TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4007 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: trattenimento in servizio personale docente,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avvocati Gianleonardo Caruso e Anna Maria Pastore, presso il cui studio in Benevento, via G. Toma,
13, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona
[...] Controparte_4 dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3
, sito in Napoli, via Ponte della Maddalena, 55,
[...]
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4.10.2024, con contestuale istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato, in data 7.03.2024, domanda di aggiornamento/permanenza nelle GAE per le classi di concorso A017 (Disegno e Storia dell'arte negli istituti di Istruzione Secondaria di
II grado) e A001 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado);
- di essere stato inserito nelle graduatorie ad esaurimento provvisorie pubblicate il 12.06.2024, dove risultava anche l'unico iscritto per la cdc A001;
- che con nota del 14.06.2024, prot. n. 3360, l' gli aveva Controparte_4 comunicato un preavviso di depennamento per carenza del requisito anagrafico;
1 - che in data 18.06.2024, prima ancora che fosse decorso il termine per le osservazioni, l'A.T. aveva operato il depennamento;
- che aveva prodotto circostanziate osservazioni, evidenziando di aver diritto alla permanenza in graduatoria sino al conseguimento dei requisiti per la pensione minima di vecchiaia, e quindi fino ai 71 anni di età; Cont
- che con decreto n. 4154 del'8.07.2024 l' lo aveva reintegrato nelle graduatorie;
- che, essendosi determinate le condizioni per assumere a tempo indeterminato sulla classe di Contr concorso A001 attingendo dalla era stato assunto, in quanto unico iscritto nella graduatoria ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2024, e assegnato all'istituto L. da Vinci di Dugenta/Limatola;
- che all'inizio dell'anno scolastico aveva preso servizio presso il suddetto istituto e vi aveva lavorato ininterrottamente fino al 23.09.2024; Cont
- che con decreto del 23.09.2024 n. 7054 l' a seguito di reclamo presentato da una tale docente , nemmeno iscritta nelle GAE, mai portato a sua conoscenza, aveva Parte_2 disposto in autotutela il suo depennamento “dalle GAE definitive del personale docente ed Co educativo della Provincia Benevento per le classi di concorso A001 e A017 per superamento dei limiti di età con conseguente revoca dell'assegnazione del contratto a tempo indeterminato disposta a favore del suddetto per la classe di concorso A001”. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha adito il giudice del lavoro affinché “2)- accerti e dichiari che l'art. 8 del bando di cui al D.M. n. 37 del 29 febbraio 2024 - ove interpretato, come nell'impugnato decreto n. 7054 del 23.09.2024, nel senso di escludere automaticamente dalle GAE il docente che abbia raggiunto i 67 anni di età e non abbia ancora raggiunto i requisiti contributivi ed anagrafici prescritti dall'art. 24 commi 7-8 della legge n.214 del 22 dicembre 2011 per l'accesso alla pensione minima di vecchia - è illegittimo perché contrastante con la normativa di rango primario in tema di trattenimento del dipendente pubblico ed in particolare del docente presso le Istituzione scolastiche;
normativa primaria ispirata al doveroso rispetto di beni costituzionalmente tutelati e conforme al principio di derivazione comunitaria di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato;
3)- disapplichi, per l'effetto, il predetto decreto n. 7054 del 23.09.2024 in quanto fondato sulla illegittima interpretazione dell'art 8 del bando di cui al D.M. n. 37 del 29 febbraio 2024 laddove ha disposto il depennamento del ricorrente dalle graduatorie definitive del personale docente ed educativo della Provincia per le classi CP_4 di concorso A001 e A017 con contestuale revoca dell'assegnazione del contratto a tempo indeterminato disposta a favore del suddetto per la classe di concorso A001; 4)- dichiari ed accerti il diritto soggettivo del ricorrente ad essere riammesso in servizio quale docente di ruolo per la classe di concorso A001 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado) e ad essere trattenuto in CP_ servizio fino al raggiungimento del requisito contributivo minimo di 5 anni di contribuzione e dell'ulteriore requisito anagrafico di 71 anni;
requisiti entrambi necessari per l'accesso del ricorrente stesso alla pensione minima di vecchiaia di cui all'art 24 commi 7-8 della legge n.214 del 22 dicembre
2011; 5)- in via gradata dichiari ed accerti comunque il diritto del ricorrente a restare in servizio fino al 71° anno di età alla luce della previsione letterale dell'art 409, 3° co del D.Lgs 297/1994 e a tutela quanto-meno del diritto alla retribuzione anch'esso di rango costituzionale;
6)- Condanni in ogni caso parte resistente al pagamento delle spese di lite sia della fase cautelare che della eventuale fase di merito da distrarsi in favore dello scrivente avvocato per fattane anticipazione”.
2 Si è costituito il , rappresentando la pendenza, dinanzi al Tribunale di Avellino, di un CP_1 procedimento connesso, proposto dalla docente per ottenere l'assegnazione della sede di Pt_2 servizio oggetto del presente giudizio, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Occorre premettere che la questione controversa è stata già esaminata da questo giudice in sede cautelare e decisa con ordinanza di accoglimento del 10 dicembre 2024.
Si ritiene, anche all'esito della cognizione piena, di confermare l'orientamento espresso nel citato provvedimento, alla cui motivazione integralmente ci si riporta.
Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali.
Il 7.03.2024 il prof. , quale docente già incluso nelle graduatorie ad esaurimento, ha inoltrato Pt_1 domanda di aggiornamento della propria posizione per gli aa.ss. 2024/25 e 2025/26, per le cdc A017
(Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado).
È stato quindi inserito nella GAE per la cdc A001, dove risultava essere il primo (e l'unico) docente in graduatoria.
A fronte del “preavviso di depennamento” per superamento dei 67 anni di età al 1° settembre 2024 (seguito dall'effettivo depennamento da parte dell'A.T. di Benevento), il ricorrente ha presentato proprie osservazioni, con le quali ha evidenziato di aver diritto alla permanenza in GAE sino al compimento dei 71 anni, al fine di conseguire i requisiti per la pensione minima di vecchiaia.
Il prof. è stato reincluso nella graduatoria definitiva per la cdc A001 del 6.07.2024 e – proprio Pt_1 in virtù di ciò – ha conseguito l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2024, presso l'I.C. L. Da Vinci di Limatola.
Con successivo decreto prot. n. 7054 del 23.09.2024 il dirigente dell'A.T. di Benevento ha però disposto il suo depennamento dalle GAE definitive sia per la cdc A001 che per la cdc A017 per superamento dei limiti di età, con conseguente revoca dell'assegnazione del contratto a tempo indeterminato sulla cdc A001 e con espressa indicazione che il dirigente scolastico avrebbe dovuto provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questa sede, il ricorrente rivendica il proprio diritto a permanere in graduatoria (e conseguentemente a conservare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a rimanere in servizio come docente di ruolo) fino al compimento del 71° anno di età, al fine di conseguire il diritto a un trattamento pensionistico.
L'art. 509 del d.lgs. 297/1994 (Testo unico in materia d'istruzione), rubricato “Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età”, dispone al terzo comma che “Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”. In base all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla l.
22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, il diritto alla pensione di vecchiaia matura in presenza di un'anzianità anagrafica di 67 anni e di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale;
si prescinde dal predetto
3 requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni (cd. pensione di vecchiaia contributiva).
Tale età è soggetta all'adeguamento alla speranza di vita, ai sensi del dodicesimo comma della medesima disposizione, ed è attualmente pari a 71 anni.
Con la medesima norma il legislatore ha altresì stabilito che “Il proseguimento dell'attività lavorativa
è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni”.
Quest'ultima disposizione è stata interpretata autenticamente dall'art. 2, comma 5, del d.l. 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, che ha chiarito che essa s'interpreta “nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.
Infine, l'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato l'istituto del trattenimento in servizio di cui all'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che prevedeva in via generale, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la facoltà di permanere in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.
Come chiarito nella circolare n. 2/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (doc. 13 ricorso), dopo la novella legislativa “il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale;
rimessa alla determinazione dell'amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita, e senza penalizzazione del trattamento, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Per contro – prosegue la circolare – “In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991),
l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita). Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la
4 possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall'articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo. […] Se, invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall'articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima. In caso contrario, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro”.
Dunque, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia,
l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione, ma non oltre i 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita).
Il diritto del lavoratore, malgrado le modifiche apportate in materia di trattenimento del dipendente che abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione, a permanere in servizio sino al raggiungimento della minima anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia o, in ogni caso, fino al compimento dell'età anagrafica utile per conseguire la pensione di vecchiaia cd. contributiva, vale anche per il personale scolastico, docente, educativo e ATA.
In questo senso si è ripetutamente pronunciata la Corte costituzionale.
E infatti la Corte, già con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 444, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, terzo comma, della legge 477/1973 nella parte in cui non consente al personale scolastico
(ispettivo, direttivo, docente e non docente) assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del
65° anno d'età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno d'età). Nella pronuncia, la Corte ha evidenziato che “il legislatore da un lato tende ad evitare il più possibile il verificarsi, per il personale scolastico, di ipotesi di mancato raggiungimento del diritto a pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e, dall'altro, mira ad estendere ad altre categorie le norme derogatorie dettate per tale personale. Si è, pertanto, in presenza di una evoluzione legislativa tendente a quella più compiuta attuazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione auspicata da questa Corte … la norma impugnata, limitatamente alla parte in cui esclude, per il personale ultrasessantacinquenne assunto dopo il 1° ottobre 1974, la facoltà del trattenimento in servizio fino al conseguimento del diritto alla pensione nella misura minima (e comunque non oltre il 70° anno di età), non risponde, nell'attuale quadro normativo, al precetto contenuto nel parametro costituzionale dianzi citato. Invero, non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità, per il personale in questione che al compimento del 65° anno - e quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto
5 a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto”.
Tale principio è stato ribadito in successive pronunce, emesse in relazione a questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento a norme analoghe.
In particolare, nella successiva sentenza n. 282 del 18 giugno 1991 la Corte ha rilevato che “Nella citata sentenza n. 444 del 1990 questa Corte ha evidenziato che la propria pregressa giurisprudenza aveva già avuto modo di sottolineare, da un lato, che erano rispondenti a finalità sociali di particolare pregio costituzionale - in relazione appunto all'art. 38, secondo comma - le leggi emanate da alcune regioni che avevano riconosciuto ai propri dipendenti ultrasessantacinquenni la facoltà del trattenimento in servizio per il periodo necessario al conseguimento della pensione (sent. n. 238 del
1988), e, dall'altro, - pur dichiarando in quella sede l'infondatezza della medesima questione ora nuovamente sollevata - che l'interesse del lavoratore a tale beneficio era da considerarsi, nella prospettiva di una più ampia attuazione del citato precetto costituzionale, meritevole di considerazione, anche perché la presunzione di una diminuita disponibilità di energie lavorative al compimento del 65° anno era destinata col tempo sempre più ad affievolirsi (sent. n. 461 del 1989)”
e statuito che “il principio, allora affermato, secondo cui «non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità per il personale in questione che al compimento del 65° anno – quale che sia la data di assunzione – non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto», non può che avere, infatti, valenza generale”.
Ancora, nella sentenza n. 33 del 6 marzo 2013, avente ad oggetto questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15 nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 e 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 503/1992, nel testo vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della l. 183/2010, nella parte in cui non consentivano al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non avesse compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, la Corte ha ribadito che “In ordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, l'orientamento di questa Corte è costante. Il problema di tale tutela è strettamente connesso a quello dei limiti di età; la previsione di questi ultimi è rimessa «al legislatore nella sua più ampia discrezionalità» (sentenza n.
195 del 2000) e quest'ultima può incontrare vincoli – sotto il profilo costituzionale – solo in relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico. … Peraltro, anche la deroga ai limiti di età al fine del conseguimento del bene primario del minimo pensionistico incontra a sua volta dei limiti fisiologici. Questa Corte ha avuto modo di definirli come «energia compatibile con la prosecuzione del rapporto» (sentenza n. 444 del 1990), oltre la quale neppure l'esigenza di tutelare detto bene primario può spingersi. Nel tempo, detto limite fisiologico si è spostato in avanti, di modo che, mentre fino al 1989 (sentenza n. 461 del 1989) esso è stato individuato a sessantacinque anni, successivamente con la citata sentenza n. 444 del 1990 questa Corte ha affermato che «la presunzione secondo cui al compimento dei sessantacinque anni si pervenga ad una diminuita disponibilità di energia incompatibile con la prosecuzione del rapporto “è destinata ad essere vieppiù inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro capacità di lavoro”». … Le successive sentenze (segnatamente le sentenze n. 282 del 1991 e n. 90 del
6 1992) hanno confermato il suddetto orientamento, collegando la tutela del bene primario del conseguimento del diritto alla pensione al limite di settanta anni per le deroghe alle ordinarie soglie anagrafiche (fatti ovviamente salvi ulteriori innalzamenti nelle discipline di settore compatibili con l'ampia discrezionalità del legislatore in materia). Allo stesso tempo, la giurisprudenza di questa
Corte è stata costante nel ribadire che il bene costituzionalmente protetto è solo quello che tutela il conseguimento del minimo pensionistico mentre non gode di analoga protezione l'incremento del trattamento di quiescenza (ordinanza n. 57 del 1992) o il raggiungimento del massimo (ex plurimis, sentenza n. 227 del 1997 ed ordinanza n. 195 del 2000)”.
I predetti principi sono applicabili anche al personale non di ruolo.
Innanzitutto, l'art. 517 del T.U. Scuola estende l'applicabilità dell'art. 509 citato anche al personale non di ruolo, nei limiti della compatibilità, e nella fattispecie non vi è ragione di ritenere incompatibile la disciplina ivi prevista con la specialità del rapporto di lavoro del personale supplente.
Inoltre, una diversa interpretazione appare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla normativa eurounitaria, e in particolare con quanto stabilito dai punti 1 e 4 della clausola 4 dell'Accordo quadro recepito con direttiva CE 1999/70, da ritenersi prevalente su eventuali disposizioni difformi di diritto interno, e di immediata applicabilità in ragione del suo contenuto sufficientemente preciso da consentire la immediata applicazione nel diritto interno dello Stato membro (v. CGUE, sentenza 22 dicembre 2010 in C-444/09, e Persona_1 Persona_2 punto 78).
Tale clausola, al punto 1, dispone che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il successivo punto 4 prevede poi che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Risulta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dell'Accordo quadro, quanto dal loro sistema generale, nonché dalla loro finalità, che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (CGUE, sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, e a., Racc. pag. I- Per_3
6057, punti 54-57, nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, , Racc. pag. I-7213, CP_8 Per_4 punti 40-43, e causa C-180/04, , Racc. pag. I- 7251, punti 32-35). Per_5
Inoltre, come emerge dalla clausola 1 dell'Accordo quadro, lo scopo di questo è non solo di stabilire un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, ma anche di garantire il rispetto del divieto di discriminazione per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato (CGUE, sentenza 13 settembre 2007 in C-307/05,
). Persona_6
L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato
“condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto
7 prescrizioni minime di tutela” (CGUE, sentenza 9 luglio 2015 in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
32).
La mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri. […] la nozione di “condizione oggettiva” richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità di trattamento risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (CGUE, sentenza Gavieiro e Iglesias cit.). Per_1 Per_2
Ebbene, se l'affermazione del diritto del personale che al compimento dell'età pensionabile non abbia ancora maturato i requisiti per accedere alla pensione di derogare a tale limite d'età, allo scopo di raggiungere l'anzianità contributiva minima per accedervi, ha valenza generale, in quanto si correla al principio sancito dall'art. 38, comma 2 della Costituzione, e se il conseguimento del minimo pensionistico è un bene primario, costituzionalmente tutelato, riconoscere il diritto al trattenimento in servizio al personale scolastico di ruolo, e non riconoscere al personale precario comparabile (che svolge identiche mansioni, con le medesime modalità, in virtù di contratti a tempo determinato) il diritto di permanere nelle graduatorie – il che equivale a negare a detto personale la possibilità di accedere a ulteriori contratti a tempo determinato, e conseguentemente di maturare il diritto alla retribuzione e alla corrispondente contribuzione utile al raggiungimento del minimo pensionistico – si appalesa foriero di una disparità di trattamento, che non trova alcuna obiettiva giustificazione.
Ed invero, la Corte di Giustizia ha ripetutamente statuito che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGUE, sentenze Regojo Dans, cit., punto 55, e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Valenza, cit.; sentenza 7 marzo 2013 in C-393/2011, Bertazzi).
Nel caso in esame, non si ravvisano differenze tali da giustificare la diversità di trattamento riservate al personale precario;
né l'amministrazione ne ha prospettate. Un'interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata della disciplina interna impone quindi di garantire anche al personale non di ruolo il trattenimento in servizio sino al conseguimento dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione, fermo il limite del compimento dei 71 anni di età.
Tanto premesso, risulta dall'estratto contributivo che il ricorrente, al compimento del 67° anno di età, non aveva maturato vent'anni di contribuzione.
È quindi suo diritto ottenere il trattenimento in servizio sino al 71° anno di età onde maturare il requisito contributivo minimo o, quanto meno, i requisiti per la pensione di vecchiaia cd. contributiva, avendo maturato un'anzianità contributiva minima effettiva, a decorrere dall'1/01/1996, di oltre cinque anni.
Sussiste, quindi, il diritto del ricorrente di permanere nelle GAE valide per la provincia di Benevento
– cdc A001 e A017 – fino al compimento del 71° anno di età, secondo quanto richiesto con domanda del 7.03.2024, con il punteggio maturato a quella data.
8 È, di conseguenza, sussistente anche il rivendicato diritto al trattenimento in servizio come docente di ruolo sulla cdc A001, dal momento che, come risulta dal decreto prot. n. 7054, l'unica ragione della revoca del contratto è rinvenibile nella cancellazione del prof. , per superamento dei limiti Pt_1 di età, dalla GAE da cui il suo nominativo era stato attinto.
Va quindi affermato, previa disapplicazione del decreto n. 7054 del 23.09.2024, il diritto dell'istante al trattenimento in servizio fino al compimento del 71° anno di età, e dunque sino a tutto l'a.s.
2027/28, in virtù dell'art. 59, co. 9, l. 27/12/1997, n. 449, che dispone che “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno”.
Le spese di lite – comprensive di quelle della fase cautelare – seguono la soccombenza del CP_1
e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per le controversie di lavoro di valore indeterminabile per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e medi per la fase istruttoria/di trattazione, con riduzione del 30% stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, l'istruzione documentale e l'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara, previa disapplicazione del decreto n. 7054 del
23.09.2024, il diritto di di permanere nelle GAE valide per la provincia di Parte_1
Benevento – cdc A001 e A017 – sino al compimento del 71° anno di età;
2) per l'effetto, ordina all'amministrazione convenuta il reinserimento del ricorrente nelle GAE valide per la provincia di Benevento – cdc A001 e A017 – per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, con aggiornamento del punteggio come da domanda del 7.03.2024;
3) sempre per l'effetto, ordina all'amministrazione convenuta di consentire il trattenimento in servizio del ricorrente, come docente di ruolo sulla classe di concorso A001, sino a tutto l'a.s.
2027/28;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.898,30 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 259,00.
Benevento, 13 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4007 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: trattenimento in servizio personale docente,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avvocati Gianleonardo Caruso e Anna Maria Pastore, presso il cui studio in Benevento, via G. Toma,
13, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona
[...] Controparte_4 dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dirigente dott. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3
, sito in Napoli, via Ponte della Maddalena, 55,
[...]
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 4.10.2024, con contestuale istanza cautelare in corso di causa, il ricorrente ha esposto:
- di aver presentato, in data 7.03.2024, domanda di aggiornamento/permanenza nelle GAE per le classi di concorso A017 (Disegno e Storia dell'arte negli istituti di Istruzione Secondaria di
II grado) e A001 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado);
- di essere stato inserito nelle graduatorie ad esaurimento provvisorie pubblicate il 12.06.2024, dove risultava anche l'unico iscritto per la cdc A001;
- che con nota del 14.06.2024, prot. n. 3360, l' gli aveva Controparte_4 comunicato un preavviso di depennamento per carenza del requisito anagrafico;
1 - che in data 18.06.2024, prima ancora che fosse decorso il termine per le osservazioni, l'A.T. aveva operato il depennamento;
- che aveva prodotto circostanziate osservazioni, evidenziando di aver diritto alla permanenza in graduatoria sino al conseguimento dei requisiti per la pensione minima di vecchiaia, e quindi fino ai 71 anni di età; Cont
- che con decreto n. 4154 del'8.07.2024 l' lo aveva reintegrato nelle graduatorie;
- che, essendosi determinate le condizioni per assumere a tempo indeterminato sulla classe di Contr concorso A001 attingendo dalla era stato assunto, in quanto unico iscritto nella graduatoria ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2024, e assegnato all'istituto L. da Vinci di Dugenta/Limatola;
- che all'inizio dell'anno scolastico aveva preso servizio presso il suddetto istituto e vi aveva lavorato ininterrottamente fino al 23.09.2024; Cont
- che con decreto del 23.09.2024 n. 7054 l' a seguito di reclamo presentato da una tale docente , nemmeno iscritta nelle GAE, mai portato a sua conoscenza, aveva Parte_2 disposto in autotutela il suo depennamento “dalle GAE definitive del personale docente ed Co educativo della Provincia Benevento per le classi di concorso A001 e A017 per superamento dei limiti di età con conseguente revoca dell'assegnazione del contratto a tempo indeterminato disposta a favore del suddetto per la classe di concorso A001”. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha adito il giudice del lavoro affinché “2)- accerti e dichiari che l'art. 8 del bando di cui al D.M. n. 37 del 29 febbraio 2024 - ove interpretato, come nell'impugnato decreto n. 7054 del 23.09.2024, nel senso di escludere automaticamente dalle GAE il docente che abbia raggiunto i 67 anni di età e non abbia ancora raggiunto i requisiti contributivi ed anagrafici prescritti dall'art. 24 commi 7-8 della legge n.214 del 22 dicembre 2011 per l'accesso alla pensione minima di vecchia - è illegittimo perché contrastante con la normativa di rango primario in tema di trattenimento del dipendente pubblico ed in particolare del docente presso le Istituzione scolastiche;
normativa primaria ispirata al doveroso rispetto di beni costituzionalmente tutelati e conforme al principio di derivazione comunitaria di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato;
3)- disapplichi, per l'effetto, il predetto decreto n. 7054 del 23.09.2024 in quanto fondato sulla illegittima interpretazione dell'art 8 del bando di cui al D.M. n. 37 del 29 febbraio 2024 laddove ha disposto il depennamento del ricorrente dalle graduatorie definitive del personale docente ed educativo della Provincia per le classi CP_4 di concorso A001 e A017 con contestuale revoca dell'assegnazione del contratto a tempo indeterminato disposta a favore del suddetto per la classe di concorso A001; 4)- dichiari ed accerti il diritto soggettivo del ricorrente ad essere riammesso in servizio quale docente di ruolo per la classe di concorso A001 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado) e ad essere trattenuto in CP_ servizio fino al raggiungimento del requisito contributivo minimo di 5 anni di contribuzione e dell'ulteriore requisito anagrafico di 71 anni;
requisiti entrambi necessari per l'accesso del ricorrente stesso alla pensione minima di vecchiaia di cui all'art 24 commi 7-8 della legge n.214 del 22 dicembre
2011; 5)- in via gradata dichiari ed accerti comunque il diritto del ricorrente a restare in servizio fino al 71° anno di età alla luce della previsione letterale dell'art 409, 3° co del D.Lgs 297/1994 e a tutela quanto-meno del diritto alla retribuzione anch'esso di rango costituzionale;
6)- Condanni in ogni caso parte resistente al pagamento delle spese di lite sia della fase cautelare che della eventuale fase di merito da distrarsi in favore dello scrivente avvocato per fattane anticipazione”.
2 Si è costituito il , rappresentando la pendenza, dinanzi al Tribunale di Avellino, di un CP_1 procedimento connesso, proposto dalla docente per ottenere l'assegnazione della sede di Pt_2 servizio oggetto del presente giudizio, e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Occorre premettere che la questione controversa è stata già esaminata da questo giudice in sede cautelare e decisa con ordinanza di accoglimento del 10 dicembre 2024.
Si ritiene, anche all'esito della cognizione piena, di confermare l'orientamento espresso nel citato provvedimento, alla cui motivazione integralmente ci si riporta.
Le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali.
Il 7.03.2024 il prof. , quale docente già incluso nelle graduatorie ad esaurimento, ha inoltrato Pt_1 domanda di aggiornamento della propria posizione per gli aa.ss. 2024/25 e 2025/26, per le cdc A017
(Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A001 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado).
È stato quindi inserito nella GAE per la cdc A001, dove risultava essere il primo (e l'unico) docente in graduatoria.
A fronte del “preavviso di depennamento” per superamento dei 67 anni di età al 1° settembre 2024 (seguito dall'effettivo depennamento da parte dell'A.T. di Benevento), il ricorrente ha presentato proprie osservazioni, con le quali ha evidenziato di aver diritto alla permanenza in GAE sino al compimento dei 71 anni, al fine di conseguire i requisiti per la pensione minima di vecchiaia.
Il prof. è stato reincluso nella graduatoria definitiva per la cdc A001 del 6.07.2024 e – proprio Pt_1 in virtù di ciò – ha conseguito l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2024, presso l'I.C. L. Da Vinci di Limatola.
Con successivo decreto prot. n. 7054 del 23.09.2024 il dirigente dell'A.T. di Benevento ha però disposto il suo depennamento dalle GAE definitive sia per la cdc A001 che per la cdc A017 per superamento dei limiti di età, con conseguente revoca dell'assegnazione del contratto a tempo indeterminato sulla cdc A001 e con espressa indicazione che il dirigente scolastico avrebbe dovuto provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In questa sede, il ricorrente rivendica il proprio diritto a permanere in graduatoria (e conseguentemente a conservare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a rimanere in servizio come docente di ruolo) fino al compimento del 71° anno di età, al fine di conseguire il diritto a un trattamento pensionistico.
L'art. 509 del d.lgs. 297/1994 (Testo unico in materia d'istruzione), rubricato “Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età”, dispone al terzo comma che “Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”. In base all'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla l.
22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, il diritto alla pensione di vecchiaia matura in presenza di un'anzianità anagrafica di 67 anni e di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale;
si prescinde dal predetto
3 requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni (cd. pensione di vecchiaia contributiva).
Tale età è soggetta all'adeguamento alla speranza di vita, ai sensi del dodicesimo comma della medesima disposizione, ed è attualmente pari a 71 anni.
Con la medesima norma il legislatore ha altresì stabilito che “Il proseguimento dell'attività lavorativa
è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni”.
Quest'ultima disposizione è stata interpretata autenticamente dall'art. 2, comma 5, del d.l. 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125, che ha chiarito che essa s'interpreta “nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.
Infine, l'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato l'istituto del trattenimento in servizio di cui all'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che prevedeva in via generale, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la facoltà di permanere in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.
Come chiarito nella circolare n. 2/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (doc. 13 ricorso), dopo la novella legislativa “il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale;
rimessa alla determinazione dell'amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita, e senza penalizzazione del trattamento, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Per contro – prosegue la circolare – “In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991),
l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita). Per valutare la sussistenza del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione e, quindi, la
4 possibilità della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno essere considerati il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione e gli eventuali precedenti rapporti di lavoro, a cui corrispondano contributi versati presso le diverse gestioni previdenziali. Infatti, se il totale dei 20 anni, previsto dall'articolo 24, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è raggiunto attraverso la somma di anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali, il dipendente potrà accedere all'istituto gratuito della totalizzazione, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, o a quello del cumulo contributivo, di cui all'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che gli permetteranno di conseguire il requisito contributivo minimo. […] Se, invece, anche considerando tutti i periodi contributivi, il dipendente non raggiungerà il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dall'articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, l'amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni di età (oltre all'adeguamento alla speranza di vita) consentirebbe il conseguimento del requisito contributivo. In caso affermativo, l'amministrazione dovrà proseguire il rapporto di lavoro al fine di raggiungere l'anzianità contributiva minima. In caso contrario, l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro”.
Dunque, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia,
l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione, ma non oltre i 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita).
Il diritto del lavoratore, malgrado le modifiche apportate in materia di trattenimento del dipendente che abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione, a permanere in servizio sino al raggiungimento della minima anzianità contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia o, in ogni caso, fino al compimento dell'età anagrafica utile per conseguire la pensione di vecchiaia cd. contributiva, vale anche per il personale scolastico, docente, educativo e ATA.
In questo senso si è ripetutamente pronunciata la Corte costituzionale.
E infatti la Corte, già con sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 444, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, terzo comma, della legge 477/1973 nella parte in cui non consente al personale scolastico
(ispettivo, direttivo, docente e non docente) assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al compimento del
65° anno d'età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e comunque non oltre il 70° anno d'età). Nella pronuncia, la Corte ha evidenziato che “il legislatore da un lato tende ad evitare il più possibile il verificarsi, per il personale scolastico, di ipotesi di mancato raggiungimento del diritto a pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e, dall'altro, mira ad estendere ad altre categorie le norme derogatorie dettate per tale personale. Si è, pertanto, in presenza di una evoluzione legislativa tendente a quella più compiuta attuazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione auspicata da questa Corte … la norma impugnata, limitatamente alla parte in cui esclude, per il personale ultrasessantacinquenne assunto dopo il 1° ottobre 1974, la facoltà del trattenimento in servizio fino al conseguimento del diritto alla pensione nella misura minima (e comunque non oltre il 70° anno di età), non risponde, nell'attuale quadro normativo, al precetto contenuto nel parametro costituzionale dianzi citato. Invero, non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità, per il personale in questione che al compimento del 65° anno - e quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto
5 a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto”.
Tale principio è stato ribadito in successive pronunce, emesse in relazione a questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento a norme analoghe.
In particolare, nella successiva sentenza n. 282 del 18 giugno 1991 la Corte ha rilevato che “Nella citata sentenza n. 444 del 1990 questa Corte ha evidenziato che la propria pregressa giurisprudenza aveva già avuto modo di sottolineare, da un lato, che erano rispondenti a finalità sociali di particolare pregio costituzionale - in relazione appunto all'art. 38, secondo comma - le leggi emanate da alcune regioni che avevano riconosciuto ai propri dipendenti ultrasessantacinquenni la facoltà del trattenimento in servizio per il periodo necessario al conseguimento della pensione (sent. n. 238 del
1988), e, dall'altro, - pur dichiarando in quella sede l'infondatezza della medesima questione ora nuovamente sollevata - che l'interesse del lavoratore a tale beneficio era da considerarsi, nella prospettiva di una più ampia attuazione del citato precetto costituzionale, meritevole di considerazione, anche perché la presunzione di una diminuita disponibilità di energie lavorative al compimento del 65° anno era destinata col tempo sempre più ad affievolirsi (sent. n. 461 del 1989)”
e statuito che “il principio, allora affermato, secondo cui «non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità per il personale in questione che al compimento del 65° anno – quale che sia la data di assunzione – non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto», non può che avere, infatti, valenza generale”.
Ancora, nella sentenza n. 33 del 6 marzo 2013, avente ad oggetto questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15 nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 e 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 503/1992, nel testo vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della l. 183/2010, nella parte in cui non consentivano al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non avesse compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, la Corte ha ribadito che “In ordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, l'orientamento di questa Corte è costante. Il problema di tale tutela è strettamente connesso a quello dei limiti di età; la previsione di questi ultimi è rimessa «al legislatore nella sua più ampia discrezionalità» (sentenza n.
195 del 2000) e quest'ultima può incontrare vincoli – sotto il profilo costituzionale – solo in relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico. … Peraltro, anche la deroga ai limiti di età al fine del conseguimento del bene primario del minimo pensionistico incontra a sua volta dei limiti fisiologici. Questa Corte ha avuto modo di definirli come «energia compatibile con la prosecuzione del rapporto» (sentenza n. 444 del 1990), oltre la quale neppure l'esigenza di tutelare detto bene primario può spingersi. Nel tempo, detto limite fisiologico si è spostato in avanti, di modo che, mentre fino al 1989 (sentenza n. 461 del 1989) esso è stato individuato a sessantacinque anni, successivamente con la citata sentenza n. 444 del 1990 questa Corte ha affermato che «la presunzione secondo cui al compimento dei sessantacinque anni si pervenga ad una diminuita disponibilità di energia incompatibile con la prosecuzione del rapporto “è destinata ad essere vieppiù inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro capacità di lavoro”». … Le successive sentenze (segnatamente le sentenze n. 282 del 1991 e n. 90 del
6 1992) hanno confermato il suddetto orientamento, collegando la tutela del bene primario del conseguimento del diritto alla pensione al limite di settanta anni per le deroghe alle ordinarie soglie anagrafiche (fatti ovviamente salvi ulteriori innalzamenti nelle discipline di settore compatibili con l'ampia discrezionalità del legislatore in materia). Allo stesso tempo, la giurisprudenza di questa
Corte è stata costante nel ribadire che il bene costituzionalmente protetto è solo quello che tutela il conseguimento del minimo pensionistico mentre non gode di analoga protezione l'incremento del trattamento di quiescenza (ordinanza n. 57 del 1992) o il raggiungimento del massimo (ex plurimis, sentenza n. 227 del 1997 ed ordinanza n. 195 del 2000)”.
I predetti principi sono applicabili anche al personale non di ruolo.
Innanzitutto, l'art. 517 del T.U. Scuola estende l'applicabilità dell'art. 509 citato anche al personale non di ruolo, nei limiti della compatibilità, e nella fattispecie non vi è ragione di ritenere incompatibile la disciplina ivi prevista con la specialità del rapporto di lavoro del personale supplente.
Inoltre, una diversa interpretazione appare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla normativa eurounitaria, e in particolare con quanto stabilito dai punti 1 e 4 della clausola 4 dell'Accordo quadro recepito con direttiva CE 1999/70, da ritenersi prevalente su eventuali disposizioni difformi di diritto interno, e di immediata applicabilità in ragione del suo contenuto sufficientemente preciso da consentire la immediata applicazione nel diritto interno dello Stato membro (v. CGUE, sentenza 22 dicembre 2010 in C-444/09, e Persona_1 Persona_2 punto 78).
Tale clausola, al punto 1, dispone che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Il successivo punto 4 prevede poi che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Risulta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dell'Accordo quadro, quanto dal loro sistema generale, nonché dalla loro finalità, che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (CGUE, sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, e a., Racc. pag. I- Per_3
6057, punti 54-57, nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, , Racc. pag. I-7213, CP_8 Per_4 punti 40-43, e causa C-180/04, , Racc. pag. I- 7251, punti 32-35). Per_5
Inoltre, come emerge dalla clausola 1 dell'Accordo quadro, lo scopo di questo è non solo di stabilire un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, ma anche di garantire il rispetto del divieto di discriminazione per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato (CGUE, sentenza 13 settembre 2007 in C-307/05,
). Persona_6
L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato
“condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che costituiscono “norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto
7 prescrizioni minime di tutela” (CGUE, sentenza 9 luglio 2015 in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
32).
La mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri. […] la nozione di “condizione oggettiva” richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità di trattamento risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (CGUE, sentenza Gavieiro e Iglesias cit.). Per_1 Per_2
Ebbene, se l'affermazione del diritto del personale che al compimento dell'età pensionabile non abbia ancora maturato i requisiti per accedere alla pensione di derogare a tale limite d'età, allo scopo di raggiungere l'anzianità contributiva minima per accedervi, ha valenza generale, in quanto si correla al principio sancito dall'art. 38, comma 2 della Costituzione, e se il conseguimento del minimo pensionistico è un bene primario, costituzionalmente tutelato, riconoscere il diritto al trattenimento in servizio al personale scolastico di ruolo, e non riconoscere al personale precario comparabile (che svolge identiche mansioni, con le medesime modalità, in virtù di contratti a tempo determinato) il diritto di permanere nelle graduatorie – il che equivale a negare a detto personale la possibilità di accedere a ulteriori contratti a tempo determinato, e conseguentemente di maturare il diritto alla retribuzione e alla corrispondente contribuzione utile al raggiungimento del minimo pensionistico – si appalesa foriero di una disparità di trattamento, che non trova alcuna obiettiva giustificazione.
Ed invero, la Corte di Giustizia ha ripetutamente statuito che non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (CGUE, sentenze Regojo Dans, cit., punto 55, e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Valenza, cit.; sentenza 7 marzo 2013 in C-393/2011, Bertazzi).
Nel caso in esame, non si ravvisano differenze tali da giustificare la diversità di trattamento riservate al personale precario;
né l'amministrazione ne ha prospettate. Un'interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata della disciplina interna impone quindi di garantire anche al personale non di ruolo il trattenimento in servizio sino al conseguimento dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione, fermo il limite del compimento dei 71 anni di età.
Tanto premesso, risulta dall'estratto contributivo che il ricorrente, al compimento del 67° anno di età, non aveva maturato vent'anni di contribuzione.
È quindi suo diritto ottenere il trattenimento in servizio sino al 71° anno di età onde maturare il requisito contributivo minimo o, quanto meno, i requisiti per la pensione di vecchiaia cd. contributiva, avendo maturato un'anzianità contributiva minima effettiva, a decorrere dall'1/01/1996, di oltre cinque anni.
Sussiste, quindi, il diritto del ricorrente di permanere nelle GAE valide per la provincia di Benevento
– cdc A001 e A017 – fino al compimento del 71° anno di età, secondo quanto richiesto con domanda del 7.03.2024, con il punteggio maturato a quella data.
8 È, di conseguenza, sussistente anche il rivendicato diritto al trattenimento in servizio come docente di ruolo sulla cdc A001, dal momento che, come risulta dal decreto prot. n. 7054, l'unica ragione della revoca del contratto è rinvenibile nella cancellazione del prof. , per superamento dei limiti Pt_1 di età, dalla GAE da cui il suo nominativo era stato attinto.
Va quindi affermato, previa disapplicazione del decreto n. 7054 del 23.09.2024, il diritto dell'istante al trattenimento in servizio fino al compimento del 71° anno di età, e dunque sino a tutto l'a.s.
2027/28, in virtù dell'art. 59, co. 9, l. 27/12/1997, n. 449, che dispone che “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno”.
Le spese di lite – comprensive di quelle della fase cautelare – seguono la soccombenza del CP_1
e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per le controversie di lavoro di valore indeterminabile per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e medi per la fase istruttoria/di trattazione, con riduzione del 30% stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, l'istruzione documentale e l'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara, previa disapplicazione del decreto n. 7054 del
23.09.2024, il diritto di di permanere nelle GAE valide per la provincia di Parte_1
Benevento – cdc A001 e A017 – sino al compimento del 71° anno di età;
2) per l'effetto, ordina all'amministrazione convenuta il reinserimento del ricorrente nelle GAE valide per la provincia di Benevento – cdc A001 e A017 – per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, con aggiornamento del punteggio come da domanda del 7.03.2024;
3) sempre per l'effetto, ordina all'amministrazione convenuta di consentire il trattenimento in servizio del ricorrente, come docente di ruolo sulla classe di concorso A001, sino a tutto l'a.s.
2027/28;
4) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.898,30 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 259,00.
Benevento, 13 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
9