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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa IA IN LO, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 9159\2019 Reg. Gen. vertente tra
C.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
come in atti dagli avv.ti Sara Zucca e Tiziana Frongia;
- parte attrice-
CONTRO
, codice fiscale nata a [...] il CP_1 C.F._2
07/12/1977, quale erede di nato a [...] il Persona_1
14/03/1975, (C.F. ) deceduto a Cagliari il 31/07/21, C.F._3
rappresentata e difesa, come in atti dall' avv. Antonella Cinquemani;
-parte convenuta-
E
quale erede di CP_2 Persona_1
- parte convenuta contumace-
OGGETTO: Vendita di cose immobili;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo che durante il matrimonio, il 4 novembre 2005, Persona_1 Per_1
aveva acquistato un terreno agricolo sito in Decimoputzu, località Zinnigheddas,
[...]
per € 45.000, con atto notarile rogato dal notaio che il Persona_2
terreno era stato intestato solo al marito, che aveva dichiarato falsamente di essere celibe al momento dell'acquisto. Ha aggiunto che l'acquisto è avvenuto in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale;
quindi, il bene deve considerarsi comune ai sensi dell'art. 177 c.c.; che non si tratta di bene personale ai sensi dell'art. 179 c.c., poiché non è stato acquistato con fondi personali e non vi è stata alcuna dichiarazione della moglie che lo escludesse dalla comunione. Ha concluso chiedendo che venga accertato che il terreno è al 50% di sua proprietà e di ordinare al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della quota del 50% a proprio favore.
Si è costituito il quale ha contestato integralmente le richieste avanzate Persona_1
da nel ricorso. Egli ha sostenuto che: il terreno oggetto di causa, Parte_1
acquistato nel 2005, non rientra nella comunione legale dei beni, ma è stato ricevuto tramite donazione indiretta da parte dei suoi genitori, e;
CP_3 CP_4
che il terreno era originariamente di proprietà dei suoi genitori, che lo persero a seguito di un'espropriazione. Successivamente, lo riacquistarono da con Parte_2
l'intenzione esplicita di donarlo al figlio che tale volontà è documentata da Per_1
una scrittura privata del luglio 2005, in cui si stabilisce che l'atto definitivo sarebbe stato intestato a uno dei figli;
che i genitori pagarono interamente il prezzo di 45.000 euro, utilizzando fondi propri, proventi da vendite di altri terreni, prestiti e accordi familiari;
che, all'epoca, egli non aveva alcuna disponibilità economica, né un conto corrente, e viveva in condizioni di precarietà, come dimostrato dall'estratto contributivo INPS. Il resistente ha concluso chiedendo in via preliminare la conversione del rito da sommario a ordinario, e, nel merito, il rigetto totale delle domande della ricorrente, con condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 cpc ad una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, da stabilire secondo equità. Con ordinanza del 14.12.2020 è stato disposto il mutamento di rito da sommario a ordinario;
la causa è stata istruita attraverso la prova testimoniale.
Con ordinanza del 16.02.2022, in seguito al decesso di il processo è Persona_1
stato interrotto.
Con comparsa del 21.11.2023 si è costituita , la quale si è opposta alle CP_1
richieste della ricorrente, ribadendo quanto già sostenuto dal defunto il terreno Per_1
oggetto di causa non rientra nella comunione legale dei beni, poiché è stato donato indirettamente da parte dei genitori di e . Tale Per_1 CP_3 CP_4
donazione era nota alla che avrebbe agito in mala fede. Ha concluso chiedendo Pt_1
il rigetto totale delle domande della ricorrente;
la condanna della al risarcimento Pt_1
danni per aver agito in mala fede.
sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne va pertanto CP_2
dichiarata la contumacia.
In data 14.10.2025 il procedimento è stato assegnato a questo giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 e all'udienza del 3.12.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
La domanda è infondata e va rigettata. ha chiesto l'accertamento della comproprietà del terreno agricolo Parte_1
sito in Decimoputzu, località Zinnigheddas, acquistato dal coniuge in Persona_1
data 4 novembre 2005. Il bene è stato intestato esclusivamente al marito, che nell'atto notarile ha dichiarato falsamente di essere celibe, nonostante fosse sposato con la ricorrente dal 4 dicembre 1999. La separazione consensuale tra i coniugi è intervenuta solo il 19 aprile 2013, e il divorzio è stato pronunciato il 2 maggio 2018, con sentenza passata in giudicato il 16 gennaio 2019. È, dunque, indiscutibile che l'acquisto sia avvenuto in piena costanza di matrimonio e in regime di comunione legale dei beni.
Va ricordato che la Suprema Corte ha affermato che "Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179 c.c., comma 2, si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179 c.c., comma 1, lett. c), d) ed f), con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi" (Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 22755 del 28/10/2009, Rv. 610084; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7027 del 12/03/2019, Rv. 652942).
Ne consegue che l'esclusione del bene dalla comunione legale, ove esso ricada nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) ed f) dell'art. 179 c.c., comma 1, si produce non già per effetto della dichiarazione resa dal coniuge non intestatario in atto di acquisto, ma in forza dell'effettiva natura personale del bene oggetto di acquisto.
Nel caso di specie, le testimonianze acquisite nel corso del giudizio hanno confermato, in larga parte, la ricostruzione del convenuto secondo cui il terreno oggetto di causa fu acquistato con fondi provenienti esclusivamente dai genitori di e Persona_1
destinato a lui per spirito di liberalità, configurando una donazione indiretta.
Segnatamente, ha confermato di aver accompagnato a Testimone_1 CP_4
incassare l'assegno intestato a lui, e ha riferito circostanze apprese direttamente dal padre e da stesso. CP_4
, ex rappresentante della società venditrice, ha confermato Controparte_5
che il prestito fu contratto con l'intento di riscattare l'azienda, anche se non ha potuto confermare se l'intento fu realizzato. La sua testimonianza rafforza l'idea che il denaro non provenisse da Persona_1
madre del resistente, ha confermato integralmente le circostanze CP_3
relative alla volontà di donare il terreno al figlio, riconoscendo anche la propria firma su documenti rilevanti. , cugino del convenuto, ha confermato che fu Persona_3 informato direttamente dai genitori di circa l'intenzione di acquistare il Per_1
terreno per donarlo al figlio. Sebbene parente, si è dichiarato imparziale e non ci sono elementi per ritenere che avesse interesse ad accreditare una versione non veritiera dei fatti.
Infine, ha dichiarato di non ricordare chi lo pagò né la provenienza Parte_2
del denaro, ma ha confermato che gli fu chiesto di intestare l'atto al figlio, presumibilmente La sua testimonianza, pur non chiarendo i dettagli Per_1
economici, conferma l'intenzione dei genitori di intestare il bene al figlio.
In definitiva, le testimonianze convergono nel delineare un quadro in cui il terreno fu acquistato con fondi dei genitori del resistente, che agirono con l'intento di donarlo al figlio Per_1
Ne deriva che viene in rilievo un acquisto eseguito ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 1, lett. b).
L'ipotesi di cui alla lett. b) non è compresa tra quelle indicate dell'art. 179 c.c., u.c.: in relazione ad essa, dunque, non è neppure previsto il necessario intervento del coniuge non intestatario all'atto di acquisto.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che "In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179 c.c., comma 1, lett. b), senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179 c.c., comma 1, lett. f), né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 2, trattandosi di disposizioni non richiamate" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14197 del 05/06/2013, Rv. 626632; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15778 del 14/12/2000, Rv. 542637, la quale ha ritenuto che quando "un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto"; distinzione, questa, affermata proprio in relazione ad un caso in cui, in costanza di matrimonio, uno dei coniugi aveva acquistato un immobile, in relazione al quale era stato documentalmente provato il diretto versamento di somme alla cooperativa, da parte del genitore di questo, all'atto dell'assegnazione dell'immobile stesso).
Pertanto, nel caso di specie, risulta del tutto irrilevante, ai fini della valutazione in ordine all'inclusione o meno del bene di cui è causa nel regime della comunione legale, la circostanza che il coniuge non intestatario non sia intervenuto nell'atto di acquisto.
Assume, invece, rilievo esclusivamente l'accertamento della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto: ove esso, infatti, abbia natura donativa, si configura l'ipotesi di cui all'art. 179 c.c., comma 1, lett. b), con conseguente automatica esclusione del cespite dal regime della comunione legale. (cfr. in motivazione Cass. 22366/2021).
Dunque, applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che, essendo stata fornita la prova del collegamento dell'elargizione del denaro dei genitori e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio dei disponenti, si Per_1
può concludere che si è in presenza di donazione (indiretta) dell'immobile medesimo.
Il fatto che il abbia reso una dichiarazione mendace non rileva in questa sede, Per_1
in cui la ricorrente non ha chiesto l'annullamento dell'atto quanto piuttosto il riconoscimento della comproprietà sul bene immobile acquistato.
Ne consegue la proprietà esclusiva del succitato immobile, acquistato successivamente al matrimonio, in capo a in quanto beni personali di quest'ultimo, ai Persona_1
sensi dell'art. 179, primo comma, lett. b), c.c., con conseguente esclusione dell'immobile medesimo dalla comunione legale tra coniugi.
Quanto alla domanda, avanzata da parte convenuta, relativa alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi che tale norma disciplini tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96
c.p.c. Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez. II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe, poi, su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza
(o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti. Nel caso di specie, la parte non ha dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'altra, nonché la ricorrenza in detto comportamento del dolo e della colpa grave: di qui, il rigetto di tali domande.
Passando, infine, alla regolazione delle spese di lite, la soccombenza dell'attrice giustifica la sua condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta. Esse vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione, in relazione ai parametri previsti per le cause di valore fino a € 52,000, dei medi tabellari tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, in favore dell'Erario.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del sottoscritto
Giudice istruttore in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda avanzata da Parte_1 - rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta;
- condanna a rimborsare alla parte convenuta le spese Parte_1
di lite, che si liquidano in € 5.077,00, per compensi professionali, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge;
dispone che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso il 23.12.2025
IL GIUDICE
IA IN LO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa IA IN LO, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 9159\2019 Reg. Gen. vertente tra
C.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
come in atti dagli avv.ti Sara Zucca e Tiziana Frongia;
- parte attrice-
CONTRO
, codice fiscale nata a [...] il CP_1 C.F._2
07/12/1977, quale erede di nato a [...] il Persona_1
14/03/1975, (C.F. ) deceduto a Cagliari il 31/07/21, C.F._3
rappresentata e difesa, come in atti dall' avv. Antonella Cinquemani;
-parte convenuta-
E
quale erede di CP_2 Persona_1
- parte convenuta contumace-
OGGETTO: Vendita di cose immobili;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo che durante il matrimonio, il 4 novembre 2005, Persona_1 Per_1
aveva acquistato un terreno agricolo sito in Decimoputzu, località Zinnigheddas,
[...]
per € 45.000, con atto notarile rogato dal notaio che il Persona_2
terreno era stato intestato solo al marito, che aveva dichiarato falsamente di essere celibe al momento dell'acquisto. Ha aggiunto che l'acquisto è avvenuto in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale;
quindi, il bene deve considerarsi comune ai sensi dell'art. 177 c.c.; che non si tratta di bene personale ai sensi dell'art. 179 c.c., poiché non è stato acquistato con fondi personali e non vi è stata alcuna dichiarazione della moglie che lo escludesse dalla comunione. Ha concluso chiedendo che venga accertato che il terreno è al 50% di sua proprietà e di ordinare al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della quota del 50% a proprio favore.
Si è costituito il quale ha contestato integralmente le richieste avanzate Persona_1
da nel ricorso. Egli ha sostenuto che: il terreno oggetto di causa, Parte_1
acquistato nel 2005, non rientra nella comunione legale dei beni, ma è stato ricevuto tramite donazione indiretta da parte dei suoi genitori, e;
CP_3 CP_4
che il terreno era originariamente di proprietà dei suoi genitori, che lo persero a seguito di un'espropriazione. Successivamente, lo riacquistarono da con Parte_2
l'intenzione esplicita di donarlo al figlio che tale volontà è documentata da Per_1
una scrittura privata del luglio 2005, in cui si stabilisce che l'atto definitivo sarebbe stato intestato a uno dei figli;
che i genitori pagarono interamente il prezzo di 45.000 euro, utilizzando fondi propri, proventi da vendite di altri terreni, prestiti e accordi familiari;
che, all'epoca, egli non aveva alcuna disponibilità economica, né un conto corrente, e viveva in condizioni di precarietà, come dimostrato dall'estratto contributivo INPS. Il resistente ha concluso chiedendo in via preliminare la conversione del rito da sommario a ordinario, e, nel merito, il rigetto totale delle domande della ricorrente, con condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 cpc ad una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, da stabilire secondo equità. Con ordinanza del 14.12.2020 è stato disposto il mutamento di rito da sommario a ordinario;
la causa è stata istruita attraverso la prova testimoniale.
Con ordinanza del 16.02.2022, in seguito al decesso di il processo è Persona_1
stato interrotto.
Con comparsa del 21.11.2023 si è costituita , la quale si è opposta alle CP_1
richieste della ricorrente, ribadendo quanto già sostenuto dal defunto il terreno Per_1
oggetto di causa non rientra nella comunione legale dei beni, poiché è stato donato indirettamente da parte dei genitori di e . Tale Per_1 CP_3 CP_4
donazione era nota alla che avrebbe agito in mala fede. Ha concluso chiedendo Pt_1
il rigetto totale delle domande della ricorrente;
la condanna della al risarcimento Pt_1
danni per aver agito in mala fede.
sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne va pertanto CP_2
dichiarata la contumacia.
In data 14.10.2025 il procedimento è stato assegnato a questo giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025 e all'udienza del 3.12.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
La domanda è infondata e va rigettata. ha chiesto l'accertamento della comproprietà del terreno agricolo Parte_1
sito in Decimoputzu, località Zinnigheddas, acquistato dal coniuge in Persona_1
data 4 novembre 2005. Il bene è stato intestato esclusivamente al marito, che nell'atto notarile ha dichiarato falsamente di essere celibe, nonostante fosse sposato con la ricorrente dal 4 dicembre 1999. La separazione consensuale tra i coniugi è intervenuta solo il 19 aprile 2013, e il divorzio è stato pronunciato il 2 maggio 2018, con sentenza passata in giudicato il 16 gennaio 2019. È, dunque, indiscutibile che l'acquisto sia avvenuto in piena costanza di matrimonio e in regime di comunione legale dei beni.
Va ricordato che la Suprema Corte ha affermato che "Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179 c.c., comma 2, si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179 c.c., comma 1, lett. c), d) ed f), con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi" (Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 22755 del 28/10/2009, Rv. 610084; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7027 del 12/03/2019, Rv. 652942).
Ne consegue che l'esclusione del bene dalla comunione legale, ove esso ricada nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) ed f) dell'art. 179 c.c., comma 1, si produce non già per effetto della dichiarazione resa dal coniuge non intestatario in atto di acquisto, ma in forza dell'effettiva natura personale del bene oggetto di acquisto.
Nel caso di specie, le testimonianze acquisite nel corso del giudizio hanno confermato, in larga parte, la ricostruzione del convenuto secondo cui il terreno oggetto di causa fu acquistato con fondi provenienti esclusivamente dai genitori di e Persona_1
destinato a lui per spirito di liberalità, configurando una donazione indiretta.
Segnatamente, ha confermato di aver accompagnato a Testimone_1 CP_4
incassare l'assegno intestato a lui, e ha riferito circostanze apprese direttamente dal padre e da stesso. CP_4
, ex rappresentante della società venditrice, ha confermato Controparte_5
che il prestito fu contratto con l'intento di riscattare l'azienda, anche se non ha potuto confermare se l'intento fu realizzato. La sua testimonianza rafforza l'idea che il denaro non provenisse da Persona_1
madre del resistente, ha confermato integralmente le circostanze CP_3
relative alla volontà di donare il terreno al figlio, riconoscendo anche la propria firma su documenti rilevanti. , cugino del convenuto, ha confermato che fu Persona_3 informato direttamente dai genitori di circa l'intenzione di acquistare il Per_1
terreno per donarlo al figlio. Sebbene parente, si è dichiarato imparziale e non ci sono elementi per ritenere che avesse interesse ad accreditare una versione non veritiera dei fatti.
Infine, ha dichiarato di non ricordare chi lo pagò né la provenienza Parte_2
del denaro, ma ha confermato che gli fu chiesto di intestare l'atto al figlio, presumibilmente La sua testimonianza, pur non chiarendo i dettagli Per_1
economici, conferma l'intenzione dei genitori di intestare il bene al figlio.
In definitiva, le testimonianze convergono nel delineare un quadro in cui il terreno fu acquistato con fondi dei genitori del resistente, che agirono con l'intento di donarlo al figlio Per_1
Ne deriva che viene in rilievo un acquisto eseguito ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 1, lett. b).
L'ipotesi di cui alla lett. b) non è compresa tra quelle indicate dell'art. 179 c.c., u.c.: in relazione ad essa, dunque, non è neppure previsto il necessario intervento del coniuge non intestatario all'atto di acquisto.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che "In tema di comunione legale dei coniugi, la donazione indiretta rientra nell'esclusione di cui all'art. 179 c.c., comma 1, lett. b), senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'art. 179 c.c., comma 1, lett. f), né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 2, trattandosi di disposizioni non richiamate" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14197 del 05/06/2013, Rv. 626632; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15778 del 14/12/2000, Rv. 542637, la quale ha ritenuto che quando "un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto"; distinzione, questa, affermata proprio in relazione ad un caso in cui, in costanza di matrimonio, uno dei coniugi aveva acquistato un immobile, in relazione al quale era stato documentalmente provato il diretto versamento di somme alla cooperativa, da parte del genitore di questo, all'atto dell'assegnazione dell'immobile stesso).
Pertanto, nel caso di specie, risulta del tutto irrilevante, ai fini della valutazione in ordine all'inclusione o meno del bene di cui è causa nel regime della comunione legale, la circostanza che il coniuge non intestatario non sia intervenuto nell'atto di acquisto.
Assume, invece, rilievo esclusivamente l'accertamento della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto: ove esso, infatti, abbia natura donativa, si configura l'ipotesi di cui all'art. 179 c.c., comma 1, lett. b), con conseguente automatica esclusione del cespite dal regime della comunione legale. (cfr. in motivazione Cass. 22366/2021).
Dunque, applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che, essendo stata fornita la prova del collegamento dell'elargizione del denaro dei genitori e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio dei disponenti, si Per_1
può concludere che si è in presenza di donazione (indiretta) dell'immobile medesimo.
Il fatto che il abbia reso una dichiarazione mendace non rileva in questa sede, Per_1
in cui la ricorrente non ha chiesto l'annullamento dell'atto quanto piuttosto il riconoscimento della comproprietà sul bene immobile acquistato.
Ne consegue la proprietà esclusiva del succitato immobile, acquistato successivamente al matrimonio, in capo a in quanto beni personali di quest'ultimo, ai Persona_1
sensi dell'art. 179, primo comma, lett. b), c.c., con conseguente esclusione dell'immobile medesimo dalla comunione legale tra coniugi.
Quanto alla domanda, avanzata da parte convenuta, relativa alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi che tale norma disciplini tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96
c.p.c. Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez. II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96 c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe, poi, su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza
(o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti. Nel caso di specie, la parte non ha dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'altra, nonché la ricorrenza in detto comportamento del dolo e della colpa grave: di qui, il rigetto di tali domande.
Passando, infine, alla regolazione delle spese di lite, la soccombenza dell'attrice giustifica la sua condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta. Esse vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione, in relazione ai parametri previsti per le cause di valore fino a € 52,000, dei medi tabellari tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, in favore dell'Erario.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del sottoscritto
Giudice istruttore in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda avanzata da Parte_1 - rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta;
- condanna a rimborsare alla parte convenuta le spese Parte_1
di lite, che si liquidano in € 5.077,00, per compensi professionali, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge;
dispone che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario.
Così deciso il 23.12.2025
IL GIUDICE
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