Articolo 6 della Legge 25 luglio 1971, n. 545
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 agosto 1971
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Versione
25 novembre 1973
Art. 6.

I Conservatori dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tariffa allegata.
Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540 .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))
Entrata in vigore il 25 novembre 1973
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