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Articolo 6 della Legge 10 marzo 1955, n. 101
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Legge 10 marzo 1955, n. 101
Articolo 6 della Legge 10 marzo 1955, n. 101
Versione
13 aprile 1955
Art. 6.
Si applicano le disposizioni degli articoli 3 , 6 , 7 , 8 , 9 e 10 della legge 1 ottobre 1951, n. 1133 .
Entrata in vigore il 13 aprile 1955
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