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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3693 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Nunzia Cerbone ed elettivamente domiciliata in Casalnuovo di
NA (NA) al Vico Fontana 38, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato il [...] a [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Avv. Francesco Trascente ed elettivamente domiciliato in
Marigliano (Na) alla via Domenico Morelli n. 5, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile con il signor in data 10.12.2016 in NA (atto n. 3 parte II Serie B Ufficio 1 anno Controparte_1
2017), dalla cui unione nasceva la figlia nata a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la Per_1
separazione dal coniuge, affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia con il padre, contributo al mantenimento della prole, da porre a carico del resistente, nella misura di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno unico universale interamente in proprio favore, vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, affido condiviso della minore con regolamentazione dei tempi di permanenza con Per_1
il padre, contributo al mantenimento della minore nella misura di € 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 28.01.2025 la parte ricorrente depositava la memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, cpc con la quale formulava domanda di addebito della separazione al resistente ed articolava i mezzi istruttori.
In data 31.01.2025 il resistente depositava la propria memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, cpc con la quale insisteva per l'accoglimento delle richieste formulate nella comparsa di costituzione ed articolava i mezzi istruttori.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 05.03.2025, il Giudice, dopo ampia discussione e non essendo riuscito il tentativo di conciliazione, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Circa le domande di addebito giova rammentare, preliminarmente, che la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42). Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che la parti non abbiano fornito prova dei rispettivi assunti.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente, va rilevato che la stessa è tardiva in quanto avanzata soltanto nella memoria difensiva ex art. 473 bis.17, comma 1, cpc.
In ogni caso la prova orale così come richiesta da parte ricorrente sarebbe stata inammissibile in quanto generica.
Va altresì rigettata la domanda di addebito proposta dal signor , il quale ha articolato Controparte_1
una prova generica, non adeguatamente circostanziata e non confortata da elementi di riscontro oggettivo e, quindi, inammissibile.
Inoltre, dalla relazione dei Servizi sociali del Comune di Casalnuovo del 21.11.2024 emerge, per dichiarazione di entrambe le parti, che la fine del matrimonio è stata determinata da una non sufficiente comunicazione tra i due e dal venir meno del sentimento della ricorrente, . Parte_1
Tale ultimo fatto non può costituire inadempimento ai doveri del matrimonio in quanto, piuttosto espressione dei sentimenti e della personalità di un soggetto che non possono essere coartati.
Quanto all'affido della prole, va evidenziato che non sono emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo ad entrambi i genitori. Dall'ascolto delle parti all'udienza di comparizione e dalla predetta relazione dei SS di Casalnuovo di NA (NA) risulta, infatti, che la minore è ben seguita e accudita con cura da entrambi i genitori. Nessuna doglianza, inoltre, muovono le parti.
Pertanto, questo Collegio ritiene affidare la minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
preferenziale presso la madre in conformità alla situazione di fatto e alla concorde richiesta delle parti in tal senso. La casa familiare sita in Casalnuovo di NA (NA) alla Via Vittorio Emanuele III n.
379 va assegnata alla ricorrente.
Quanto ai tempi di permanenza della minore con il padre, tenuto conto degli impegni scolastici, ludici e sportivi della figlia, della distanza dell'abitazione della minore (Casalnuovo di NA) dal luogo di lavoro del resistente (Agnano) e dell'orario di lavoro da questi osservato durante la settimana (dalle ore 09.00 alle 18.00), si prevede che il signor , salvo diverso accordo con la Controparte_1 ricorrente, durante l'anno scolastico, accompagni, al mattino, la minore a scuola due volte alla Per_1
settimana, il lunedì ed il mercoledì; inoltre, potrà vedere e tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana ovvero il martedì dalle ore 19.30 alle ore 20.30 (fino alle 21.00 nei periodi di non frequenza scolastica) ed il giovedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00 occupandosi in tal caso anche della cena;
fine settimana alternati dalle ore 10.30 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
durante le festività natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, un anno il 24 e 25 dicembre, un altro anno il 31 dicembre e 1 gennaio;
il 6 gennaio ad anni alterni;
per le festività pasquali, alternativamente, il giorno di Pasqua
o il Lunedì in Albis;
il giorno del compleanno e onomastico del padre e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre il giorno del suo onomastico e compleanno oltre alla festa della mamma anche se i giorni dovessero coincidere con quelli di visita del padre, che potrà recuperare la settimana successiva;
per le vacanze estive, tenuto conto delle volontà della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
il compleanno e l'onomastico della minore saranno festeggiati con entrambi i genitori, previo accordo, oppure, ove non possibile, ad anni alterni e alternativamente con ciascun genitore.
Quanto alle questioni economiche dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la signora Pt_1 vive, insieme alla minore nella casa familiare concessale in comodato d'uso dalla propria Per_1
famiglia di origine;
è farmacista e lavora presso la Farmacia Comunale di Casalnuovo di NA percependo una retribuzione mensile di € 1.600,00 circa per quattordici mensilità; percepisce interamente l'assegno unico universale nella misura di € 180,00 circa mensili e paga integralmente la retta scolastica mensile di € 190,00 comprensiva della mensa;
2) il resistente lavora come impiegato ad Agnano e percepisce una retribuzione mensile di € 1.600,00 circa per quattordici mensilità; vive presso l'abitazione della madre e, pertanto, non è gravato da costi abitativi;
sostiene, invece, costi per raggiungere il luogo di lavoro ammontanti a circa € 300,00 mensili.
Orbene, considerata la complessiva posizione economica e patrimoniale come emersa nel corso del giudizio e tenuto conto che l'assegno unico, seppur percepito integralmente dalla ricorrente, viene utilizzato per il pagamento della retta scolastica della minore, questo tribunale ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 350,00, somma annualmente ed Parte_1
automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante il rigetto delle domande di addebito, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
c) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre;
Per_1
d) assegna la casa familiare sita in Casalnuovo di NA (NA) alla Via Vittorio Emanuele III n.
379 alla ricorrente;
e) disciplina i tempi di permanenza della minore con il padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Controparte_1 versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro Parte_1
350,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico delle parti l'obbligo contribuire al pagamento delle spese straordinarie a favore della prole, nella misura del 50% ciascuna, individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 previamente documentate;
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3693 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Nunzia Cerbone ed elettivamente domiciliata in Casalnuovo di
NA (NA) al Vico Fontana 38, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato il [...] a [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Avv. Francesco Trascente ed elettivamente domiciliato in
Marigliano (Na) alla via Domenico Morelli n. 5, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile con il signor in data 10.12.2016 in NA (atto n. 3 parte II Serie B Ufficio 1 anno Controparte_1
2017), dalla cui unione nasceva la figlia nata a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la Per_1
separazione dal coniuge, affido condiviso della minore con collocazione presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia con il padre, contributo al mantenimento della prole, da porre a carico del resistente, nella misura di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, assegno unico universale interamente in proprio favore, vinte le spese di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione con addebito alla ricorrente, affido condiviso della minore con regolamentazione dei tempi di permanenza con Per_1
il padre, contributo al mantenimento della minore nella misura di € 250,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 28.01.2025 la parte ricorrente depositava la memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, cpc con la quale formulava domanda di addebito della separazione al resistente ed articolava i mezzi istruttori.
In data 31.01.2025 il resistente depositava la propria memoria ex art. 473 bis.17, comma 2, cpc con la quale insisteva per l'accoglimento delle richieste formulate nella comparsa di costituzione ed articolava i mezzi istruttori.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 05.03.2025, il Giudice, dopo ampia discussione e non essendo riuscito il tentativo di conciliazione, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Circa le domande di addebito giova rammentare, preliminarmente, che la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42). Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che la parti non abbiano fornito prova dei rispettivi assunti.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente, va rilevato che la stessa è tardiva in quanto avanzata soltanto nella memoria difensiva ex art. 473 bis.17, comma 1, cpc.
In ogni caso la prova orale così come richiesta da parte ricorrente sarebbe stata inammissibile in quanto generica.
Va altresì rigettata la domanda di addebito proposta dal signor , il quale ha articolato Controparte_1
una prova generica, non adeguatamente circostanziata e non confortata da elementi di riscontro oggettivo e, quindi, inammissibile.
Inoltre, dalla relazione dei Servizi sociali del Comune di Casalnuovo del 21.11.2024 emerge, per dichiarazione di entrambe le parti, che la fine del matrimonio è stata determinata da una non sufficiente comunicazione tra i due e dal venir meno del sentimento della ricorrente, . Parte_1
Tale ultimo fatto non può costituire inadempimento ai doveri del matrimonio in quanto, piuttosto espressione dei sentimenti e della personalità di un soggetto che non possono essere coartati.
Quanto all'affido della prole, va evidenziato che non sono emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo ad entrambi i genitori. Dall'ascolto delle parti all'udienza di comparizione e dalla predetta relazione dei SS di Casalnuovo di NA (NA) risulta, infatti, che la minore è ben seguita e accudita con cura da entrambi i genitori. Nessuna doglianza, inoltre, muovono le parti.
Pertanto, questo Collegio ritiene affidare la minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
preferenziale presso la madre in conformità alla situazione di fatto e alla concorde richiesta delle parti in tal senso. La casa familiare sita in Casalnuovo di NA (NA) alla Via Vittorio Emanuele III n.
379 va assegnata alla ricorrente.
Quanto ai tempi di permanenza della minore con il padre, tenuto conto degli impegni scolastici, ludici e sportivi della figlia, della distanza dell'abitazione della minore (Casalnuovo di NA) dal luogo di lavoro del resistente (Agnano) e dell'orario di lavoro da questi osservato durante la settimana (dalle ore 09.00 alle 18.00), si prevede che il signor , salvo diverso accordo con la Controparte_1 ricorrente, durante l'anno scolastico, accompagni, al mattino, la minore a scuola due volte alla Per_1
settimana, il lunedì ed il mercoledì; inoltre, potrà vedere e tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana ovvero il martedì dalle ore 19.30 alle ore 20.30 (fino alle 21.00 nei periodi di non frequenza scolastica) ed il giovedì dalle ore 19.30 alle ore 21.00 occupandosi in tal caso anche della cena;
fine settimana alternati dalle ore 10.30 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
durante le festività natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, un anno il 24 e 25 dicembre, un altro anno il 31 dicembre e 1 gennaio;
il 6 gennaio ad anni alterni;
per le festività pasquali, alternativamente, il giorno di Pasqua
o il Lunedì in Albis;
il giorno del compleanno e onomastico del padre e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre il giorno del suo onomastico e compleanno oltre alla festa della mamma anche se i giorni dovessero coincidere con quelli di visita del padre, che potrà recuperare la settimana successiva;
per le vacanze estive, tenuto conto delle volontà della minore, il padre potrà tenere con sé la figlia per quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
il compleanno e l'onomastico della minore saranno festeggiati con entrambi i genitori, previo accordo, oppure, ove non possibile, ad anni alterni e alternativamente con ciascun genitore.
Quanto alle questioni economiche dal compendio istruttorio è emerso che: 1) la signora Pt_1 vive, insieme alla minore nella casa familiare concessale in comodato d'uso dalla propria Per_1
famiglia di origine;
è farmacista e lavora presso la Farmacia Comunale di Casalnuovo di NA percependo una retribuzione mensile di € 1.600,00 circa per quattordici mensilità; percepisce interamente l'assegno unico universale nella misura di € 180,00 circa mensili e paga integralmente la retta scolastica mensile di € 190,00 comprensiva della mensa;
2) il resistente lavora come impiegato ad Agnano e percepisce una retribuzione mensile di € 1.600,00 circa per quattordici mensilità; vive presso l'abitazione della madre e, pertanto, non è gravato da costi abitativi;
sostiene, invece, costi per raggiungere il luogo di lavoro ammontanti a circa € 300,00 mensili.
Orbene, considerata la complessiva posizione economica e patrimoniale come emersa nel corso del giudizio e tenuto conto che l'assegno unico, seppur percepito integralmente dalla ricorrente, viene utilizzato per il pagamento della retta scolastica della minore, questo tribunale ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 350,00, somma annualmente ed Parte_1
automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante il rigetto delle domande di addebito, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti;
c) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre;
Per_1
d) assegna la casa familiare sita in Casalnuovo di NA (NA) alla Via Vittorio Emanuele III n.
379 alla ricorrente;
e) disciplina i tempi di permanenza della minore con il padre in conformità alla parte motiva;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Controparte_1 versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro Parte_1
350,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
g) pone a carico delle parti l'obbligo contribuire al pagamento delle spese straordinarie a favore della prole, nella misura del 50% ciascuna, individuate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del 20.05.2021 previamente documentate;
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)