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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GI MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1699/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rometta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
RT Srl - 01430581213
Difeso da
CF_1 CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024486 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7475/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/2/2025 ( venerdì) Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 2024/486 emesso dal Comune di EN per il tramite della SO.GE.R.T. S.p.A, dichiaratamente ricevuto in data 17/12/2024 per IMU 2019 di € 12.955,83.
Eccepiva: la NULLITÀ PER VIOLAZIONE degli artt. 24 e 46 D.P.R. 602/73 incompetenza territoriale;
NULLITÀ ai sensi degli artt. 1421 e 1422 Codice Civile. Indicava nella Riscossione il soggetto che aveva ricevuto il ruolo e ne eccepiva l'incompetenza territoriale, trovandosi la contribuente fuori dal territorio di competenza. Depositava in sede di costituzione in giudizio, copia della relata dell'avviso impugnato , da cui risultava che l'invio era stato rifiutato in data 9/12/2024.
Si costituiva il Comune e licenziava come inconferente l'eccezione di incompetenza della società Società_1 il rigetto del ricorso e nulla eccepiva riguardo la tempestività dello stesso.
Il GU , ravvisata una discrasia riguardo la data di notifica dell'avviso di accertamento , tra quanto dichiarato in ricorso e quanto risultante dalla relata versata dalla stessa contribuente al proprio fascicolo , invitava le parti – ai sensi del 101 cpc- a controdedurre sulla tempestività del ricorso introduttivo.
Il Comune depositava memoria nella quale rilevava la tardività dell'impugnazione e conseguentemente chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
La contribuente depositava memorie e , allegando una tracciatura postale e una nota proveniente dalle
Poste- da cui risultava erronea la notifica del 9/12 e legittima quella del 17/12 - dichiarava che si erano verificati degli errori non imputabili alla contribuente.
Il GU all'udienza del 11/12/2025 decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dovrà verificare la tempestività del ricorso introduttivo e valutate le osservazioni della contribuente non le può ritenere conducenti . La contribuente depositava , in uno con l'avviso di accertamento impugnato , la copia della relata di notifica su cui risultava che il plico era stato rifiutato in data 9/12/2024 e la dichiarazione veniva confermata dalla sottoscrizione autografa di chi aveva curato il recapito , circostanza che non può essere confutata da quanto si legge nella nota successivamente prodotta dalla contribuente “ confermiamo l'errata indicazione sui nostri sistemi informatici circa l'avvenuto rifiuto al ritiro del suddetto invio a seguito del tentativo di consegna del
09/12/2024 “ . Nel caso di specie qualora la contribuente avesse voluto contestare le risultanze che scaturivano dalla relata di notifica e dal notificatore , avrebbe dovuto presentare querela di falso avverso le dichiarazioni rese e sottoscritte . In assenza questo Giudice dovrà considerare perfezionata la notifica per rifiuto in data 9/12/2024 e dichiarare inammissibile per tardività il ricorso introduttivo notificato il
14/2/2025 .
Dalla data del 9/12 iniziava a decorrere il termine dei 60 giorni per la notifica del ricorso.
Conseguentemente il ricorso notificato il 14/2/2025( venerdì ) deve considerarsi intempestivo.
L' articolo 21 primo comma Dlgs 546/92 fissa per la proposizione del ricorso un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato . Il termine per impugnare l'atto è un termine essenziale , il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e l' inosservanza comporta l'inammissibilità dell'intero gravame . La declaratoria di tardività , impedisce la valutazione delle eccezioni pregiudiziali e di merito proposte. Spese liquidate in favore del Comune di EN in complessivi € 900,00 -abbattute del 50% essendo stata l'eccezione sollevata d'Ufficio -oltre accessori.
Nulla in favore di SO.GE.R.T PA non costituita.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo;
spese liquidate in complessivi € 900,00 oltre accessori in favore del Comune di EN . Nulla in favore della SO.GE.R.T PA .
Così deciso in Camera di Consiglio l' 11/12/2025
Il GU
MA RI GI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GI MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1699/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rometta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
RT Srl - 01430581213
Difeso da
CF_1 CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024486 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7475/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14/2/2025 ( venerdì) Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 2024/486 emesso dal Comune di EN per il tramite della SO.GE.R.T. S.p.A, dichiaratamente ricevuto in data 17/12/2024 per IMU 2019 di € 12.955,83.
Eccepiva: la NULLITÀ PER VIOLAZIONE degli artt. 24 e 46 D.P.R. 602/73 incompetenza territoriale;
NULLITÀ ai sensi degli artt. 1421 e 1422 Codice Civile. Indicava nella Riscossione il soggetto che aveva ricevuto il ruolo e ne eccepiva l'incompetenza territoriale, trovandosi la contribuente fuori dal territorio di competenza. Depositava in sede di costituzione in giudizio, copia della relata dell'avviso impugnato , da cui risultava che l'invio era stato rifiutato in data 9/12/2024.
Si costituiva il Comune e licenziava come inconferente l'eccezione di incompetenza della società Società_1 il rigetto del ricorso e nulla eccepiva riguardo la tempestività dello stesso.
Il GU , ravvisata una discrasia riguardo la data di notifica dell'avviso di accertamento , tra quanto dichiarato in ricorso e quanto risultante dalla relata versata dalla stessa contribuente al proprio fascicolo , invitava le parti – ai sensi del 101 cpc- a controdedurre sulla tempestività del ricorso introduttivo.
Il Comune depositava memoria nella quale rilevava la tardività dell'impugnazione e conseguentemente chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
La contribuente depositava memorie e , allegando una tracciatura postale e una nota proveniente dalle
Poste- da cui risultava erronea la notifica del 9/12 e legittima quella del 17/12 - dichiarava che si erano verificati degli errori non imputabili alla contribuente.
Il GU all'udienza del 11/12/2025 decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dovrà verificare la tempestività del ricorso introduttivo e valutate le osservazioni della contribuente non le può ritenere conducenti . La contribuente depositava , in uno con l'avviso di accertamento impugnato , la copia della relata di notifica su cui risultava che il plico era stato rifiutato in data 9/12/2024 e la dichiarazione veniva confermata dalla sottoscrizione autografa di chi aveva curato il recapito , circostanza che non può essere confutata da quanto si legge nella nota successivamente prodotta dalla contribuente “ confermiamo l'errata indicazione sui nostri sistemi informatici circa l'avvenuto rifiuto al ritiro del suddetto invio a seguito del tentativo di consegna del
09/12/2024 “ . Nel caso di specie qualora la contribuente avesse voluto contestare le risultanze che scaturivano dalla relata di notifica e dal notificatore , avrebbe dovuto presentare querela di falso avverso le dichiarazioni rese e sottoscritte . In assenza questo Giudice dovrà considerare perfezionata la notifica per rifiuto in data 9/12/2024 e dichiarare inammissibile per tardività il ricorso introduttivo notificato il
14/2/2025 .
Dalla data del 9/12 iniziava a decorrere il termine dei 60 giorni per la notifica del ricorso.
Conseguentemente il ricorso notificato il 14/2/2025( venerdì ) deve considerarsi intempestivo.
L' articolo 21 primo comma Dlgs 546/92 fissa per la proposizione del ricorso un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato . Il termine per impugnare l'atto è un termine essenziale , il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e l' inosservanza comporta l'inammissibilità dell'intero gravame . La declaratoria di tardività , impedisce la valutazione delle eccezioni pregiudiziali e di merito proposte. Spese liquidate in favore del Comune di EN in complessivi € 900,00 -abbattute del 50% essendo stata l'eccezione sollevata d'Ufficio -oltre accessori.
Nulla in favore di SO.GE.R.T PA non costituita.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo;
spese liquidate in complessivi € 900,00 oltre accessori in favore del Comune di EN . Nulla in favore della SO.GE.R.T PA .
Così deciso in Camera di Consiglio l' 11/12/2025
Il GU
MA RI GI