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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/12/2025, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 2 dicembre 2025, celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, lette le memorie di discussione, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11709/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARI Parte_1 C.F._1 GIACOMO e dell'avv. LEGNI FRANCO ( ) VIA FRA' BARTOLOMEO 83 C.F._2 59100 PRATO, elettivamente domiciliato in VIA FRA' BARTOLOMEO 83 PRATO presso il difensore avv. MARI GIACOMO
PARTE OPPONENTE contro
QUALE MANDATARIA DI Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ENNE MARTA DELIA e dell'avv. DELL'ISOLA
[...] RT RI ES ( ) VIA PASSIONE 8, 20122 MILANO, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE 8 20122 MILANO presso il difensore avv. ENNE MARTA DELIA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: fideiussione – opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
pagina 1 di 7 ed eccezione: -nel merito: - non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto risultando la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e/o per i motivi e comunque per tutte le causali e motivazioni di cui al presente atto;
-in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opponente per i motivi di cui al capo 1 dell'opposizione spiegata;
- in denegata ipotesi: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del debito portato dal contratto di garanzia o accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal diritto valere risultando non osservati
i termini di cui all'art 1957 CC;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dal sig.
a garanzia del debito assunto dalla per i Parte_1 Controparte_3 motivi esposti in diritto e spiegati nell'opposizione notificata;
-accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne
l'ammontare nella minore somma risultante all'esito della ctu contabile e per le ragioni tutte esposte in diritto;
-accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché per indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche previste in contratto, per tutte le ragioni esposte in diritto;
-per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto meglio specificato in epigrafe. Con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge. In via istruttoria: -ordinare alla , convenuta Parte_2 opposta, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione del contratto di finanziamento richiamato in atti in originale sottoscritto dal debitore principale, nonché copia delle schede Controparte_3 contabili, gli estratti e gli scalari dei conti afferenti a dal 16.9.2005 al Controparte_3
31.1.2024 -ammettere CTU contabile volta al ricalcolo del finanziamento affinché vengano rispettati i tassi convenzionali, corrispettivi e moratori, stabiliti nel contratto di mutuo ed, in caso contrario, ricalcolare gli stessi secondo la formula del TAEG ( o ISC), al tasso convenzionalmente pattuito determinando il nuovo saldo debitore;
ricalcolo del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, volto all'accertamento della violazione della normativa anti-usura da parte della banca convenuta opposta, dell'applicazione di interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia previsto per il tipo di operazione bancaria;
nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria risulti maggiore del tasso soglia, procedere al ricalcolo e determinazione delle vari rate del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate e comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento e, di conseguenza, del debito residuo alla data di estinzione naturale del contratto tenuto conto dei versamenti effettuati determinando, inoltre, la somma indebitamente percepita dalla banca”
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così pagina 2 di 7 provvedere: previa concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo opposto, Nel merito: Confermare integralmente il decreto n. 2193/2024, con ulteriore condanna della parte opponente agli interessi moratori dal giorno della mora sino al soddisfo. Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi di rimessione della causa sul ruolo concedersi termine per la mediazione obbligatoria e confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2193/2024; in caso di accoglimento dell'opposizione e di revoca totale o parziale del Decreto opposto, comunque condannare l'opponente al pagamento in favore di ella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia CP_2 all'esito dell'eventuale istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio,
e del giudizio monitorio.”
------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opponente e la società opposta.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento,
pagina 3 di 7 cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05;
n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, e per i motivi che saranno di seguito illustrati,
l'opposizione merita accoglimento.
Invero, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente risulta fondata attesa la natura di contratto autonomo di garanzia della “fideiussione” del 19.09.2005, con il quale si Parte_1 costituiva garante della società , fino alla concorrenza di € 36.000,00, e in data Controparte_3
30.4.2009 sino alla somma di Euro 60.000,00.
pagina 4 di 7 (doc 2 e 3 fasc. monitorio).
In ossequio, pertanto, al principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - «deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale» (Cass. SS.UU.
n. 9936/2014; in senso conforme, successivamente, Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 363/2019). Da tanto ne discende che, vista la idoneità dell'eccezione di prescrizione a definire il giudizio, non saranno esaminate le altre doglianze di parte opponente, ivi compresa quella del difetto di prova in capo alla opposta, quale cessionaria del credito, della titolarità del diritto dedotto in giudizio.
Tanto precisato, si osserva che sulla validità ed efficacia del contratto autonomo di garanzia si è espressa la Suprema Corte nella sua più autorevole composizione la quale ha affermato che
«l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. ), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale» (Cass.
SS.UU. n. 3947/2010; successivamente, in senso conforme, Cass. n. 19736/2011; Cass. n. 22233/2014;
Cass. n. 18572/2018).
Nel regolamento contrattuale disciplinante la garanzia prestata dal sono presenti entrambe le Pt_1 predette clausole 1) di pagamento a prima richiesta e 2) di rinuncia da parte del garante ad opporre eccezioni derivanti dal rapporto garantito (cfr. art. 7 e 9 del contratto intercorso tra l'opponente e la
. CP_4
Già la presenza delle due predette norme pattizie sarebbe sufficiente a qualificare il rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è fatto cenno supra. Ma vi sono ulteriori norme che evidenziano la netta deviazione dello schema contrattuale della garanzia in questione rispetto al contratto tipico fideiussorio.
Infatti, l'art. 6 della “fideiussione” prevede la deroga all'art. 1957, l'art. 8 stabilisce che la fideiussione manterrà tutti suoi effetti “anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida…” mentre l'art. 9 regola la rinuncia da parte del garante ad ogni eccezione in ordine al momento in cui l' Pt_3 determini la risoluzione del contratto. Pare evidente, dal reticolato del contenuto delle clausole di cui sopra, che le parti intesero stipulare un contratto autonomo di garanzia, ove il rapporto garantito fosse autonomizzato dal rapporto tra garante e contraente, immune, quest'ultimo, dalle vicende relative al rapporto garantito.
pagina 5 di 7 Significativa, sotto tale profilo, oltre alle clausole di pagamento a prima richiesta, di pagamento senza opporre eccezioni, di rinuncia e deroga all'articolo 1957 cc, l'ulteriore deroga all'articolo 1939 cc, per cui il fideiussore sarebbe stato obbligato anche in caso di invalidità del rapporto garantito, il che evidenzia il definitivo difetto di accessorietà tra il rapporto di garanzia ed il rapporto garantito. Ciò posto, allora il diritto della ricorrente, quale parte garantita, deve ritenersi prescritto.
Infatti, risultano trascorsi oltre i 10 anni tra il telegramma trasmesso al debitore principale
( ) in data 1^ ottobre 2013 (cfr. all.6 fascicolo monitorio) e la diffida inviata Controparte_3 al e ricevuta in data 3 novembre 2023 (cfr. all.7 fascicolo monitorio). Tra i due menzionati Pt_1 documenti non risultano depositati atti idonei ad interrompere la prescrizione, così che il diritto della oggi della deve ritenersi estinto. CP_4 CP_2
Ne d'altra parte, stante la natura di contratto autonomo di garanzia intercorso, potrebbe valere, ai sensi dell'articolo 1957 ultimo comma cc o 1310 cc, l'atto interruttivo della prescrizione verso il debitore principale - quale, nel caso in questione, l'insinuazione del creditore al passivo del fallimento della
, quale debitrice principale - poiché «non sussiste vincolo di solidarietà tra Controparte_3
l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia» (Cass. n. 8874/2021; Cass. n. 32402/2019). Tanto comporta l'accoglimento dell'opposizione e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riferimento allo scaglione di riferimento, e con applicazione dei valori medi, operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ma non si è proceduto all'espletamento di alcune attività probatoria e del 40% sulla fase decisionale posto che si è esaurita col deposito di memoria di discussione.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2193/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna con la mandataria Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in Euro CP_1 Parte_1
pagina 6 di 7 5.500,00 per compenso oltre rimborso del contributo unificato e oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di memoria.
Firenze, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 2 dicembre 2025, celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di note, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, lette le memorie di discussione, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11709/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARI Parte_1 C.F._1 GIACOMO e dell'avv. LEGNI FRANCO ( ) VIA FRA' BARTOLOMEO 83 C.F._2 59100 PRATO, elettivamente domiciliato in VIA FRA' BARTOLOMEO 83 PRATO presso il difensore avv. MARI GIACOMO
PARTE OPPONENTE contro
QUALE MANDATARIA DI Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ENNE MARTA DELIA e dell'avv. DELL'ISOLA
[...] RT RI ES ( ) VIA PASSIONE 8, 20122 MILANO, C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE 8 20122 MILANO presso il difensore avv. ENNE MARTA DELIA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: fideiussione – opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
pagina 1 di 7 ed eccezione: -nel merito: - non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto risultando la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e/o per i motivi e comunque per tutte le causali e motivazioni di cui al presente atto;
-in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opponente per i motivi di cui al capo 1 dell'opposizione spiegata;
- in denegata ipotesi: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del debito portato dal contratto di garanzia o accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dal diritto valere risultando non osservati
i termini di cui all'art 1957 CC;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dal sig.
a garanzia del debito assunto dalla per i Parte_1 Controparte_3 motivi esposti in diritto e spiegati nell'opposizione notificata;
-accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne
l'ammontare nella minore somma risultante all'esito della ctu contabile e per le ragioni tutte esposte in diritto;
-accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 TUB, nonché per indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche previste in contratto, per tutte le ragioni esposte in diritto;
-per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto meglio specificato in epigrafe. Con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge. In via istruttoria: -ordinare alla , convenuta Parte_2 opposta, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione del contratto di finanziamento richiamato in atti in originale sottoscritto dal debitore principale, nonché copia delle schede Controparte_3 contabili, gli estratti e gli scalari dei conti afferenti a dal 16.9.2005 al Controparte_3
31.1.2024 -ammettere CTU contabile volta al ricalcolo del finanziamento affinché vengano rispettati i tassi convenzionali, corrispettivi e moratori, stabiliti nel contratto di mutuo ed, in caso contrario, ricalcolare gli stessi secondo la formula del TAEG ( o ISC), al tasso convenzionalmente pattuito determinando il nuovo saldo debitore;
ricalcolo del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, volto all'accertamento della violazione della normativa anti-usura da parte della banca convenuta opposta, dell'applicazione di interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia previsto per il tipo di operazione bancaria;
nell'ipotesi che la pattuizione contrattuale originaria risulti maggiore del tasso soglia, procedere al ricalcolo e determinazione delle vari rate del finanziamento secondo l'originario piano di ammortamento, alla quantificazione degli interessi, competenze e spese collegate e comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento e, di conseguenza, del debito residuo alla data di estinzione naturale del contratto tenuto conto dei versamenti effettuati determinando, inoltre, la somma indebitamente percepita dalla banca”
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così pagina 2 di 7 provvedere: previa concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo opposto, Nel merito: Confermare integralmente il decreto n. 2193/2024, con ulteriore condanna della parte opponente agli interessi moratori dal giorno della mora sino al soddisfo. Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi di rimessione della causa sul ruolo concedersi termine per la mediazione obbligatoria e confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2193/2024; in caso di accoglimento dell'opposizione e di revoca totale o parziale del Decreto opposto, comunque condannare l'opponente al pagamento in favore di ella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia CP_2 all'esito dell'eventuale istruttoria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio,
e del giudizio monitorio.”
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opponente e la società opposta.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento,
pagina 3 di 7 cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05;
n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, e per i motivi che saranno di seguito illustrati,
l'opposizione merita accoglimento.
Invero, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente risulta fondata attesa la natura di contratto autonomo di garanzia della “fideiussione” del 19.09.2005, con il quale si Parte_1 costituiva garante della società , fino alla concorrenza di € 36.000,00, e in data Controparte_3
30.4.2009 sino alla somma di Euro 60.000,00.
pagina 4 di 7 (doc 2 e 3 fasc. monitorio).
In ossequio, pertanto, al principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - «deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale» (Cass. SS.UU.
n. 9936/2014; in senso conforme, successivamente, Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 363/2019). Da tanto ne discende che, vista la idoneità dell'eccezione di prescrizione a definire il giudizio, non saranno esaminate le altre doglianze di parte opponente, ivi compresa quella del difetto di prova in capo alla opposta, quale cessionaria del credito, della titolarità del diritto dedotto in giudizio.
Tanto precisato, si osserva che sulla validità ed efficacia del contratto autonomo di garanzia si è espressa la Suprema Corte nella sua più autorevole composizione la quale ha affermato che
«l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. ), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale» (Cass.
SS.UU. n. 3947/2010; successivamente, in senso conforme, Cass. n. 19736/2011; Cass. n. 22233/2014;
Cass. n. 18572/2018).
Nel regolamento contrattuale disciplinante la garanzia prestata dal sono presenti entrambe le Pt_1 predette clausole 1) di pagamento a prima richiesta e 2) di rinuncia da parte del garante ad opporre eccezioni derivanti dal rapporto garantito (cfr. art. 7 e 9 del contratto intercorso tra l'opponente e la
. CP_4
Già la presenza delle due predette norme pattizie sarebbe sufficiente a qualificare il rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è fatto cenno supra. Ma vi sono ulteriori norme che evidenziano la netta deviazione dello schema contrattuale della garanzia in questione rispetto al contratto tipico fideiussorio.
Infatti, l'art. 6 della “fideiussione” prevede la deroga all'art. 1957, l'art. 8 stabilisce che la fideiussione manterrà tutti suoi effetti “anche se l'obbligazione principale sia dichiarata invalida…” mentre l'art. 9 regola la rinuncia da parte del garante ad ogni eccezione in ordine al momento in cui l' Pt_3 determini la risoluzione del contratto. Pare evidente, dal reticolato del contenuto delle clausole di cui sopra, che le parti intesero stipulare un contratto autonomo di garanzia, ove il rapporto garantito fosse autonomizzato dal rapporto tra garante e contraente, immune, quest'ultimo, dalle vicende relative al rapporto garantito.
pagina 5 di 7 Significativa, sotto tale profilo, oltre alle clausole di pagamento a prima richiesta, di pagamento senza opporre eccezioni, di rinuncia e deroga all'articolo 1957 cc, l'ulteriore deroga all'articolo 1939 cc, per cui il fideiussore sarebbe stato obbligato anche in caso di invalidità del rapporto garantito, il che evidenzia il definitivo difetto di accessorietà tra il rapporto di garanzia ed il rapporto garantito. Ciò posto, allora il diritto della ricorrente, quale parte garantita, deve ritenersi prescritto.
Infatti, risultano trascorsi oltre i 10 anni tra il telegramma trasmesso al debitore principale
( ) in data 1^ ottobre 2013 (cfr. all.6 fascicolo monitorio) e la diffida inviata Controparte_3 al e ricevuta in data 3 novembre 2023 (cfr. all.7 fascicolo monitorio). Tra i due menzionati Pt_1 documenti non risultano depositati atti idonei ad interrompere la prescrizione, così che il diritto della oggi della deve ritenersi estinto. CP_4 CP_2
Ne d'altra parte, stante la natura di contratto autonomo di garanzia intercorso, potrebbe valere, ai sensi dell'articolo 1957 ultimo comma cc o 1310 cc, l'atto interruttivo della prescrizione verso il debitore principale - quale, nel caso in questione, l'insinuazione del creditore al passivo del fallimento della
, quale debitrice principale - poiché «non sussiste vincolo di solidarietà tra Controparte_3
l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia» (Cass. n. 8874/2021; Cass. n. 32402/2019). Tanto comporta l'accoglimento dell'opposizione e conseguentemente la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riferimento allo scaglione di riferimento, e con applicazione dei valori medi, operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ma non si è proceduto all'espletamento di alcune attività probatoria e del 40% sulla fase decisionale posto che si è esaurita col deposito di memoria di discussione.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2193/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna con la mandataria Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in Euro CP_1 Parte_1
pagina 6 di 7 5.500,00 per compenso oltre rimborso del contributo unificato e oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e discussione sostituita da scambio di memoria.
Firenze, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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