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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.9.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5994/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Cardullo;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2023 il ricorrente esponeva:
- di aver presentato domanda di aggravamento, in data 18.11.2019, per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;
- che l'Istituto previdenziale, in esito a visita medica del 21.07.2020, lo aveva ritenuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, 100%”;
- di essere affetto da gravi patologie per le quali era indubbio il proprio diritto all'indennità di accompagnamento;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 174/2021 R.G.);
- che nel detto procedimento il Ctu, con perizia depositata il 21.04.2023, aveva negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la chiesta indennità di accompagnamento;
- che in data 26.10.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso in seguito alla concessione di apposito termine in esito all'udienza del 19.10.2023.
Chiedevano, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
1 amministrativa (18.11.2019) o dalla diversa data, condannando l' al pagamento della prestazione CP_1 maggiorata di accessori, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 20.05.2024, evidenziava l'inammissibilità della CP_1 domanda di condanna al pagamento della prestazione e l'infondatezza del ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 10.09.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da parte ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G. 174/2021 riunito ed acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che lo stesso era affetto da
“Esiti di minor stroke. Vasculopatia periferica con Claudicatio intermittens. Cardiopatia ischemica. Lombosciatalgia;
Artropatia polidistrettuale” e che, pertanto, lo stesso era da riconoscersi non bisognevole di assistenza continua – indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'indennità di accompagnamento.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso, va rilevato che disposto il richiamo del ctu, il consulente ha dichiarato che
[...]
è affetto da “Disturbo neurocognitivo maggiore in pz con Atrofia cerebrale ed Encefalopatia multiinfartuale Pt_1
2 in sogg. con pregresso di minor stroke. Vasculopatia periferica con Claudicatio intermittens. Cardiopatia ischemica.
Lombosciatalgia; Artropatia polidistrettuale” e che in capo allo stesso sussistono “i requisiti per la concessione dell'Indennità di accompagnamento”.
Il perito ha però successivamente chiarito, in particolare quanto alla decorrenza, che “dal secondo esame obiettivo fatto al ricorrente è emerso decadimento cognitivo di rilevante incidenza presente in misura minore precedentemente.
Precisa che le lesioni organiche erano già preesistenti mentre il deficit neurocognitivo ha assunto in fieri rilevante incidenza.
Il ctu tuttavia precisa che per mero refuso era stata indicata la data del 31.8.2022 e non come evidente quella 31.8.2024, data prudenziale alla quale fare ascendere la sussistenza dei requisiti atti alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Ciò premesso, alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato nel corso della visita medico-legale – va dichiarata la sussistenza delle condizioni Parte_1 sanitarie utili all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 31 agosto 2024.
5. La natura di mero accertamento del presente giudizio, limitato alla sussistenza delle sole condizioni sanitarie, preclude la declaratoria del diritto attoreo all'erogazione della prestazione invocata.
6. Data la decorrenza accertata dal ctu le spese della presente fase e di quella di ATP debbono essere integralmente compensate.
Le spese delle ctu della fase di ATP, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara la sussistenza, in capo a , delle condizioni sanitarie utili all'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal 31 agosto 2024;
- compensa integralmente le spese di lite della presente fase e di quella di ATP e pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11.9. 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.9.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5994/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Cardullo;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2023 il ricorrente esponeva:
- di aver presentato domanda di aggravamento, in data 18.11.2019, per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;
- che l'Istituto previdenziale, in esito a visita medica del 21.07.2020, lo aveva ritenuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, 100%”;
- di essere affetto da gravi patologie per le quali era indubbio il proprio diritto all'indennità di accompagnamento;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 174/2021 R.G.);
- che nel detto procedimento il Ctu, con perizia depositata il 21.04.2023, aveva negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la chiesta indennità di accompagnamento;
- che in data 26.10.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso in seguito alla concessione di apposito termine in esito all'udienza del 19.10.2023.
Chiedevano, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda
1 amministrativa (18.11.2019) o dalla diversa data, condannando l' al pagamento della prestazione CP_1 maggiorata di accessori, il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 20.05.2024, evidenziava l'inammissibilità della CP_1 domanda di condanna al pagamento della prestazione e l'infondatezza del ricorso, di cui ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 10.09.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da parte ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G. 174/2021 riunito ed acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che lo stesso era affetto da
“Esiti di minor stroke. Vasculopatia periferica con Claudicatio intermittens. Cardiopatia ischemica. Lombosciatalgia;
Artropatia polidistrettuale” e che, pertanto, lo stesso era da riconoscersi non bisognevole di assistenza continua – indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il proprio diritto all'indennità di accompagnamento.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso, va rilevato che disposto il richiamo del ctu, il consulente ha dichiarato che
[...]
è affetto da “Disturbo neurocognitivo maggiore in pz con Atrofia cerebrale ed Encefalopatia multiinfartuale Pt_1
2 in sogg. con pregresso di minor stroke. Vasculopatia periferica con Claudicatio intermittens. Cardiopatia ischemica.
Lombosciatalgia; Artropatia polidistrettuale” e che in capo allo stesso sussistono “i requisiti per la concessione dell'Indennità di accompagnamento”.
Il perito ha però successivamente chiarito, in particolare quanto alla decorrenza, che “dal secondo esame obiettivo fatto al ricorrente è emerso decadimento cognitivo di rilevante incidenza presente in misura minore precedentemente.
Precisa che le lesioni organiche erano già preesistenti mentre il deficit neurocognitivo ha assunto in fieri rilevante incidenza.
Il ctu tuttavia precisa che per mero refuso era stata indicata la data del 31.8.2022 e non come evidente quella 31.8.2024, data prudenziale alla quale fare ascendere la sussistenza dei requisiti atti alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Ciò premesso, alla luce del giudizio espresso dal Ctu - che ha ben visitato, osservato ed interrogato nel corso della visita medico-legale – va dichiarata la sussistenza delle condizioni Parte_1 sanitarie utili all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 31 agosto 2024.
5. La natura di mero accertamento del presente giudizio, limitato alla sussistenza delle sole condizioni sanitarie, preclude la declaratoria del diritto attoreo all'erogazione della prestazione invocata.
6. Data la decorrenza accertata dal ctu le spese della presente fase e di quella di ATP debbono essere integralmente compensate.
Le spese delle ctu della fase di ATP, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara la sussistenza, in capo a , delle condizioni sanitarie utili all'indennità di Parte_1 accompagnamento con decorrenza dal 31 agosto 2024;
- compensa integralmente le spese di lite della presente fase e di quella di ATP e pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 11.9. 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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