Sentenza 2 gennaio 1986
Massime • 2
Il principio della onnicomprensività della retribuzione del lavoratore subordinato non costituisce una prescrizione di carattere generale, bensì trova applicazione solo nelle specifiche ipotesi previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Pertanto tale principio deve ritenersi operante al fine della Determinazione della base di calcolo della tredicesima mensilità nel settore della industria giacché l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes con DPR 28 luglio 1960 n. 1070, prevede - come base di calcolo - la retribuzione globale di fatto. ( V 1081/84, mass n 433237).*
Dalla mancata previsione nella norma costituzionale che sancisce il diritto di sciopero anche di una garanzia di tipo economico per i lavoratori, consegue che questi ultimi - ove si astengano dal lavoro in attuazione di uno sciopero - non hanno diritto (salva una diversa, e più favorevole, disposizione del contratto collettivo di lavoro) ne' alla retribuzione ne' ad alcun emolumento a carattere retributivo per le ore o le giornate non lavorate, anche nell'ipotesi in cui eventualmente il contratto collettivo stabilisca che determinati periodi non lavorati in ragione di specifiche circostanze di fatto - non inclusive anche dello sciopero - siano comunque rilevanti in ordine ad alcuni istituti retributivi. (nella specie il giudice del merito - chiamato ad interpretare l'art. 5 del C.C.n.L. 29 aprile 1976 per il settore manufatti in cemento, norma che, nel prevedere una maggiorazione per il lavoro cosiddetto supplementare, compreso tra le 40 e le 48 ore settimanali, computava a tal fine anche le ore non lavorate dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi retribuiti, ma non anche sciopero - aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla maggiorazione suddetta conteggiando, per il superamento della soglia delle 40 ore settimanali, anche le ore non lavorate per sciopero; la S.C. ha cassato tale pronuncia affermando il principio di cui sopra). ( V 256/84, mass n 432519; ( V 61/84, mass n 432319).*
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 381 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 10/01/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 10/01/2022), n.381 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere – Dott. D'ORIANO Milena – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto. al n. 9364/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; – ricorrente – Contro …
Leggi di più… - 2. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 31 gennaio 2021
- 3. Cassazione Lavoro: anche per la tempestività dell’impugnazione del licenziamento si fa riferimento alla consegna all’ufficio postaleFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 20 settembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/1986, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 1986 |
Testo completo
Dalla mancata previsione nella norma costituzionale che sancisce il diritto di sciopero anche di una garanzia di tipo economico per i lavoratori, consegue che questi ultimi - ove si astengano dal lavoro in attuazione di uno sciopero - non hanno diritto (salva una diversa, e più favorevole, disposizione del contratto collettivo di lavoro) ne' alla retribuzione ne' ad alcun emolumento a carattere retributivo per le ore o le giornate non lavorate, anche nell'ipotesi in cui eventualmente il contratto collettivo stabilisca che determinati periodi non lavorati in ragione di specifiche circostanze di fatto - non inclusive anche dello sciopero - siano comunque rilevanti in ordine ad alcuni istituti retributivi. (nella specie il giudice del merito - chiamato ad interpretare l'art. 5 del C.C.n.L. 29 aprile 1976 per il settore manufatti in cemento, norma che, nel prevedere una maggiorazione per il lavoro cosiddetto supplementare, compreso tra le 40 e le 48 ore settimanali, computava a tal fine anche le ore non lavorate dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi retribuiti, ma non anche sciopero - aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla maggiorazione suddetta conteggiando, per il superamento della soglia delle 40 ore settimanali, anche le ore non lavorate per sciopero;
la S.C. ha cassato tale pronuncia affermando il principio di cui sopra). ( V 256/84, mass n 432519; ( V 61/84, mass n 432319).*