Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3206/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3206/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), nata il [...] a [...]_2 C.F._2
Predabissi;
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Flavio Biancardi;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) la casa coniugale sita in Via Giovanni Falcone 1 a Casaletto Lodigiano, di comune proprietà dei coniugi, rimarrà assegnata alla moglie con tutti i mobili ed arredi ivi contenuti. Le spese straordinarie relative all'immobile saranno ripartite giusta la metà fra i coniugi mentre le spese ordinarie resteranno a carico esclusivo della SI.ra ; Parte_2 Per_ c) la figlia minorenne viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione abitativa e residenza prevalente presso l'abitazione della madre;
d) i coniugi si impegnano ad adottare di comune accordo tutte le decisioni relative alla figlia Per_
e alla sua educazione ed in particolare tutte le scelte relative ai percorsi scolastici, alle gite scolastiche, alla frequentazione di centri educativi, sportivi e ricreativi dovranno
Pag. 1
e) i coniugi si impegnano altresì a comunicarsi tempestivamente eventuali problemi relativi Per_ alla crescita e salute sia della figlia che del figlio ed in particolare in caso di Per_2 necessità di ricorso a cure mediche;
Per_ f) il padre potrà vedere la figlia quando crede, compatibilmente con gli impegni della Per_ madre e della figlia stessa. In ogni caso il padre potrà tenere con sé con le seguenti modalità:
- il mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 22,00 nel periodo scolastico e sino alle ore 24,00 nel periodo estivo;
- a fine settimana alternati con la madre dal sabato mattina alle ore 10,00 sino alla domenica Per_ alle ore 18,00 quando riaccompagnerà dalla madre;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni con la madre dal 23.12. al 30.12 ovvero dal 31.12. al 6.1.;
- alternativamente con la madre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi con la madre di anno in anno entro il 15 maggio;
- compleanni e festività nazionali ad anni alterni
- il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del papà; g) i rapporti tra il padre ed il figlio saranno liberi data la maggiore età di quest'ultimo; Per_2
h) il SI. verserà alla SI.ra , a mezzo bonifico Parte_1 Parte_2 bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di Euro 300,00 quale contributo per il mantenimento dei figli. Detto assegno sarà rivalutato ogni 12 mesi, a partire dall'anno successivo a quello della data della sentenza di separazione, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
i) ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle seguenti spese straordinarie in favore dei figli secondo le indicazioni contenute nelle linee guida del protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano che di seguito si riproduce:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di
Pag. 2 studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
l) l'assegno unico erogato dall' resterà di competenza esclusiva della SI.ra CP_1 Pt_2
;
[...]
m) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente, di aver già provveduto a dividere tutti gli altri beni mobili di proprietà comune e di non avere allo stato altre richieste patrimoniali reciprocamente da avanzare;
n) i coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o degli altri documenti equipollenti utili all'espatrio anche nell'interesse della figlia minore”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 c. III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Pag. 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Melegnano (MI) in data Parte_2
15.10.2005, trascritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 34, parte 2, serie A, anno 2005;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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