I Conservatori dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tariffa allegata.
Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540 .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))