicata dal datore di lavoro in termini di eIGenze di risparmio di costi a fronte di difficoltà economiche, come si desume dalla lettera di licenziamento laddove si legge la lavoratrice : “… non può essere proficuamente utilizzata dall'azienda in quanto è insufficiente la copertura dei costi del personale e di funzionamento…”.
Ed infatti, contrariamente a quanto esposto dal Giudice di prime cure, nessun elemento probatorio in tali termini si trae sia dalla prova orale che da quella documentale valorizzate dal giudice di prime cure nella sentenza gravata, giacché:
- quanto alla prova orale assunta dal teste (escusso all'udienza del Testimone_1
18.2.2025) - dipendente dell'appellata, distaccato presso la sede di di NA, CP_2
Via della Beverara n. 68/2/F nel 2023, dopo il licenziamento della e con le stesse Pt_1 mansioni – si rileva come la stessa, con riguardo a tale tema specifico, sia generica – giacché sul punto il teste si limita ad affermare che “… c'erano dei problemi, (…) la sede di
NA non andava bene economicamente, nel senso che aveva una sofferenza economica” senza alcuna altra precisazione;
inoltre, ed ancora più IGnificativamente dal punto di vista probatorio – si tratta di circostanze non apprese direttamente dal teste ma dal medesimo meramente riferite sulla base di notizie provenienti dalla parte datoriale, come emerge in modo patente dalla parte della dichiarazione in cui teste riferiva, sul punto specifico: “da quello che mi è stato riferito in direzione generale, la sede di via della
Beverara aveva dei costi generali molto alti rispetto al volume di pratiche presenti presso detta sede”; si tratta, quindi, di dichiarazione processualmente inutilizzabile in quanto, prima ancora che generica, risulta essere una testimonianza de relato, proveniente dalla parte interessata e pertanto priva di valenza probatoria (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.
4530 del 20/02/2025; richiama Cass. n. 569/2015 - sulla testimonianza de relato actoris, con principio valevole anche laddove le dichiarazioni riferita dal teste promanino da una delle parti in causa, e non necessariamente dal solo attore);
- quanto alla prova documentale valorizzata dal giudice di prime cure – ossia le tabelle di rendicontazione del (doc. n. 13 della memoria di parte resistente Controparte_1
I grado), da cui sarebbe emerso che la sede provinciale di Via della Beverara n. CP_2
68/2/F presentava una perdita costante dell'attività di patronato, protrattasi per tutto il periodo di tempo in cui la ricorrente era stata distaccata presso la stessa – se ne rileva parimenti la carenza di valenza probatoria, trattandosi di mera documentazione interna,
8 priva di ufficialità; si noti che tali tabelle riportano meramente il timbro del FNUA
REGIONALE DEL , senza alcuna sottoscrizione, proveniente dalla stessa parte CP_1 resistente/appellata e pertanto non opponibile al lavoratore.
Parimenti irrilevante – contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure – è la circostanza che la sede di via Beverara, ove era stata distaccata la lavoratrice sin dall'inizio del rapporto lavorativo, fosse stata chiusa in quanto ciò risulta – incontestabilmente - avvenuto a distanza di circa un anno e mezzo (31.1.2025) rispetto al licenziamento
(5.10.2023), lasso di tempo di tale ampiezza da non assumere IGnificato nemmeno indiziario rispetto alla valutazione in oggetto.
E', peraltro, da porre in rilievo – come già anticipato a richiamo in parte qua, di quanto dedotto nel IV motivo di gravame – che le eIGenze organizzative e produttive giustificanti il licenziamento avrebbero dovuto riguardare il FNUA REGIONALE e non la CP_1 sua articolazione bolognese.
Ma v'è di più, a conferma dell'insussistenza del giustificato motivo del licenziamento, giacché dalla testimonianza resa da – che, lo si ripete in quanto circostanza di Pt_2 assoluto rilievo nella direzione valutativa assunta da questa Corte, era stato distaccato al posto della dal momento del licenziamento di quest'ultima - nella parte della propria Pt_1 testimonianza laddove utilizzabile (in quanto avente ad oggetto circostanze facenti parti del patrimonio conoscitivo dello stesso in quanto dal medesimo apprese direttamente e non per il tramite del datore di lavoro), è emerso incontestabilmente che, nell'anno e mezzo in cui aveva lavorato nel ruolo della non si era limitato – unitamente agli altri dipendenti - a Pt_1 smaltire le pratiche già esistenti ma ne erano state acquisite altre (cfr. testimonianza del teste laddove – nella parte finale - si legge “dopo il licenziamento della ricorrente Tes_2 sono state introiettate nuove pratiche da parte dei nostri assistiti, che non potevamo rifiutare e che abbiamo progressivamente smaltito sino alla chiusura della sede”), a IGnificare la piena operatività della sede di NA sicuramente nel momento del recesso della lavoratrice (e comunque per un IGnificativo lasso temporale anche successivo).
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene ad accertare l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto da datore di lavoro a fondamento del licenziamento comminato in capo alla odierna parte appellante, da ritenersi pertanto ingiustificato, con assorbimento di ogni altra valutazione circa gli altri motivi, in quanto divenuti ultronei.
9 All'accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, segue l'accoglimento delle domande svolte in via principale in I grado;
di talché segue, come indicato in parte dispositiva, la condanna del datore di lavoro alla reintegra di nel proprio posto Parte_1 di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura delle retribuzioni decorrenti dalla data di licenziamento sino alla data di ripristino del rapporto lavorativo, nel limite delle 12 mensilità previste ex lege, da determinarsi avendo riguardo all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
segue altresì la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.
Si precisa che la tutela accordata segue all'applicazione del disposto di cui all'art. art 3, comma 2, D.Lgs. n.23/2015 come modificato a seguito dell'intervento manipolativo della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 128 del 2024, la quale ha esteso la tutela reintegratoria ivi prevista anche in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora sia accertata – come nel caso di specie - l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, a prescindere dalla data di conclusione del contratto di lavoro, nel caso di specie successiva all'entrata in vigore del D.lgs.23/2015 (cfr. - in quanto di particolare interesse quanto alle ipotesi di applicazione della tutela reintegratoria a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale - Cass. n. 31505 del 8.12.2024 Cass. 2024: “ […]
Va premesso che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 125/2022, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, co. 7, secondo periodo, L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, co. 42, lett. b), L. n. 92/2012, limitatamente alla parola “manifesta”.
Dunque a prescindere dal carattere “manifesto” o “non manifesto” della predetta insussistenza del fatto addotto come giustificato motivo oggettivo, comunque la forma di tutela da riconoscere al lavoratore licenziato è quella della reintegrazione c.d. attenuata di cui all'art. 18, co. 7, L. n. 300 cit. (che rinvia a quella prevista dall'art. 18, co. 4).
Questo regime è rimasto invariato a seguito del d.lgs. n. 23/2015 e, quindi, per gli assunti dopo l'entrata in vigore di tale corpus normativo.
La Consulta, infatti, con sentenza n. 128/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23 cit. nella parte in cui non prevede che la tutela ivi disposta (id est annullamento del licenziamento e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata
10 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, ma in ogni caso non superiore a dodici mensilità, nonché condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva) si applichi non soltanto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ma anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia parimenti dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.
Ciò posto, va considerato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) “l'insussistenza del fatto” contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente nella sua materialità, ma privo del carattere di illiceità, offensività o antigiuridicità, ossia privo di rilievo disciplinare (ex multis Cass. ord. n. 3655/2019 in relazione all'art. 18, co. 4, L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, co. 42, lett. b), L. n. 92/2012; Cass. n. 12174/2019 e Cass. ord.
n. 30469/2023 in relazione all'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015).
Assume pertanto pregnante rilievo la stretta simmetria imposta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 128/2024, sul piano della tutela, fra licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, da un lato, e quello per giustificato motivo oggettivo, dall'altro (“Il recesso datoriale offende la dignità del lavoratore per la perdita del posto di lavoro quando non sussiste il fatto materiale allegato dal datore di lavoro a suo fondamento, quale che sia la qualificazione che ne dia il datore di lavoro, sia quella di ragione d'impresa sia quella di addebito disciplinare”: v. par. 15, quinto capoverso, del
Considerato in diritto). Infatti tale simmetria impone di ritenere allora rilevante anche per quest'ultimo non soltanto l'insussistenza del fatto inteso nella sua storicità o materialità del suo accadimento, ma pure quella del fatto inteso nella sua rilevanza giuridica come possibile giustificato motivo oggettivo. […]”.
11 In ragione dell'esito del giudizio, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 462/2025 del Tribunale di NA resa in data 10/04/2025 e pubblicata il giorno 28/04/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello e riforma dell'impugnata sentenza,
1. dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato a da Parte_1 CP_1
per insussistenza di giustificato motivo oggettivo;
2. dispone la reintegrazione di nel posto di lavoro, nelle mansioni da ultimo Parte_1 svolte o in altre equivalenti, alle medesime condizioni economiche e normative applicatele dal datore di lavoro al momento del licenziamento;
3. condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4. condanna parte appellata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
5. condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 5500,00 quanto al giudizio di I grado e in euro 4500,00 quanto al giudizio di II grado, somme da maggiorarsi di i.v,a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
NA, 24/07/2025
Il ConIGliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConIGliere relatore dott. Roberto Pascarelli ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 352/2025 RGA avverso la sentenza n. 462/2025 del Tribunale di NA, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 2255/2024, resa in data 10.04.2025 e pubblicata in data 28.04.2025, notificata in data 29.4.2025; avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 24.7.2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Parte_1 C.F._1
Squillace, Piero Squillace e Andrea Squillace (c.f. ), ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati, sito in via Guizza
Conselvana, 252 – Padova, come da procura in atti;
Appellante; contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa, sia disgiuntamente che P.IVA_1 congiuntamente, dall'Avv. Leonardo Maiolica e dall'Avv. Antonio Pagliuca, giusta procura in atti;
Appellatq; udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto,
– premettendo di essere stata assunta da in Parte_1 Controparte_1 data 9.10.2022 con contratto a tempo indeterminato (orario di lavoro di 38 ore settimanali, in qualità di impiegata di 2° livello del CCNL Terziario Confesercenti) per svolgere mansioni di “operatore centro elaborazione dati” e di essere stata distaccata, a partire dal momento dell'assunzione, presso il ON , con sede a NA (via della CP_2
Beverara 68/2F), con mansioni di “operatore di patronato”, presso cui svolgeva compiti quale “responsabile” giusta lettera di conferimento di incarico emessa in pari data – impugnava il licenziamento comminatole in data 5.10.2023 per giustificato motivo oggettivo;
segnatamente il datore di lavoro giustificava il licenziamento come segue
(testualmente, dalla lettera di licenziamento) “…sulla base delle seguenti ragioni: a seguito di verifiche effettuate sull'attività svolta dalla sede è emerso che non può essere proficuamente utilizzata dall'azienda in quanto è insufficiente la copertura dei costi del personale e di funzionamento. Attualmente con Lei intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato iniziato il giorno 9.11.2020 con sede di lavoro in via Beverara, 68/2/F, inquadramento al 2° livello del CCNL Terziario – Confesercenti, con la qualifica di impiegata. Le comunichiamo inoltre che non è possibile adibirla a mansioni diverse o, anche inferiori, dal momento che, in ogni sede di qualsiasi altra regione ove opera
[...]
, l'organico risulta essere al completo e non vi è disponibilità di alcuna Controparte_1 posizione lavorativa libera”).
Nello specifico la lavoratrice impugnava il licenziamento per sentirne dichiarare l'illegittimità, deducendo:
- la carenza di giustificato motivo oggettivo;
- il mancato rispetto dell'obbligo di repêchage, a fronte sia della mancata soppressione del ruolo di Responsabile di sede Provinciale del ON , affidato ad altri CP_2
dipendenti in sostituzione della stessa (prima al IG. e poi, senza Pt_1 Pt_2 soluzione di continuità, alla IG.ra , sia della trasformazione a tempo Pt_3 indeterminato con le mansioni di “operatori di patronato” dei contratti di lavoro di altri lavoratori distaccati presso il ON;
CP_2
2 - il mancato rispetto dei criteri di scelta, vista la fungibilità delle mansioni impiegatizie da lei svolte rispetto a quelle dei colleghi addetti alla sede.
Tanto premesso, chiedeva la reintegra nel posto di lavoro nonché ogni forma di tutela economico-contributivo-indennitaria normativamente prevista.
Il giudice di I grado, verificata la regolare costituzione della parte resistente, istruita la causa anche in via orale, decideva la causa - previamente ritenendo destituite di fondamento le eccezioni di natura prettamente formale sollevate dalla parte convenuta - rigettando integralmente il ricorso, disponendo comunque la compensazione delle spese di lite.
Segnatamente, premessa la distinzione tra e Controparte_1 [...]
– soggetti giuridici ritenuti autonomi, tra loro distinti (dalla sentenza: “… CP_3 anche se entrambe le federazioni, la come la Controparte_1 [...]
, svolgono attività di patronato utilizzando la IGla è a proprie spese CP_3 CP_2 ed in via autonoma che la comanda i propri dipendenti a Controparte_1 prestare attività lavorativa presso le varie sedi SE.N.A.S. dislocate su tutto il territorio italiano. Ciò è avvenuto anche nel caso di specie per la IG.ra distaccata presso la Pt_1 sede di NA di Via della Beverara n. 68/2/F”, ove era stata distaccata la sin Pt_1 dall'inizio del rapporto) - il giudice accertava la legittimità del licenziamento in ragione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità a tale fine, ritenendo:
• il riassetto organizzativo effettivo e non pretestuoso, in quanto fondato su circostanze realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non riguardante circostanze future ed eventuali;
• la sussistenza del recesso in funzione di ragioni inerenti all'attività produttiva;
• l'impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ritenendo rispettato l'obbligo di repêchage, in particolare ponendo in rilievo che in Regione la non disponeva più Controparte_1 di sedi distaccate, posto che nel frattempo era stata chiusa anche la sede di Modena;
• rispettati i criteri di scelta del lavoratore da licenziare per osservanza di regole di correttezza e buona fede;
• rispettato il preavviso.
3 In particolare, con riguardo alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo, il Giudice di I grado riteneva sussistenti “le difficoltà economiche della sede dove lavorata la IG.ra
, valorizzando, dal punto di vista istruttorio: Pt_1
- la testimonianza di dipendente della resistente, distaccato presso il Testimone_1 di Beverara ove lavorava la subito dopo il licenziamento della stessa;
in CP_2 Pt_1 particolare, veniva enfatizzata la dichiarazione del teste predetto laddove aveva affermato che la sede di Beverara “non andava bene economicamente, nel senso che aveva una sofferenza economica” e ciò sulla base di quanto gli era “stato riferito in direzione generale”, secondo cui “ la sede di via della Beverara aveva dei costi generali molto alti rispetto al volume di pratiche presenti presso detta sede”;
- il documento costituito da tabelle di rendicontazione del (doc. Controparte_1
n. 13 della memoria di parte resistente) da cui sarebbe emerso che la sede del patronato provinciale di Via della Beverara n. 68/2/F, ove era impiegata la CP_2 Pt_1 presentava una perdita costante dell'attività di patronato, protrattasi per tutto il periodo di tempo in cui la ricorrente era stata distaccata presso la stessa;
- la chiusura definitiva della sede (diventata da provinciale a zonale già nel 2023) nei primi mesi del 2025.
La lavoratrice soccombente, ha impugnato tempestivamente la sentenza con atto di gravame, contenente 6 motivi di censura:
I: “Insussistenza/genericità e comunque per la mancata prova delle circostanze di fatto indicate nella lettera di licenziamento e ritenute invece dal Tribunale idonee a provare “le difficoltà economiche della sede dove lavorava la SI.ra che ne hanno determinato la Pt_1 chiusura””:
II: “Insussistenza del nesso causale tra il g.m.o. e la lavoratrice licenziata”;
III: “Mancanza di contestualità tra il g.m.o. (chiusura della sede) e il licenziamento della lavoratrice”;
IV (motivo connesso al I): “In quanto giustificato da un g.m.o. riferibile all'Ente distaccatario e non all'Ente distaccante”;
V: “… violazione dell'obbligo di repêchage”;
VI: “In relazione alla descrizione organizzativa del e, in particolare, CP_1 dei rapporti con il il Tribunale, nel sottolineare la totale autonomia, giuridica, CP_2 gestionale e patrimoniale tra il e il circostanza questa CP_1 CP_3
4 peraltro pacifica e mai contestata da questa difesa, afferma, per quanto possa rilevare nel presente giudizio, che “le suddette sedi (n.d.r. del sono mere promanazioni della CP_2
, senza che abbiano una propria autonomia gestionale e Controparte_1 organizzativa”; in sostanza si censura la sentenza nella parte in cui, nel rappresentare gli assetti organizzativi, esclude l'autonomia del CP_2
Alla luce dei motivi dedotti, riprendendo le argomentazioni svolte in I grado e veicolate per il tramite di specifiche censurate ai capi e punti di rilievo della pronuncia impugnata, la lavoratrice instava per la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento di tutte le domande svolte in I grado, col favore delle spese del doppio grado di giudizio.
L'ente appellato, costituito ritualmente, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e, comunque, la sua infondatezza, ritenendo adeguatamente e congruamente motivata la sentenza di I grado, reiterando le argomentazioni già svolte in I grado.
Preliminarmente si ritiene che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, dedotta da parte appellata con riguardo all'attuale formulazione del disposto di cui agli artt. 342 e 434
c.p.c., debba essere disattesa giacché si fonda su una lettura meramente formalistica della riforma del 2023 - volta invero a stimolare la puntualità, anche in ottica di sinteticità, nella proposizione dei motivi di gravame e delle relative argomentazioni - e non si confronta con quanto emergente dal tenore complessivo dell'atto d'appello in esame, che contiene quanto utile a veicolare le censure alle statuizioni impugnate, puntualmente indicate nel contesto dell'atto e specificatamente contestate con argomentazioni sufficientemente specifiche.
Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434
c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del
16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Questi principi, benché dettati dalla Sezioni Unite della Corte di
5 Cassazione in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa
Corte, sono applicabili anche alla norma novellata, nella formulazione attualmente vigente, che di quella previgente ha mutuato i tratti essenziali.
Tanto premesso, si ritiene che l'appello debba essere accolto alla luce della fondatezza del I motivo di gravame, a cui si ricollega in parte anche il IV motivo nella parte di interesse in quanto afferenti a questioni strettamente correlate, con assorbimento di ogni valutazione circa gli ulteriori motivi di gravame.
Occorre premettere che parte appellante con il I motivo di appello - pur concordando con quanto affermato dal Tribunale laddove, in linea di principio, afferma che il giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento comminato alla lavoratrice debba essere “fondato su circostanze realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non riguardanti circostanze future ed eventuali” - invero ne censura le conseguenti valutazioni;
ritiene, infatti, che il giudice di I cure non abbia dato corretta applicazione ai principi richiamati, avendo erroneamente ritenuto raggiunta la prova del giustificato motivo oggettivo affermando che (cfr. sentenza nella parte specificatamente impugnata) “alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso dell'istruttoria (la cui attendibilità non può essere messa in dubbio) e dalla documentazione prodotta dalle parti e dai testi, si può senza dubbio affermare che il licenziamento risulta sorretto da giustificato motivo oggettivo” posto che sarebbero state “provate le difficoltà economiche della sede dove lavorava la SI.ra . Invero – sostiene parte appellante - la corretta Pt_1 lettura del compendio istruttorio, alla luce dei criteri valutativi dei mezzi di prova, avrebbe dovuto condurre il Giudice alla opposta conclusione, ovvero alla declaratoria di insussistenza del giustificato motivo oggettivo, peraltro da valutarsi – come dedotto nel contesto del IV motivo di appello – con riguardo all'ente distaccante, quale datore di lavoro.
Come anticipato, tali ragioni di doglianza risultano fondate, ritenendo utile principiare dalla cornice di riferimento quanto ai noti presupposti per la valutazione circa la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, richiamandosi sul tema specifico – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - Cass.
Sez. L, Sentenza n. 752 del 12/01/2023, laddove eloquentemente afferma, per quanto di interesse (con enfasi di chi scrive): “[…] In via generale, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, giova ribadire che l'art. 3 della legge n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era
6 addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (v. per tutte Cass. n.
24882 del 2018).
4. Occorre pure ribadire che la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta (Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 9468 del 2019). E' sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa (Cass. n. 25201 del
2017)” (cfr. conforme Cass. Sez. L , Ordinanza n. 31660 del 14/11/2023).
Tanto premesso in punto di mero diritto, ritiene questa Corte che, un'attenta e prudente valutazione dei mezzi di prova posti dal Giudice di prime cure a fondamento della propria decisione, conduca ad accertare l'insussistenza della ragione posta a fondamento del
7 licenziamento comminato in capo alla lavoratrice, indicata dal datore di lavoro in termini di eIGenze di risparmio di costi a fronte di difficoltà economiche, come si desume dalla lettera di licenziamento laddove si legge la lavoratrice : “… non può essere proficuamente utilizzata dall'azienda in quanto è insufficiente la copertura dei costi del personale e di funzionamento…”.
Ed infatti, contrariamente a quanto esposto dal Giudice di prime cure, nessun elemento probatorio in tali termini si trae sia dalla prova orale che da quella documentale valorizzate dal giudice di prime cure nella sentenza gravata, giacché:
- quanto alla prova orale assunta dal teste (escusso all'udienza del Testimone_1
18.2.2025) - dipendente dell'appellata, distaccato presso la sede di di NA, CP_2
Via della Beverara n. 68/2/F nel 2023, dopo il licenziamento della e con le stesse Pt_1 mansioni – si rileva come la stessa, con riguardo a tale tema specifico, sia generica – giacché sul punto il teste si limita ad affermare che “… c'erano dei problemi, (…) la sede di
NA non andava bene economicamente, nel senso che aveva una sofferenza economica” senza alcuna altra precisazione;
inoltre, ed ancora più IGnificativamente dal punto di vista probatorio – si tratta di circostanze non apprese direttamente dal teste ma dal medesimo meramente riferite sulla base di notizie provenienti dalla parte datoriale, come emerge in modo patente dalla parte della dichiarazione in cui teste riferiva, sul punto specifico: “da quello che mi è stato riferito in direzione generale, la sede di via della
Beverara aveva dei costi generali molto alti rispetto al volume di pratiche presenti presso detta sede”; si tratta, quindi, di dichiarazione processualmente inutilizzabile in quanto, prima ancora che generica, risulta essere una testimonianza de relato, proveniente dalla parte interessata e pertanto priva di valenza probatoria (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.
4530 del 20/02/2025; richiama Cass. n. 569/2015 - sulla testimonianza de relato actoris, con principio valevole anche laddove le dichiarazioni riferita dal teste promanino da una delle parti in causa, e non necessariamente dal solo attore);
- quanto alla prova documentale valorizzata dal giudice di prime cure – ossia le tabelle di rendicontazione del (doc. n. 13 della memoria di parte resistente Controparte_1
I grado), da cui sarebbe emerso che la sede provinciale di Via della Beverara n. CP_2
68/2/F presentava una perdita costante dell'attività di patronato, protrattasi per tutto il periodo di tempo in cui la ricorrente era stata distaccata presso la stessa – se ne rileva parimenti la carenza di valenza probatoria, trattandosi di mera documentazione interna,
8 priva di ufficialità; si noti che tali tabelle riportano meramente il timbro del FNUA
REGIONALE DEL , senza alcuna sottoscrizione, proveniente dalla stessa parte CP_1 resistente/appellata e pertanto non opponibile al lavoratore.
Parimenti irrilevante – contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure – è la circostanza che la sede di via Beverara, ove era stata distaccata la lavoratrice sin dall'inizio del rapporto lavorativo, fosse stata chiusa in quanto ciò risulta – incontestabilmente - avvenuto a distanza di circa un anno e mezzo (31.1.2025) rispetto al licenziamento
(5.10.2023), lasso di tempo di tale ampiezza da non assumere IGnificato nemmeno indiziario rispetto alla valutazione in oggetto.
E', peraltro, da porre in rilievo – come già anticipato a richiamo in parte qua, di quanto dedotto nel IV motivo di gravame – che le eIGenze organizzative e produttive giustificanti il licenziamento avrebbero dovuto riguardare il FNUA REGIONALE e non la CP_1 sua articolazione bolognese.
Ma v'è di più, a conferma dell'insussistenza del giustificato motivo del licenziamento, giacché dalla testimonianza resa da – che, lo si ripete in quanto circostanza di Pt_2 assoluto rilievo nella direzione valutativa assunta da questa Corte, era stato distaccato al posto della dal momento del licenziamento di quest'ultima - nella parte della propria Pt_1 testimonianza laddove utilizzabile (in quanto avente ad oggetto circostanze facenti parti del patrimonio conoscitivo dello stesso in quanto dal medesimo apprese direttamente e non per il tramite del datore di lavoro), è emerso incontestabilmente che, nell'anno e mezzo in cui aveva lavorato nel ruolo della non si era limitato – unitamente agli altri dipendenti - a Pt_1 smaltire le pratiche già esistenti ma ne erano state acquisite altre (cfr. testimonianza del teste laddove – nella parte finale - si legge “dopo il licenziamento della ricorrente Tes_2 sono state introiettate nuove pratiche da parte dei nostri assistiti, che non potevamo rifiutare e che abbiamo progressivamente smaltito sino alla chiusura della sede”), a IGnificare la piena operatività della sede di NA sicuramente nel momento del recesso della lavoratrice (e comunque per un IGnificativo lasso temporale anche successivo).
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene ad accertare l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto da datore di lavoro a fondamento del licenziamento comminato in capo alla odierna parte appellante, da ritenersi pertanto ingiustificato, con assorbimento di ogni altra valutazione circa gli altri motivi, in quanto divenuti ultronei.
9 All'accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, segue l'accoglimento delle domande svolte in via principale in I grado;
di talché segue, come indicato in parte dispositiva, la condanna del datore di lavoro alla reintegra di nel proprio posto Parte_1 di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura delle retribuzioni decorrenti dalla data di licenziamento sino alla data di ripristino del rapporto lavorativo, nel limite delle 12 mensilità previste ex lege, da determinarsi avendo riguardo all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
segue altresì la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.
Si precisa che la tutela accordata segue all'applicazione del disposto di cui all'art. art 3, comma 2, D.Lgs. n.23/2015 come modificato a seguito dell'intervento manipolativo della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 128 del 2024, la quale ha esteso la tutela reintegratoria ivi prevista anche in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora sia accertata – come nel caso di specie - l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, a prescindere dalla data di conclusione del contratto di lavoro, nel caso di specie successiva all'entrata in vigore del D.lgs.23/2015 (cfr. - in quanto di particolare interesse quanto alle ipotesi di applicazione della tutela reintegratoria a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale - Cass. n. 31505 del 8.12.2024 Cass. 2024: “ […]
Va premesso che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 125/2022, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, co. 7, secondo periodo, L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, co. 42, lett. b), L. n. 92/2012, limitatamente alla parola “manifesta”.
Dunque a prescindere dal carattere “manifesto” o “non manifesto” della predetta insussistenza del fatto addotto come giustificato motivo oggettivo, comunque la forma di tutela da riconoscere al lavoratore licenziato è quella della reintegrazione c.d. attenuata di cui all'art. 18, co. 7, L. n. 300 cit. (che rinvia a quella prevista dall'art. 18, co. 4).
Questo regime è rimasto invariato a seguito del d.lgs. n. 23/2015 e, quindi, per gli assunti dopo l'entrata in vigore di tale corpus normativo.
La Consulta, infatti, con sentenza n. 128/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23 cit. nella parte in cui non prevede che la tutela ivi disposta (id est annullamento del licenziamento e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata
10 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, ma in ogni caso non superiore a dodici mensilità, nonché condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva) si applichi non soltanto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ma anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia parimenti dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.
Ciò posto, va considerato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) “l'insussistenza del fatto” contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente nella sua materialità, ma privo del carattere di illiceità, offensività o antigiuridicità, ossia privo di rilievo disciplinare (ex multis Cass. ord. n. 3655/2019 in relazione all'art. 18, co. 4, L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 1, co. 42, lett. b), L. n. 92/2012; Cass. n. 12174/2019 e Cass. ord.
n. 30469/2023 in relazione all'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015).
Assume pertanto pregnante rilievo la stretta simmetria imposta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 128/2024, sul piano della tutela, fra licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, da un lato, e quello per giustificato motivo oggettivo, dall'altro (“Il recesso datoriale offende la dignità del lavoratore per la perdita del posto di lavoro quando non sussiste il fatto materiale allegato dal datore di lavoro a suo fondamento, quale che sia la qualificazione che ne dia il datore di lavoro, sia quella di ragione d'impresa sia quella di addebito disciplinare”: v. par. 15, quinto capoverso, del
Considerato in diritto). Infatti tale simmetria impone di ritenere allora rilevante anche per quest'ultimo non soltanto l'insussistenza del fatto inteso nella sua storicità o materialità del suo accadimento, ma pure quella del fatto inteso nella sua rilevanza giuridica come possibile giustificato motivo oggettivo. […]”.
11 In ragione dell'esito del giudizio, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come indicato in dispositivo, avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 462/2025 del Tribunale di NA resa in data 10/04/2025 e pubblicata il giorno 28/04/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello e riforma dell'impugnata sentenza,
1. dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato a da Parte_1 CP_1
per insussistenza di giustificato motivo oggettivo;
2. dispone la reintegrazione di nel posto di lavoro, nelle mansioni da ultimo Parte_1 svolte o in altre equivalenti, alle medesime condizioni economiche e normative applicatele dal datore di lavoro al momento del licenziamento;
3. condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
4. condanna parte appellata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
5. condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 5500,00 quanto al giudizio di I grado e in euro 4500,00 quanto al giudizio di II grado, somme da maggiorarsi di i.v,a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
NA, 24/07/2025
Il ConIGliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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