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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2000/2022 promossa da:
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1 CodiceFiscale_1
Marchini, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bologna Corte Isolani n.8
-Appellante- contro
(cf ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Milani, CP_1 C.F._2 con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Parma S.da XXII Luglio n. 22
-Appellato-
(cf ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._3
Alessandra Angela Maria Ferrario e Nicolò Mario Pistone, con domicilio eletto presso il domicilio digitale dei difensori - Email_1
Email_2
-Appellato/ app incidentale-
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Parma n.603 del 12/5/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE
pagina 1 di 7 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la Sentenza impugnata il Tribunale di Parma, pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e , per sentirsi risarcire i danni patiti in
[...] CP_1 Controparte_2
seguito alle condotte illecite di lesioni volontarie poste in essere dai convenuti, dichiarava improcedibile la domanda proposta nei confronti di in ragione della dichiarazione di CP_1
fallimento intervenuta prima della instaurazione del giudizio, e rigettava la domanda proposta nei confronti di escludendo il concorso del predetto nella produzione dei danni. CP_2
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la dichiarazione di improcedibilità della domanda nei confronti di deducendo che la circostanza relativa alla dichiarazione del CP_1
fallimento era stata solo allegata dalla difesa del convenuto ma non provata, oltre ad essere stata contestata dall'appellante nella prima difesa utile.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ripropone la domanda volta all'accertamento della responsabilità e alla condanna di , non esaminata dal Tribunale in conseguenza della CP_1
dichiarata improcedibilità.
Deduce in merito che la responsabilità di per la condotta illecita, consistita nell'avere CP_1 sferrato un pungo al in seguito ad un diverbio insorto tra i due all'interno del bar Concordia Pt_1
in Bedonia in data 26/2/2010 , risultava ampiamente dimostrata dalla Sentenza del Tribunale Penale di Parma che aveva condannato per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cp e dai verbali di CP_1
sommarie informazioni raccolte durante le indagini penali.
Con il terzo motivo di gravame censura il rigetto della domanda nei confronti di CP_2
Deduce che il Tribunale ha erroneamente escluso la responsabilità di gestore del bar ove CP_2 era stata compiuta l'azione delittuosa, omettendo di considerare la posizione di garanzia rivestita dal predetto quale gestore di un pubblico esercizio, e critica sul punto la decisione per erronea valutazione delle prove, rilevando che risultava dimostrato che non si era adoperato per CP_2
scongiurare il verificarsi dell'evento, che aveva omesso di prestare tempestivo soccorso al e Pt_1 che aveva aiutato a trascinare rimasto privo di sensi dopo l'aggressione, CP_1 Pt_1
all'esterno del suo locale.
Si è costituito in giudizio e ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 2 di 7 Si è altresì costituito in giudizio e ha resistito all'appello, riproponendo altresì Controparte_2
l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria ex art 346 cpc, erroneamente qualificando come appello incidentale, nonostante sia risultato vittorioso essendo stata esclusa dal Tribunale la responsabilità per i fatti contestati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo dell'appello proposto da è fondato. Parte_1
In questa sede è stata prodotta la sentenza dichiarativa di fallimento di emessa dal CP_1
Tribunale di Parma in data 17/10/2013 e il Decreto di chiusura della procedura fallimentare emesso in data 17/5/2017, dai quali emerge che alla data dell'instaurazione del giudizio di primo grado
(l'atto di citazione è stato notificato a il 28/07/2017 e , in seguito all'irreperibilità, in CP_1
data 05/12/2018) la procedura fallimentare era già stata chiusa .
Risulta pertanto erronea la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Passando all'esame del secondo motivo di gravame relativo all'accertamento della responsabilità di
, va premesso che con sentenza dal Tribunale Penale di Parma n.199/2014 CP_1 CP_1
è stato condannato per i fatti di causa per il reato previsto dagli artt 582 e 583 cp alla pena di
[...]
anni uno e sei mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore di costituitosi parte Pt_1
civile, da liquidarsi in separato giudizio, con condanna al pagamento di una provvisionale di
€20.000,00.
La sentenza è stata riformata dalla Corte di Appello di Bologna-Prima Sezione Penale- con Sentenza del 23/9/2019, divenuta irrevocabile, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato.
Tanto premesso gli elementi istruttori acquisiti, costituiti in particolare dalle deposizioni testimoniali rese nel processo penale da e e dai verbali di sommarie Controparte_2 Testimone_1
informazioni dei predetti durante le indagini penali, consentono di affermare la responsabilità di per i fatti denunciati dall'appellante. CP_1
In particolare è emerso dalle dichiarazioni di ( unico testimone presente al momento della CP_2
condotta delittuosa attuata da che la sera del 26/2/2010, nel bar Concordia di Bedonia da CP_1
lui gestito, sorse un litigio tra e unici clienti rimasti nel bar, originato dalla frase CP_1 Pt_1 rivolta dal al “tua figlia è proprio una bella ragazza, se potessi me la tromberei”. CP_1 Pt_1
Dopo l'infelice frase, strinse in un abbraccio il e quest'ultimo si liberò dalla stretta e CP_1 Pt_1 colpì il con uno schiaffo in viso. allora si rivolse a dicendo “ ma che cazzo CP_1 CP_1 Pt_1 stai facendo? E' tutta la sera che stiamo insieme a scherzare e ridere e tu mi dai uno schiaffo? ” ma il non si fermò e colpì di nuovo PI con un paio di ceffoni in viso. Pt_1
pagina 3 di 7 Intervenne a quel punto che invitò a smetterla e andare via ed uguale invito CP_2 CP_1
rivolse al Rassicurato dalle parole di mentre si era voltato di spalle per Pt_1 CP_1 CP_2
ritornare dietro il bancone, colpì con un pugno o una testata in volto e questi cadde CP_1 Pt_1
a terra. PI trascinò poi il rimasto privo di sensi, fuori dal locale, mentre fu Pt_1 CP_2
colto da un conato di vomito alla vista di quanto accaduto e si recò in bagno;
poco dopo una passante, , che si trovava a transitare alla guida della sua autovettura davanti al bar, Controparte_3
avvistato il corpo del disteso lungo il marciapiedi, si fermò ed entrò nel bar chiedendo a Pt_1 di telefonare alla guardia medica;
intervenne quindi un'autoambulanza che trasportò CP_2
presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Borgo Val di Taro. Pt_1
I fatti come descritti non sono stati contestati da il quale in primo grado ha sostenuto di CP_1 avere agito per legittima difesa e in seguito alla “provocazione” posta in essere dal che Pt_1 avrebbe determinato “ la perdita dei poteri di autocontrollo, causando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi nel convenuto”.
E' da escludere tuttavia l'esistenza della scriminante invocata in quanto l'azione è stata compiuta da dopo che era intervenuto riportando la calma tra i due litiganti per cui non CP_1 CP_2 sussisteva assolutamente il “pericolo attuale” paventato, né la proporzione tra l'offesa e la difesa, elementi necessari per la sussistenza della legittima difesa ai sensi dell'art 2044 cc (della cui prova è onerata la parte che la invoca v. Cass. 2023/24848).
Deve inoltre rilevarsi , in merito all'asserita provocazione da parte del che il litigio tra i Pt_1
due è sorto in seguito alla frase offensiva proferita proprio da nei riguardi del CP_1
Pt_1
Deve pertanto affermarsi la responsabilità di per l'illecito compiuto. CP_1
Per quanto concerne la responsabilità dell'appellato l'appellante fonda le censure, Controparte_2 in primo luogo, sulla “posizione di garanzia rivestita dall'appellato in quanto titolare dell'esercizio commerciale, al quale contesta di non aver fatto nulla per impedire l'aggravamento della lite con ciò ascrivendogli la responsabilità, in solido con dell'accaduto. CP_1
Le contestazioni che vengono mosse non sono fondate in quanto l'aggressione posta in essere da nei confronti del per come emerso dalla deposizione di è stata CP_1 Pt_1 CP_2
improvvisa e non era prevedibile come epilogo del diverbio che era insorto tra i due.
Non si ritiene inoltre che sia configurabile nella fattispecie un “obbligo giuridico di controllo” in capo al quale titolare dell'esercizio pubblico, e in ogni caso tale ricostruzione appare CP_2
infondata rilevato che dalle dichiarazioni rilasciate da coloro che erano presenti nel bar prima dell'aggressione (v. verbali dichiarazioni di e ) non emerge che siano state poste Tes_2 Tes_3
pagina 4 di 7 in essere condotte per le quali si imponeva un dovere di intervento da parte del titolare dell'esercizio come sostenuto dall'appellante, risultando soltanto che e avevano iniziato a Pt_1 CP_1
“discutere” a voce alta e che erano “alticci”, nulla però che potesse fare presagire l'epilogo della condotta violenta attuata da . CP_1
In questo senso sono anche le dichiarazioni di che era presente allo scambio iniziale di Per_1 battute e “pacche sulla spalla” avvenuto tra e ma andò via dal bar prima CP_1 Pt_1 dell'aggressione violenta, il quale ha riferito anche che intervenne per porre fine al CP_2
diverbio e che lo stesso invitò a smetterla e andare a casa. Per_1 CP_1
Deve escludersi, inoltre, che vi sia stata una “cooperazione” da parte di al trascinamento CP_2 del privo di sensi , fuori dal locale, addebito che l'appellante reitera con il gravame ma Pt_1
che non ha trovato conforto istruttorio.
Come è stato rilevato dal Tribunale non hanno valore probatorio le dichiarazioni rese dallo stesso ai CC in data 25/3/2010, in quanto anch'egli convenuto nel giudizio, tanto più considerato CP_1 che tale versione dei fatti (l'asserito aiuto dato da per trascinare il dopo CP_2 Pt_1
l'aggressione, fuori dal locale) non è stata allegata da parte di nel processo di primo grado. CP_1
Come è stato rilevato dal Tribunale, deve inoltre escludersi che vi sia stato un aggravamento delle lesioni riportate dall'appellante causalmente riconducibile ad un comportamento omissivo del nell'allertare i soccorsi rilevato che la ctu medico-legale svolta in primo grado ha CP_2 accertato che alcun ulteriore danno oltre a quello lesivo primario è stato prodotto dal “ritardo” con cui sono stati allertati i soccorsi.
Va pertanto confermato il rigetto della domanda nei confronti di CP_2
Passando all'esame dei danni patiti dal la ctu medico-legale ha accertato che in seguito Pt_1 all'aggressione riportò “ trauma cranio-facciale con emorragia subaracnoidea, Parte_1
ematoma subdurale temporo-fronto-parietale dx, frattura delle ossa nasali, frattura seno mascellare dx, frattura parete orbita dx e della lamina papiracea dell'etmoide” . L'appellante rimase ricoverato in ospedale per 14 gg e dopo la dimissione seguì un periodo di convalescenza di circa un mese sotto controllo del medico di famiglia. La TAC di controllo del 12/04/2010 mostrava una lesione localizzata del parenchima encefalico post-contusiva.
I postumi permanenti sono stati individuati dal ctu in disturbi, divenuti cronici, consistenti in
“difficoltà respiratoria nasale e iposmia, sintomatologia cefalo-vertiginosa, spunti ansiosi con deficit di memoria e concentrazione” valutati nella misura del 10% del danno biologico;
il periodo di temporanea invalidità è stato indicato in 15 gg di totale, 30 gg di parziale al 75%, 25 gg al 50% e 25 gg al 25%.
pagina 5 di 7 L'accertamento medico -non oggetto di contestazioni delle parti, ed espressamente accolto dall'appellante- viene integralmente condiviso dalla Corte in quanto esaustivo e completo.
Va accolta anche la domanda di risarcimento del danno morale, presuntivamente provato dalla entità non lieve dei postumi nonché dalla natura dolosa dell'illecito.
Devalutati alla data del fatto lesivo gli importi da liquidarsi per il danno non patrimoniale secondo le vigenti Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano -pari a euro 23.041,00 (di cui euro per il danno biologico ed euro per il danno morale) e euro 6.468,75 per IT- si ottengono per l'IP euro
17.764,84 e per l'IT euro 4.987,47.
Sugli importi vanno riconosciuti, a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali maturati sulle somme come annualmente rivalutate dal fatto illecito ad oggi , e si perviene così a euro 26.908,91 per l'IP e euro 7.554,65 per l'IT .
Sulle somme come determinate sono dovuti gli interessi moratori dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Deve rigettarsi la domanda di riconoscimento della maggiorazione per la cd personalizzazione del danno non patrimoniale in quanto le conseguenze pregiudizievoli che, peraltro in termini del tutto generici, vengono lamentate (il peggioramento delle condizioni di vita;
il “sovvertimento dell'equilibrio psicofisico e morale”) rientrano in quelle ordinarie, generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione e sono già comprese nella liquidazione tabellare.
Le spese processuali di entrambi i gradi tra e comprese quelle della ctu medico- Pt_1 CP_1
legale (in primo grado sono poste a carico dell'Erario perché l'attore era stato ammesso al PSS) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22.
Le spese del grado tra e seguono la soccombenza (escluso il rimborso del CU Pt_1 CP_2 pagato dal per l'inammissibile appello incidentale) e vengono liquidate come in CP_2
dispositivo ai sensi del DM 147/22.
P.Q.M.
La Corte
--Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie la domanda proposta da nei confronti di e lo condanna al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni in favore di quantificati nella complessiva somma di euro Parte_1
34.463,56, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
-Rigetta l'appello proposto da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_2
-Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2 pagina 6 di 7 -Condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado in favore CP_1 dell'Erario che si liquidano ai sensi del DM 147/22 in €545,00 per anticipazioni e €5.000,00 per compensi oltre 15% spese gen., iva e cpa;
Condanna, inoltre, al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore CP_1
di che si liquidano ai sensi del DM 147/22 in €804,00 per anticipazioni e Parte_1
€6.000,00 per compensi, oltre 15% spese gen., iva e cpa.
-Condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore di Parte_1
che si liquidano ai sensi del DM 147/22 in €804,00 per anticipazioni e €6.000,00 Controparte_2
per compensi, oltre 15% spese gen., iva e cpa
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 16/1/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 7 di 7