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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2016/2024
vertente tra
Parte_1
TORE e avv. DAVERIO FABRIZIO)
Parte appellante contro
Controparte_1
ELA)
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 598/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 19.1.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma giudice del Lavoro ha così deciso:
“- la complessiva retribuzione corrisposta a durante l'intero periodo di lavoro Controparte_1 prestato all'estero (dal settembre 1995 all'aprile 2009), comprese tutte le voci aggiuntive, deve essere posta a base del computo per il calcolo delle quote annuali del Tfr;
-sulla medesima complessiva retribuzione la è tenuta al versamento della conseguente CP_2 contribuzione obbligatoria;
- (è) tenuta a risarcire per il danno da omissione Parte_1 Controparte_1 contributiva;
- l'ammontare della retribuzione annua lorda percepita da al 31.12.1997 Controparte_1 comprende anche tutto quanto percepito per il lavoro prestato all'estero;
- sulla complessiva retribuzione corrisposta per il periodo dall'1.1.1998 al 30.4.2009, comprese tutte le voci aggiuntive per il lavoro prestato all'estero, la è tenuta al versamento della CP_2 conseguente contribuzione in favore del Fondo integrativo;
- (è) tenuta a risarcire per il danno da omissione Parte_1 Controparte_1 contributiva in favore del Fondo integrativo”.
Con le spese di lite a carico dell'ente convenuto, in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Avverso detta sentenza propone appello la con cinque motivi. Parte_1
Si costituisce l'originario ricorrente resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
Con il ricorso di primo grado dipendente con mansioni di quadro Controparte_1 Parte_1 direttivo, ha dedotto:
-di avere svolto dal 1995 al 2009 servizio all'estero, prima in Libano (dal settembre 1995 al giugno 1999), poi negli Stati Uniti (dal luglio 1999 al settembre 2002), poi ancora in UR (dal settembre 2002 al dicembre 2006) ed infine in India (dal gennaio 2007 all'aprile 2009), avendo fatto ritorno lavorativo in Italia nel maggio 2009;
-fino al giugno 2001 la quanto al trattamento economico, aveva previso la voce salario e poi CP_2 una “quota alloggio” a carico del lavoratore e un “contributo alloggio” a carico della stessa fino a totale copertura del canone locativo (non aveva previsto una indennità costo vita e una CP_2 indennità estero come voci distinte), mentre per il periodo successivo (da luglio 2001) aveva diversificato in busta paga le voci:
-retribuzione italiana
-indennità costo vita
- indennità estero
-indennità quota alloggio ricomprendendo le voci indennità estero e retribuzione italiana nel salario, le restanti due nella voce alloggio;
-la non aveva disposto alcun accantonamento ai fini del TFR e non aveva versato i contributi CP_2 alla previdenza obbligatoria e complementare con riferimento alle voci aggiuntive percepite durante il periodo di lavoro all'estero;
- pertanto tutte le voci aggiuntive dovevano porsi a base del computo per il calcolo delle quote annuali del TFR durante il periodo di lavoro all'estero, con obbligo della ad effettuare il CP_2 conseguente accantonamento ai fini del TFR, nonché a risarcire, all'atto del pensionamento, il danno relativo alle quote di pensione che non sarebbero state percepite;
- inoltre, previo accertamento dell'ammontare della retribuzione lorda in godimento al 31.12.1997 e previo accertamento che la per il periodo prestato all'estero dal 1998 in avanti era tenuta ad CP_2 effettuare la contribuzione al Fondo di previdenza integrativa aziendale in base all'ammontare delle complessive retribuzioni percepite, la banca era anche tenuta a risarcire, sempre all'atto del pensionamento del ricorrente, il danno relativo alle quote di pensione che non avrebbe percepito dal Fondo.
Con un secondo ricorso, poi riunito, il ha svolto le stesse domande per l'ulteriore CP_1 periodo 2007/2009, a correzione dell'errore a seguito del quale nelle conclusioni del primo ricorso aveva limitato la domanda al periodo 1995/2007.
Il Tribunale ha ritenuto di accogliere tutte le domande così motivando:
SULLA BASE DI CALCOLO RETRIBUTIVA AI FINI DEL TFR:
Salva diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese, rientrando quindi nel concetto di retribuzione tutti gli emolumenti riferiti alla prestazione lavorativa o connessi al rapporto di lavoro, rimanendone esclusa la natura retributiva solo in caso di diverse disposizioni dei contratti collettivi (ha richiamato per tutte, sui limiti alla derogabilità del principio di onnicomprensività della retribuzione, Cass. 1.10.2012, n. 16636), mentre è nulla ogni eventuale pattuizione individuale sul punto.
Tra le due tesi (quella del ricorrente, secondo cui tutte le voci del trattamento economico percepito all'estero hanno natura retributiva e come tali rientrano nella base di calcolo del Tfr) e quella della banca (sulla sostanziale natura di rimborso spese di tali voci aggiuntive) il Tribunale ha ritenuto fondata la prima sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale per cui (da ultimo Cass. 20.9.2022 n. 27534), in assenza di disposizioni del contratto collettivo che individuino espressamente le voci della retribuzione da escludere dal calcolo del TFR, la natura retributiva di un emolumento aggiuntivo corrisposto per lo svolgimento di lavoro all'estero può essere desunta da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che hanno valore orientativo: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto;
b) l'assenza di giustificativi di spesa;
c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa;
d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa;
e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, assumendo significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può tuttavia deporre nel senso di connotare quale esborso l'indennità riconosciuta e di escluderne la natura retributiva.
Ha in proposito osservato il primo giudice che la banca aveva dal 2001 introdotto il contributo alloggio con la finalità di coprire totalmente il costo del canone di locazione in favore del ricorrente, e inoltre dalla stessa data era stata introdotta unilateralmente dalla l'indennità costo-vita in CP_2 cui è poi confluita l'indennità del contributo alloggio e l'indennità estero.
Tali voci aggiuntive erano state erogate al lavoratore in modo periodico, continuativo, senza documentazione giustificativa, in relazione alla prestazione di lavoro all'estero, a salvaguardia del livello retributivo in vista dei maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro e in misura fissa.
Pertanto, tali emolumenti erano da ricomprendere nel calcolo del TFR, in quanto strettamente collegati alla prestazione lavorativa all'estero, andando ad integrare la retribuzione. Quanto alla quota alloggio, poi divenuto contributo alloggio e infine confluito nella voce indennità costo vita, tali emolumenti erano stati corrisposti per tutto il periodo di lavoro all'estero in modo periodico e continuativo a garanzia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri dovuti al nuovo ambiente di lavoro, senza la necessità di una documentazione giustificativa e in misura predeterminata, come da citata Cass. n. 27534/2022 ( secondo la quale “ in materia di trattamento economico aggiuntivo attribuito al lavoratore che presti la propria opera all'estero, questa Corte riconosce natura retributiva alle somme erogate a titolo di rimborso spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, essendo irrilevante il carattere forfettario o meno del rimborso, ma piuttosto rilevante, in via esclusiva, il collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa all'estero: risolvendosi la corresponsione dell'importo in un adeguamento della retribuzione per le maggiori spese in considerazione delle condizioni ambientali in cui il lavoratore presta la sua attività”).
Per quanto riguarda l'indennità estero introdotta a partire dal 2001, l'emolumento era collegato alla prestazione di lavoro in quanto finalizzato a remunerare la professionalità del lavoratore e la qualità della prestazione, anche in relazione alle modalità di tempo, di luogo e di rappresentatività, in relazione alle quali essa è richiesta e resa.
Non poteva essere seguita la tesi avanzata dalla secondo cui l'esclusione di tali voci sarebbe CP_2 contenuta nel Ccnl di settore, atteso che l'art. 81 ccnl, nello stabilire le voci rientranti nella base di calcolo per il Tfr, per i quadri direttivi afferma che sono da ricomprendere lo stipendio e tutti gli emolumenti aventi carattere continuativo anche se corrisposti periodicamente, rimanendo invece esclusi da tale calcolo gli emolumenti aventi carattere eccezionale, i rimborsi spese per le spese effettivamente sostenute dal quadro direttivo in missione o trasferito o comunque gli emolumenti corrisposti per finalità similari alla missione ed al trasferimento, disposizione che, ricalcando sostanzialmente quanto già previsto dall'art. 2120 cc., si limitava a specificare le voci aventi carattere eccezionale e come tali non legate alla prestazione lavorativa, da escludere dal computo del Tfr, quali le voci corrisposte per le missioni, i trasferimenti, le diarie.
SULLE RIPERCUSSIONI CIRCA I CONTRIBUTI OBBLIGATORI:
Quanto all'aspetto contributivo obbligatorio, la relativa base di calcolo retributiva era costituita da tutti quegli emolumenti collegati al rapporto di lavoro ex art. 12 L. n. 153/1969, e doveva aversi riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta (così, Cass. 12.10.2017, n. 24032), non alle retribuzioni convenzionali individuate con i decreti ministeriali, non trovando applicazione l'art. 51, comma 8 bis TUIR (introdotto nel 2000, cui il d.lgs. n. 314/1997, art. 6, rinvia per la definizione di reddito da lavoro dipendente) a mente del quale “In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.”
E nel caso concreto la retribuzione effettivamente percepita comprendeva, come visto, le voci aggiuntive corrisposte durante la prestazione di lavoro del all'estero. CP_1
Trattandosi di contribuzione oramai prescritta ed essendo il ancora in servizio (non CP_1 avendo ancora maturato i requisiti per il pensionamento), la Banca convenuta era tenuta a risarcire il per il danno da omissione contributiva (cfr. Cass. 22.1.2015, n. 1179). CP_1
SULLE RIPERCUSSIONI CIRCA LA PREVIDENZA INTEGRATIVA Con riguardo infine alla previdenza integrativa, per il periodo in cui il è stato iscritto alla CP_1
Gestione a prestazione definita (fino al 31.12.1997) i contributi erano stati versati dalla sulla CP_2 base di uno scaglione retributivo inferiore rispetto a quello effettivo in godimento al 31.12.1997 (art. 28 dello Statuto); mentre per il periodo successivo (dal 1998) di iscrizione del CP_1 presso la Gestione a contribuzione definita, il versamento contributivo della Banca era avvenuto sulla base di una retribuzione inferiore rispetto a quella effettivamente e complessivamente percepita (art. 39 dello Statuto).
Ciò determinava, anche in tema di previdenza integrativa, il risarcimento del danno da omissione contributiva.
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Con il primo motivo di appello la banca denuncia violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. atteso che il primo Giudice aveva dichiarato che tutti gli emolumenti percepiti dal durante l'intero periodo cd. estero andavano inclusi CP_1 nella base di calcolo del TFR, là dove, invece, la domanda di cui ai ricorsi introduttivi era limitata al periodo 1995-2007.
In particolare, l'estensione delle domande, nel secondo ricorso, al periodo 2007-2009 era limitata alla sola domanda di accertamento della base imponibile previdenziale, sia ai fini dell'AGO che ai fini della previdenza integrativa (cfr. conclusioni del ricorso trascritte a pag.
4-5 del presente atto e ricorso introduttivo R.G. 111/2023 nel quale tutta la parte in diritto si riferisce unicamente agli aspetti previdenziali – all. C), cosicchè la domanda relativa all'inclusione nella base di calcolo del TFR di tutti gli emolumenti percepiti durante il cd. periodo estero continuava a riguardare solo gli anni dal 1995 al 2007.
Il motivo è infondato.
Poiché la correzione/integrazione apportata con il secondo ricorso riguardava le sole “conclusioni” del primo ricorso, le quali, ferme le considerazioni in fatto e in diritto contenute nel corpo del ricorso medesimo, erano state erroneamente limitate al periodo fino al 2007, la disposta riunione dei due procedimenti ha fatto sì che l'intera pretesa avanzata con il primo ricorso confluisse in un unico giudizio, nel quale, grazie alla successiva integrazione temporale, si è estesa la domanda a tutto il periodo 1995-2009 e a tutte le questioni mosse con il primo ricorso;
non solo – quindi- con riguardo al trattamento previdenziale, ma anche alla individuazione della base retributiva utile al calcolo del TFR.
Con il secondo motivo la banca torna a sostenere che le voci in contestazione (indennità estero, quota alloggio, indennità costo vita) non abbiano natura retributiva, che siano da intendersi alla stregua di meri rimborsi e che incombeva sull'originario ricorrente la prova rigorosa che gli importi percepiti nel corso della permanenza all'estero non fossero riconducibili alla loro funzione di rimborso spese (tale prova non poteva trarsi dalle frammentarie e generica documentazione versata in atti dal ricorrente), soprattutto considerato che il contratto giustifica l'erogazione di tali somme non già per il valore professionale della prestazione, ma per i maggiori esborsi che il lavoratore deve affrontare per trasferirsi ovvero per soggiornare all'estero, spesso insieme alla famiglia, come del resto ben compreso dal il quale sapeva che le erogazioni di che trattasi erano sempre CP_1 state destinate a indennizzarlo dei costi sostenuti in ragione della specifica collocazione geografica della propria prestazione.
L'onnicomprensività, che il giudice fonda sulla continuità dell'erogazione, può in realtà valere ad includere somme a carattere retributivo nella base di calcolo, ma non già quanto corrisposto “a titolo di rimborso spese” o similare, posto che essa si riferisce alle attribuzioni corrispettive della prestazione e non certo a somme prive di questa natura.
Con il terzo motivo la sostiene che le voci in parola sarebbero escluse sulla scorta della CP_2 interpretazione corretta del CCNL applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni del CCNL 1995, che escluderebbe dalla base di computo del TFR non solo gli emolumenti corrisposti in via eccezionale, ma anche i “trattamenti corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione”.
I due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di logica connessione, sono infondati.
Va in primo luogo richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. n. 8086/2016 e giurisprudenza ivi richiamata), secondo cui “l'art. 2120 c.c. è ispirato al principio della onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del TFR, principio che può essere derogato solo dai contratti collettivi stipulati successivamente alla entrata in vigore della normativa e a condizione che gli stessi prevedano in modo esplicito la deroga”.
Esaminando le norme contrattuali che, secondo l'appellante, costituirebbero deroga alla regola generale prevista dalla legge, ci si avvede che l'art. 73 ccnl 1995 sulla composizione della retribuzione annua di riferimento del personale direttivo per il calcolo del trattamento di fine rapporto (riprodotta nei successivi contratti) è composta, oltre che dallo stipendio; da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica compresa - ove spetti - l'indennità di rischio”, e che “da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi del cap. XI del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al funzionario trasferito o in missione”.
Dunque, con specifico riferimento al rimborso spese alloggio, la invocata deroga pattizia (vista la mancanza di una esclusione nominativa della voce in contestazione e la pacifica non eccezionalità della stessa), sarebbe riferita a quanto comunque corrisposto con finalità similari al caso del trasferimento o della missione del funzionario (l'appellante richiama qui gli artt. 53-59 CCNL 22.6.1995 e gli artt. 65, 52 e 72 CCNL 11.7.1999).
Ebbene, quanto alle missioni, l'art. 59 ccnl 1995 nulla dice riguardo alle spese di alloggio, salvo richiamare la fornitura di alloggio quale criterio di riduzione della diaria (per il resto si parla di spese di viaggio e di trasloco, di diarie, di permanenza all'estero in relazione al mandato ricevuto), mentre in caso di trasferimento l'art. 57 prevede che l'azienda “ fornisce al funzionario l'alloggio nella nuova sede di residenza stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri della legge 27 luglio 1978 numero 392 e successive modificazioni”: è evidente che tale ultima norma contrattuale è del tutto inidonea ad introdurre una deroga espressa all'art. 2120 c.c., in mancanza dei caratteri di chiarezza, univocità e specificità richiesti dalla giurisprudenza consolidata in materia, in particolare dalla pronuncia della Suprema Corte, Ord. n. 33949 del 5.12.2023, secondo la quale:
“2.2.2. La seconda possibilità di deroga al principio di onnicomprensività (altrimenti prevista, secondo la stessa ordinanza, 2.2.1, quando la voce sia ascrivibile alla categoria del rimborso spese, ove abbia natura meramente riparatoria e reintegri una diminuzione patrimoniale conseguente ad una spesa che il lavoratore sopporta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, ndr) è demandata ad una disposizione della contrattazione collettiva che apporti un'eccezione a tale regola in modo non indiretto ma chiaro ed univoco (Cass. n. 2781 del 2008; Cass. n. 19917 del 2011); la deroga in effetti deve riguardare specificamente il trattamento di fine rapporto e non il concetto di retribuzione che ad altri fini sia stata determinata dal contratto collettivo, per cui essa può avere rilevanza solo se espressione di una consapevole volontà di derogare alla disciplina legale del calcolo del trattamento di fine rapporto, escludendo con chiarezza compensi corrisposti in maniera continuativa o non occasionale (Cass. n. 5707 del 2009); inoltre la prova di una norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione nel TFR incombe su chi la invochi (v. Cass. n. 15889 del 2004)”.
Ebbene, nel caso che occupa, la fornitura dell'alloggio al direttivo trasferito, nei termini in cui è concepita, non introduce certo una deroga immediata ed espressa al principio generale di onnicomprensività di matrice codicistica, scaturendo, piuttosto, dall'applicazione indiretta di altre Co norme contrattuali, dettate a fini diversi, ciò in contrasto con quanto affermato dalla nella predetta Ordinanza.
In effetti il rinvio, da parte di una norma specificamente dettata per stabilire le componenti della base retributive per il calcolo del TFR, ad una previsione contrattuale avulsa da tale finalità in quanto relativa alla retribuzione del soggetto trasferito o in missione, non esprime una chiara volontà contrattuale di distogliere dal TFR emolumenti erogati in via continuativa o non occasionale.
Il solo fatto, poi, di dover ricorrere ad una equiparazione concettuale tra il rimborso del costo dell'alloggio (erogato in via continuativa o non eccezionale, dunque rifluente negli emolumenti strettamente collegati alla prestazione lavorativa all'estero che compongono la retribuzione ai fini del TFR) e la fornitura dell'alloggio mediante pagamento diretto dell'equo canone da parte dell'azienda in favore del terzo locatore (oggetto dei trattamenti “similari” riservati al direttivo in sede di trasferimento, di cui alla norma contrattuale “rinviata”), comporta un impegno ermeneutico che mal si concilia con quella esigenza di chiarezza, univocità ed immediatezza della deroga voluta dalla Cassazione nella richiamata pronuncia, che, si badi, è stata emessa in tema di interpretazione delle medesime clausole contrattuali del settore del credito oggetto del presente giudizio, e con riferimento al medesimo datore di lavoro (sul punto, v. anche Cass. 17.6.2024 n. 16772). Parte_1
In analoga fattispecie, già altra sezione di queste stessa Corte (C.A. Roma 7.4.2021, in RG n. 5382/2016) ha avuto modo di rilevare che “Nel caso in oggetto non si è in presenza di elementi di carattere eccezionale corrisposti una tantum, né di rimborsi spese né tantomeno dei trattamenti previsti dal capitolo XI per il caso di missioni e trasferimenti: non è infatti equiparabile, né può ritenersi “similare”, la stipula di un contratto di locazione secondo l'equo canone (e per gli importi ivi previsti) al contributo per l'alloggio secondo i canoni di mercato delle città di destinazione. Conforme, del pari, anche la sentenza n. 8849/2015 di questa Corte di Appello, pure essa resa nei confronti di ”. Parte_1
Gli stessi principi sin qui espressi valgono a maggior modo per le voci aggiuntive dell'indennità estero e dell' indennità costo vita, stante l'evidente collegamento sinallagmatico della spesa sostenuta dal lavoratore con la prestazione lavorativa all'estero, corrisposto in via continuativa, fissa e periodica, in assenza di giustificativi di spesa, con la funzione di salvaguardare il livello retributivo del dipendente e destinato a soddisfare esigenze abitative personali e familiari del lavoratore, e non esigenze di servizio o di rappresentanza del datore di lavoro.
Con il quarto motivo di appello la società impugna il capo della sentenza con il quale il primo giudice ha ritenuto che l'art. 51, comma 8 bis, TUIR trova applicazione solo in materia fiscale e non previdenziale, trattandosi invece di disposizione generalmente derogatoria alle norme del TUIR sul reddito da lavoro dipendente, valida in tutte le ipotesi nelle quali venga in rilievo ai fini interni il reddito prodotto all'estero.
Inoltre, il giudice non aveva considerato che il aveva per diverso tempo prestato la sua CP_1 attività lavorativa in paesi extra UE e con i quali l'Italia non ha stipulato accordi di sicurezza sociale (con applicazione delle retribuzioni convenzionali ex DL 317/87 ); che, a tutto voler concedere, il comma 8 dell'art. 51 TUIR prevede che “Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento.”
Entrambi i motivi sono infondati.
Osserva la Corte che in tema di individuazione della base retributiva imponibile è intervenuta più volte la Suprema Corte (tra le tante, Cass. n. 17646/2016, richiamata anche in Cass. n. 24032/2017, confermata da Cass. 06/06/2018 n. 1452, ed ancora più recentemente, Cass. n. 6294/2022), che ha affermato che ai fini dell'individuazione della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione di lavoratori italiani che prestano attività lavorativa all'estero, anche nel caso in cui con il Paese estro di occupazione non intercorrano convenzioni in matria di sicurezza sociale, deve aversi riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta e non alle retribuzioni convenzionali individuate con i d.m. richiamati dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 314 del 1987.
La piena equiparazione tra le basi imponibili ai fini fiscali e previdenziali, perorata dall'appellante sulla scorta dell'armonizzazione tra le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente, oggetto della delega al governo ex L. L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 19, ed esitata nel D.Lgs. n. 314 del 1997, che in esecuzione della delega, ha disciplinato la determinazione del reddito da lavoro dipendente a fini contributivi prevedendo (art.6) che "Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi", non postula la automatica applicazione anche del comma 8 bis dell'art. 48 del TUIR D.P.R. n. 917 del 1986 (poi divenuto 51 per effetto del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), introdotto dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 36, comma 1, recante "Misure in materia fiscale", che dispone: "In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al D.L. 31 luglio 1987, n. 317, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398".
Come osservato dalla SC (sentenza n.17646 d del 2016) la natura stessa della delega di cui all'art. 3, comma 19, lett. a), I. n. 662/1996, in base alla quale l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali deve essere operata «ove possibile», non è tale da determinare la natura recettizia del rinvio alle richiamate disposizioni del d.P.R. n. 917/1986 a fini previdenziali.
Ciò premesso, la Suprema Corte, assumendo doversi sempre valutare la compatibilità con il sistema previdenziale delle modifiche di volta in volta introdotte ai fini fiscali, esclude tale compatibilità con riferimento al comma 8 bis in scrutinio, osservando nello specifico che: “3.
2. Tale comma, aggiunto all'art. 48 del TUIR (poi 51) a tre anni di distanza dall'esercizio della delega finalizzata ad avvicinare gli imponibili a fini fiscali e previdenziali, è stato dettato con esplicito riferimento alla materia fiscale.
Il discrimine temporale dei 183 giorni che introduce, infatti, trova ed esaurisce la sua ragion d'essere nel campo fiscale, in quanto è legato al concetto di "residenza fiscale" delle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, comma 2 del TUIR, mentre perde ogni significato se trasportato nel campo previdenziale. Qui infatti il concetto di "residenza" non rileva, sicchè si determinerebbe una disparità di trattamento, ingiustificata ai fini previdenziali, tra i lavoratori assoggettati al regime previdenziale italiano che soggiornano all'estero per periodi inferiori o superiori a quello indicato.
3.3. Inoltre, ritenere la disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un'ingiustificata compressione delle entrate pubbliche, a detrimento anche della posizione previdenziale del lavoratore”.
Infine la SC rileva che, se pure il comma 8 bis dell'art. 48 (51) del TUIR, al fine di individuare la retribuzione imponibile, fa riferimento ai decreti ministeriali previsti dal D.L. n. 317 del 1987, art. 4, esso “non mette in discussione l'impianto complessivo del sistema in cui tali decreti ministeriali si inseriscono ai fini previdenziale”, con ciò destituendo di fondamento le censure mosse in subordine dall'odierno appellante circa l'applicabilità dell'art. 8 bis, e dunque il riferimento alle retribuzioni convenzionali, anche soltanto per i Paesi in cui il lavoratore ha svolto la propria prestazione non legati da accordi con l'Italia in tema di sicurezza sociale (per i quali il DL 317/87 prevede l'obbligo di iscrizione ad una serie di assicurazioni utilizzando, come base imponibile per il calcolo dei contributi, le retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale quale corrispettivo di tale previsione).
Sul punto la Cassazione 6294 del 2022 ha richiamato ancora la sentenza 6.9.16 n. 17646 la quale
“pur riferendosi a fattispecie di lavoro in paesi con stipula di accordi che consentono il mantenimento della copertura assicurativa in Italia, ha affermato in linea generale che il comma 8 bis dell'art. 48 non si applica alla materia previdenziale, ma opera esclusivamente ai fini fiscali (come emerge dal riferimento normativo alla residenza ed al numero di giorni minimi, che appaiono privi di rilevanza per differenziare le posizioni dei lavoratori ai fini della copertura assicurativa): si è così affermato che, ai fini dell'individuazione della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione di lavoratori italiani che prestano attività lavorativa all'estero, deve aversi riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta e non alle retribuzioni convenzionali individuate con i d.m. richiamati dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 314 del 1987, conv. nella I. n. 398 del 1987, non essendo applicabile il comma 8 bis dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (poi divenuto 51 per effetto del d. Igs. n. 344 del 2003) introdotto dall'art. 36, comma 1, della I. n. 342 del 2000, che opera esclusivamente a fini fiscali e non incide sulla determinazione della retribuzione imponibile a fini contributivi”.
Dunque, la retribuzione da assumere come base di calcolo per la determinazione del TFR sarà quella effettiva, che comprende tutto quanto percepito secondo quanto previsto dall'art. 12 legge n.153/69 e dall'art. 6 del D. Lgs n.314/97, dovendosi fare riferimento alla retribuzione effettivamente percepita e dovendo anche, correlativamente, escludersi ogni ipotesi di riferimento a percentuali detassate di retribuzione secondo le norme fiscali, considerata la natura non recettizia del rinvio alle richiamate disposizioni del d.P.R. n. 917/1986 a fini previdenziali.
Pertanto, corretta è la statuizione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado, che ha condannato la per via dell'inadempimento al versamento dei contributi prescritti, a Parte_1 risarcire il danno pensionistico patito dal lavoratore, commisurato alla minor pensione futura rispetto a quella che il lavoratore avrebbe percepito se fossero stati pagati detti contributi. L'appellante lamenta infine che, in ogni caso, non sarebbe configurabile il danno pensionistico conseguente alla omissione contributiva poiché il rapporto di lavoro è ancora in corso ed il pregiudizio non si è ancora verificato.
E' appena il caso di osservare, a confutazione dell'assunto, che l'esperibilità di questa azione risarcitoria è subordinata, nella specie, alla sola intervenuta prescrizione contributiva, accertata dal primo giudice senza gravame sul punto, mentre la condanna al risarcimento è stata correttamente pronunciata sulla scorta dell' art. 2116 c.c. avendo il ricorrente fatto valere il pieno diritto all'integrità della posizione contributiva e lamentato il relativo danno, che è attuale e meritevole di tutela immediata, anche nel corso del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno pensionistico destinato a prodursi in futuro con il raggiungimento dell'età pensionabile (Cass. Sez. L, Ord. n. 11730/2024).
Con il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 28 e 39 dello Parte_1
Statuto del Fondo di Previdenza del Gruppo ora in relazione agli artt. CP_4 Parte_1
1362 e ss., con riferimento al capo della sentenza che anche con riguardo alla previdenza integrativa ha dichiarato che i contributi sono stati versati dalla su uno scaglione retributivo CP_2 inferiore rispetto al dovuto. Secondo l'appellante il giudice non si era confrontato con le deduzioni della banca, limitandosi a dichiarare, con motivazione solo apparente, che la base imponibile utilizzata dalla era inferiore rispetto a quella prevista dagli art. 28 e 39 dello Statuto. CP_2
In particolare, il giudice non aveva considerato le voci da escludere dalla retribuzione base secondo le norme statutarie che regolano la contribuzione integrativa del Fondo per gli ex dipendenti della Banca di Roma – BDR, sia quella relativa alla “Gestione a Contribuzione Definita” per l'assegno mensile - iscritti al Fondo prima del 31.12.21997 (“voci extracontrattuali aventi carattere di discontinuità” e “gli emolumenti aventi carattere di discontinuità, quali le diarie”), sia quella relativa alla “Gestione a Prestazione Definita”, per il riscatto – iscritti al Fondo dopo il 31.12.1997 (alla quale provvedono a. le Aziende, nella misura del 2% della retribuzione imponibile ai fini dell'AGO; b. gli iscritti medesimi, conferendo: - il 2% della retribuzione di cui alla precedente lettera a); - una quota dell'accantonamento annuo al fondo per il TFR compresa tra 0 e punti).
L'appellante richiama tutto quanto già osservato in tema di contribuzione obbligatoria, aggiungendo che il ricorrente, poiché la quota a suo carico veniva versata mediante trattenuta dalla busta paga, e poiché era in sua facoltà scegliere di aumentare la contribuzione, ove avesse ritenuto che quella versata a suo carico fosse di importo inferiore al dovuto, avrebbe dovuto comunicare tempo per tempo l'importo ritenuto corretto, cosicché questo gli fosse trattenuto sulla retribuzione mensile.
I rilievi non sono condivisibili.
Osserva la Corte che nel primo caso (Gestione a Contribuzione Definita) quelli esclusi dallo Statuto sono ancora una volta emolumenti aventi carattere di discontinuità (concetto diverso dalla dedotta variabilità degli importi erogati), non ravvisabile, come già visto, nelle voci sopra esaminate (indennità alloggio, estero, costo vita), mentre quanto al secondo caso (Gestione a Prestazione Definita) è lo stesso appellante ad osservare che la base imponibile contributiva è la medesima prevista per la previdenza obbligatoria, per cui la Corte richiama tutto quanto già dedotto in precedenza sulla contribuzione obbligatoria, sia quanto all'esclusione delle voci aggiuntive dall'imponibile retributivo, sia quanto alla inapplicabilità del criterio di calcolo relativo alle retribuzioni convenzionali, salvo aggiungere che non può certo addebitarsi al lavoratore di non aver incrementato la propria contribuzione per evitare il danno. Per quanto fin qui esposto, l'appello non può trovare accoglimento e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, sulla base delle vigenti tariffe forensi (con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile), da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 4.000,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellata, dichiaratosi antistatario.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 21/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste