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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza del 9.4.2025 ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 1704/2023 r.g., ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]S. Angelo Parte_1 C.F._1
in via Alzano n. 8
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]S. Angelo in Parte_2 C.F._2
via Alzano n. 8
Entrambi quali esercenti la responsabilità di genitori della minore (C.F. Persona_1
), nata il [...] a [...], residente a [...] C.F._3
Rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Del Vecchio del Foro di Teramo
attori e
C.F. e P. IVA , con sede in Milano, Via Manzoni n. Controparte_1 P.IVA_1
37, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Rotondo del Foro
di Pescara
convenuta
Oggetto: responsabilità per danni causati da cosa in custodia
Conclusioni degli attori: accertamento della esclusiva responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro, e condanna della società stessa al risarcimento dei danni biologici e morali subiti dalla loro figlia minore Persona_1
Conclusioni della convenuta: rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale la Parte_1 Parte_2 [...]
e la affinché ne fosse dichiarata l'esclusiva Controparte_2 Controparte_3
responsabilità nella causazione di un sinistro, occorso alla loro figlia minore in data Persona_1 21.2.2023, cadendo per terra mentre percorreva le aree comuni del centro commerciale sito in Chieti CP_3
Scalo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., quali proprietarie del centro, e affinché ne fosse dichiarata la condanna al risarcimento dei danni biologici e morali patiti dalla minore stessa, quantificati in € 28.357,02, oltre rivalutazione ed interessi.
Le società convenute si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva della né proprietaria, né custode, né posseditrice del centro commerciale, la Controparte_2
mancanza di nesso causale tra la cosa in custodia della ed il sinistro, Controparte_3
determinato esclusivamente dalla condotta della minore, e contestando la quantificazione dei danni.
Cont Hanno chiesto quindi la estromissione della ed il rigetto della domanda.
Separata la domanda nei confronti della (che è stata respinta con Controparte_2
sentenza del 18.9.2024, emessa all'esito del procedimento n. 1012/2024 r.g., con compensazione delle spese tra le parti), la causa è stata istruita mediante la prova testimoniale e l'interpello degli attori, quindi, respinta la richiesta di c.t.u. formulata da questi ultimi, è stata rimessa in decisione all'udienza del 9.4.2025.
1. Dall'istruttoria è emerso che la minore che non aveva ancora compiuto 4 anni di età, Persona_1
intorno alle ore 19:00/19:30 del 21.2.2023 è caduta mentre stava giocando con altri bambini all'interno delle aree comuni del centro commerciale in cui si trovava insieme ai suoi genitori, aree nelle CP_3
quali erano in corso i festeggiamenti per il Carnevale, essendo scivolata a causa della presenza di coriandoli e di schiuma per terra, riportando le lesioni indicate nella documentazione sanitaria prodotta.
2. In linea generale va detto che (Cass. Sez. III Civ., ordinanza n. 12663 del 9.5.2024) “L'art. 2051 c.c., nel
qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di
imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato
l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità
o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova
dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la
situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele
da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi
incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la
responsabilità del custode”.
2.1 Nella vicenda in esame l'area comune del centro commerciale, in cui è avvenuta la caduta della minore,
non ha alcuna intrinseca pericolosità, trattandosi di una pavimentazione, priva di sconnessioni o segni di discontinuità, come può agevolmente desumersi dalla semplice visione dei rilievi fotografici in atti (allegati alla memoria degli attori del 26.3.2024). Essa, piuttosto, è divenuta pericolosa per effetto di fattori causali non imputabili alla società convenuta, ossia per effetto del continuo spargimento di coriandoli, stelle filanti e schiuma da parte dei numerosi avventori, recatisi all'interno del centro commerciale per partecipare ai festeggiamenti del Carnevale.
2.2 È peraltro documentato che il Centro Commerciale nel giorno in cui si è verificato l'infortunio della minore ha non solo provveduto alle ordinarie attività di pulizia delle aree comuni, ma ha Persona_1
anche organizzato un servizio straordinario di pulizia, proprio al fine di fronteggiare la maggiore sporcizia causata dall'afflusso di un notevole numero di visitatori e dal continuo spargimento di coriandoli e di materiali scivolosi.
2.3 Né può avere alcuna rilevanza il fatto che la non abbia segnalato la presenza dei Controparte_3
coriandoli e della schiuma, di cui chiunque -ed anche i genitori della minore- avrebbe potuto avvedersi,
per la banale considerazione del fatto che essi erano immediatamente visibili, in quanto vistosamente colorati e sparsi su una pavimentazione di colore chiaro, e del fatto che nel centro commerciale erano in corso i festeggiamenti del Carnevale, caratterizzati proprio dal caotico andirivieni di persone e dal continuo spargimento di coriandoli, schiume e materiali sdrucciolevoli.
2.4 Né può certamente pretendersi che, a fronte dell'evidenza della presenza di coriandoli per terra per i festeggiamenti in corso, il personale addetto alle pulizie intervenisse a pulire l'area in occasione di ogni spargimento di stelle filanti, coriandoli o schiuma da parte dei numerosi soggetti che partecipavano alla festa.
3. In altri termini, il rischio di scivolare a causa della presenza dei coriandoli e della schiuma non solo non poteva essere fronteggiato in alcun modo dalla società convenuta, ma era talmente evidente e percepibile con l'uso di una ordinaria diligenza, da doversi escludere in maniera radicale che vi fossero pericoli occulti o insidie, e da rendere la cosa custodita dalla società convenuta una mera occasione del sinistro occorso alla minore verificatosi, piuttosto, per un caso fortuito, inteso come Persona_1
fattore causale non evitabile neanche con la massima diligenza concretamente esigibile in relazione al contesto (festeggiamenti di Carnevale) in cui l'evento è avvenuto (Cass. Sez. III Civ., sentenza n. 7969 del
20.4.2020), e, a maggior ragione, in mancanza di qualsiasi condotta colposa da parte della società
convenuta.
3.1 La domanda, a prescindere dalla sua qualificazione ai sensi dell'art. 2051 o 2043 c.c., deve quindi essere respinta per infondatezza.
4. Le spese seguono la soccombenza degli attori, e devono essere compensate tra le parti nella misura del
50% in ragione di quanto stabilito dall'art. 4 d.l. n. 132/2014, non avendo la società convenuta risposto all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita. Per la restante parte vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, ridotti del 50% per la fase istruttoria,
vista la semplicità e la breve durata dell'attività di raccolta delle prove (fase di studio € 850,50, fase introduttiva € 602,00, fase istruttoria € 451,50, fase decisionale € 1.452,50).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri e Parte_1
, quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore nei confronti della Parte_2 Persona_1
così decide: Controparte_3
• respinge la domanda;
• compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50%;
• condanna gli attori a rifondere il restante 50% delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in complessivi € 3.356,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Chieti, 14.4.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino