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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25619/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 25619/2024
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
L'8/4/2025, alle ore 9.52, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte attrice l'Avv. MASSIMO LIOTTA, che rappresenta che la morosità ammonta ad €
10.075;
per parte convenuta l'Avv. ALESSANDRO PIANO e l'Avv. ROMEO PINEDA, che richiamano sentenza Tribunale Vicenza n. 1213/2021.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 25619/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Varese, via Fiume n. 2, con l'Avv. MASSIMO LIOTTA
ATTORE contro
(C. F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Palermo n. 1, con gli CP_1 P.IVA_1
Avv.ti ALESSANDRO PIANO e ROMEO PINEDA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice: “Respingere le domande tutte avanzate da in sede di opposizione perché Parte_2 infondate nel fatto ed in diritto nonché irrituali. Accertare e dichiarare l'inadempimento di parte conduttrice, per tutti i motivi esposti in narrativa, al contratto di locazione ad uso diverso sottoscritto in data 24/3/2021 – e registrato presso la Direzione Provinciale di Milano 2 – Ufficio di Milano – anno 2021 – serie 3T n. 4430 con conseguente risoluzione del contratto ex lege e ai sensi dell'art. 11 del contratto di locazione, con condanna della al rilascio dell'immobile locato ed al CP_1 pagamento dell'importo pari al canone di locazione quale indennità di occupazione del bene e di tutte le spese fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso: Condannare la conduttrice alla refusione delle spese del presente giudizio, comprese quelle della fase sommaria conclusasi e di mediazione”
Parte convenuta: “Accertata l'insussistenza dei motivi di grave inadempimento ex art. 1453 c. c. a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione e accertata l'inammissibilità 2 della domanda di risoluzione ex art. 1456 c. c. per inammissibilità della proposizione della medesima successivamente al mutamento del rito e, in via subordinata, per infondatezza del merito, per l'effetto rigettare la domanda di risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti. In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, (in qualità di Parte_1 procuratore generale di adiva questo Tribunale chiedendo la convalida Parte_3 dello sfratto di dai locali siti in Milano, via Ceresio n. 3, dove la società conduttrice CP_1 esercita attività commerciale di laboratorio alimentare, allegando una morosità integrale, da gennaio a giugno 2024, per l'importo di € 20.150 (contratto di locazione ad uso commerciale stipulato il 24/3/2021 tra dante causa di Sushimi Carosello Persona_1 Parte_4
s. r. l., ora . Parte_2
All'udienza di convalida dell'11/7/2024, la società conduttrice si costituiva in opposizione, dando atto dell'intervenuto pagamento della morosità contestata ed il giudice rigettava la richiesta di di pronunciare l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c. p. c., ordinava il Parte_1 mutamento del rito e fissava l'udienza di cui all'art. 420 c. p. c. per il 12/11/2024.
Nel prosieguo parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna della locatrice a corrispondere l'indennità di occupazione fino al rilascio e parte convenuta ha insistito nelle proprie difese ed eccezioni (inammissibilità della domanda di risoluzione ex art. 1456 c. c. dopo il mutamento del rito;
inadempimento non grave).
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della società conduttrice è ammissibile e fondata.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c. c.). Sospendere in tutto o in parte il pagamento del canone, costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio. Va rammentato, inoltre, che la Corte di Cassazione ha rilevato che l'esistenza di una clausola risolutiva espressa prevista in contratto, esclude che il giudice possa effettuare valutazioni circa la gravità dell'inadempimento dedotto nella clausola (in quanto già predeterminato dalle parti), essendo tuttavia sempre necessario l'accertamento circa l'imputabilità, quanto meno a titolo di colpa, del detto inadempimento al debitore (cfr., ex multis, Cass. n. 23.868/2015). Nel caso in esame, da un lato l'art. 11 del contratto di locazione prevede che il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione produrrà ipso iure la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c. e dall'altro il conduttore ha accumulando un debito di circa 20.000 euro (€ 20.150 al 30/6/2024), benché abbia mantenuto le chiavi e la disponibilità dei locali locati ed abbia sanato la morosità soltanto dopo l'intimazione di sfratto, per cui l'inadempimento è imputabile per la presunzione di colpa ex art. 1218 c. c. ed il contratto deve essere dichiarato risolto per
3 inadempimento del conduttore (ex artt. 1456 c. c. e 11 contratto di locazione del 24/3/2021). va pertanto condannata al rilascio dell'immobile. CP_1
Per consentire al conduttore di reperire una nuova sede per la propria attività commerciale, l'esecuzione può essere fissata per l'8/10/2025.
Può trovare accoglimento la domanda di condanna della società convenuta al pagamento dei canoni scaduti sino ad oggi (€ 10.075), oltre agli ulteriori canoni che andranno a maturare sino al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite – compresa la fase di mediazione - seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.616 (di cui € 2.300 per compensi ed € 316 per esborsi) per la fase sommaria ed in € 3.610 per la fase di merito (di cui € 3.346 per onorari ( € 440 per la fase di mediazione ed € 2.906 per il presente giudizio) ed € 264 per esborsi), oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I. V. A. come per legge, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 25619/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda formulata da (procuratore generale di Parte_1 [...] nei confronti di e per l'effetto: Parte_3 CP_1
2) dichiara risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione ad CP_1 uso diverso dall'abitativo stipulato il 24/3/2021 con (dante causa di Persona_1
relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, via Ceresio n. 3; Parte_3
3) condanna a rilasciare in favore di (procuratore generale di CP_1 Parte_1
, libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Milano, via Ceresio Parte_3
n. 3;
4) fissa per l'esecuzione la data dell'8/10/2025;
5) condanna al pagamento della somma di € 10.075 (euro CP_1 diecimilasettantacinque/00) per canoni scaduti sino ad oggi, oltre ai canoni scaduti sino al rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6) condanna alla refusione in favore di (procuratore generale CP_1 Parte_1 di delle spese di lite, che si liquidano in € 2.616 (euro Parte_3 duemilaseicentosedici/00) per la fase sommaria ed in € 3.610 (euro tremilaseicentodieci/00) per la fase di merito, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I. V. A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti del dispositivo ed immediato deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
4 Milano, 8/4/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
5
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 25619/2024
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
L'8/4/2025, alle ore 9.52, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte attrice l'Avv. MASSIMO LIOTTA, che rappresenta che la morosità ammonta ad €
10.075;
per parte convenuta l'Avv. ALESSANDRO PIANO e l'Avv. ROMEO PINEDA, che richiamano sentenza Tribunale Vicenza n. 1213/2021.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 25619/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Varese, via Fiume n. 2, con l'Avv. MASSIMO LIOTTA
ATTORE contro
(C. F. , elettivamente domiciliata in Milano, via Palermo n. 1, con gli CP_1 P.IVA_1
Avv.ti ALESSANDRO PIANO e ROMEO PINEDA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice: “Respingere le domande tutte avanzate da in sede di opposizione perché Parte_2 infondate nel fatto ed in diritto nonché irrituali. Accertare e dichiarare l'inadempimento di parte conduttrice, per tutti i motivi esposti in narrativa, al contratto di locazione ad uso diverso sottoscritto in data 24/3/2021 – e registrato presso la Direzione Provinciale di Milano 2 – Ufficio di Milano – anno 2021 – serie 3T n. 4430 con conseguente risoluzione del contratto ex lege e ai sensi dell'art. 11 del contratto di locazione, con condanna della al rilascio dell'immobile locato ed al CP_1 pagamento dell'importo pari al canone di locazione quale indennità di occupazione del bene e di tutte le spese fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso: Condannare la conduttrice alla refusione delle spese del presente giudizio, comprese quelle della fase sommaria conclusasi e di mediazione”
Parte convenuta: “Accertata l'insussistenza dei motivi di grave inadempimento ex art. 1453 c. c. a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione e accertata l'inammissibilità 2 della domanda di risoluzione ex art. 1456 c. c. per inammissibilità della proposizione della medesima successivamente al mutamento del rito e, in via subordinata, per infondatezza del merito, per l'effetto rigettare la domanda di risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti. In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, (in qualità di Parte_1 procuratore generale di adiva questo Tribunale chiedendo la convalida Parte_3 dello sfratto di dai locali siti in Milano, via Ceresio n. 3, dove la società conduttrice CP_1 esercita attività commerciale di laboratorio alimentare, allegando una morosità integrale, da gennaio a giugno 2024, per l'importo di € 20.150 (contratto di locazione ad uso commerciale stipulato il 24/3/2021 tra dante causa di Sushimi Carosello Persona_1 Parte_4
s. r. l., ora . Parte_2
All'udienza di convalida dell'11/7/2024, la società conduttrice si costituiva in opposizione, dando atto dell'intervenuto pagamento della morosità contestata ed il giudice rigettava la richiesta di di pronunciare l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c. p. c., ordinava il Parte_1 mutamento del rito e fissava l'udienza di cui all'art. 420 c. p. c. per il 12/11/2024.
Nel prosieguo parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna della locatrice a corrispondere l'indennità di occupazione fino al rilascio e parte convenuta ha insistito nelle proprie difese ed eccezioni (inammissibilità della domanda di risoluzione ex art. 1456 c. c. dopo il mutamento del rito;
inadempimento non grave).
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della società conduttrice è ammissibile e fondata.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c. c.). Sospendere in tutto o in parte il pagamento del canone, costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio. Va rammentato, inoltre, che la Corte di Cassazione ha rilevato che l'esistenza di una clausola risolutiva espressa prevista in contratto, esclude che il giudice possa effettuare valutazioni circa la gravità dell'inadempimento dedotto nella clausola (in quanto già predeterminato dalle parti), essendo tuttavia sempre necessario l'accertamento circa l'imputabilità, quanto meno a titolo di colpa, del detto inadempimento al debitore (cfr., ex multis, Cass. n. 23.868/2015). Nel caso in esame, da un lato l'art. 11 del contratto di locazione prevede che il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione produrrà ipso iure la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c. e dall'altro il conduttore ha accumulando un debito di circa 20.000 euro (€ 20.150 al 30/6/2024), benché abbia mantenuto le chiavi e la disponibilità dei locali locati ed abbia sanato la morosità soltanto dopo l'intimazione di sfratto, per cui l'inadempimento è imputabile per la presunzione di colpa ex art. 1218 c. c. ed il contratto deve essere dichiarato risolto per
3 inadempimento del conduttore (ex artt. 1456 c. c. e 11 contratto di locazione del 24/3/2021). va pertanto condannata al rilascio dell'immobile. CP_1
Per consentire al conduttore di reperire una nuova sede per la propria attività commerciale, l'esecuzione può essere fissata per l'8/10/2025.
Può trovare accoglimento la domanda di condanna della società convenuta al pagamento dei canoni scaduti sino ad oggi (€ 10.075), oltre agli ulteriori canoni che andranno a maturare sino al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite – compresa la fase di mediazione - seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.616 (di cui € 2.300 per compensi ed € 316 per esborsi) per la fase sommaria ed in € 3.610 per la fase di merito (di cui € 3.346 per onorari ( € 440 per la fase di mediazione ed € 2.906 per il presente giudizio) ed € 264 per esborsi), oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I. V. A. come per legge, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 25619/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda formulata da (procuratore generale di Parte_1 [...] nei confronti di e per l'effetto: Parte_3 CP_1
2) dichiara risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione ad CP_1 uso diverso dall'abitativo stipulato il 24/3/2021 con (dante causa di Persona_1
relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, via Ceresio n. 3; Parte_3
3) condanna a rilasciare in favore di (procuratore generale di CP_1 Parte_1
, libera da persone e cose, l'unità immobiliare sita in Milano, via Ceresio Parte_3
n. 3;
4) fissa per l'esecuzione la data dell'8/10/2025;
5) condanna al pagamento della somma di € 10.075 (euro CP_1 diecimilasettantacinque/00) per canoni scaduti sino ad oggi, oltre ai canoni scaduti sino al rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6) condanna alla refusione in favore di (procuratore generale CP_1 Parte_1 di delle spese di lite, che si liquidano in € 2.616 (euro Parte_3 duemilaseicentosedici/00) per la fase sommaria ed in € 3.610 (euro tremilaseicentodieci/00) per la fase di merito, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I. V. A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti del dispositivo ed immediato deposito telematico della motivazione, con allegazione al verbale.
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