Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1653 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno, e vertente
T R A
in persona del legale rappr.te p.t IG.ra , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Villa Santa Maria N° 14, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Pezone, che la rappresenta e difende, in virtù di procura apposta su separato supporto cartaceo
-attrice-
E
in persona del procuratore speciale Dott. CP_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Augusto 162
[...] presso lo studio dall'Avv. Francesco Napolitano che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in atti -convenuta-
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006
- Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata -
a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI,
3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912).
Con riferimento al caso di specie, occorre far riferimento alla disciplina codicistica ai sensi della quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
[1221, 1229,1257, 1307, 1557, 1558, 1673, 1693, 1821, 2740; 160 disp. trans.].
Dunque, spetta al danneggiato, in ragione dell'art. 17 lettera a4) delle
Condizioni Generali di Polizza (cfr. doc. n. 2 pag. 2 di 14) dimostrare in modo certo ed inequivoco l'assenza di responsabilità altrui, e quindi del dolo, nella determinazione del sinistro fonte del diritto all'indennizzo assicurativo.
Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione, sancendo il seguente principio: “…in tema di accertamento del nesso causale il regime probatorio vigente in materia civile postula l'applicazione del principio del «più probabile che non» (altrimenti detto della «preponderanza dell'evidenza»), secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica (o baconiana). (Corte di Cassaz., sez. III civile, ordinanza n.17582/2018, ordinanza n. 13872/20).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, nell'ipotesi di incendio,
l'assicurazione copre i danni solo se essi siano conseguenza di fatto accidentale, non anche quando dipendano da atti vandalici o dal fatto doloso di un terzo, seppure rimasto ignoto, perché in questo caso non solo non risponderebbe dell'evento l'assicurazione del veicolo incendiato ma non ne risponderebbe nemmeno il proprietario, trattandosi di fatto a lui non imputabile.
Dopo tale sentenza, l'orientamento è rimasto immutato: inoltre si osserva, in diritto, che secondo la costante –e condivisibile- giurisprudenza di merito e di legittimità “nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro;
la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati
(Cassazione civile sez. VI, 07/11/2022, n.32637; e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr., inter alia, Corte appello Reggio
Calabria sez. I, 03/05/2021, n. 274, secondo la quale “la produzione della denuncia querela e della lettera di richiesta di risarcimento dei danni, posti a fondamento della domanda introduttiva del giudizio, non sono da soli sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio da parte dell'assicurato che agisca per conseguire l'indennizzo derivante da polizza di assicurazione contro il furto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ovvero a fornire la prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo”).
In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe sull'attore l'onere di dimostrare la verificazione dell'evento coperto da garanzia assicurativa,
Dall'esame della documentazione allegata, dell'istruttoria orale e del verbale di intervento redatto dai Vigili del Fuoco emergono gli elementi per poter ritenere che l'incendio fosse doloso ed ad opera di ignoti: infatti, i VV.FF. al momento del sinistro, rinvenivano “una bottiglia di 2 litri in plastica tipo acqua contenente odore di liquido infiammabile”.
Altro elemento che conferma l'inoperatività della polizza emerge chiaramente dal contratto assicurativo;
precisamente, nella scheda polizza “My business care” (cfr. doc. n.1 di parte convenuta), il rischio assicurato risulta ubicato in Casola di Napoli (NA) alla via Monticelli 19.
Contrariamente a quanto asserito, l'autorivendita è ubicata in Pt_1
Gragnano (NA) alla Via dei Pastai n.
1. La circostanza trova conferma nella visura camerale storica della società attrice (cfr. doc. n.5 della assicurazione) atteso che la società attrice dal 19/01/2018 ha unica sede, legale ed operativa, in Ottati (SA) alla Salita San Biagio n.37. Precedentemente al subentro nella società da parte di Persona_1 quale socio unico, avvenuto in data 07/11/2017, la sede operativa era indicata in Casola di Napoli (NA) alla Via Monticelli n.19. Altro profilo di inoperatività della garanzia stipulata è la violazione degli artt. 32 delle Condizioni Generali di assicurazioni – Modulo Contenuto (cfr. doc.
n. pag. 10 di 19) e 25 delle Condizioni Generali di assicurazioni –
Modulo Locali- (cfr. doc. n. pag. 10 di 19) che disciplinano le caratteristiche del rischio. Invero, l'art.32 delle Condizioni Generali di assicurazioni – Modulo Contenuto -(cfr. 2 doc. n. pag. 10 di 19) e l'art. 25 delle Condizioni Generali di assicurazioni – Modulo Locali- prevedono che “Le garanzie prestate sono operanti purché l'Attività dichiarata sia svolta sottotetto a locali di fabbricati realizzati con: strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
pareti esterne in materiali Incombustibili;
manto di copertura del Tetto in materiali
Incombustibili o in tegole bituminose;
strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
Solai in materiali anche combustibili”. Da quanto previsto in polizza, anche le caratteristiche dell'immobile non corrispondono a quanto prescritto. Infatti, l'attività viene svolta in un'area recintata sulla quale sussistono soltanto due manufatti, mobili e prive di fondazione, con strutture in metallo adibiti ad uffici e servizi.
Tali caratteristiche del rischio sono difformi da quelle previste in polizza giacché l'attività non è svolta sottotetto a locali di fabbricati.
Per tali ragioni, la domanda attorea risulta infondata e, dunque, va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede: -rigetta la domanda;
-condanna al pagamento delle spese processuali ed in Parte_1 favore della convenuta, che si liquidano in euro 14.103,00 oltrre IVA e
CpA.
Torre Annunziata, 31 marzo 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7.3.2005
n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal
D.M. 15.10.2012 n. 209.